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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/10/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1313/2020 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1313 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.6.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Parte_1 C.F._1
VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, Corso della Libertà n. 78, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Iageregger ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Ortucchio, Via XXV Luglio n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note per l'udienza del 16.6.2025: “Voglia l'illustrissimo Giudice Adito del
Tribunale Civile di Avezzano, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri
e per le lesioni subite dal sig. a seguito CP_2 Controparte_1 Parte_2 dell'aggressione del 25.01.2014; - accertare e dichiarare il danno patito dal sig. a Parte_2
seguito dei fatti e delle lesioni subite, entrambi già accertati nella Sentenza n. 748/2018 emessa dal
Tribunale di Avezzano – Sez. Penale, e per l'effetto, condannare i convenuti in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e morale, in favore dell'attore, quantificato in € 38.977,00 oltre ad interessi legali e/o nella maggiore o minore somma ritenuta congrua secondo giustizia ed equità.”
1 Per i convenuti, come da note per l'udienza del 16.6.2025: “Piaccia al Tribunale di Avezzano, in accoglimento delle istanze proposte in sede di costituzione in giudizio decidere per il rigetto della domanda per l'assoluta carenza probatoria del presunto diritto fatto valere in giudizio. Con vittoria di spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione, , deducendo che, in data 25.1.2014, subì un'aggressione da Parte_1
parte di e , dalla quale erano derivate gravi lesioni personali in CP_2 Controparte_1
suo danno, ha chiesto accertarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro
25.000,00 o in altra misura maggiore o minore ritenuta congrua secondo giustizia ed equità.
A fondamento della domanda, ha dedotto che in relazione all'aggressione di cui sopra, i convenuti sono stati condannati, con sentenza n. 748/2018, alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in via provvisionale in euro 2.000,00; ha dedotto che, in seguito all'aggressione, le lesioni subite avevano reso necessario il ricorso ad un intervento chirurgico alla spalla e l'estrazione di alcuni denti;
ha quindi insistito per il risarcimento dei danni subiti.
2. Nel corso del giudizio si sono costituiti i convenuti, i quali hanno eccepito, in via preliminare,
l'inosservanza, da parte dell'attore, della condizione di procedibilità prevista dall'art. 4 del d.l. n.
132/2014 e, nel merito, la mancata prova del danno – conseguenza e, dunque, dei danni effettivamente subiti dall'attore.
3. La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è infondata e non può, quindi, essere accolta.
5. Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione, sollevata da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2024, in ordine all'inosservanza, da parte dell'attore, della condizione di procedibilità indicata dall'art. 3 del D.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, vale a dire il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Come noto, infatti, la disposizione sopra citata sottopone la procedibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro inferiore ad euro 50.000,00 al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Ebbene, nonostante dalla documentazione in atti non risulti allegata la prova del perfezionamento della notifica ai convenuti dell'invito alla stipula della negoziazione assistita (o meglio, la notifica
2 non risulta perfezionata nei confronti di per irreperibilità del destinatario, mentre non vi è CP_2 alcuna informazione circa l'esito della notifica nei confronti di ), deve tuttavia rilevarsi CP_1
come tale eccezione, non rilevata ex officio dal giudice entro la prima udienza di comparizione, è stata sollevata tardivamente dai convenuti solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2024, ovvero ben oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta, in particolare, che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta mediante consegna a mani di persona convivente in data 21.10.2020 per e mediante CP_2
invio di raccomandata in data 21.10.2020 nei confronti di con perfezionamento Controparte_1
della notifica per compiuta giacenza nei successivi dieci giorni, in quanto atto non ritirato.
In altri termini, appare evidente come la tardività della costituzione in giudizio da parte dei convenuti non sia ascrivibile ad un'irregolarità della notifica (pur sanata, nel caso, mediante la loro costituzione in giudizio) ma sia imputabile esclusivamente ai convenuti, sicché l'eccezione proposta appare tardiva, in quanto sollevata tardivamente (quasi quattro anni dopo l'introduzione del giudizio) per causa ascrivibile agli stessi convenuti, stante la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti in data 21.10.2020 e 31.10.2020.
Diversamente opinando e, dunque, ritenendo tempestivamente sollevata l'eccezione in esame, si consentirebbe, infatti, una evidente elusione del termine decadenziale previsto dall'art. 3 del D.L.
132/2014 in forza del quale, appunto, “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, soprattutto ove si consideri che la costituzione in giudizio dei convenuti è avvenuta non a causa di un difetto di regolarità della notifica, ma per fatti a loro ascrivibili, stante il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. (ante riforma Cartabia).
Sicché, l'eccezione di improcedibilità dell'azione deve ritenersi inaccoglibile.
6. Tanto premesso, venendo ad esaminare il merito della presente controversia, la domanda attorea va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., essendo invocata la responsabilità dei convenuti, quali autori del fatto illecito, consistito nell'aggressione del 25.1.2014, da cui derivarono le lesioni personali subite da parte attrice, che resero necessario un intervento chirurgico alla spalla e l'estrazione di alcuni denti.
La norma citata introduce la nozione di responsabilità c.d. aquiliana che, appunto, ricorre in tutti quei casi in cui una certa condotta, omissiva o commissiva, riconducibile a dolo o a colpa, determini a carico di terzi un danno ingiusto, lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, a condizione che vi sia un nesso di causalità tra fatto compiuto e danno subito.
3 Quanto all'onere probatorio, giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'attribuire a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e la riconducibilità agli stessi del comportamento del danneggiante, ossia il nesso causale (ad es.
Cassazione civile sez. III 17.12.2009 n. 26517).
In attuazione del meccanismo di ripartizione della prova ex art. 2697 c.c., peraltro, il danneggiato è tenuto a dimostrare, in quanto fatti costitutivi del proprio diritto, non solo il danno - evento, e dunque la lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, e il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo, ma anche il danno - conseguenza, inteso come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica di cui è titolare.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che non vi è prova dell'irrevocabilità della sentenza penale di condanna n. 748/2018, emessa dal Tribunale di Avezzano in data 13.2.2019 ed oggetto di impugnazione da parte di entrambi i convenuti in data 22.3.2019; conseguentemente, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 651 c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Pur in difetto di una pronuncia irrevocabile di condanna, deve tuttavia ritenersi che, avuto riguardo alla mancata contestazione da parte dei convenuti, non vi siano dubbi in ordine alla effettiva commissione del fatto illecito e, dunque, all'aggressione subita dall'attore in data 25.1.2019, che gli aveva cagionato la frattura della clavicola destra, con conseguente intervento di osteosintesi con placca, e le lesioni dentarie, con conseguente estrazione dei denti lesionati.
Attesa la sussistenza del danno evento, come lamentato da parte attrice, manca tuttavia qualsivoglia riscontro probatorio in ordine al “danno – conseguenza”, avendo l'attore provveduto a formulare una richiesta generica di risarcimento del danno, quantificata inizialmente in euro 25.000,00 e modificata, con la prima memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., in euro 38.977,00, senza fornire alcun riscontro documentale in ordine alla effettiva menomazione delle funzioni occlusale/masticatoria ed estetica, né delle conseguenze permanenti derivanti dall'operazione di osteosintesi.
In altri termini, non appare ravvisabile, dalla documentazione versata in atti (v. cartella clinica allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), alcun elemento da cui desumere la sussistenza e il quantum del danno biologico permanente (individuato nella misura del 13%), o del
4 periodo di danno biologico temporaneo assoluto e temporaneo parziale (individuato in giorni 20 per l'ITP, in giorni 15 per l'ITP al 75% pari a giorni 15 e, pari giorni, per ITP parziale al 50% e al 25%).
A ben vedere, anzi, prima ancora della carenza di prova circa il danno conseguenza, rileva la mancanza di specifica allegazione del danno stesso, essendosi l'attore limitato in via meramente assertiva a sostenere di aver subito il danno biologico sopra richiamato, senza fornire contezza degli esiti permanenti delle lesioni subite a fronte dell'aggressione e, quindi, delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla frattura della clavicola e dell'arcata dentaria.
Sul punto, si rammenti che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (v. Cass. 9 marzo
2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Ebbene, come sopra chiarito, oltre a non aver fornito l'attestazione della irrevocabilità della sentenza di condanna, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine all'entità delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivate dal fatto dannoso.
Né la quantificazione dei danni - appare doveroso precisare - può essere rimessa ad una valutazione equitativa del giudice ex art. 2056 c.c., in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C.,
“l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.” (v. Cass. 17752/2015).
È del tutto evidente come, nel caso in esame, non sia ravvisabile una obiettiva impossibilità ovvero una particolare difficoltà, per la parte, nel provare il danno biologico asseritamente subito.
Ne deriva dunque il rigetto della domanda.
7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto
5 dell'ordinario pregio delle questioni trattate, dell'attività spiegata, dell'assenza di attività istruttoria cui abbiano partecipato i convenuti e della difesa in favore di più parti processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1313/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida Parte_1
in complessivi euro 4.416,10 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Avezzano, 19.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
6
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1313 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16.6.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Parte_1 C.F._1
VI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, Corso della Libertà n. 78, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Iageregger ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio in Ortucchio, Via XXV Luglio n. 7, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note per l'udienza del 16.6.2025: “Voglia l'illustrissimo Giudice Adito del
Tribunale Civile di Avezzano, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la responsabilità dei sigg.ri
e per le lesioni subite dal sig. a seguito CP_2 Controparte_1 Parte_2 dell'aggressione del 25.01.2014; - accertare e dichiarare il danno patito dal sig. a Parte_2
seguito dei fatti e delle lesioni subite, entrambi già accertati nella Sentenza n. 748/2018 emessa dal
Tribunale di Avezzano – Sez. Penale, e per l'effetto, condannare i convenuti in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale e morale, in favore dell'attore, quantificato in € 38.977,00 oltre ad interessi legali e/o nella maggiore o minore somma ritenuta congrua secondo giustizia ed equità.”
1 Per i convenuti, come da note per l'udienza del 16.6.2025: “Piaccia al Tribunale di Avezzano, in accoglimento delle istanze proposte in sede di costituzione in giudizio decidere per il rigetto della domanda per l'assoluta carenza probatoria del presunto diritto fatto valere in giudizio. Con vittoria di spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Con atto di citazione, , deducendo che, in data 25.1.2014, subì un'aggressione da Parte_1
parte di e , dalla quale erano derivate gravi lesioni personali in CP_2 Controparte_1
suo danno, ha chiesto accertarsi la responsabilità ex art. 2043 c.c. e, conseguentemente, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro
25.000,00 o in altra misura maggiore o minore ritenuta congrua secondo giustizia ed equità.
A fondamento della domanda, ha dedotto che in relazione all'aggressione di cui sopra, i convenuti sono stati condannati, con sentenza n. 748/2018, alla pena di mesi otto di reclusione ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in via provvisionale in euro 2.000,00; ha dedotto che, in seguito all'aggressione, le lesioni subite avevano reso necessario il ricorso ad un intervento chirurgico alla spalla e l'estrazione di alcuni denti;
ha quindi insistito per il risarcimento dei danni subiti.
2. Nel corso del giudizio si sono costituiti i convenuti, i quali hanno eccepito, in via preliminare,
l'inosservanza, da parte dell'attore, della condizione di procedibilità prevista dall'art. 4 del d.l. n.
132/2014 e, nel merito, la mancata prova del danno – conseguenza e, dunque, dei danni effettivamente subiti dall'attore.
3. La causa è stata istruita documentalmente e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
19.6.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda di parte attrice è infondata e non può, quindi, essere accolta.
5. Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività dell'eccezione, sollevata da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2024, in ordine all'inosservanza, da parte dell'attore, della condizione di procedibilità indicata dall'art. 3 del D.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014, vale a dire il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Come noto, infatti, la disposizione sopra citata sottopone la procedibilità della domanda avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro inferiore ad euro 50.000,00 al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Ebbene, nonostante dalla documentazione in atti non risulti allegata la prova del perfezionamento della notifica ai convenuti dell'invito alla stipula della negoziazione assistita (o meglio, la notifica
2 non risulta perfezionata nei confronti di per irreperibilità del destinatario, mentre non vi è CP_2 alcuna informazione circa l'esito della notifica nei confronti di ), deve tuttavia rilevarsi CP_1
come tale eccezione, non rilevata ex officio dal giudice entro la prima udienza di comparizione, è stata sollevata tardivamente dai convenuti solo con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.6.2024, ovvero ben oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c.
Dalla documentazione in atti risulta, in particolare, che la notifica dell'atto di citazione è avvenuta mediante consegna a mani di persona convivente in data 21.10.2020 per e mediante CP_2
invio di raccomandata in data 21.10.2020 nei confronti di con perfezionamento Controparte_1
della notifica per compiuta giacenza nei successivi dieci giorni, in quanto atto non ritirato.
In altri termini, appare evidente come la tardività della costituzione in giudizio da parte dei convenuti non sia ascrivibile ad un'irregolarità della notifica (pur sanata, nel caso, mediante la loro costituzione in giudizio) ma sia imputabile esclusivamente ai convenuti, sicché l'eccezione proposta appare tardiva, in quanto sollevata tardivamente (quasi quattro anni dopo l'introduzione del giudizio) per causa ascrivibile agli stessi convenuti, stante la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei loro confronti in data 21.10.2020 e 31.10.2020.
Diversamente opinando e, dunque, ritenendo tempestivamente sollevata l'eccezione in esame, si consentirebbe, infatti, una evidente elusione del termine decadenziale previsto dall'art. 3 del D.L.
132/2014 in forza del quale, appunto, “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, soprattutto ove si consideri che la costituzione in giudizio dei convenuti è avvenuta non a causa di un difetto di regolarità della notifica, ma per fatti a loro ascrivibili, stante il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo nei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. (ante riforma Cartabia).
Sicché, l'eccezione di improcedibilità dell'azione deve ritenersi inaccoglibile.
6. Tanto premesso, venendo ad esaminare il merito della presente controversia, la domanda attorea va inquadrata nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., essendo invocata la responsabilità dei convenuti, quali autori del fatto illecito, consistito nell'aggressione del 25.1.2014, da cui derivarono le lesioni personali subite da parte attrice, che resero necessario un intervento chirurgico alla spalla e l'estrazione di alcuni denti.
La norma citata introduce la nozione di responsabilità c.d. aquiliana che, appunto, ricorre in tutti quei casi in cui una certa condotta, omissiva o commissiva, riconducibile a dolo o a colpa, determini a carico di terzi un danno ingiusto, lesivo di un interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, a condizione che vi sia un nesso di causalità tra fatto compiuto e danno subito.
3 Quanto all'onere probatorio, giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'attribuire a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e la riconducibilità agli stessi del comportamento del danneggiante, ossia il nesso causale (ad es.
Cassazione civile sez. III 17.12.2009 n. 26517).
In attuazione del meccanismo di ripartizione della prova ex art. 2697 c.c., peraltro, il danneggiato è tenuto a dimostrare, in quanto fatti costitutivi del proprio diritto, non solo il danno - evento, e dunque la lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, e il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo, ma anche il danno - conseguenza, inteso come l'insieme delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ha sofferto a causa della lesione arrecata alla situazione giuridica di cui è titolare.
Ciò posto, va anzitutto rilevato che non vi è prova dell'irrevocabilità della sentenza penale di condanna n. 748/2018, emessa dal Tribunale di Avezzano in data 13.2.2019 ed oggetto di impugnazione da parte di entrambi i convenuti in data 22.3.2019; conseguentemente, non trova applicazione quanto disposto dall'art. 651 c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Pur in difetto di una pronuncia irrevocabile di condanna, deve tuttavia ritenersi che, avuto riguardo alla mancata contestazione da parte dei convenuti, non vi siano dubbi in ordine alla effettiva commissione del fatto illecito e, dunque, all'aggressione subita dall'attore in data 25.1.2019, che gli aveva cagionato la frattura della clavicola destra, con conseguente intervento di osteosintesi con placca, e le lesioni dentarie, con conseguente estrazione dei denti lesionati.
Attesa la sussistenza del danno evento, come lamentato da parte attrice, manca tuttavia qualsivoglia riscontro probatorio in ordine al “danno – conseguenza”, avendo l'attore provveduto a formulare una richiesta generica di risarcimento del danno, quantificata inizialmente in euro 25.000,00 e modificata, con la prima memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., in euro 38.977,00, senza fornire alcun riscontro documentale in ordine alla effettiva menomazione delle funzioni occlusale/masticatoria ed estetica, né delle conseguenze permanenti derivanti dall'operazione di osteosintesi.
In altri termini, non appare ravvisabile, dalla documentazione versata in atti (v. cartella clinica allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), alcun elemento da cui desumere la sussistenza e il quantum del danno biologico permanente (individuato nella misura del 13%), o del
4 periodo di danno biologico temporaneo assoluto e temporaneo parziale (individuato in giorni 20 per l'ITP, in giorni 15 per l'ITP al 75% pari a giorni 15 e, pari giorni, per ITP parziale al 50% e al 25%).
A ben vedere, anzi, prima ancora della carenza di prova circa il danno conseguenza, rileva la mancanza di specifica allegazione del danno stesso, essendosi l'attore limitato in via meramente assertiva a sostenere di aver subito il danno biologico sopra richiamato, senza fornire contezza degli esiti permanenti delle lesioni subite a fronte dell'aggressione e, quindi, delle conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla frattura della clavicola e dell'arcata dentaria.
Sul punto, si rammenti che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (v. Cass. 9 marzo
2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
Ebbene, come sopra chiarito, oltre a non aver fornito l'attestazione della irrevocabilità della sentenza di condanna, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine all'entità delle conseguenze pregiudizievoli asseritamente derivate dal fatto dannoso.
Né la quantificazione dei danni - appare doveroso precisare - può essere rimessa ad una valutazione equitativa del giudice ex art. 2056 c.c., in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della S.C.,
“l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, a lui conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza.” (v. Cass. 17752/2015).
È del tutto evidente come, nel caso in esame, non sia ravvisabile una obiettiva impossibilità ovvero una particolare difficoltà, per la parte, nel provare il danno biologico asseritamente subito.
Ne deriva dunque il rigetto della domanda.
7. Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto
5 dell'ordinario pregio delle questioni trattate, dell'attività spiegata, dell'assenza di attività istruttoria cui abbiano partecipato i convenuti e della difesa in favore di più parti processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1313/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA la domanda di parte attrice;
CONDANNA al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida Parte_1
in complessivi euro 4.416,10 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Avezzano, 19.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Martina Di Fonzo
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