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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/11/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 1661 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: lesioni personali, e vertente T R A
, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'avv.to Agostino Mercurio ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Gragnano alla Via Roma n. 109 -attore- E (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
., r sa in virtù di procura apposta a margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Luca Martinelli, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso lo studio sito in San Cipriano D'Aversa (CE), alla Via Po n° 11 -convenuta- NONCHE'
, domiciliata in Seveso (MB) alla Via Golci Controparte_3
Camillo n. 16 -convenuta contumace - Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, la compagnia assicurativa CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempor
[...] [...]
, al fine di sentirle condannare in solido tra loro, al CP_3
o di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti a seguito del sinistro verificato il 7.7.2018, alle ore 13.30 circa in Gragnano alla via San Giacomo. In particolare, l'istante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava alla guida del motoveicolo Yamaha XT tg. NA323654 veniva impattato dal motociclo IO ER 50 tg. X88NS7, di proprietà di
[...]
e assicurato con , che proveniente CP_3 Controparte_1 pposto di marcia, corsia colpendolo in all'altezza del piede e della gamba sinistra e provocandone la caduta al suolo, unitamente al motociclo. Aggiungeva che dal sinistro derivavano lesioni personali che ne richiedevano il trasporto presso il P.S. di Castellammare di
1 Stabia ove i medici di turno gli refertavano le seguenti lesioni “ trauma all'avampiede sx con SLO esposta da schiacciamento de V;
metatarso e FLC, ustione della regione del polpaccio dx e piccole ferite alla gamba dx e sx” e in seguito veniva sottoposto ad intervento chirurgico “di riduzione, per quanto possibile delle fratture e sintesi con K pericutaneo;
suturazione per piani e medicazione”. Evidenziava inoltre che il motociclo in questione subiva danni quantificati nella misura di euro 1.663,86. Si costituiva eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità dell' e nonché l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda nonché la condanna dell'attore ex art 96 comma 3. Non si costituiva pur regolarmente evocata in giudizio
[...]
, per cui se ne dichiara la contumacia. CP_3
rinnovazione dell'atto di citazione per nullità dello stesso, espletata l'istruttoria con l'escussione di testi e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in via preliminare va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va ritenuta inoltre la proponibilità e la procedibilità della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs 209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta
2 preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr lettera ricevuta dalla in data 17-9-2018;) Controparte_1
La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 7-12-18. (cfr. fascicolo di produzione attorea doc. 18). Risulta prospettata la legittimazione attiva e passiva e la effettiva titolarità giuridica provata, dalla documentazione rappresentata dal certificato di proprietà e di circolazione del veicolo attoreo, nonché da documentazione medica depositata in atti da parte attrice. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte (testimoni e ), e dal riscontro Testimone_1 Testimone_2 emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (documentazione medica, documentazione fotografica relativa ai danni riportati;
risultanze della c.t.u. medico-legale), può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo IO ER in ordine alla verificazione del sinistro. Invero entrambi i testi escussi, hanno confermato tutte le circostanze dei capi di prova, evidenziato che il motociclo IO ER 50, invadeva l'opposta corsia di marcia e andava ad impattare il motociclo attoreo in particolare al lato sinistro e che andava ad impattare “…. soprattutto il piede sinistro dal quale fuoriusciva sangue, il quale fu immediatamente avvolta in degli stracci per arrestare la perdita ematica”. A riscontro di tali dichiarazioni è inoltre presente agli atti verbale di P.S. n. 2018035580 del 7-7-2018 dell'Ospedale di Castellammare di Stabia da cui si evince che si Parte_1 recava al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, riferendo quale causa dell'evento dannoso l'incidente in strada avvenuto alle ore 13.00 in Gragnano. In conclusione, dalle dichiarazioni dei testi escussi, entrambi indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie, infatti, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.. Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
3 conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011). Nel caso di specie, nella condotta del conducente del motoveicolo IO ER sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali. L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. L'art. 143 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima. Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo IO ER , in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 143 sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente, avendo questi invaso l'opposta corsia di marcia;
a fronte del comportamento del convenuto, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo del conducente del veicolo attoreo, che procedeva all'interno della corsia di sua competenza mantenendo la destra e che, pur tentando una manovra di emergenza, non riusciva ad evitare l'impatto; deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto assicurato per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che ha Parte_1 riportato in conseguenza del sinistro le seguenti lesioni “frattura del V metatarso e struttura composta della falange prossimale del V disto a sinistra con FLC;
ustione della regione del polpaccio destro con piccole ferite escoriate della gamba dx e della gamba sinistra”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 12 per ITT gg. 31 per ITP al 75%, gg. 15 ITP al 50%, nonché gg. 15 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 8.205,28 per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 43; €
4 2.612,38 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 10.817,66 a titolo di danno non patrimoniale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto
5 dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno
6 all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Vanno riconosciute inoltre, a titolo di danno non patrimoniale, le spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu per la somma di euro 423,00. Quanto ai danni al motociclo l'attore ha depositato in atti libretto di circolazione del motoveicolo in cui lo stesso risulta immatricolato nel giugno del 1990. Ne consegue alla luce della perizia depositata in atti e tenuto conto della mancata prova del pagamento per le riparazioni indicate in atti, risulta congruo liquidare la somma di euro 500,00. In definitiva nella fattispecie, va riconosciuto in favore di Pt_1 un complessivo danno, in cui confluiscono le voci del
[...] danno biologico e di danno patrimoniale, pari € 11.741,62. Ne discende che in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, va disposta la condanna di
[...]
e della , in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del predetto attore, dei danni subiti dallo stesso, e pari alla somma di € 11.741,62 stimata all'attualità, detratto quanto già percepito dallo stesso in sede stragiudiziale. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 11.741,62 al momento dell'incidente (7.7.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 07.07.2018 al soddisfo. Sulle somme così ottenute
7 vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano – sulla base del valore dell'accolto di ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/2022 applicando i medi tenuto conto della natura del presente giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...] sona del legale g CP_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_3
-accoglie la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1
, quale i a, in persona del rapp.te Controparte_1 leg. pt. e in solido fra loro, al pagamento, in Controparte_3 favore di , della complessiva somma di euro € Parte_1
11.741,62 quanto già corrisposto in sede stragiudiziale, già rivalutata oltre interessi legali da calcolarsi nel senso sopra esposto sino alla data odierna, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna , in persona del rapp.te leg. pt. e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_3 trarsi in favore dell'Avv. Agostino Mercurio, dichiaratosi anticipatario, spese vive che liquida in € 254,00 oltre € 5.077,00 per compensi professionali ed oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Torre Annunziata, 10 novembre 2025 l giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
8
, rapp.to e difeso in virtù di procura apposta in Parte_1 calce all'atto di citazione, dall'avv.to Agostino Mercurio ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Gragnano alla Via Roma n. 109 -attore- E (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
., r sa in virtù di procura apposta a margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Luca Martinelli, ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso lo studio sito in San Cipriano D'Aversa (CE), alla Via Po n° 11 -convenuta- NONCHE'
, domiciliata in Seveso (MB) alla Via Golci Controparte_3
Camillo n. 16 -convenuta contumace - Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, la compagnia assicurativa CP_1
in persona del legale rapp.te pro tempor
[...] [...]
, al fine di sentirle condannare in solido tra loro, al CP_3
o di tutti i danni, patrimoniali e non, subìti a seguito del sinistro verificato il 7.7.2018, alle ore 13.30 circa in Gragnano alla via San Giacomo. In particolare, l'istante esponeva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre si trovava alla guida del motoveicolo Yamaha XT tg. NA323654 veniva impattato dal motociclo IO ER 50 tg. X88NS7, di proprietà di
[...]
e assicurato con , che proveniente CP_3 Controparte_1 pposto di marcia, corsia colpendolo in all'altezza del piede e della gamba sinistra e provocandone la caduta al suolo, unitamente al motociclo. Aggiungeva che dal sinistro derivavano lesioni personali che ne richiedevano il trasporto presso il P.S. di Castellammare di
1 Stabia ove i medici di turno gli refertavano le seguenti lesioni “ trauma all'avampiede sx con SLO esposta da schiacciamento de V;
metatarso e FLC, ustione della regione del polpaccio dx e piccole ferite alla gamba dx e sx” e in seguito veniva sottoposto ad intervento chirurgico “di riduzione, per quanto possibile delle fratture e sintesi con K pericutaneo;
suturazione per piani e medicazione”. Evidenziava inoltre che il motociclo in questione subiva danni quantificati nella misura di euro 1.663,86. Si costituiva eccependo in via preliminare la Controparte_1 nullità dell' e nonché l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda nonché la condanna dell'attore ex art 96 comma 3. Non si costituiva pur regolarmente evocata in giudizio
[...]
, per cui se ne dichiara la contumacia. CP_3
rinnovazione dell'atto di citazione per nullità dello stesso, espletata l'istruttoria con l'escussione di testi e consulenza medico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione. Orbene, ed in via preliminare va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 - 12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 – In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 – Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Va ritenuta inoltre la proponibilità e la procedibilità della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs 209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta
2 preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr lettera ricevuta dalla in data 17-9-2018;) Controparte_1
La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 7-12-18. (cfr. fascicolo di produzione attorea doc. 18). Risulta prospettata la legittimazione attiva e passiva e la effettiva titolarità giuridica provata, dalla documentazione rappresentata dal certificato di proprietà e di circolazione del veicolo attoreo, nonché da documentazione medica depositata in atti da parte attrice. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte (testimoni e ), e dal riscontro Testimone_1 Testimone_2 emergente dal contenuto degli ulteriori atti acquisiti (documentazione medica, documentazione fotografica relativa ai danni riportati;
risultanze della c.t.u. medico-legale), può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo IO ER in ordine alla verificazione del sinistro. Invero entrambi i testi escussi, hanno confermato tutte le circostanze dei capi di prova, evidenziato che il motociclo IO ER 50, invadeva l'opposta corsia di marcia e andava ad impattare il motociclo attoreo in particolare al lato sinistro e che andava ad impattare “…. soprattutto il piede sinistro dal quale fuoriusciva sangue, il quale fu immediatamente avvolta in degli stracci per arrestare la perdita ematica”. A riscontro di tali dichiarazioni è inoltre presente agli atti verbale di P.S. n. 2018035580 del 7-7-2018 dell'Ospedale di Castellammare di Stabia da cui si evince che si Parte_1 recava al pronto soccorso nell'immediatezza del sinistro, riferendo quale causa dell'evento dannoso l'incidente in strada avvenuto alle ore 13.00 in Gragnano. In conclusione, dalle dichiarazioni dei testi escussi, entrambi indifferenti alle parti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, nonché da quanto conformemente emerso dalle ulteriori emergenze istruttorie, infatti, può ritenersi provato che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.. Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due
3 conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011). Nel caso di specie, nella condotta del conducente del motoveicolo IO ER sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali. L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. L'art. 143 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima. Il tribunale, quindi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo IO ER , in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140, 143 sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente, avendo questi invaso l'opposta corsia di marcia;
a fronte del comportamento del convenuto, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo del conducente del veicolo attoreo, che procedeva all'interno della corsia di sua competenza mantenendo la destra e che, pur tentando una manovra di emergenza, non riusciva ad evitare l'impatto; deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente del veicolo del convenuto assicurato per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta. Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che ha Parte_1 riportato in conseguenza del sinistro le seguenti lesioni “frattura del V metatarso e struttura composta della falange prossimale del V disto a sinistra con FLC;
ustione della regione del polpaccio destro con piccole ferite escoriate della gamba dx e della gamba sinistra”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti, rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologico”, nella misura del 6%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pregiudizievole gg. 12 per ITT gg. 31 per ITP al 75%, gg. 15 ITP al 50%, nonché gg. 15 nella misura del 25% per ITP. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro € 8.205,28 per postumi permanenti al 6% in un soggetto leso di anni 43; €
4 2.612,38 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs 209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di euro € 10.817,66 a titolo di danno non patrimoniale. Invero, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n. 26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”. In particolare, il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto
5 dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati. Anche la recentissima giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del 2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro- permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro- permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento. Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209). Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitato a domandare il ristoro del “danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno
6 all'integrità psico-fisica. Di conseguenza, nulla va riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale. Vanno riconosciute inoltre, a titolo di danno non patrimoniale, le spese mediche documentate e ritenute congrue dal ctu per la somma di euro 423,00. Quanto ai danni al motociclo l'attore ha depositato in atti libretto di circolazione del motoveicolo in cui lo stesso risulta immatricolato nel giugno del 1990. Ne consegue alla luce della perizia depositata in atti e tenuto conto della mancata prova del pagamento per le riparazioni indicate in atti, risulta congruo liquidare la somma di euro 500,00. In definitiva nella fattispecie, va riconosciuto in favore di Pt_1 un complessivo danno, in cui confluiscono le voci del
[...] danno biologico e di danno patrimoniale, pari € 11.741,62. Ne discende che in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore, va disposta la condanna di
[...]
e della , in persona del legale CP_3 Controparte_1 rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del predetto attore, dei danni subiti dallo stesso, e pari alla somma di € 11.741,62 stimata all'attualità, detratto quanto già percepito dallo stesso in sede stragiudiziale. Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 11.741,62 al momento dell'incidente (7.7.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 07.07.2018 al soddisfo. Sulle somme così ottenute
7 vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano – sulla base del valore dell'accolto di ufficio in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/2022 applicando i medi tenuto conto della natura del presente giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_3 [...] sona del legale g CP_1 istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
Controparte_3
-accoglie la domanda di e per l'effetto condanna Parte_1
, quale i a, in persona del rapp.te Controparte_1 leg. pt. e in solido fra loro, al pagamento, in Controparte_3 favore di , della complessiva somma di euro € Parte_1
11.741,62 quanto già corrisposto in sede stragiudiziale, già rivalutata oltre interessi legali da calcolarsi nel senso sopra esposto sino alla data odierna, oltre interessi legali sino al soddisfo;
-condanna , in persona del rapp.te leg. pt. e Controparte_1
in solido fra loro, al pagamento delle spese Controparte_3 trarsi in favore dell'Avv. Agostino Mercurio, dichiaratosi anticipatario, spese vive che liquida in € 254,00 oltre € 5.077,00 per compensi professionali ed oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
-pone le spese di ctu definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Torre Annunziata, 10 novembre 2025 l giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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