Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 27.5.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5696/2024 R.G,
PROMOSSA DA
con sede in Catania zona industriale s.s. 114 KM 107,730, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania via G. Carnazza n. 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Valastro che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Roberto Di Salvo;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa, per procura in Controparte_1 P.IVA_2
atti, dall'avv. Giuseppe Biundo, presso il cui studio in Gela via G. Falcone n. 5 è elettivamente domiciliata;
Resistente
E CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona Controparte_2 P.IVA_3
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò per mandato CP_2
generale alle liti 23.1.2023 (rep n.37590/7131) in notaio di Fiumicino (RM); Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.6.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249021157754, con cui ha intimato il pagamento della Controparte_3
somma complessiva di € 2.193.316,37, inerente, tra l'altro, a contributi previdenziali ed assistenziali anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 di cui alle cartelle n. 29320090053072104000, n.
29320100004682361000, n. 293201016731929000, n. 29320100025290656000, n.
29320110005473248000, n. 29320110029566013000.
Parte opponente, rilevando la mancata notifica dei predetti titoli, con conseguente illegittimità del potere di riscossione esercitato da e prescrizione dei crediti portati dai predetti titoli, e CP_4
comunque la prescrizione successiva alla notifica, ha chiesto di “dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 9021157754 per omessa notifica degli atti presupposti e per decorso del termine di prescrizione quinquennale ex art. 3 comma 9 l. n. 335/1995”, con condanna dei resistenti alle spese processuali.
Con decreto depositato il 19.6.2024 è stata fissata l'udienza per il 15.11.2024 e contestualmente è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati. CP_ Con memoria depositata il 23.10.2024 si è costituito l' eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento ed alle sottostanti cartelle di pagamento, ritualmente notificate e divenute inoppugnabili per non essere state tempestivamente opposte nel termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/1999, nonché l'avvenuta interruzione della prescrizione. CP_ L' ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs. n.46/1999, TARDIVA ALLA LUCE
DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca”.
Ha resistito in giudizio , che ha eccepito il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva relativamente ai motivi di opposizione che riguardano l'attività di formazione del ruolo precedente alle cartelle di pagamento;
la regolare notifica delle cartelle di pagamento, non tempestivamente impugnate con conseguente decadenza dell'opposizione avverso le stesse proposta soltanto nel presente giudizio, nonché l'interruzione del termine di prescrizione, peraltro sospeso per effetto della L. n. 147 del 27/12/2013 e delle successive norme, emanate anche nel periodo di emergenza pandemica, che hanno previsto la sospensione dei termini.
ha quindi così concluso: “- dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva dell'Agente della Riscossione;
- ritenere e dichiarare inammissibile ed in subordine rigettare la domanda proposta dal ricorrente per i motivi di cui in narrativa;
- dichiarare legittima la procedura esecutiva posta in essere dall'Agente della Riscossione;
- rigettare tutte le richieste di merito avanzate da parte ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con le note depositate il 13.5.2025, l'opponente ha dichiarato “che, usufruendo della riapertura dei termini della c.d. “Rottamazione-quater”, è stata presentata apposita dichiarazione di adesione alla riammissione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della l. 197/2022 (docc.
4 e 5 n prosieguo di numerazione) per le cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento impugnata”.
L'udienza del 27.5.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Preliminarmente, va osservato che nella fattispecie non può disporsi la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 236 l. n. 197/2022, atteso che dalle dichiarazioni di adesione alla riammissione alla definizione agevolata allegate dal ricorrente alle proprie note del 13.5.2025, si evince che quest'ultimo non ha assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferiscono le dichiarazioni.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato: “Per poter accedere alla procedura di adesione c.d.
'rottamazione quater' disciplinata dall'art. 1 della l. n. 197 del 2022, il contribuente deve menzionare nell'istanza di definizione agevolata la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi da rottamare e si deve impegnare a rinunciare ai relativi procedimenti. Solo in questo modo il giudice potrà sospendere il processo, nelle more del pagamento delle somme dovute e dietro presentazione di copia della predetta dichiarazione” (Cass. civile sez. trib., 28/8/2024, n.23217).
Ciò premesso, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav., 5/9/2019, n.22292).
Nel presente giudizio di opposizione il ricorrente ha innanzitutto mosso censure formali, riguardanti l'illegittimità della riscossione per dedotta mancata notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento, da qualificarsi in termini di opposizione agli atti esecutivi.
Infatti, con particolare riguardo al vizio di omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte, dopo aver precisato che, anche in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei contributi previdenziali, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”, ha chiarito che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale” (Cass. 13.5.2014, n. 10326).
Inoltre, ove sia dedotta l'omessa notifica degli atti posti a fondamento dell'esecuzione, è consentito all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge, relativamente al provvedimento di cui si assume la mancata notifica, attraverso l'opposizione al primo atto con il quale l'interessato
è venuto a conoscenza dell'atto impositivo, a condizione che l'opposizione medesima venga proposta, a pena di inammissibilità, nel termine originariamente previsto per avversare il primo provvedimento (Cass. 22.10.2010 n. 21793 ; Cass. 13.3.2007, n. 5871; Cass. 20.4.2006, n. 9180).
Nella fattispecie, l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile, in quanto tardivamente proposta con ricorso depositato il 13.6.2024, oltre il termine perentorio di venti giorni (art. 617 c.p.c.) decorrente dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 21.5.2024.
L'opponente ha poi formulato censure di merito, attinenti alla prescrizione ex lege 335/1995 e alla CP_ prescrizione sopravvenuta alla presunta notifica degli avvisi e delle cartelle pagamento e l' ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ex art. 24 d.lgs n. 46/1999.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta sono state notificate come segue:
- n. 29320090053072104000, in data 5.10.2009;
- n. 29320090113486823000, in data 29.1.2010;
- n. 29320090124798855000, in data 13.1.2010;
- n. 29320090137251454000, in data 29.1.2010;
- n. 29320100004682361000, in data 28.4.2010;
- n. 29320100016731929000, in data 28.4.2010;
- n. 29320100025290656000, in data 12.7.2010;
- n. 29320110005473248000, in data 6.5.2011;
- n. 29320110029566013000, in data 6.5.2011.
Tale documentazione è prova sufficiente della regolarità delle notifiche, atteso che le relate di notifica prodotte recano in alto il corrispondente numero della cartella cui la notifica si riferisce.
Da ciò consegue che le cartelle di pagamento sopra richiamate sono state notificate all'opponente nelle date suindicate, per cui, poiché “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo” (Cass. 23.10.2012
n.18145), la doglianza di merito relativa all'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione prima della notifica degli atti impositivi è inammissibile, perché tardivamente proposta oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art, 24 comma 5 d.lgs. n.46/1999, applicabile anche all'avviso di addebito ex art. 30 d.l. n. 78/2010. In questo senso, la Suprema Corte ha affermato: “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art.
30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (Cass. Sez. Lav. 22.3.2023 n. 8198).
Parimenti infondato è il motivo di opposizione inerente alla prescrizione successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.
In primo luogo, le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta risultano essere state oggetto di precedenti intimazioni di pagamento n. 29320129104103462000 e n.
29320189000062131000 rispettivamente notificate il 14.1.2013 ed il 14.6.2018 al rappresentante legale della , , presso il suo indirizzo di residenza via Sangiuliano n. 121 S. Pt_1 CP_5
Agata Li Battiati, che risulta dalla visura camerale e dal certificato anagrafico prodotti in atti.
Infatti, "In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145 c.p.c., commi 1 e 2, consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e
143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale" (Cass. 30/1/2017 n. 2232; Comm. trib. reg. Milano, 28/11/2019, n.4825).
In secondo luogo, occorre tenere conto che non è maturata la prescrizione nel periodo compreso tra le notifiche delle due intimazioni di pagamento, in quanto operava la sospensione prevista dalla legge 27.12.2013 n. 147, il cui art. 1 comma 623, infatti, così dispone: “Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione”.
Inoltre, il termine di prescrizione, successivamente al 14.6.2018, è rimasto sospeso per complessivi
542 giorni, come previsto dalla normativa emergenziale. Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania, cit.), pari a complessivi 542 giorni.
Inoltre, risulta in atti che la società opponente, in data 16.6.2023, ha aderito alla definizione agevolata “rottamazione quater”, chiedendo una rateizzazione dei pagamenti relativi a tutti i debiti oggetto del presente giudizio, nonché il pagamento delle rate dall'8.11.2023 al 30.7.2024. Tale circostanza assume rilievo in ordine all'eccezione di prescrizione successiva, in quanto la rateizzazione richiesta dal ricorrente ed il pagamento delle rate, costituiscono indice oggettivo di riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione (art. 2944 c.c.).
La Suprema Corte ha precisato che “La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti” (Cass. 6/2/2024 n. 3414).
Inoltre, il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. 24555/2010; Cass. sez. lav. 26/4/2017 n.10327).
Il comportamento del ricorrente risulta oggettivamente incompatibile con la volontà di non CP_ riconoscere la pretesa dell' non solo nella domanda di rateizzazione, ma anche nei singoli pagamenti che costituiscono modalità agevolate di estinzione dell'intero debito, con la conseguenza che l'effetto interruttivo della prescrizione deve ritenersi prodotto anche con l'ultimo pagamento che risulta essere avvenuto il 30.7.2024.
Per quanto sopra esposto l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014, ai minimi tariffari delle cause in materia di previdenza, secondo lo scaglione applicabile in relazione al valore della causa dichiarato, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese Parte_1
CP_ processuali in favore dell' e di , spese che si liquidano, per Controparte_3
ciascuno dei due resistenti, in € 8.936,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Catania, 9.6.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi