Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25964 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello lesione personale
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
Colangelo
APPELLANTE
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vignola
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
di e di avverso la sentenza n. 21855/2023 del Giudice CP_1 Controparte_2
di Pace di Napoli.
Instauratosi il contraddittorio l'appellata resisteva al gravame deducendone CP_1 in via preliminare la inammissibilità per tardività mentre l'altra parte appellata restava contumace.
L'appello va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 327 cpc.
E' incontestato – e risulta documentalmente provato – che la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 27-04-2023. L' attuale appellante ha notificato alle
Invero tale termine “lungo” decorre non già dalla comunicazione della sentenza
(avvenuta, come dedotto dall'appellante, in data 3-05-2023) ma dalla pubblicazione avvenuta, si ripete, in data 27-04-2023.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Sussistono le condizioni per porre a carico dell'appellante ed a favore dell'erario importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
pone a carico dell'appellante ed a favore dell'Erario importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Napoli lì 25 marzo 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco