Sentenza 27 marzo 2025
Inammissibile
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12/05/2026, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03697/2026REG.PROV.COLL.
N. 08440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8440 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucio Golino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Bis, n. 6212 del 27 marzo 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026, il Cons. ER RO e udito, per la parte appellante, l’avvocato Lucio Golino;
Visto che con la sentenza di primo grado, oggetto del presente gravame, il Tar per il Lazio, Sezione Quarta Bis, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- per l’annullamento di atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera del 16 ottobre 2013 per un posto di dirigente da assumere con contratto a tempo determinato per l’affidamento delle funzioni di responsabile dell’Ufficio comunicazione;
Visto che, con il ricorso in appello, la parte ha dedotto quale unico motivo la “nullità della sentenza impugnata per manifeste illogicità e contraddittorietà”, senza riproporre espressamente i motivi non esaminati dal primo giudice;
Vista la memoria prodotta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con cui la parte appellata, tra l’altro, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, in quanto la controparte ha omesso di riproporre i motivi di censura rimasti assorbiti dalla pronuncia di improcedibilità di primo grado, per cui il loro esame sarebbe comunque precluso a questo giudice di appello;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., l’appello può essere deciso con sentenza in forma semplificata in quanto manifestamente inammissibile;
Rilevato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'esame dei motivi assorbiti (o non esaminati) in primo grado è consentito al giudice di appello solo se sia intervenuta un'apposita iniziativa della parte interessata che li richiami espressamente, giacché l'onere di riproposizione dei motivi assorbiti (o non esaminati) esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificatamente le censure che intende devolvere alla cognizione del giudice di secondo grado, all'evidente fine di consentire a quest'ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (Cons. Stato, VI, 25 luglio 2025, che richiama Cons. Stato, sez. V, 02 ottobre 2014 n. 4915);
Rilevato che, nello stesso solco (Cons. Stato, IV, 28 marzo 2022, n. 2238 richiamato da Cons. Stato, VI, 25 luglio 2025, n. 6650), si è osservato che l’art. 101, comma 2, c.p.a. costituisce un temperamento dell’effetto devolutivo dell’appello nel processo amministrativo, consistente nella riemersione automatica del materiale di cognizione di primo grado ed espressione della funzione rinnovatoria del gravame e che tale temperamento, manifestazione di diritto positivo del principio dispositivo, fa sì che la devoluzione in appello sia delimitata dal thema decidendum fissato dall’appellante;
Ritenuto che la disposizione del c.p.a., utilizzando il termine “espressamente” ha evidentemente inteso pretendere il requisito, ai fini del rituale assolvimento dell’onere, che la parte specifichi l’ambito della devoluzione al giudice di secondo grado, sì da mettere questi nelle condizioni di avere una conoscenza compiuta delle questioni, come pure alle controparti di contraddire sulle stesse […] Conseguentemente, l'esame dei motivi di ricorso assorbiti (o, comunque, non valutati) in primo grado è consentito al giudice di appello solo se la parte appellante indichi specificamente le censure che intende devolvere alla sua cognizione, proprio al fine di consentirgli una compiuta conoscenza delle relative questioni, ed alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 3261 del 2013; Sez. II, n. 2838 del 2020);
Ritenuto, in definitiva, che il presente appello deve essere dichiarato inammissibile per omessa riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., si intendono rinunciati;
Ritenuto, ad ogni buon conto, che il motivo di appello con cui è stata contestata la sentenza impugnata è infondato, in quanto le questioni dedotte con il ricorso dichiarato improcedibile dal primo giudice sono state già esaminate e decise da questa Sezione con la sentenza n. 6999 del 2021 resa in sede di ottemperanza;
Ritenuto che le spese del giudizio seguono la soccombenza e che le stesse, liquidate complessivamente in € 3.000.00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore dell’Amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe (R.G. n. 8440 del 2025).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 3.000.00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER De Felice, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
ER RO, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ER RO | ER De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.