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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 13/03/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
RG 512/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 13/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Mete, e, per l'Inail, l'avv. Gerin.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 ll'avv. Roberto Mete, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 ivo, rappresentato dall'avv. Antonella Gerin, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Roma dd. 30.07.2024, Rep. 93107 Racc. 28290 ed Per_1 to a Gorizia, via Roma 20 e all'indirizzo pec Email_1 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, sulla premessa Parte_1
d'aver formulato istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 23 MAT approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019 - avendo compiuto l'intervento c.d. “E-5”, consistente nell'adozione e nel mantenimento del modello d'organizzazione e gestione di cui all'art. 30, d. lgs. n. 81 del 2008 -, ha agito in giudizio per vedere dichiarato improcedibile il processo di revoca del beneficio di riduzione del tasso ed illegittimo il provvedimento di relativa revoca del beneficio. A sostegno della sua pretesa ha sostenuto la tardività dell'iniziativa assunta dall'Inail, in quanto avvenuta oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 23 Mat. Ha poi dedotto che il diniego espresso dall'Inail - tanto rispetto all'istanza, quanto rispetto al ricorso amministrativo – sarebbe carente dal versante motivazionale. Nel merito, ha sostenuto d'aver eseguito gli interventi necessari per ottenere il beneficio, ciò di cui ha dato descrizione.
* 2. L'Inail si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha sostenuto sia la tempestività del suo intervento, non sottoposto ad un termine perentorio, sia la sussistenza della motivazione alla base delle sue decisioni. Nel merito, ha dedotto che - tanto in sede di istanza, quanto nel contesto del ricorso amministrativo - la documentazione presentata da non sarebbe stata Parte_1 sufficiente per verificare la spettanza del beneficio richiesto.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, vanno posti in luce i dati normativi di riferimento. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, Mat, «l'Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro». Allo scopo, il comma 2 prevede che «il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall'Inail, relativi all'attuazione, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». La norma prosegue precisando, al comma 3, che «l'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati». Va poi precisato che, secondo il comma 4, «l'esito dell'istruttoria dell'istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 3». Infine, in base al comma 8, «qualora risulti, successivamente all'accoglimento dell'istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con modalità telematica». Considerando che ha formulato la domanda di riduzione del tasso Parte_1 per l'anno 2021, valorizzando la “Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative”, e segnatamente il campo “E-5” della relativa sezione [cfr. doc. 6 Inail], va ricordato che, secondo la modulistica rilevante ratione temporis, la riduzione in questione spetta qualora «l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014» e che è ritenuta documentazione probante: «documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e, laddove sono state adottate le procedure semplificate, del d.m. 13/2/2014; atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza;
evidenze dell'attuazione, nell'anno 2021, dell'attività di controllo da parte dell'OdV sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure» [cfr. doc. 5 Inail]. Rispetto al modello organizzativo, l'art. 30, d. lgs. n. 81 del 2008, chiarisce che esso «deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate».
* 5. Chiariti questi aspetti, ed analizzando la prima doglianza di , Parte_1 ovverossia la presunta tardività nella revoca del beneficio adottato dall'Inail, va evidenziata l'infondatezza della difesa societaria.
ha presentato la propria domanda il 28.02.2022 [cfr. doc. 5] e Parte_1
l'Inail, con comunicazione del 19.05.2022, ha comunicato il suo accoglimento, pur precisando che «qualora si accerti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della riduzione, si procederà all'annullamento della stessa alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti…» [cfr. doc. 10 Inail]. Ed in effetti, successivamente, è stata sottoposta alla verifica a Parte_1 campione, come da comunicazione dell'08.11.2022 [cfr. doc. 11 Inail], nel contesto della quale sono state chieste integrazioni [cfr. doc. 12 Inail] e al cui esito, con provvedimento del 03.01.2024, è stata disposta la revoca del beneficio [cfr. doc. 14 Inail]. Deve ritenersi che, ad onta delle difese di , quest'ultima iniziativa Parte_1 non sia tardiva. lo sostiene valorizzato il dato normativo di cui all' art. Parte_1
23, comma 4, Mat, sopra richiamato. Si tratta però d'un'interpretazione errata perché, come risulta dal dettato di quella disposizione, il termine è destinato a governare la risposta dell'Inail all'istanza iniziale, non già a definire il tempo di svolgimento delle verifiche ulteriori e successive che possono condurre, come è avvenuto nella specie, alla revoca del provvedimento iniziale d'accoglimento. Queste verifiche non sono soggette ad un termine, onde la doglianza relativa alla tardività della revoca è infondata.
* 6. È parimenti infondata la censura relativa al difetto di motivazione dei provvedimenti dell'Inail. Il primo provvedimento di revoca evidenzia che «l'azienda non ha prodotto sufficienti evidenze dell'attuazione effettiva del MOG nell'anno 2021 (anno di riferimento per la domanda), in termini di un'azione di controllo da parte dell'OdV in materia della Sicurezza sul lavoro aziendale, come previsto per tutti gli adempimenti dell'azienda da porre in verifica dall'OdV dal d.lgs. 81/08 art. 30, sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate e secondo anche quanto previsto nel d.lgs. 231/2001, art.
6. Il Documento descrittivo del MOG non è datato, né firmato dal legale rappresentante dell'azienda, non è valido come documento di prova;
si citano le Parti Generale e Speciale che non sono state prodotte dalla ditta, non sono pertanto noti i compiti, caratteristiche e le responsabilità di verifica dell'OdV. Sussistono irregolarità sostanziali nella realizzazione dell'Intervento E-5, che non si può ritenere provato»
[cfr. doc. 14 Inail]. Dal dato testuale si evincono in maniera cristallina sia il fatto che l' ha CP_1 ritenuto lacunosa la documentazione presentata, sia le specifiche ragioni per cui è giunto a tale conclusione. In particolare, sono evidenziate in maniera nitida le lacune formali riscontrate. L'atto, pertanto, è da ritenersi del tutto motivato e idoneo a far comprendere al destinatario le ragioni della sua adozione. Lo stesso è a dirsi per il successivo provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo [cfr. doc. 20 Inail]. Al suo interno, infatti, viene ripercorsa l'intera disciplina di cui all'art. 30 cit., in vista della valorizzazione delle sue diverse “lettere” in rapporto alle attività che la società ha cercato di provare in via documentale;
sono analiticamente segnalate le lacune e le omissioni ritenute rilevanti. In sostanza, si tratta d'un analitico, puntuale e adeguatamente motivato.
* 7. Passando al merito della vicenda, risulta che, in allegato all'istanza di riduzione del tasso, a fronte della richiesta produzione del
•documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e, laddove sono state adottate le procedure semplificate, del d.m. 13/2/2014;
•atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza;
•evidenze dell'attuazione, nell'anno 2021, dell'attività di controllo da parte dell'Odv sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure,
si sia limitata a depositare [cfr. docc. 9, 10 e 11 Inail]: Parte_1
•un documento descrittivo del proprio modello, non sottoscritto da esponenti della società e privo di data;
•la relazione annuale dell'Odv, sottoscritta dal relativo Presidente e datata 17.02.2022, ossia postuma rispetto al periodo per cui dovrebbe applicarsi la riduzione del tasso;
•il verbale del Cda di del 10.03.2020 relativo alla nomina Parte_1 dell'Odv. Risulta plastica l'inidoneità della documentazione depositata, atteso che il documento descrittivo del Modello organizzativo non è formalmente imputabile alla società ed è privo di riferimenti cronologici utili a determinarne l'afferenza all'anno 2021. La relazione annuale dell'Odv, poi, è priva di contenuti analitici ed è perciò inidonea a provare l'attività da esso svolta, da evincersi piuttosto in base a documentati interventi periodici nel corso dell'esercizio. La decisione dell'Inail di approfondire tutti i profili rimasti nell'ombra appare perciò del tutto giustificata e, perdurando le lacune, è parimenti giustificata la successiva revoca del beneficio.
7.1. Successivamente, la società ha proposta ricorso amministrativo e, in quest'ambito, ha allegato ulteriori documenti atti a provare lo svolgimento degli interventi utili ad accedere al beneficio. Nel dettaglio, ha accluso al ricorso [cfr. doc. 13 ss. e 18 Inail]: Parte_1
•verbale Odv del 17.02.2021;
•scheda gestione non conformità del 17.02.2021;
•comunicazione Presidente Odv all'amministrazione del 18.022021;
•riscontro del responsabile di funzione di del 14.04.2021; Parte_1
•verbale riunione dell'Odv del 21.04.2021;
•osservazioni emerse in sede di audit interno sicurezza;
•comunicazione non conformità del Presidente dell'Odv del 23.04.2021;
•scheda gestione non conformità del 21.04.2021;
•comunicazione dell' di Latte Carso del 27.04.2021 sugli adempimenti Pt_2 eseguiti su prescrizione dell'Odv;
•verbale riunione Odv del 2211.2021;
•scheda parte speciale in materia di sicurezza sui Parte_3 luoghi di lavoro. Tuttavia, da questa complessiva documentazione emerge che, nel corso dell'anno 2021, le attività di verifica e di attuazione del modello sono state svolte dall'Odv solo in modo parziale e, dunque, insufficiente ai fini del beneficio per cui è causa. Invero, se non si può porre in discussione che l'Odv abbia attivamente indicato profili di non conformità rilevanti (ad es. la predisposizione di nuovi percorsi di viabilità, la messa in sicurezza della pavimentazione sconnessa nell'area di produzione della ricotta, la necessità di una specifica formazione per l'uso del transpallet elettrico, la nomina di un Rls e l'introduzione di un registro dei “quasi infortuni”) e abbia svolto un monitoraggio della situazione aziendale, deve al contempo darsi atto che l'organo ha omesso di svolgere molteplici attività comunque necessarie per accedere al beneficio. In particolare, procedendo ad un esame sulla falsariga dell'elenco indicato nell'art. 30, d. lgs. n. 81 del 2008, va rilevato che, rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, manca qualsiasi riscontro in merito a verifiche relative alle ordinarie manutenzioni sui luoghi di lavoro, sulle attrezzature, sulle macchine e sugli impianti ivi presenti. Ancora, in riferimento alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, non risulta svolta una puntuale verifica del sistema della valutazione dei rischi, se non rispetto a profili settoriali quali l'integrazione del Dvr per il lavoro notturno e il rischio biologico in un peculiare e limitato processo produttivo. Infine, circa le attività di vigilanza in merito all'osservanza delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori, manca ogni indicazione in merito alla presenza delle protezioni delle macchine in uso. Si può sostanzialmente rilevare che, sebbene la società si sia dotata di un sistema di controllo, non sussiste la prova di una sua globale attuazione rispetto ad ogni profilo d'interesse all'interno del sistema produttivo lato sensu inteso. 7.2. È una prova che l'interessato non può affidare all'istruttoria processuale ma che, secondo la complessiva architettura della procedura, va fornita documentalmente con l'istanza o, al più, in sede di verifica amministrativa. Infatti, l'intero iter forgiato dall'art. 23 Mat presuppone che l'interessato formuli un'istanza che documenti, già in quel frangente, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio. Ne deriva che non si tratta di dimostrare, ex post, lo svolgimento d'attività rilevanti, ma di documentare, ex ante, i presupposti per la riduzione del tasso. Pertanto, un riscontro testimoniale dell'operato dell'Odv non sarebbe comunque idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti (documentali) per l'accoglimento dell'istanza, requisiti che, nella fattispecie, risultano del tutto mancanti se analizzati in base agli allegati all'istanza medesima e che risultano comunque carenti anche alla luce del compendio documentale posto a disposizione col ricorso amministrativo (e col ricorso introduttivo di questo giudizio).
7.3. Per queste complessive ragioni, il ricorso va respinto.
* 8. La peculiarità della questione induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 13 marzo 2025 Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 13/03/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Mete, e, per l'Inail, l'avv. Gerin.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 512/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
2/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 ll'avv. Roberto Mete, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in Controparte_1 ivo, rappresentato dall'avv. Antonella Gerin, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Roma dd. 30.07.2024, Rep. 93107 Racc. 28290 ed Per_1 to a Gorizia, via Roma 20 e all'indirizzo pec Email_1 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7 novembre 2024, sulla premessa Parte_1
d'aver formulato istanza di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell'art. 23 MAT approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019 - avendo compiuto l'intervento c.d. “E-5”, consistente nell'adozione e nel mantenimento del modello d'organizzazione e gestione di cui all'art. 30, d. lgs. n. 81 del 2008 -, ha agito in giudizio per vedere dichiarato improcedibile il processo di revoca del beneficio di riduzione del tasso ed illegittimo il provvedimento di relativa revoca del beneficio. A sostegno della sua pretesa ha sostenuto la tardività dell'iniziativa assunta dall'Inail, in quanto avvenuta oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 23 Mat. Ha poi dedotto che il diniego espresso dall'Inail - tanto rispetto all'istanza, quanto rispetto al ricorso amministrativo – sarebbe carente dal versante motivazionale. Nel merito, ha sostenuto d'aver eseguito gli interventi necessari per ottenere il beneficio, ciò di cui ha dato descrizione.
* 2. L'Inail si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha sostenuto sia la tempestività del suo intervento, non sottoposto ad un termine perentorio, sia la sussistenza della motivazione alla base delle sue decisioni. Nel merito, ha dedotto che - tanto in sede di istanza, quanto nel contesto del ricorso amministrativo - la documentazione presentata da non sarebbe stata Parte_1 sufficiente per verificare la spettanza del beneficio richiesto.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa oralmente dai difensori delle parti, che si sono riportati alle rispettive conclusioni.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, vanno posti in luce i dati normativi di riferimento. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, Mat, «l'Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro». Allo scopo, il comma 2 prevede che «il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni, definiti a tal fine dall'Inail, relativi all'attuazione, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in materia igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». La norma prosegue precisando, al comma 3, che «l'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, telematicamente entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati». Va poi precisato che, secondo il comma 4, «l'esito dell'istruttoria dell'istanza è comunicato, con modalità telematica, al datore di lavoro con provvedimento motivato entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 3». Infine, in base al comma 8, «qualora risulti, successivamente all'accoglimento dell'istanza, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'Inail procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni. Il relativo provvedimento è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con modalità telematica». Considerando che ha formulato la domanda di riduzione del tasso Parte_1 per l'anno 2021, valorizzando la “Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative”, e segnatamente il campo “E-5” della relativa sezione [cfr. doc. 6 Inail], va ricordato che, secondo la modulistica rilevante ratione temporis, la riduzione in questione spetta qualora «l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014» e che è ritenuta documentazione probante: «documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e, laddove sono state adottate le procedure semplificate, del d.m. 13/2/2014; atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza;
evidenze dell'attuazione, nell'anno 2021, dell'attività di controllo da parte dell'OdV sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure» [cfr. doc. 5 Inail]. Rispetto al modello organizzativo, l'art. 30, d. lgs. n. 81 del 2008, chiarisce che esso «deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate».
* 5. Chiariti questi aspetti, ed analizzando la prima doglianza di , Parte_1 ovverossia la presunta tardività nella revoca del beneficio adottato dall'Inail, va evidenziata l'infondatezza della difesa societaria.
ha presentato la propria domanda il 28.02.2022 [cfr. doc. 5] e Parte_1
l'Inail, con comunicazione del 19.05.2022, ha comunicato il suo accoglimento, pur precisando che «qualora si accerti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della riduzione, si procederà all'annullamento della stessa alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti…» [cfr. doc. 10 Inail]. Ed in effetti, successivamente, è stata sottoposta alla verifica a Parte_1 campione, come da comunicazione dell'08.11.2022 [cfr. doc. 11 Inail], nel contesto della quale sono state chieste integrazioni [cfr. doc. 12 Inail] e al cui esito, con provvedimento del 03.01.2024, è stata disposta la revoca del beneficio [cfr. doc. 14 Inail]. Deve ritenersi che, ad onta delle difese di , quest'ultima iniziativa Parte_1 non sia tardiva. lo sostiene valorizzato il dato normativo di cui all' art. Parte_1
23, comma 4, Mat, sopra richiamato. Si tratta però d'un'interpretazione errata perché, come risulta dal dettato di quella disposizione, il termine è destinato a governare la risposta dell'Inail all'istanza iniziale, non già a definire il tempo di svolgimento delle verifiche ulteriori e successive che possono condurre, come è avvenuto nella specie, alla revoca del provvedimento iniziale d'accoglimento. Queste verifiche non sono soggette ad un termine, onde la doglianza relativa alla tardività della revoca è infondata.
* 6. È parimenti infondata la censura relativa al difetto di motivazione dei provvedimenti dell'Inail. Il primo provvedimento di revoca evidenzia che «l'azienda non ha prodotto sufficienti evidenze dell'attuazione effettiva del MOG nell'anno 2021 (anno di riferimento per la domanda), in termini di un'azione di controllo da parte dell'OdV in materia della Sicurezza sul lavoro aziendale, come previsto per tutti gli adempimenti dell'azienda da porre in verifica dall'OdV dal d.lgs. 81/08 art. 30, sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate e secondo anche quanto previsto nel d.lgs. 231/2001, art.
6. Il Documento descrittivo del MOG non è datato, né firmato dal legale rappresentante dell'azienda, non è valido come documento di prova;
si citano le Parti Generale e Speciale che non sono state prodotte dalla ditta, non sono pertanto noti i compiti, caratteristiche e le responsabilità di verifica dell'OdV. Sussistono irregolarità sostanziali nella realizzazione dell'Intervento E-5, che non si può ritenere provato»
[cfr. doc. 14 Inail]. Dal dato testuale si evincono in maniera cristallina sia il fatto che l' ha CP_1 ritenuto lacunosa la documentazione presentata, sia le specifiche ragioni per cui è giunto a tale conclusione. In particolare, sono evidenziate in maniera nitida le lacune formali riscontrate. L'atto, pertanto, è da ritenersi del tutto motivato e idoneo a far comprendere al destinatario le ragioni della sua adozione. Lo stesso è a dirsi per il successivo provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo [cfr. doc. 20 Inail]. Al suo interno, infatti, viene ripercorsa l'intera disciplina di cui all'art. 30 cit., in vista della valorizzazione delle sue diverse “lettere” in rapporto alle attività che la società ha cercato di provare in via documentale;
sono analiticamente segnalate le lacune e le omissioni ritenute rilevanti. In sostanza, si tratta d'un analitico, puntuale e adeguatamente motivato.
* 7. Passando al merito della vicenda, risulta che, in allegato all'istanza di riduzione del tasso, a fronte della richiesta produzione del
•documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e, laddove sono state adottate le procedure semplificate, del d.m. 13/2/2014;
•atto di nomina dei componenti dell'organismo di vigilanza;
•evidenze dell'attuazione, nell'anno 2021, dell'attività di controllo da parte dell'Odv sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure,
si sia limitata a depositare [cfr. docc. 9, 10 e 11 Inail]: Parte_1
•un documento descrittivo del proprio modello, non sottoscritto da esponenti della società e privo di data;
•la relazione annuale dell'Odv, sottoscritta dal relativo Presidente e datata 17.02.2022, ossia postuma rispetto al periodo per cui dovrebbe applicarsi la riduzione del tasso;
•il verbale del Cda di del 10.03.2020 relativo alla nomina Parte_1 dell'Odv. Risulta plastica l'inidoneità della documentazione depositata, atteso che il documento descrittivo del Modello organizzativo non è formalmente imputabile alla società ed è privo di riferimenti cronologici utili a determinarne l'afferenza all'anno 2021. La relazione annuale dell'Odv, poi, è priva di contenuti analitici ed è perciò inidonea a provare l'attività da esso svolta, da evincersi piuttosto in base a documentati interventi periodici nel corso dell'esercizio. La decisione dell'Inail di approfondire tutti i profili rimasti nell'ombra appare perciò del tutto giustificata e, perdurando le lacune, è parimenti giustificata la successiva revoca del beneficio.
7.1. Successivamente, la società ha proposta ricorso amministrativo e, in quest'ambito, ha allegato ulteriori documenti atti a provare lo svolgimento degli interventi utili ad accedere al beneficio. Nel dettaglio, ha accluso al ricorso [cfr. doc. 13 ss. e 18 Inail]: Parte_1
•verbale Odv del 17.02.2021;
•scheda gestione non conformità del 17.02.2021;
•comunicazione Presidente Odv all'amministrazione del 18.022021;
•riscontro del responsabile di funzione di del 14.04.2021; Parte_1
•verbale riunione dell'Odv del 21.04.2021;
•osservazioni emerse in sede di audit interno sicurezza;
•comunicazione non conformità del Presidente dell'Odv del 23.04.2021;
•scheda gestione non conformità del 21.04.2021;
•comunicazione dell' di Latte Carso del 27.04.2021 sugli adempimenti Pt_2 eseguiti su prescrizione dell'Odv;
•verbale riunione Odv del 2211.2021;
•scheda parte speciale in materia di sicurezza sui Parte_3 luoghi di lavoro. Tuttavia, da questa complessiva documentazione emerge che, nel corso dell'anno 2021, le attività di verifica e di attuazione del modello sono state svolte dall'Odv solo in modo parziale e, dunque, insufficiente ai fini del beneficio per cui è causa. Invero, se non si può porre in discussione che l'Odv abbia attivamente indicato profili di non conformità rilevanti (ad es. la predisposizione di nuovi percorsi di viabilità, la messa in sicurezza della pavimentazione sconnessa nell'area di produzione della ricotta, la necessità di una specifica formazione per l'uso del transpallet elettrico, la nomina di un Rls e l'introduzione di un registro dei “quasi infortuni”) e abbia svolto un monitoraggio della situazione aziendale, deve al contempo darsi atto che l'organo ha omesso di svolgere molteplici attività comunque necessarie per accedere al beneficio. In particolare, procedendo ad un esame sulla falsariga dell'elenco indicato nell'art. 30, d. lgs. n. 81 del 2008, va rilevato che, rispetto degli standard tecnico- strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, manca qualsiasi riscontro in merito a verifiche relative alle ordinarie manutenzioni sui luoghi di lavoro, sulle attrezzature, sulle macchine e sugli impianti ivi presenti. Ancora, in riferimento alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, non risulta svolta una puntuale verifica del sistema della valutazione dei rischi, se non rispetto a profili settoriali quali l'integrazione del Dvr per il lavoro notturno e il rischio biologico in un peculiare e limitato processo produttivo. Infine, circa le attività di vigilanza in merito all'osservanza delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori, manca ogni indicazione in merito alla presenza delle protezioni delle macchine in uso. Si può sostanzialmente rilevare che, sebbene la società si sia dotata di un sistema di controllo, non sussiste la prova di una sua globale attuazione rispetto ad ogni profilo d'interesse all'interno del sistema produttivo lato sensu inteso. 7.2. È una prova che l'interessato non può affidare all'istruttoria processuale ma che, secondo la complessiva architettura della procedura, va fornita documentalmente con l'istanza o, al più, in sede di verifica amministrativa. Infatti, l'intero iter forgiato dall'art. 23 Mat presuppone che l'interessato formuli un'istanza che documenti, già in quel frangente, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio. Ne deriva che non si tratta di dimostrare, ex post, lo svolgimento d'attività rilevanti, ma di documentare, ex ante, i presupposti per la riduzione del tasso. Pertanto, un riscontro testimoniale dell'operato dell'Odv non sarebbe comunque idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti (documentali) per l'accoglimento dell'istanza, requisiti che, nella fattispecie, risultano del tutto mancanti se analizzati in base agli allegati all'istanza medesima e che risultano comunque carenti anche alla luce del compendio documentale posto a disposizione col ricorso amministrativo (e col ricorso introduttivo di questo giudizio).
7.3. Per queste complessive ragioni, il ricorso va respinto.
* 8. La peculiarità della questione induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Gorizia, 13 marzo 2025 Il Giudice
Gabriele Allieri