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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9619/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GILARDONI MASSIMO e l'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. NICOLI CHIARA e l'avv.BIANCHINI CP_1 C.F._2
SARA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.7.2024, , premesso che in data 07/12/2015 contraeva Parte_1
matrimonio in Pakistan con , dalla cui unione era nato il figlio il 19.09.2016, CP_1 Per_1
domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva il resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 11.2.2025 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 12.2.2025 il Giudice delegato autorizzava i pagina 1 di 3 coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Pakistan), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in [...]).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. 218/1995 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Sicché, il matrimonio celebrato in Pakistan deve ritenersi pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia conforme del certificato del matrimonio in atti, con traduzione asseverata. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione nel nostro ordinamento.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9619/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GILARDONI MASSIMO e l'avv. Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. NICOLI CHIARA e l'avv.BIANCHINI CP_1 C.F._2
SARA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.7.2024, , premesso che in data 07/12/2015 contraeva Parte_1
matrimonio in Pakistan con , dalla cui unione era nato il figlio il 19.09.2016, CP_1 Per_1
domandava pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva il resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 11.2.2025 ed all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 12.2.2025 il Giudice delegato autorizzava i pagina 1 di 3 coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
***
Preliminarmente e in rito, trattandosi di domanda di separazione tra coniugi di cittadinanza estera
(Pakistan), sussiste la giurisdizione del Giudice Italiano ex art. 32 e 3 l. 218/95 essendo il resistente residente in [...]).
Quanto alla legge applicabile va applicato l'art. 5 reg. UE 1259/2010 (richiamato dal novellato art. 31
l.cit.), secondo cui, in mancanza di scelta da parte dei coniugi, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giudiziaria o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita la autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza, c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, d) in cui
è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso di specie è applicabile la legge italiana ai sensi del criterio residuale di cui alla lettera d), essendo decorso più di un anno dall'ultima residenza abituale dei coniugi.
Non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nel registro degli atti dello stato civile. Invero, il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini stranieri, anche se non trascritto ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 l. 218/1995 secondo cui il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento. Sicché, il matrimonio celebrato in Pakistan deve ritenersi pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla copia conforme del certificato del matrimonio in atti, con traduzione asseverata. Del resto, il principio enunciato è corollario del più ampio principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione nel nostro ordinamento.
Nel merito, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna delle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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