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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2024, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11168/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONZONI LEILA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL COLLE 2 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MONZONI LEILA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCI ALESSANDRA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MANZONI SILVIA ( ) VIA CLAVATURE 18 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliata in VIA CLAVATURE 18 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCI ALESSANDRA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.10.2022 coniugato con con matrimonio Parte_1 CP_1 civile celebrato il 10.10.2021 in Marzabotto (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n.274, Parte 2, Serie C, Vol. 05, Anno 2021, chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla moglie.
Già prima del loro matrimonio, hanno avuto un figlio (in data 28.12.2005). Per_1
Il ricorrente doma, in via principale, oltre alla domanda sul vincolo: l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con il padre presso la casa familiare da assegnargli, un regime di visite madre/figlio, un assegno per il figlio (a carico della madre) di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie. Col ricorso 4.10.2022
pagina 1 di 8 l'istante evidenzia che il matrimonio era stato un tentativo (con esito negativo) di riparare una situazione di coppia già in crisi, considerando che la relazione affettiva della coppia risaliva al 2005. Precisa di essere proprietario esclusivo della casa familiare e di essersi sempre occupato lui delle maggiori incombenze del ménage familiare, anche come genitore, mentre la moglie si era dimostrata, col trascorrere del tempo, aggressiva e ostile.
Nei primi mesi dell'anno 2022, poi, i rapporti sono decisamente peggiorati e dal mese di giugno i coniugi sono “separati di fatto”. Come si vedrà, il 17.6.2022 avviene un episodio particolare di cui entrambi parlano, attribuendogli particolare valenza circa la fine della relazione matrimoniale.
La moglie costituendosi – si associa unicamente alla sentenza sul vincolo;
per il resto contesta le domande avversarie e chiede la pronuncia di addebito della separazione al marito per infedeltà, l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, un calendario di visite padre/figlio, un assegno per il figlio di €.500 oltre al 50% delle straordinarie.
Ella attribuisce al marito la colpa della fine della relazione coniugale, avendo l'uomo instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna dall'inizio del 2022.
Afferma che la domenica pomeriggio del 10 aprile 2022, a distanza esatta di 6 mesi dal giorno del matrimonio, il signor le aveva comunicato l'intenzione di separarsi, essendosi – a suo dire - Pt_1
“spezzato” qualcosa;
quindi, il 20.04.2022, il marito l'aveva “invitata” ad andarsene da casa. Anche la narra l'episodio del 17.6.2022 nei termini seguenti: CP_1
“Non corrisponde al vero l'affermazione avversaria (cfr. pag. 2 del ricorso) secondo la quale i coniugi sarebbero separati di fatto in conseguenza “di uno spiacevole episodio di cui è stato vittima il signor ad opera della moglie”. Pt_1 L'episodio cui si riferisce la difesa avversaria è stato, in verità, in danno della signora ed al CP_1 culmine di due mesi di aggressioni verbali e atteggiamenti equivoci del signor nei confronti della Pt_1 moglie.
Si produce, a riprova, la denuncia-querela presentata dalla signora il 17/06/2022 (doc. 8): CP_1 nella denuncia, la convenuta non solo ripercorre linearmente la ricostruzione dei fatti che in questa sede si rappresentano al Tribunale intestato, ma chiarisce come non vi fossero stati segni premonitori della crisi coniugale prima dell'aprile 2022; successivamente, il comportamento del coniuge è, invece, mutato radicalmente.
Il 17/06/2022, mentre la signora si trovava a parlare con un venditore all'interno del CP_1 [...]
veniva bruscamente interrotta dal signor che le tolse la parola e intervenne nella Pt_2 Pt_1 conversazione per gestirla, escludendola. Allontanatosi il venditore, la signora fece notare al CP_1 marito l'inopportunità del suo comportamento e, nel frangente, si accorse che il signor stava Pt_1 registrando la conversazione con il cellulare. Il ricorrente non negò e rispose che non si trattava di questioni che riguardassero la moglie. Tanto condusse la signora a prendere il telefono del marito, che lo aveva lasciato in carica, ed CP_1
a fuggire nel cortile del bar. Il signor dopo aver chiuso le porte del Bar, la raggiunse e – Pt_1 urlando – pretese la restituzione del cellulare. Al rifiuto della moglie, il ricorrente afferrò la signora per le gambe, facendole battere la testa, e la trascinò per alcuni metri sull'asfalto, lasciando la CP_1 presa solo dinanzi alle grida di aiuto. La signora contattò immediatamente il 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia e, a CP_1 domanda dell'operatore del 112, anche di un'ambulanza. Part Mentre la convenuta attendeva l'arrivo dei Carabinieri, il signor riaprì le porte del chiuse a Pt_1 chiave prima dell'aggressione per non far entrare nessuno. La signora rientrata nel locale CP_1 dalla porta del retro della cucina, recuperò la sua borsa, dalla quale mancava il portafoglio e, compresa la sottrazione ad opera del marito, ne richiese la restituzione.
pagina 2 di 8 A quel punto, il ricorrente aggredì per la seconda volta la signora dietro al bancone, ma entrò CP_1 nel bar un cliente abituale, il quale – alla vista del ricorrente, che, gettato addosso alla convenuta, Le stava strappando il grembiule per recuperare il cellulare – gli gridò di fermarsi. La convenuta era accasciata a terra e gridava aiuto, nella speranza che qualcuno la soccorresse. Nonostante ciò, il signor si interruppe solo una volta recuperato il cellulare. Pt_1 A quel punto, giunse l'ambulanza del 118 ed i sanitari prestarono le prime cure alla signora I CP_1 Carabinieri arrivarono sul posto 10/15 minuti dopo l'arrivo del 118. Deve chiarirsi che, dopo l'arrivo dell'ambulanza chiamata dal 112 per la signora il signor CP_1 uscì dal bar gridando che la moglie lo aveva ferito con un coltello, mostrando ai presenti Pt_1 entrambi gli avambracci feriti.
In sede di denuncia-querela, la signora ha dichiarato che il marito si era auto-inferto le ferite, CP_1 mentre lei si trovava già all'esterno del bar con i sanitari del 118.”
Ribadisce che la fine del matrimonio è da attribuire unicamente alla relazione extra-coniugale del marito con altra donna.
All'udienza presidenziale 6.12.2022 le parti, sentite in contraddittorio, hanno ribadito le rispettive tesi.
Viene sentito il ricorrente:
“Non ci sono fatti nuovi particolari. Un susseguirsi di fatti ha portato al nostro progressivo allontanamento. Probabilmente eravamo in crisi entrambi. Ci siamo sposati recentemente, dopo una lunga convivenza.
Noi eravamo fortemente in crisi, forse abbiamo pensato che il matrimonio ci avrebbe potuto aiutare.
Lavorando insieme sei giorni su sette, nei fine-settimana ognuno curava i propri interessi. Non è assolutamente vero che io ho avuto una relazione extra coniugale.
Attualmente viviamo ancora sotto lo stesso tetto, sebbene spesso cerchi di dormire fuori casa, ospitato da alcuni parenti o anche nel mio bar, pur di non dormire sul divano.
Viviamo con nostro figlio, compirà a breve 17 anni.
La casa coniugale è di mia proprietà. Sono titolare di un bar, in società con mia moglie. È una SNC di cui io sono proprietario all'80% e mia moglie al 20%, ma dividiamo gli utili al 50%. Al 15 ottobre 2022 il mio netto annuo era di circa 8500 euro. Prima del Covid19 il netto si aggirava tra i 25mila-29mila euro all'anno. Il periodo pandemico è stato disastroso.
Il 17 giugno 2022 mia moglie mi ha sottratto il telefono, non so perché: è tutto iniziato per via del rapporto che mia moglie aveva intrapreso con un procacciatore, non nostro abituale fornitore, rapporto nel quale mi sono intromesso dato che riguardava questioni di lavoro. Lei mi ha accusato di prevaricarla, in quell'occasione e la lite è degenerate: lei mi ha chiesto il cellulare perché convita che io stessi registrando e ci siamo azzuffati. Sono intervenuti i carabinieri e il
118: ho avuto sette giorni di prognosi. Ci siamo strattonati: nel tentativo di prendermi il cellulare dalla tasca, lei mi ha preso per il collo, mi ha strattonato e graffiato. Non era mai successo in passato.
Quando le ho comunicato la mia intenzione di separarmi, la situazione in casa è degenerata: sono iniziati dei dispetti da parte sua nei miei confronti.
Nostro figlio probabilmente ha assistito a delle discussioni tra di noi. Si è accorto che il clima fosse teso. Oltre alla casa familiare, sono proprietario di un garage.
Ho degli investimenti alla cooperativa coop, qualche investimento presso le Poste italiane per circa 55mila/60mila euro.” a.d.r. “Mio figlio qualche giorno fa mi ha comunicato che preferirebbe rimanere con la madre. Rispetto la sua scelta. Per me viene prima di tutto il suo interesse.”
Viene sentita la convenuta:
pagina 3 di 8 “Non ci sono fatti nuovi. lui continua a non essere in casa in questo periodo. Noi ancora conviviamo, ma io ho cambiato già lavoro. Quando io rientro dal lavoro, lui è già a letto e io non posso fare niente in casa.
Ha scelto lui di andare a dormire sul divano.
Il fatto scatenante risale al 10 aprile 2022, a soli sei mesi di distanza dal matrimonio, quando lui mi ha comunicato che qualcosa si era rotto e che non mi amava più. Nell'episodio critico di giugno io ero soggetto passivo: lui si è auto-inferto delle lesioni al braccio. Lui aveva fatto in modo di creare un precedente, è intervenuto nel dialogo con il fornitore, zittendomi e poi per farmi arrabbiare, quando il venditore è uscito, mi ha chiesto scusa.
Il nostro matrimonio non era in crisi assolutamente: da vent'anni lavoriamo e viviamo insieme, abbiamo un figlio. Ho scoperto dei preservativi nascosti e ho iniziato a sospettare che avesse un'altra relazione. Non abbiamo mai discusso apertamente di questo aspetto: non volevo causare delle discussioni, ma sono diventata sospettosa.
La casa è di proprietà di mio marito. Io sono proprietaria di un bilocale in San Felice sul Panaro, attualmente locato per 550 euro al mese.
Sono titolare al 20% del bar, con mio marito, ma dividiamo al 50% gli utili. Non so quale sia il mio reddito, mi sono sempre affidata a lui, non mi sono mai interessata direttamente di questi dettagli.
Lui mi ha fatto del mobbing e ho cambiato lavoro: ho un contratto a tempo determinato dal 17 ottobre
2022 presso NI e percepisco 680 euro circa per adesso, con prospettiva che diventi indeterminato.
ha assistito alle nostre discussioni, la più grave un venerdì sera quando mio marito mi ha Per_1 insultata davanti a lui e io ho dovuto rispondere.
Ho qualche investimento con la società cooperativa coop, per un complessivo di circa 13mila euro.”
Il presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Su invito del giudice, comunque, le parti raggiungevano un accordo parziale relativo alla collocazione del figlio. Sul punto, infatti, esse concordavano su affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla madre;
un calendario di visite libere con il padre in considerazione dell'età del ragazzo (diciassettenne).
All'esito, il giudice pronunciava ordinanza riservata 22.12.2022 del seguente contenuto:
“All'udienza presidenza il padre/marito ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa familiare a sé, a seguito di recente colloquio avuto con il figlio , che avrebbe espresso il Per_1 suo desiderio di rimanere in quella casa con la madre. A fonte di tale importante scelta del il presidente delegato ha invitato le parti a raggiungere un Pt_1 accordo complessivo, ma è rimasta oggetto di contrasto la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre. La madre/moglie ha indicato €.400, mentre il ricorrente si detto in grado di versare €.150/200 e non più. Si deve tenere conto che il dovrà trovare altra soluzione abitativa (verosimilmente in locazione). Pt_1 L'età di (praticamente 17 anni) comporta una regolamentazione delle sue visite con il genitore Per_1 non collocatario (padre) necessariamente molto libere.
Vi è incertezza sui redditi esatti delle parti. Il ricorrente ha indicato un netto (per i primi 10 mesi circa dell'anno in corso 2022) di €.
8.500 per ciascuno dei coniugi. La non ha saputo indicare neppure CP_1 in modo approssimativo il proprio reddito, sostenendo che il bar (gestito dal marito) incassa circa €.500 lordi al giorno: circostanza contestata dal ricorrente. Bisogna anche considerare che la moglie ed il figlio beneficeranno dell'abitazione di proprietà esclusiva del Pt_1
pagina 4 di 8 Considerata la natura propria dei provvedimenti da assumere (“temporanei ed urgenti”):
P. Q. M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla convenuta;
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con lo stesso, considerata la sua età, da prendere di volta in volta (considerando gli impegni scalatici del figlio);
- con decorrenza dall'ordinanza, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile complessiva di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Nel corso del giudizio è stata pronunciata sentenza parziale sul vincolo (in data 10.5.2023).
Istruita la causa (anche a mezzo di indagini della Polizia tributaria sui redditi di entrambi), la stessa era tratta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali
Del ricorrente rigettare la richiesta di addebito a carico del marito;
nulla disporre in merito all'affidamento del figlio essendo lo stesso oggi maggiorenne;
Per_1 assegnare la casa coniugale - di proprietà esclusiva del Sig. - alla Sig.ra - Parte_1 CP_1 conformemente a quanto richiesto dalla medesima- la quale vi abita unitamente al figlio non economicamente autosufficiente;
porre a carico del Sig. a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , studente Parte_1 Per_1
e quindi non ancora economicamente autosufficiente, che vive con la madre, la somma mensile di €.
230,00 (duecentotrenta/00) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: scolastiche, sportive, e mediche) come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Della convenuta pronunciare la separazione con addebito al signor per violazione degli obblighi Parte_1 matrimoniali di fedeltà e di assistenza morale e materiale verso la moglie;
confermare la collocazione prevalente e stabile del figlio maggiorenne della coppia, non economicamente autosufficiente, presso la madre con facoltà per il Persona_2 CP_1 padre di vederlo e frequentarlo con la massima libertà di orari e giorni previo accordo con lo stesso, considerata la sua età, da prendere di volta in volta (considerando gli impegni scalatici del figlio); assegnare alla signora la casa familiare sita in via Claudio Treves n. 6, a Bologna, CP_1 identificata al Catasto Fabbricati, Foglio 224, numero 231, sub. 9, categoria A/3; tenuto conto della complessiva situazione reddituale ed economica dei coniugi, considerate le spese di vitto, abbigliamento ordinario, cura ordinaria della persona, per utenze e condominiali per la casa familiare, nonché le esigenze del figlio in rapporto all'età (18 anni) e alla fascia socioeconomica pagina 5 di 8 di appartenenza, disporre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio un assegno mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici Persona_2
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla convenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Si deve, preliminarmente, osservare che tra le parti già pende giudizio di divorzio promosso dal Pt_1
(con ricorso depositato il 29.3.2024), nel quale è stata già celebrata la prima udienza 29.10.2024 (il giudizio è regolato dalla Riforma Cartabia): al termine della quale il giudice delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le determinazioni della separazione
(erano – e sono – ancora in vigore le determinazioni dell'ordinanza presidenziale del presente giudizio).
Sulla domanda di addebito della moglie
Ad avviso del Collegio, sulla scorta delle prove acquisite, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Circa l'episodio del giugno 2022, il teste ha parlato si una accesa discussione tra i Testimone_1 coniugi che si contendevano un cellulare (del marito ma, in quel momento, nelle mani della moglie): la moglie lo teneva stretto mentre il marito tentava di portarglielo via (circostanza che si pone in relazione alla tesi del geloso di possibili contatti telefonici della moglie con un altro uomo). Il Pt_1 teste ha anche aggiunto di non avere assistito a contatti fisici tra i due che “si scambiavano battute e si guardavano male”. Relativamente all'episodio, entrambe le parti hanno depositato certificazione medica del pronto soccorso.
In breve, seppure l'episodio sia indubbiamente avvenuto, non ha avuto una rilevanza tale da poterne far discendere la fine della relazione affettiva tra i coniugi;
anzi, esso appare maggiormente come un accadimento dimostrativo di una relazione ormai conclusa, caratterizzata da sfiducia reciproca e mancanza di rispetto dell'uno verso l'altra.
In merito alla presunta infedeltà del marito, è stato sentito – a conferma della propria attività investigativa (i cui risultati documentali sono in atti) – il teste Anche su tale aspetto, Testimone_2 le investigazioni private (con allegazione di immagini fotografiche) attestano, effettivamente, momenti di incontro e condivisione di momenti di vita tra e una donna (credibilmente - in Pt_1 Persona_3 un periodo (di investigazione) compreso tra il 7.7.2022 ed il 4.8.2022. Dalle immagini, tuttavia, non si può affermare che si sia trattato di incontri o frequentazione cui far discendere una relazione affettiva tra i due.
Gli accertamenti di cui al doc.44 del fasc. conv., si tratta di un singolo momento avvenuto il 30.8.2023, ossia quando era già in corso il presente procedimento, per cui non può avere alcuna rilevanza ai fini della decisione sull'addebito.
Ormai il figlio è diventato maggiorenne, per cui non si assumono decisione sul suo affido;
le Per_1 parti sono concordi all'assegnazione della casa familiare alla madre (con la quale vive in prevalenza il figlio, maggiorenne ma non indipendente economicamente): la casa è di proprietà esclusiva del Pt_1
Gli aspetti economici (attinenti al mantenimento di ). Per_1
Dalla documentazione reddituale depositata dalle parti e dalle indagini della Polizia tributaria, che non ha evidenziato particolari elementi di differente tenore, si può ricostruire la posizione economica dei coniugi nel modo seguente.
Ricorrente: titolare di un bar in società con la moglie, proprietario all'80% (la moglie al 20%), gli utili sono divisi al 50% ciascuno.
Dalle dichiarazioni depositate risultano reddito scarsi, poco attendibili.
pagina 6 di 8 PF 2020 imponibile annuo complessivo €.10.484; PF 2021 reddito complessivo €.562; PF 2022 reddito complessivo €.
2.423. La G.d.F. ha indicato per l'anno 2023 un utile d'esercizio di €12.880,32 Convenuta: ha documentato scarsissimi redditi, poco attendibili per i primi due anni.
PF 2021 reddito complessivo €.385; PF 2022 reddito complessivo €.2.246; PF 2023 = circa €.
1.100 netti al mese;
CU 2024 = circa €.1700 netti al mese.
Considerata l'età del figlio, la proprietà esclusiva del della casa assegnata alla moglie, l'assegno Pt_1 di mantenimento per , a favore del genitore collocatario, nel suo ammontare è determinato Per_1 secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge la domanda avanzata dalla convenuta, di addebito a carico del marito;
assegna la casa familiare alla madre;
con decorrenza dalla domanda della separazione (4.10.2022) fino a quella del divorzio (29.3.2024), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 7 di 8 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 30.10.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Francesca Neri, Giudice dott. Arianna D'Addabbo, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11168/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONZONI LEILA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DEL COLLE 2 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. MONZONI LEILA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RICCI ALESSANDRA CP_1 C.F._2 e dell'avv. MANZONI SILVIA ( ) VIA CLAVATURE 18 BOLOGNA;
C.F._3 elettivamente domiciliata in VIA CLAVATURE 18 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. RICCI ALESSANDRA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.10.2022 coniugato con con matrimonio Parte_1 CP_1 civile celebrato il 10.10.2021 in Marzabotto (BO), con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n.274, Parte 2, Serie C, Vol. 05, Anno 2021, chiedeva dichiararsi la separazione personale dalla moglie.
Già prima del loro matrimonio, hanno avuto un figlio (in data 28.12.2005). Per_1
Il ricorrente doma, in via principale, oltre alla domanda sul vincolo: l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con il padre presso la casa familiare da assegnargli, un regime di visite madre/figlio, un assegno per il figlio (a carico della madre) di €.300 oltre al 50% delle spese straordinarie. Col ricorso 4.10.2022
pagina 1 di 8 l'istante evidenzia che il matrimonio era stato un tentativo (con esito negativo) di riparare una situazione di coppia già in crisi, considerando che la relazione affettiva della coppia risaliva al 2005. Precisa di essere proprietario esclusivo della casa familiare e di essersi sempre occupato lui delle maggiori incombenze del ménage familiare, anche come genitore, mentre la moglie si era dimostrata, col trascorrere del tempo, aggressiva e ostile.
Nei primi mesi dell'anno 2022, poi, i rapporti sono decisamente peggiorati e dal mese di giugno i coniugi sono “separati di fatto”. Come si vedrà, il 17.6.2022 avviene un episodio particolare di cui entrambi parlano, attribuendogli particolare valenza circa la fine della relazione matrimoniale.
La moglie costituendosi – si associa unicamente alla sentenza sul vincolo;
per il resto contesta le domande avversarie e chiede la pronuncia di addebito della separazione al marito per infedeltà, l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione con la madre, cui assegnare la casa familiare, un calendario di visite padre/figlio, un assegno per il figlio di €.500 oltre al 50% delle straordinarie.
Ella attribuisce al marito la colpa della fine della relazione coniugale, avendo l'uomo instaurato una relazione extraconiugale con un'altra donna dall'inizio del 2022.
Afferma che la domenica pomeriggio del 10 aprile 2022, a distanza esatta di 6 mesi dal giorno del matrimonio, il signor le aveva comunicato l'intenzione di separarsi, essendosi – a suo dire - Pt_1
“spezzato” qualcosa;
quindi, il 20.04.2022, il marito l'aveva “invitata” ad andarsene da casa. Anche la narra l'episodio del 17.6.2022 nei termini seguenti: CP_1
“Non corrisponde al vero l'affermazione avversaria (cfr. pag. 2 del ricorso) secondo la quale i coniugi sarebbero separati di fatto in conseguenza “di uno spiacevole episodio di cui è stato vittima il signor ad opera della moglie”. Pt_1 L'episodio cui si riferisce la difesa avversaria è stato, in verità, in danno della signora ed al CP_1 culmine di due mesi di aggressioni verbali e atteggiamenti equivoci del signor nei confronti della Pt_1 moglie.
Si produce, a riprova, la denuncia-querela presentata dalla signora il 17/06/2022 (doc. 8): CP_1 nella denuncia, la convenuta non solo ripercorre linearmente la ricostruzione dei fatti che in questa sede si rappresentano al Tribunale intestato, ma chiarisce come non vi fossero stati segni premonitori della crisi coniugale prima dell'aprile 2022; successivamente, il comportamento del coniuge è, invece, mutato radicalmente.
Il 17/06/2022, mentre la signora si trovava a parlare con un venditore all'interno del CP_1 [...]
veniva bruscamente interrotta dal signor che le tolse la parola e intervenne nella Pt_2 Pt_1 conversazione per gestirla, escludendola. Allontanatosi il venditore, la signora fece notare al CP_1 marito l'inopportunità del suo comportamento e, nel frangente, si accorse che il signor stava Pt_1 registrando la conversazione con il cellulare. Il ricorrente non negò e rispose che non si trattava di questioni che riguardassero la moglie. Tanto condusse la signora a prendere il telefono del marito, che lo aveva lasciato in carica, ed CP_1
a fuggire nel cortile del bar. Il signor dopo aver chiuso le porte del Bar, la raggiunse e – Pt_1 urlando – pretese la restituzione del cellulare. Al rifiuto della moglie, il ricorrente afferrò la signora per le gambe, facendole battere la testa, e la trascinò per alcuni metri sull'asfalto, lasciando la CP_1 presa solo dinanzi alle grida di aiuto. La signora contattò immediatamente il 112, chiedendo l'intervento di una pattuglia e, a CP_1 domanda dell'operatore del 112, anche di un'ambulanza. Part Mentre la convenuta attendeva l'arrivo dei Carabinieri, il signor riaprì le porte del chiuse a Pt_1 chiave prima dell'aggressione per non far entrare nessuno. La signora rientrata nel locale CP_1 dalla porta del retro della cucina, recuperò la sua borsa, dalla quale mancava il portafoglio e, compresa la sottrazione ad opera del marito, ne richiese la restituzione.
pagina 2 di 8 A quel punto, il ricorrente aggredì per la seconda volta la signora dietro al bancone, ma entrò CP_1 nel bar un cliente abituale, il quale – alla vista del ricorrente, che, gettato addosso alla convenuta, Le stava strappando il grembiule per recuperare il cellulare – gli gridò di fermarsi. La convenuta era accasciata a terra e gridava aiuto, nella speranza che qualcuno la soccorresse. Nonostante ciò, il signor si interruppe solo una volta recuperato il cellulare. Pt_1 A quel punto, giunse l'ambulanza del 118 ed i sanitari prestarono le prime cure alla signora I CP_1 Carabinieri arrivarono sul posto 10/15 minuti dopo l'arrivo del 118. Deve chiarirsi che, dopo l'arrivo dell'ambulanza chiamata dal 112 per la signora il signor CP_1 uscì dal bar gridando che la moglie lo aveva ferito con un coltello, mostrando ai presenti Pt_1 entrambi gli avambracci feriti.
In sede di denuncia-querela, la signora ha dichiarato che il marito si era auto-inferto le ferite, CP_1 mentre lei si trovava già all'esterno del bar con i sanitari del 118.”
Ribadisce che la fine del matrimonio è da attribuire unicamente alla relazione extra-coniugale del marito con altra donna.
All'udienza presidenziale 6.12.2022 le parti, sentite in contraddittorio, hanno ribadito le rispettive tesi.
Viene sentito il ricorrente:
“Non ci sono fatti nuovi particolari. Un susseguirsi di fatti ha portato al nostro progressivo allontanamento. Probabilmente eravamo in crisi entrambi. Ci siamo sposati recentemente, dopo una lunga convivenza.
Noi eravamo fortemente in crisi, forse abbiamo pensato che il matrimonio ci avrebbe potuto aiutare.
Lavorando insieme sei giorni su sette, nei fine-settimana ognuno curava i propri interessi. Non è assolutamente vero che io ho avuto una relazione extra coniugale.
Attualmente viviamo ancora sotto lo stesso tetto, sebbene spesso cerchi di dormire fuori casa, ospitato da alcuni parenti o anche nel mio bar, pur di non dormire sul divano.
Viviamo con nostro figlio, compirà a breve 17 anni.
La casa coniugale è di mia proprietà. Sono titolare di un bar, in società con mia moglie. È una SNC di cui io sono proprietario all'80% e mia moglie al 20%, ma dividiamo gli utili al 50%. Al 15 ottobre 2022 il mio netto annuo era di circa 8500 euro. Prima del Covid19 il netto si aggirava tra i 25mila-29mila euro all'anno. Il periodo pandemico è stato disastroso.
Il 17 giugno 2022 mia moglie mi ha sottratto il telefono, non so perché: è tutto iniziato per via del rapporto che mia moglie aveva intrapreso con un procacciatore, non nostro abituale fornitore, rapporto nel quale mi sono intromesso dato che riguardava questioni di lavoro. Lei mi ha accusato di prevaricarla, in quell'occasione e la lite è degenerate: lei mi ha chiesto il cellulare perché convita che io stessi registrando e ci siamo azzuffati. Sono intervenuti i carabinieri e il
118: ho avuto sette giorni di prognosi. Ci siamo strattonati: nel tentativo di prendermi il cellulare dalla tasca, lei mi ha preso per il collo, mi ha strattonato e graffiato. Non era mai successo in passato.
Quando le ho comunicato la mia intenzione di separarmi, la situazione in casa è degenerata: sono iniziati dei dispetti da parte sua nei miei confronti.
Nostro figlio probabilmente ha assistito a delle discussioni tra di noi. Si è accorto che il clima fosse teso. Oltre alla casa familiare, sono proprietario di un garage.
Ho degli investimenti alla cooperativa coop, qualche investimento presso le Poste italiane per circa 55mila/60mila euro.” a.d.r. “Mio figlio qualche giorno fa mi ha comunicato che preferirebbe rimanere con la madre. Rispetto la sua scelta. Per me viene prima di tutto il suo interesse.”
Viene sentita la convenuta:
pagina 3 di 8 “Non ci sono fatti nuovi. lui continua a non essere in casa in questo periodo. Noi ancora conviviamo, ma io ho cambiato già lavoro. Quando io rientro dal lavoro, lui è già a letto e io non posso fare niente in casa.
Ha scelto lui di andare a dormire sul divano.
Il fatto scatenante risale al 10 aprile 2022, a soli sei mesi di distanza dal matrimonio, quando lui mi ha comunicato che qualcosa si era rotto e che non mi amava più. Nell'episodio critico di giugno io ero soggetto passivo: lui si è auto-inferto delle lesioni al braccio. Lui aveva fatto in modo di creare un precedente, è intervenuto nel dialogo con il fornitore, zittendomi e poi per farmi arrabbiare, quando il venditore è uscito, mi ha chiesto scusa.
Il nostro matrimonio non era in crisi assolutamente: da vent'anni lavoriamo e viviamo insieme, abbiamo un figlio. Ho scoperto dei preservativi nascosti e ho iniziato a sospettare che avesse un'altra relazione. Non abbiamo mai discusso apertamente di questo aspetto: non volevo causare delle discussioni, ma sono diventata sospettosa.
La casa è di proprietà di mio marito. Io sono proprietaria di un bilocale in San Felice sul Panaro, attualmente locato per 550 euro al mese.
Sono titolare al 20% del bar, con mio marito, ma dividiamo al 50% gli utili. Non so quale sia il mio reddito, mi sono sempre affidata a lui, non mi sono mai interessata direttamente di questi dettagli.
Lui mi ha fatto del mobbing e ho cambiato lavoro: ho un contratto a tempo determinato dal 17 ottobre
2022 presso NI e percepisco 680 euro circa per adesso, con prospettiva che diventi indeterminato.
ha assistito alle nostre discussioni, la più grave un venerdì sera quando mio marito mi ha Per_1 insultata davanti a lui e io ho dovuto rispondere.
Ho qualche investimento con la società cooperativa coop, per un complessivo di circa 13mila euro.”
Il presidente delegato esperiva il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Su invito del giudice, comunque, le parti raggiungevano un accordo parziale relativo alla collocazione del figlio. Sul punto, infatti, esse concordavano su affido condiviso e collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della casa familiare alla madre;
un calendario di visite libere con il padre in considerazione dell'età del ragazzo (diciassettenne).
All'esito, il giudice pronunciava ordinanza riservata 22.12.2022 del seguente contenuto:
“All'udienza presidenza il padre/marito ha dichiarato di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa familiare a sé, a seguito di recente colloquio avuto con il figlio , che avrebbe espresso il Per_1 suo desiderio di rimanere in quella casa con la madre. A fonte di tale importante scelta del il presidente delegato ha invitato le parti a raggiungere un Pt_1 accordo complessivo, ma è rimasta oggetto di contrasto la determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del padre. La madre/moglie ha indicato €.400, mentre il ricorrente si detto in grado di versare €.150/200 e non più. Si deve tenere conto che il dovrà trovare altra soluzione abitativa (verosimilmente in locazione). Pt_1 L'età di (praticamente 17 anni) comporta una regolamentazione delle sue visite con il genitore Per_1 non collocatario (padre) necessariamente molto libere.
Vi è incertezza sui redditi esatti delle parti. Il ricorrente ha indicato un netto (per i primi 10 mesi circa dell'anno in corso 2022) di €.
8.500 per ciascuno dei coniugi. La non ha saputo indicare neppure CP_1 in modo approssimativo il proprio reddito, sostenendo che il bar (gestito dal marito) incassa circa €.500 lordi al giorno: circostanza contestata dal ricorrente. Bisogna anche considerare che la moglie ed il figlio beneficeranno dell'abitazione di proprietà esclusiva del Pt_1
pagina 4 di 8 Considerata la natura propria dei provvedimenti da assumere (“temporanei ed urgenti”):
P. Q. M.
- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
le decisioni di Per_1 maggiore interesse per il figlio saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha il figlio presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
- dispone la sua collocazione prevalente presso la madre;
- assegna la casa coniugale alla convenuta;
- dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con lo stesso, considerata la sua età, da prendere di volta in volta (considerando gli impegni scalatici del figlio);
- con decorrenza dall'ordinanza, pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile complessiva di euro 200,00 (duecento) annualmente rivalutabili, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie (come da Protocollo).
Nel corso del giudizio è stata pronunciata sentenza parziale sul vincolo (in data 10.5.2023).
Istruita la causa (anche a mezzo di indagini della Polizia tributaria sui redditi di entrambi), la stessa era tratta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Le conclusioni finali
Del ricorrente rigettare la richiesta di addebito a carico del marito;
nulla disporre in merito all'affidamento del figlio essendo lo stesso oggi maggiorenne;
Per_1 assegnare la casa coniugale - di proprietà esclusiva del Sig. - alla Sig.ra - Parte_1 CP_1 conformemente a quanto richiesto dalla medesima- la quale vi abita unitamente al figlio non economicamente autosufficiente;
porre a carico del Sig. a titolo di contributo nel mantenimento del figlio , studente Parte_1 Per_1
e quindi non ancora economicamente autosufficiente, che vive con la madre, la somma mensile di €.
230,00 (duecentotrenta/00) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: scolastiche, sportive, e mediche) come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Della convenuta pronunciare la separazione con addebito al signor per violazione degli obblighi Parte_1 matrimoniali di fedeltà e di assistenza morale e materiale verso la moglie;
confermare la collocazione prevalente e stabile del figlio maggiorenne della coppia, non economicamente autosufficiente, presso la madre con facoltà per il Persona_2 CP_1 padre di vederlo e frequentarlo con la massima libertà di orari e giorni previo accordo con lo stesso, considerata la sua età, da prendere di volta in volta (considerando gli impegni scalatici del figlio); assegnare alla signora la casa familiare sita in via Claudio Treves n. 6, a Bologna, CP_1 identificata al Catasto Fabbricati, Foglio 224, numero 231, sub. 9, categoria A/3; tenuto conto della complessiva situazione reddituale ed economica dei coniugi, considerate le spese di vitto, abbigliamento ordinario, cura ordinaria della persona, per utenze e condominiali per la casa familiare, nonché le esigenze del figlio in rapporto all'età (18 anni) e alla fascia socioeconomica pagina 5 di 8 di appartenenza, disporre a carico del signor a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario del figlio un assegno mensile di euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici Persona_2
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dalla convenuta, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Si deve, preliminarmente, osservare che tra le parti già pende giudizio di divorzio promosso dal Pt_1
(con ricorso depositato il 29.3.2024), nel quale è stata già celebrata la prima udienza 29.10.2024 (il giudizio è regolato dalla Riforma Cartabia): al termine della quale il giudice delegato, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha confermato le determinazioni della separazione
(erano – e sono – ancora in vigore le determinazioni dell'ordinanza presidenziale del presente giudizio).
Sulla domanda di addebito della moglie
Ad avviso del Collegio, sulla scorta delle prove acquisite, la domanda non è meritevole di accoglimento.
Circa l'episodio del giugno 2022, il teste ha parlato si una accesa discussione tra i Testimone_1 coniugi che si contendevano un cellulare (del marito ma, in quel momento, nelle mani della moglie): la moglie lo teneva stretto mentre il marito tentava di portarglielo via (circostanza che si pone in relazione alla tesi del geloso di possibili contatti telefonici della moglie con un altro uomo). Il Pt_1 teste ha anche aggiunto di non avere assistito a contatti fisici tra i due che “si scambiavano battute e si guardavano male”. Relativamente all'episodio, entrambe le parti hanno depositato certificazione medica del pronto soccorso.
In breve, seppure l'episodio sia indubbiamente avvenuto, non ha avuto una rilevanza tale da poterne far discendere la fine della relazione affettiva tra i coniugi;
anzi, esso appare maggiormente come un accadimento dimostrativo di una relazione ormai conclusa, caratterizzata da sfiducia reciproca e mancanza di rispetto dell'uno verso l'altra.
In merito alla presunta infedeltà del marito, è stato sentito – a conferma della propria attività investigativa (i cui risultati documentali sono in atti) – il teste Anche su tale aspetto, Testimone_2 le investigazioni private (con allegazione di immagini fotografiche) attestano, effettivamente, momenti di incontro e condivisione di momenti di vita tra e una donna (credibilmente - in Pt_1 Persona_3 un periodo (di investigazione) compreso tra il 7.7.2022 ed il 4.8.2022. Dalle immagini, tuttavia, non si può affermare che si sia trattato di incontri o frequentazione cui far discendere una relazione affettiva tra i due.
Gli accertamenti di cui al doc.44 del fasc. conv., si tratta di un singolo momento avvenuto il 30.8.2023, ossia quando era già in corso il presente procedimento, per cui non può avere alcuna rilevanza ai fini della decisione sull'addebito.
Ormai il figlio è diventato maggiorenne, per cui non si assumono decisione sul suo affido;
le Per_1 parti sono concordi all'assegnazione della casa familiare alla madre (con la quale vive in prevalenza il figlio, maggiorenne ma non indipendente economicamente): la casa è di proprietà esclusiva del Pt_1
Gli aspetti economici (attinenti al mantenimento di ). Per_1
Dalla documentazione reddituale depositata dalle parti e dalle indagini della Polizia tributaria, che non ha evidenziato particolari elementi di differente tenore, si può ricostruire la posizione economica dei coniugi nel modo seguente.
Ricorrente: titolare di un bar in società con la moglie, proprietario all'80% (la moglie al 20%), gli utili sono divisi al 50% ciascuno.
Dalle dichiarazioni depositate risultano reddito scarsi, poco attendibili.
pagina 6 di 8 PF 2020 imponibile annuo complessivo €.10.484; PF 2021 reddito complessivo €.562; PF 2022 reddito complessivo €.
2.423. La G.d.F. ha indicato per l'anno 2023 un utile d'esercizio di €12.880,32 Convenuta: ha documentato scarsissimi redditi, poco attendibili per i primi due anni.
PF 2021 reddito complessivo €.385; PF 2022 reddito complessivo €.2.246; PF 2023 = circa €.
1.100 netti al mese;
CU 2024 = circa €.1700 netti al mese.
Considerata l'età del figlio, la proprietà esclusiva del della casa assegnata alla moglie, l'assegno Pt_1 di mantenimento per , a favore del genitore collocatario, nel suo ammontare è determinato Per_1 secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.300,00 mensili;
esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: respinge la domanda avanzata dalla convenuta, di addebito a carico del marito;
assegna la casa familiare alla madre;
con decorrenza dalla domanda della separazione (4.10.2022) fino a quella del divorzio (29.3.2024), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.300,00 (trecento) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto pagina 7 di 8 scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 30.10.2024
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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