Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/02/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1491/2024 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile
in persona del giudice unico dott. Emanuele Alcidi ha pronunziato, ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 1491/2024; avente ad oggetto: “Lesione personale”;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Raucci (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio sito in Marcianise (CE) alla Via Amerigo Vespucci n.
30;
Attrice
E
(C.F. ) in persona del procuratore CP_1 P.IVA_1
p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Rosaria Ortiero (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA) alla Via dei
Mille n. 40;
Convenuta
E
(P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con sede in San Lorenzo
Maggiore (BN) alla Via Camposempre n. 18;
Convenuta contumace
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali, note di trattazione e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in occasione del sinistro descritto.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda.
La benché regolarmente citata, non si Controparte_3 costituiva e, pertanto, con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del
08.05.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.02.2025 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
In fatto
L'attrice premette che in data 26.12.2021, alle ore 11:30 circa, in Capodrise, nel mentre percorreva a piedi Via San Donato tenendo il margine destro della strada, giunta all'altezza dei civici 31-29, veniva urtata al fianco sinistro dall'autovettura
500 L tg. ER853BM, di proprietà della CP_4 nell'occasione condotta da , che, nel Controparte_5
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percorrere la stessa via con la sua stessa direzione, la colpiva con la propria fiancata destra. Rappresenta che la strada è a senso unico di marcia, priva di marciapiedi e che il transito è reso difficoltoso dalle dimensioni ridotte della strada e dalle auto in sosta lungo il margine sinistro, che costringono le auto in transito a spostarsi all'estrema destra. Rileva che, per effetto dell'urto, veniva scaraventata al suolo sul proprio lato destro, riportando lesioni tali da richiederne l'immediato trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di
Caserta. Si sofferma sugli aspetti di carattere sanitario.
Richiama la relazione medica di parte. Evidenzia che il conducente del veicolo investitore sottoscriveva modello CAI, riconoscendo la propria responsabilità per l'accaduto.
La eccepisce, preliminarmente, l'improponibilità CP_1 dell'azione per violazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni. Eccepisce, altresì, la nullità dell'atto di citazione, ritenendone il contenuto indeterminato e generico tale da non consentire un'adeguata difesa. Eccepisce, ancora, l'omessa prova in ordine alla legittimazione passiva delle parti in giudizio. Disconosce la documentazione allegata dall'attrice perché prodotta in copia. Nel merito, eccepisce l'infondatezza della domanda, rilevando come non vi sia prova del verificarsi dell'evento secondo le modalità descritte. Evidenzia che, al contrario, vi sarebbe una serie di circostanze sulla base delle quali poter legittimamente dubitare della veridicità del sinistro.
Rileva, in particolare, che dalle risultanze della Banca Dati
IVASS lo stesso , in data 29.07.2021, alla Controparte_5 guida della medesima auto, avrebbe investito un'altra signora,
con modalità analoghe a quelle del presente Persona_1
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sinistro; del pari, anche l'attrice sarebbe rimasta coinvolta in un altro investimento pedonale in data 15.02.2019. Rileva, altresì, che non vi sarebbe compatibilità tra evento dedotto e conseguenze dannose lamentate e che il lasso di tempo trascorso tra l'evento e l'accesso al P.S. (circa due ore) e il mancato intervento delle autorità sarebbero da considerarsi anomali. Contesta la valenza probatoria del modello CAI, le voci di danno richieste e il quantum domandato.
Sull'improponibilità della domanda
L'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta va rigettata, atteso che all'interno della richiesta di risarcimento, inoltrata dagli attori ed allegata in atti, sono chiaramente rinvenibili tutti gli elementi normativamente richiesti.
Sulla nullità dell'atto di citazione
L'eccezione di nullità va rigettata.
Diversamente da quanto sostenuto, infatti, la citazione non risulta caratterizzata da genericità ed indeterminatezza, stante la piena linearità e chiarezza della medesima. Non a caso,
d'altronde, l' , a differenza di quanto affermato, ha CP_1 apprestato una compiuta, specifica e puntuale linea di difesa, mostrando, così, essa stessa e con il proprio comportamento processuale, la manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata.
Sulla legittimazione passiva
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L'eccezione di difetto di legittimazione passiva va rigettata, tenuto conto del certificato cronologico PRA depositato dall'attrice con la memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
Sull'impugnazione della documentazione in copia
L'impugnazione della documentazione in copia è manifestamente infondata.
Si rammenti, infatti, che “in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato” (cfr. C. 16232/2004), nonché che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno
e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. C. 29993/2017) mentre l'impugnazione, nel caso di specie, è generica, essendosi limitata, la società convenuta, a contestare l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei
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documenti prodotti in copia, senza null'altro specificare al riguardo.
In proposito, invero, parte convenuta non solo procede a detto disconoscimento generico ma “disconosce, sin da ora, la documentazione che controparte ha prodotto e che produrrà nel corso del giudizio, anche ai sensi degli artt. 2712 e ss. c.c.,”, svolgendo, così, un'illegittima anticipazione di disconoscimento, senza sapere se e quale documento parte attorea avrebbe depositato.
In diritto
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata, in quanto l'istruttoria espletata non consente di ritenere sufficientemente provata la domanda.
Non può, in proposito, non darsi rilievo alle contraddizioni emerse in sede di attività istruttoria.
Ed invero, mentre l'attrice, in sede di interrogatorio libero all'udienza del 13.01.2025, ha riferito che “la strada è fatta nella seguente maniera: secondo la mia percorrenza a sinistra c'è un marciapiede;
davanti al marciapiede c'erano vetture parcheggiate;
oltre le vetture c'è la strada e a destra non c'è marciapiede” e che “a un certo punto sono arrivate delle persone che volevano chiamare il 118 ma io mi sono rifiutata e ho fatto chiamare i miei figli dalle persone che erano accorse. Non ricordo di preciso. Più o meno sono arrivate tre/cinque persone”, il teste
, escusso alla medesima udienza, ha, invece, Testimone_1 riferito che “La strada è molto stretta e le vetture sono parcheggiate sulla sinistra. Ribadisco che in quella strada non
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c'è marciapiede, né a destra né a sinistra” e che “Ad aiutare la signora eravamo solo io e il guidatore della 500. Non sono accorse altre persone ad aiutare. Dopodiché, poiché stava per farsi traffico, sia io che il guidatore della 500 siamo tornati nelle rispettive vetture per poterle parcheggiare meglio. Una volta parcheggiate le vetture sia io che il guidatore della 500 siamo tornati dalla signora e c'era solo la signora ma dopo circa 10 minuti o un quarto d'ora sono arrivati i familiari. I familiari li ha chiamati stesso la signora” aggiungendo, poi, che “fino a quando non sono arrivati i familiari della signora, sul posto eravamo solo io, la signora che ha subito l'incidente e il guidatore della 500”.
A ben vedere, dunque, il teste fornisce Testimone_1 dichiarazioni in contrasto con la stessa ricostruzione dei fatti operata da parte attorea, con la conseguenza che detta testimonianza non può dirsi attendibile.
Conseguentemente, tenuto conto di quanto sopra e dell'assenza di ulteriori elementi probatori tali da potersi ritenere provato il sinistro con certezza o con altro grado di probabilità, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Sulle spese
Tenuto conto del carattere agevole della controversia, del rigetto delle eccezioni di improponibilità e di difetto di legittimazione, nonché della manifesta infondatezza dell'eccepita nullità della citazione e del disconoscimento della documentazione prodotta in copia, si ritiene che sussistano gravi e giustificati motivi per compensare le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea;
• Compensa le spese di lite.
Così deciso;
Santa Maria Capua Vetere, lì 15.02.2025.
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Alcidi
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