Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.385/ 2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione potestà genitoriale promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA TRINACIA 18 95044 MINEO presso lo studio dell'avv. SINATRA
CINZIA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1
C.F._2
RESISTENTE contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione delle parti in assenza di provvedimenti urgenti , parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di separazione e autorizzata le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE
DELLA DECISIONE
relazione more uxorio con chiedeva regolamentarsi le modalità Controparte_1
di affidamento e mantenimento dei figli (nato a [...] [...]) e Persona_1 Per_2
( nata a [...] il [...]), riconosciuti da entrambi i genitori, nonché della figlia
[...]
maggiore (nata a [...] il [...] da una relazione precedente della ricorrente, Persona_3
e anch'ella riconosciuta dal resistente) esponendo che il padre dei minori aveva tenuto, comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della ricorrente anche in presenza degli stessi minori e che in ragione della gravità delle condotte poste in essere dallo stesso, il loro rapporto era venuto meno.
La ricorrente ha rappresentato che, a seguito delle condotte aggressive del era stata emessa CP_1
dal GIP del Tribunale di Caltagirone la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti delle persone offese e che allo stato lo stesso era sottoposto a procedimento pensale.
La ricorrente ha, quindi, dedotto di provvedere in via esclusiva elle esigenze dei minori e in ragione di ciò, unitamente all'esistenza del provvedimento restrittivo emesso ai danni del resistente, ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo dei minori a sé con attribuzione alla madre delle scelte di maggiore rilevanza relativa agli stessi, e con limitazione delle frequentazioni padre figli da autorizzare alla presenza di operatori in spazio neutro, nonché disporsi a carico del resistente un contributo per il mantenimento dei figli.
Nonostante la regolare notifica del ricorso il resistente non si costituiva né compariva alla prima udienza.
Parte ricorrente chiedeva quindi di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa, indi il Presidente si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione , previo parere del
PM che veniva reso in data 31.10.2024 in senso favorevole all'accoglimento del ricorso.
Posta la causa in decisione, la stessa veniva rimessa sul ruolo dal Collegio al fine di appurare l'attuale pendenza o meno di procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni di IA , e ciò alla luce delle relazioni dei servizi sociali in atti dalle quali emergeva un intervento del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
All'udienza a tal fine fissata, tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. , parte ricorrente precisava, producendo il relativo provvedimento, che il procedimento n. 1751/22, aperto d'ufficio dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di IA per verificare le condizioni dei minori , era stato definito in data 6.4.2023 con l'archiviazione dello stesso.
Tanto premesso, osserva il Collegio che dalle risultanze acquisite nel corso del procedimento , e segnatamente le ripetute querele della ricorrente, il provvedimento con cui è stata applicata a carico del la misura cautelare del divieto di avvicinamento, nonché il decreto di rinvio a giudizio del CP_1
resistente per i reati di maltrattamenti , sono emerse condotte del resistente violente ed aggressive nei confronti della ricorrente alcune delle quali poste in essere in presenza dei figli minori.
Premesso che l'accertamento sulle eventuali responsabilità dei fatti lamentati è ovviamente rimesso alla valutazione del giudice penale (risultando pendente procedimento su tali fatti) ai fini di quanto rilevante nel presente procedimento risulta sufficientemente accertata l'esistenza delle condotte violente ed aggressive dello stesso nei confronti della compagna, che costituisce circostanza di per sé sufficiente ad accogliere la domanda di parte ricorrente di disporre l'affido esclusivo de minori in suo favore.
In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessaria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Dalle relazioni dei servizi sociali in atti peraltro risulta che i minori sono ben accuditi dalla madre, che può contare sull'aiuto del proprio nucleo familiare di origine e che vivono in un contestato abitativo del tutto adeguato.
A ciò deve aggiungersi che il resistente non si è neanche costituito nel presente procedimento in tal modo non sono non contestando specificamente le condotte che gli sono state attribuite, e mostrando un sostanziale disinteresse nei confronti della prole , non risultando neanche che lo stesso contribuisca in modo costante al mantenimento (circostanza che può escludersi alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine al fatto che è unicamente la ricorrente medesima insieme ai propri genitori ad occuparsi delle esigenze vitali dei minori .)
Orbene, ai sensi dell'art. 337-quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, da considerare il regime privilegiato di affidamento, risulti “contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha tipizzato ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo avendo la Suprema Corte affermato che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore .. (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che .. l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…”.
Dall'istruttoria espletata sono emersi profili di inidoneità genitoriale in capo al a causa delle CP_1
condotte aggressive e ingiuriose poste in essere nei confronti della
A fronte delle gravi inadempienze paterne, la madre ha dimostrato di avere correttamente accudito i Controparte_2
figli minori, come risulta della relazioni dei servizi sociali (fatte proprie dal Procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni che per tale ragione ha disposto l'archiviazione del procedimento riguardante i minori) .
Peraltro, l'elevatissima conflittualità tra le parti, causata principalmente dalle condotte aggressive del
(tuttora persistente, come risulta dalla ulteriore querela proposta nel luglio del 2024 dalla CP_1
ricorrente) potrebbe rendere difficile, e addirittura rischiosa la gestione condivisa della responsabilità genitoriale potendo il resistente sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggiore rilevanza per i minori qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte materne.
Per i motivi esposti, deve essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, che ha dimostrato di provvedere adeguatamente alle necessità degli stessi.
Con l'affidamento esclusivo la madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di maggiore interesse attinenti la minore, inerenti le scelte scolastiche, mediche, riabilitative, ricreative, sportive, che potranno essere assunte unilateralmente dalla madre senza il consenso del padre.
Quanto al diritto di visita del padre, in ragione della complessità dei rapporti i tra le parti
,dell'esistenza di un provvedimento restrittivo nei suoi confronti ma soprattutto della totale assenza del padre che non si è né presentato né costituito in giudizio, ritiene il Collegio che non sussistano
Collegio i presupposti per la sua regolamentazione, dovendosi riservare lo stesse a future determinazione, da adottare, eventualmente con l'adozione delle adeguate misure di protezione per i minori.
La scelta del regime dell'affidamento esclusivo dei minori, non elimina, all'evidenza, la necessità che il genitore non affidatario contribuisca al mantenimento dei figli.
E' noto , infatti, come l'art. 337 ter c.c. disponga che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che "il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno" (Cass. Civ., sez. I, sent. n.
18869 dello 08.09.2014).
Nel caso a mano, non traendosi alcun elemento di giudizio in ordine alle capacità reddituali del resistente, ritiene il Collegio che il contributo possa essere fissato in € 500.00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
A carico del resistente va altresì posto l'onere di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori, nella misura del 50%.
In considerazione della natura del procedimento, sussistono giusti motivi per compensare tra le partti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia n. 385/2024 affida i minori Giulia, e in modo esclusivo alla madre;
Per_1 Persona_2 Parte_1
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre a titolo di contributo Controparte_1
per il mantenimento dei minori la somma di € 500.00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici istat da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse die minori nella misura del 50%.
Compensa le spese :
Caltagirone 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo