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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 653\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura generale alle liti per notaio dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, elettivamente Persona_1
domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Pt_1
Legali;
APPELLANTE
E
con Controparte_1
sede in Agropoli (SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
1 domiciliato digitale dell'avv. Vincenzo Macchia ( , che lo Email_1
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso monitorio n. 318\2022;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2254\2023 del 22\5\2023, pubblicata in data
22\5\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 5\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 318\2022 (reso il 9\2\2023 e notificato in data 8\3\2022) il Tribunale
di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall
[...]
ingiungeva all' Controparte_1 Parte_2
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte
[...] CP_2
ricorrente la somma di € 7.266,54, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le prestazioni erogate dal laboratorio nel corso dei mesi ottobre e novembre 2017, giusta fatture n. 12 del 10\11\2017 e n. 13 del 7\12\2017.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione in data 14\4\2022, CP_2
eccependo: l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2017, come indicato nel monitoraggio in corso di anno (cfr. nota n. 894 del 31\10\2017,
con specificazione della data del presunto sforamento al 20\11\2017, poi prorogato al
22\11\2017), tanto che con la nota n. 84881 del 29\3\2019 aveva richiesto al centro opposto di emettere una nota di credito per la somma di € 676,93, corrispondente al valore delle prestazioni
Cont rese oltre il limite ultimo. L opponente, inoltre, precisava di aver liquidato in favore della
2 struttura opposta la somma di € 6.586,61, al netto della nota di credito (cfr. Determina n. 13988
del 3\4\2019), ma di non aver proceduto al pagamento proprio per la mancata emissione della richiesta nota di credito, condizione di esigibilità.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, non avendo l' CP_2
[...
dimostrato il dedotto superamento del tetto di spesa, indicando la nota n. 894\17 una data meramente presuntiva di sforamento, mentre la nota a consuntivo era intervenuta con ben due anni di ritardo.
L'opposto, quindi, chiedeva di … - in via principale, per tutti i motivi esposti in corso di causa,
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 318/22 e, per l'effetto, condannare
Cont l'opponente al pagamento dell'importo di € 7.266,54 oltre gli interessi moratori ex D.lgs.
231/02 a far data dal 30.04.2018 (data scadenza contrattuale); e ciò, attesa la comunicazione
tardiva della regressione tariffaria operata dall' (in ogni caso non provata), Parte_3
nonché la condotta, anche processuale, assunta da quest'ultima che, ad oggi, nonostante
l'emissione del mandato di pagamento, continua a non liquidare il saldo dovuto;
- in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse tesi,
condannare, in ogni caso, l' al pagamento del saldo riconosciuto di € 6.589,61 Parte_3
(giusto mandato di pagamento n 13988/19), oltre interessi moratori dalla data di
comunicazione della nota protocollo n. 84881 del 29.03.2019 o, in via di estremo subordine,
dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite e richiesta di attribuzione>.
Sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22\5\2023 con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 2254\2023 emessa e pubblicata in pari data, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: <1) Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d. i. opposto n. 318/2022 emesso il 9\02\2022 e
notificato l'08/03/2022, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente, in persona del
legale rappresentante p.t., al rimborso in favore della società opposta, delle spese di lite, che
3 liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e
cpa, con attribuzione>.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l' , sulla quale gravava il relativo CP_2
onere, non aveva fornito adeguata prova dell'eccepito superamento del tetto di spesa, non avendo alcuna valenza probatoria la nota del 31\10\2017, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte, mancando dimostrato di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposto nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Per il Tribunale,
poi, non sarebbe emerso l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata, né i dati consuntivi.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via pec in data 19\6\2023), l' CP_2
censurava la sentenza di primo grado, riproponendo nella sostanza le motivazioni di cui all'atto di opposizione:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa non dimostrato e l'illegittimità della procedura seguita, visto che la nota del
31\10\2017 costituiva proprio l'esito di quei monitoraggi previsti in contratto, con le date di presunto sforamento. Di conseguenza, per l'appellante il pagamento delle prestazioni in esame non era esigibile, essendo ancora in fase di definizione le relative verifiche;
- Il Tribunale non avrebbe debitamente considerato che il contratto relativo all'anno 2017 era stato sottoscritto in data 15\5\2019, accettando di fatto gli esiti riportati dalle note n. 894 del
31\10\2017 e n. 84881 del 29\3\2019 e di tutta la documentazione idonea a determinare i tetti di spesa;
- Il giudice di prime cure avrebbe trascurato la valenza delle cd. “clausole di salvaguardia” di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto dalle parti1 .
1 “1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contratto e gli effetti dei provvedimenti del tetto di spesa di determinazione delle tariffe e di ogni altro agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per l'efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al sub comma 1(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle 4 Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
1. annullare e/o revocare il D.I. n. 318/2022 –
R.G. n. 926/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 09/02/2022, attesa la mancanza dei
presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; 2. accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., relativamente al IV trimestre 2017, ha erogato prestazioni sanitarie, in
regime di accreditamento con il oltre il limite di spesa pattuiti contrattualmente, per CP_3
l'importo di € 676,93; 3. accertare e dichiarare altresì che l'emissione di una nota di credito
di corrispondente importo è condizione necessaria affinchè possa essere liquidato alla
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., il residuante di importo, di cui alla Determina n. 13988 del Parte_3
03/04/2019, pari ad € 6.589,61 e che su tale importo. non sono maturati interessi, costituendo
la previa emissione della nota di credito richiesta elemento impeditivo della prestazione >.
Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_1
della dott.ssa contestando gli assunti avversi con rigetto dell'appello, Controparte_1
eccependo in particolare: il carattere vessatorio della clausola contrattuale che subordinava il pagamento all'emissione della nota di credito;
la mancata dimostrazione del dedotto superamento del tetto di spesa per l'anno 2017, attesa la natura unilaterale delle note n. 894\17
e n. 84881\19 indicate dall' ; l'inoperatività della cd. “clausola di salvaguardia” di cui CP_2
all'art. 11 del contratto, con la quale venivano accettati il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti spesa, in quanto non applicabile alla fase esecutiva del rapporto.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e riservata una prima volta in decisione al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc (cfr. ordinanza dell'1\10\2024),
azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”. 5 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo alla sussistenza
dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato
dall'autorità a ciò deputata > (cfr. ordinanza del 24\10\2024).
Di poi, riservata nuovamente a sentenza (cfr. ordinanza del 12\12\2024), la causa era rimessa nuovamente sul ruolo, invitando le parti ad interloquire sulla questione del giudicato interno proprio sulla rilevata assenza di accreditamento, in omaggio ai recenti orientamenti della Corte
di Cassazione (cfr. ordinanza del 28\1\2025).
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 10\6\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
In ragione della questione sollevata d'ufficio sulla sussistenza dell'accreditamento e sulla validità ed efficacia del contratto, con le ordinanze del 24\10\2024 e 28\1\2025, ritiene la Corte
di dover premettere quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma
7 non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle
8 prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
9 La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta dopo - e non antecedentemente – l'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 24\10\2025, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_2
10 antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
11 Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_2
gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
12 Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_2
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_2
e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
13 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente alla sussistenza o meno, nel caso di specie,
dello sforamento del tetto di spesa.
B. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa CP_2
per l'anno 2017 devono ritenersi fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_4
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
14 Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la
15 conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 in data 15\5\2019, l' doveva comunicare a CP_2
ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra l della dott.ssa Controparte_1 CP_1
e l' per l'anno 2017 (cfr. contratto del 15\5\2019) era espressamente CP_1 CP_2
prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , CP_2
con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di
16 verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4),
rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis
verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, non solo attraverso il cd.
monitoraggio in cui si indicava la data di presunto sforamento del tetto al 20\11\2017 – cfr. nota n. 894 del 31\10\2017, poi prorogata al 22\1\2017 - ma soprattutto con la verifica a consuntivo
(cfr. nota n. 84881 del 29\3\2019), in cui si confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale, dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico
per l'anno 2017 a consuntivo, pari ad € 676,93, corrispondente al valore delle prestazioni rese
17 oltre il limite ultimo, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel CP_2
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di CP_2
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
18 Di contro, la stessa riconosceva e liquidava la somma residua di € 6.589,61, al cui CP_2
pagamento non dava seguito per la mancata emissione della citata nota di credito (cfr.
Determine n. 13988 del 3\4\2019.
Orbene, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, all' dall
[...]
della dott.ssa è dovuta la somma di € Controparte_1 Controparte_1
6.589,61 (al netto della nota di credito, costituente una condizione meramente contabile), oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente
Cont sentenza, non potendosi ritenere già morosa l' in data precedente proprio per la mancata emissione della nota di credito.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione proposta in primo grado dall' , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. CP_2
318\2022 reso in data 9\2\2022, e condannata l' al pagamento, in favore CP_2
dell' della dott.ssa della Controparte_1 Controparte_1
minor somma di € 6.589,61 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza.
C. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico dell' , secondo il principio della CP_2
soccombenza, con compensazione di 1\3 in ragione dell'esito complessivo della controversia e con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti dell della
[...] Controparte_1
19 dott.ssa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 2254\2023 del 22\5\2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, ACCOGLIE l'opposizione dell' , CP_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 318\2022 reso in data 9\2\2022 e CO l' al CP_2
pagamento, in favore dell' della dott.ssa Controparte_1 CP_1
della minor somma di € 6.589,61, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. CP_1
mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza;
2. COMPENSA per 1\3 le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3. CO l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_2
della dott.ssa al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia per dichiarato anticipo;
4. CO l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_2
della dott.ssa al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 653\2023 RG, vertente
TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Marruso, in virtù di procura generale alle liti per notaio dell'1\6\2023 rep. 27360 racc. 4281, elettivamente Persona_1
domiciliato in , alla via Nizza n.146, presso la Struttura Complessa “Funzione Affari Pt_1
Legali;
APPELLANTE
E
con Controparte_1
sede in Agropoli (SA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
1 domiciliato digitale dell'avv. Vincenzo Macchia ( , che lo Email_1
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso monitorio n. 318\2022;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2254\2023 del 22\5\2023, pubblicata in data
22\5\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 5\6\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 318\2022 (reso il 9\2\2023 e notificato in data 8\3\2022) il Tribunale
di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dall
[...]
ingiungeva all' Controparte_1 Parte_2
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte
[...] CP_2
ricorrente la somma di € 7.266,54, oltre interessi moratori ex Dlgs 231\2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo per le prestazioni erogate dal laboratorio nel corso dei mesi ottobre e novembre 2017, giusta fatture n. 12 del 10\11\2017 e n. 13 del 7\12\2017.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione in data 14\4\2022, CP_2
eccependo: l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2017, come indicato nel monitoraggio in corso di anno (cfr. nota n. 894 del 31\10\2017,
con specificazione della data del presunto sforamento al 20\11\2017, poi prorogato al
22\11\2017), tanto che con la nota n. 84881 del 29\3\2019 aveva richiesto al centro opposto di emettere una nota di credito per la somma di € 676,93, corrispondente al valore delle prestazioni
Cont rese oltre il limite ultimo. L opponente, inoltre, precisava di aver liquidato in favore della
2 struttura opposta la somma di € 6.586,61, al netto della nota di credito (cfr. Determina n. 13988
del 3\4\2019), ma di non aver proceduto al pagamento proprio per la mancata emissione della richiesta nota di credito, condizione di esigibilità.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, non avendo l' CP_2
[...
dimostrato il dedotto superamento del tetto di spesa, indicando la nota n. 894\17 una data meramente presuntiva di sforamento, mentre la nota a consuntivo era intervenuta con ben due anni di ritardo.
L'opposto, quindi, chiedeva di … - in via principale, per tutti i motivi esposti in corso di causa,
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 318/22 e, per l'effetto, condannare
Cont l'opponente al pagamento dell'importo di € 7.266,54 oltre gli interessi moratori ex D.lgs.
231/02 a far data dal 30.04.2018 (data scadenza contrattuale); e ciò, attesa la comunicazione
tardiva della regressione tariffaria operata dall' (in ogni caso non provata), Parte_3
nonché la condotta, anche processuale, assunta da quest'ultima che, ad oggi, nonostante
l'emissione del mandato di pagamento, continua a non liquidare il saldo dovuto;
- in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse tesi,
condannare, in ogni caso, l' al pagamento del saldo riconosciuto di € 6.589,61 Parte_3
(giusto mandato di pagamento n 13988/19), oltre interessi moratori dalla data di
comunicazione della nota protocollo n. 84881 del 29.03.2019 o, in via di estremo subordine,
dalla domanda giudiziale. Con vittoria di spese di lite e richiesta di attribuzione>.
Sulla base dell'istruttoria documentale, la causa era decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 22\5\2023 con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 2254\2023 emessa e pubblicata in pari data, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: <1) Rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d. i. opposto n. 318/2022 emesso il 9\02\2022 e
notificato l'08/03/2022, che dichiara esecutivo;
2) Condanna l'opponente, in persona del
legale rappresentante p.t., al rimborso in favore della società opposta, delle spese di lite, che
3 liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e
cpa, con attribuzione>.
In particolare, il giudice di prime cure riteneva che l' , sulla quale gravava il relativo CP_2
onere, non aveva fornito adeguata prova dell'eccepito superamento del tetto di spesa, non avendo alcuna valenza probatoria la nota del 31\10\2017, vista la sua natura di atto unilaterale e di parte, mancando dimostrato di aver rimborsato tutte le prestazioni liquidabili all'opposto nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto. Per il Tribunale,
poi, non sarebbe emerso l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata, né i dati consuntivi.
Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via pec in data 19\6\2023), l' CP_2
censurava la sentenza di primo grado, riproponendo nella sostanza le motivazioni di cui all'atto di opposizione:
- Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa non dimostrato e l'illegittimità della procedura seguita, visto che la nota del
31\10\2017 costituiva proprio l'esito di quei monitoraggi previsti in contratto, con le date di presunto sforamento. Di conseguenza, per l'appellante il pagamento delle prestazioni in esame non era esigibile, essendo ancora in fase di definizione le relative verifiche;
- Il Tribunale non avrebbe debitamente considerato che il contratto relativo all'anno 2017 era stato sottoscritto in data 15\5\2019, accettando di fatto gli esiti riportati dalle note n. 894 del
31\10\2017 e n. 84881 del 29\3\2019 e di tutta la documentazione idonea a determinare i tetti di spesa;
- Il giudice di prime cure avrebbe trascurato la valenza delle cd. “clausole di salvaguardia” di cui all'art. 11 del contratto sottoscritto dalle parti1 .
1 “1. Con la sottoscrizione del presente contratto la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contratto e gli effetti dei provvedimenti del tetto di spesa di determinazione delle tariffe e di ogni altro agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per l'efficacia dello stesso.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al sub comma 1(ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle 4 Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
1. annullare e/o revocare il D.I. n. 318/2022 –
R.G. n. 926/2022, emesso dal Tribunale di Salerno in data 09/02/2022, attesa la mancanza dei
presupposti, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; 2. accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., relativamente al IV trimestre 2017, ha erogato prestazioni sanitarie, in
regime di accreditamento con il oltre il limite di spesa pattuiti contrattualmente, per CP_3
l'importo di € 676,93; 3. accertare e dichiarare altresì che l'emissione di una nota di credito
di corrispondente importo è condizione necessaria affinchè possa essere liquidato alla
[...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., il residuante di importo, di cui alla Determina n. 13988 del Parte_3
03/04/2019, pari ad € 6.589,61 e che su tale importo. non sono maturati interessi, costituendo
la previa emissione della nota di credito richiesta elemento impeditivo della prestazione >.
Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l Controparte_1
della dott.ssa contestando gli assunti avversi con rigetto dell'appello, Controparte_1
eccependo in particolare: il carattere vessatorio della clausola contrattuale che subordinava il pagamento all'emissione della nota di credito;
la mancata dimostrazione del dedotto superamento del tetto di spesa per l'anno 2017, attesa la natura unilaterale delle note n. 894\17
e n. 84881\19 indicate dall' ; l'inoperatività della cd. “clausola di salvaguardia” di cui CP_2
all'art. 11 del contratto, con la quale venivano accettati il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti spesa, in quanto non applicabile alla fase esecutiva del rapporto.
Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e riservata una prima volta in decisione al collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc (cfr. ordinanza dell'1\10\2024),
azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili aventi effetti temporalmente circoscritti alle annualità di erogazione delle prestazioni, regolate con il presente accordo/contratto”. 5 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo alla sussistenza
dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato
dall'autorità a ciò deputata > (cfr. ordinanza del 24\10\2024).
Di poi, riservata nuovamente a sentenza (cfr. ordinanza del 12\12\2024), la causa era rimessa nuovamente sul ruolo, invitando le parti ad interloquire sulla questione del giudicato interno proprio sulla rilevata assenza di accreditamento, in omaggio ai recenti orientamenti della Corte
di Cassazione (cfr. ordinanza del 28\1\2025).
Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5\6\2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 10\6\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Accreditamento e contratto;
giudicato interno.
In ragione della questione sollevata d'ufficio sulla sussistenza dell'accreditamento e sulla validità ed efficacia del contratto, con le ordinanze del 24\10\2024 e 28\1\2025, ritiene la Corte
di dover premettere quanto segue.
Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del , è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma Parte_4
anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti,
integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato.
A decorrere dal passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, in seguito al quale, per gli anni 1995 e 1996, è stato introdotto l'accreditamento transitorio delle strutture già convenzionate che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione
(cfr., in ordine all'accreditamento transitorio, alla luce dell'interpretazione da dare all'articolo
6 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994, ed alla sua ratio, finalizzata ad evitare soluzioni di continuità nel passaggio dall'uno all'altro regime, Cass. civ. n. 24258/10),
l'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge
(cfr., Cass. n. 17711/14). Peraltro, è irrilevante che, in mancanza dell'instaurazione di un valido ed efficace rapporto di accreditamento, le strutture private abbiano erogato prestazioni in relazione a convenzioni, predisposte anteriormente al passaggio dal sistema di convenzionamento a quello di accreditamento, da reputarsi del tutto caducate, ferma restando la necessità, per l'autorità giudiziaria adita, di verificare l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari all'instaurazione del rapporto di accreditamento e di accordi contrattuali integrativi o attuativi di esso, indispensabili al fine di delineare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili e, quindi, remunerabili (cfr. Cass. n. 23657/15).
Il passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento, del resto, non ha determinato un mutamento della natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e le strutture private, che era e resta di natura sostanzialmente concessoria,
fermo ed incondizionato, in ogni caso, sia il potere di programmazione delle regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo ad esse riservato sull'espletamento delle attività demandate alle strutture private (cfr., Cass. n. 14335/05), poteri che attengono non solo alle concrete modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del rapporto, ma anche alla valutazione, correlata all'esercizio del potere di programmazione, dell'effettivo bisogno di esse da parte degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, in relazione all'impossibilità, da parte delle strutture pubbliche, di fornirle direttamente (cfr. Cons. Stato n. 454/10).
Ed, in questa prospettiva, l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì
riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma
7 non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del
1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria.
L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997,
a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato
-in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti.
Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio
Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -
unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr., in ordine all'impossibilità di riconoscere il diritto della struttura privata alla remunerazione per le prestazioni eseguite qualora non sia emersa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge, tra cui gli atti ed i provvedimenti amministrativi sottesi al rapporto di accreditamento e gli accordi contrattuali che ne delimitano il contenuto, anche al fine di individuare esattamente la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle
8 prestazioni sanitarie che la struttura privata è legittimata specificamente ad erogare, Cass. civ.
n. 26689/14).
L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle Parte_4
prestazioni sanitarie effettuate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del
Sanitario è subordinato non solo all'autorizzazione per la realizzazione e Pt_4 Parte_4
l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992.
Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività
sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, Parte_4
conseguentemente, la struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18).
Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad
substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività
che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02).
9 La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo,
nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione,
un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01, secondo la quale perfino gli atti prenegoziali della pubblica amministrazione devono essere riconducibili a manifestazioni formali di volontà e non, nella prospettiva in esame del perfezionamento di un contratto valido, a comportamenti concludenti o, comunque, meramente attuativi, inidonei,
come si è detto, a vincolare la pubblica amministrazione).
In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre,
concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità
di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18).
Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta dopo - e non antecedentemente – l'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza del 24\10\2025, ad interloquire.
L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite CP_2
10 antecedentemente alla relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti.
Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione
(cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n.
18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24),
essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-
giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che,
unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17;
Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23).
D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n.
7073/24).
11 Nel caso di specie, la questione relativa alla sussistenza dell'accreditamento ed alla validità
degli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti - come si è precedentemente accennato - non è
stata esaminata ex professo dal Tribunale di Salerno, né le parti al riguardo hanno formulato un'eccezione o una domanda, suscettibile di essere decisa e di costituire, quale questione controversa, un capo autonomo della decisione, fermo restando che l' con l'atto di CP_2
gravame ha lamentato l'erroneità e l'ingiustizia delle statuizioni emesse in prime cure -ed,
ancora prima, del convincimento ad esse sottese- con riferimento ad uno degli elementi della sequenza fatto, norma ed effetto ed, in particolare, con riferimento allo “effetto” costituito dalla condanna al pagamento della somma indicata nella sentenza impugnata, in tal modo riaprendo la cognizione sull'intera questione ed espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non erano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dai motivi di gravame, quali, segnatamente, il “fatto”, costituito dalla sussistenza o meno di un accordo contrattuale, indispensabile -unitamente agli ulteriori altri presupposti costitutivi- ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento della somma de qua, e la “norma”,
costituita, in senso lato, dalla disciplina che regolamenta la stipula di un contratto da parte della pubblica amministrazione ed, ancora prima, dell'acquisizione di un provvedimento di accreditamento.
Non a caso, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24).
12 Né, per la Corte di Appello di Salerno, rilevava che il Giudice di primo grado si fosse pronunciato presupponendo la sussistenza, la validità e l'efficacia del rapporto di accreditamento e contrattuale dedotto in giudizio - anche perché, a voler ritenere diversamente,
in tutte le cause di adempimento contrattuale definite con una pronuncia di accoglimento o di rigetto non fondato sull'invalidità del contratto sarebbe precluso il rilievo officioso della nullità
- in quanto, tra l'altro, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte: il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr., da ultimo, Cass. n. 814/25).
Infatti, in applicazione di detti principi, la Suprema Corte di Cassazione ha in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall con le strutture private per assenza della necessaria forma CP_2
scritta e per la mancanza di valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n.
8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass.,
ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n.
26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019;
Cass. n. 19161\2020).
Cionondimeno, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda CP_2
e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame,
individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza
dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi
ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n.
13 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte
d'Appello di Salerno, considerato appunto formato anche nel caso di specie il giudicato interno,
in adesione a quest'ultimo orientamento, ritiene di non dover esaminare la questione precedentemente menzionata e di procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente alla sussistenza o meno, nel caso di specie,
dello sforamento del tetto di spesa.
B. Tetto di spesa.
Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa CP_2
per l'anno 2017 devono ritenersi fondate.
Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti,
delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n.
502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con CP_4
le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con
Cont la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08.
Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti
14 Cont Cont della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano in quella
Cont Cont
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale
Cont superamento del tetto di spesa della in cui opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente,
Cont è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione
Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Cont art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la
15 conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 in data 15\5\2019, l' doveva comunicare a CP_2
ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra l della dott.ssa Controparte_1 CP_1
e l' per l'anno 2017 (cfr. contratto del 15\5\2019) era espressamente CP_1 CP_2
prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , CP_2
con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di
16 verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4),
rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis
verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario
programmato”.
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Cont prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Cont dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Cont Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, non solo attraverso il cd.
monitoraggio in cui si indicava la data di presunto sforamento del tetto al 20\11\2017 – cfr. nota n. 894 del 31\10\2017, poi prorogata al 22\1\2017 - ma soprattutto con la verifica a consuntivo
(cfr. nota n. 84881 del 29\3\2019), in cui si confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale, dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico
per l'anno 2017 a consuntivo, pari ad € 676,93, corrispondente al valore delle prestazioni rese
17 oltre il limite ultimo, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel CP_2
nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A.,
essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass.
n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004).
La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù
di accodi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di CP_2
effettuare il monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass.
Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021).
18 Di contro, la stessa riconosceva e liquidava la somma residua di € 6.589,61, al cui CP_2
pagamento non dava seguito per la mancata emissione della citata nota di credito (cfr.
Determine n. 13988 del 3\4\2019.
Orbene, sulla base delle argomentazioni sin qui riportate, all' dall
[...]
della dott.ssa è dovuta la somma di € Controparte_1 Controparte_1
6.589,61 (al netto della nota di credito, costituente una condizione meramente contabile), oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente
Cont sentenza, non potendosi ritenere già morosa l' in data precedente proprio per la mancata emissione della nota di credito.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve accogliersi l'opposizione proposta in primo grado dall' , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. CP_2
318\2022 reso in data 9\2\2022, e condannata l' al pagamento, in favore CP_2
dell' della dott.ssa della Controparte_1 Controparte_1
minor somma di € 6.589,61 oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza.
C. Spese processuali.
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico dell' , secondo il principio della CP_2
soccombenza, con compensazione di 1\3 in ragione dell'esito complessivo della controversia e con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti dell della
[...] Controparte_1
19 dott.ssa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_1
provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza 2254\2023 del 22\5\2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, ACCOGLIE l'opposizione dell' , CP_2
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 318\2022 reso in data 9\2\2022 e CO l' al CP_2
pagamento, in favore dell' della dott.ssa Controparte_1 CP_1
della minor somma di € 6.589,61, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002 e succ. CP_1
mod. a decorrere dall'emissione della presente sentenza;
2. COMPENSA per 1\3 le spese processuali del doppio grado di giudizio;
3. CO l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_2
della dott.ssa al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia per dichiarato anticipo;
4. CO l'appellante, , al pagamento, in favore della società appellata, CP_2
della dott.ssa al Controparte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 1.800,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Vincenzo Macchia per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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