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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. VI Colucci Presidente di Sezione d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.694/2024
TRA La rappresentata e difesa dall'avv.Grazia Basile ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla via Generale Orsini n.40- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Demetrio Controparte_1
Fenucciu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via G.F.Memoli n.12- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2571/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata il 16/5/2024 e notificata il 17/5/2024.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva in via preliminare, di revocare e/o modificare l'ordinanza del 15/1/2023 dal Tribunale di Salerno di rigetto delle richieste istruttorie;
chiedeva che fosse addebitata la separazione all'ex coniuge, che fosse disposto a carico del , CP_1
con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento per ciascun figlio, compreso il figlio minore, pari a
1000,00 E o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre al 50%
delle spese straordinarie ed aggiornamento automatico ed annuale secondo indice Istat, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze ed attribuzione;
per l'appellato: si opponeva alla richieste istruttorie inammissibili ed inconferenti e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze di lite, oltre accessori e con attribuzione.
Con ordinanza del 6 febbraio 2025 la Corte disponeva che le parti aggiornassero la documentazione di cui all'art.473 bis 12 IIIc
cpc.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine dell'8 maggio 2025 e della successiva ordinanza del 6 giugno 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che Parte_2
fosse pronunciata la separazione dal coniuge con Controparte_1
addebito per violazione degli obblighi di fedeltà.
Esponeva di essersi sposata in data 07/12/1997 e che dal matrimonio erano nati tre figli: e VI (il 13/02/1999) e Per_1 Per_2
(il 24/01/2009).
Chiedeva conseguentemente che: fosse sancito che i coniugi potessero vivere separati, con libertà di fissare la loro residenza;
fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_2
collocazione prevalente presso di sé; le fosse assegnata la casa coniugale;
fosse regolato il diritto di visita del minore;
fosse posto a carico del coniuge l'obbligo di corrisponderle per il mantenimento dei figli un assegno mensile complessivo di E 3.000,00 (E 1.000,00 per ciascun figlio) oltre al 50 % delle spese straordinarie, con decorrenza
3 sin dalla domanda, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese con la rivalutazione annuale secondo indici Istat.
Precisava che il coniuge aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra donna da cui erano nati due gemelli e che lei ne era venuta a conoscenza solo al compimento dei loro 12 anni.
si costituiva, aderendo alla richiesta di Controparte_1
separazione e articolando le seguenti richieste:
il rigetto della domanda di addebito;
l'autorizzazione ai coniugi di vivere separati;
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente preso la madre o con un collocamento alternato mensile a rotazione annuale presso l'abitazione di ciascun genitore;
l'assegnazione parziale della casa coniugale alla ex moglie, per la divisibilità dell'immobile e, quindi, per consentirgli di alloggiare in un piano dell'abitazione; l'esclusione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli maggiori VI e e la previsione per l'ultimo Per_1
figlio di un mantenimento diretto o in subordine la determinazione a suo carico di un assegno di 400,00 E al mese con ripartizione al 50%
delle spese straordinarie sostenute, il tutto con la vittoria delle spese.
4 All'esito della comparizione delle parti e dell'ascolto del figlio minore, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione,
emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data
06/04/21 (poi reclamata ed in parte modificata), rimettendo, infine, la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Veniva rigettate le richieste istruttorie e venivano disposti gli accertamenti della Guardia di Finanza.
La causa, all'udienza del 22/02/24 andava in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava la domanda di addebito proposta dalla ricorrente e la domanda di mantenimento per i figli VI e , così revocando il Per_1
precedente provvedimento a decorrere dalla pronuncia;
determinava in € 500,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il figlio a carico Per_2
del resistente, da corrispondere entro il 10 di ogni mese dalla data della pronuncia;
5 disponeva che entrambi i genitori contribuissero nella misura del
50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
compensava tra le parti le spese di lite.
In particolare, per quanto di interesse in relazione ai motivi di appello, il Tribunale rigettava la richiesta di addebito sulla base delle seguenti argomentazioni:
non vi erano prove in merito al fatto che la fine del matrimonio fosse stata causata da una relazione extraconiugale, in quanto le foto esibite dalla ricorrente non dimostravano che i bambini fossero figli del resistente;
anche se il aveva ammesso di aver avuto una CP_1
relazione extraconiugale, ciò non bastava a provare che tale tradimento fosse stato la causa della fine del matrimonio;
i figli gemelli e VI, per la loro età – 25 anni – e per il Per_1
notevole lasso di tempo trascorso dalla fine del loro percorso di studi presso l'istituto agrario, erano da considerarsi economicamente indipendenti ed, inoltre, non avevano accettato le offerte di lavoro del padre;
6 l'assegno di mantenimento poteva essere riconosciuto solo al figlio minore , affidato ad entrambi i genitori con libertà di Per_2
incontri e con collocazione prevalente presso la madre;
in via conseguenziale, la casa coniugale doveva essere assegnata alla madre, non potendo essere accolta la richiesta di divisione dell'immobile da parte del resistente, in quanto il suddetto bene era interamente adibito a casa familiare;
per la quantificazione del mantenimento a favore dei figli erano state analizzate le condizioni economiche degli ex coniugi;
quanto alla ricorrente era emerso che: era titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la coltivazione di ortaggi e socia della società agricola Fiocche srl;
percepiva mensilmente circa E 5.000,00
netti; per l'anno 2019 aveva avuto un volume di affari per €
1.331.417,00, con un reddito di impresa dichiarato di € 8.130,00, per l'anno 2020 aveva avuto un reddito di impresa € 4575,00 con un volume di affari di € 1.242.152,00 e per l'anno 2021 aveva avuto un volume di affari di € 1210247,00; era inoltre titolare di diversi terreni agricoli, alcuni anche concessi in affitto, nonché proprietaria di diversi veicoli;
7 quanto al resistente era emerso che: era titolare di una ditta individuale avente ad oggetto la coltivazione di ortaggi con un reddito agrario di circa € 7200,00/7300,00 per gli anni 2019, 2020, 2021 e con un volume di affari negli anni 2020 e 2021 di € 850.000,00 circa;
aveva inoltre partecipazioni societarie nella Nolter e nella Super Sele,
ed aveva diversi fondi agricoli in conduzione per la sua attività; era titolare di diversi conti correnti al pari della ricorrente.
La ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1)per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie– motivazione generica e apodittica poiché del tutto svincolata dalle emergenze probatorie sulla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio – violazione e falsa applicazione della norma che disciplina la ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc;
non era vero che non vi erano prove in merito al fatto che la relazione extraconiugale del marito fosse stata la causa della fine del loro matrimonio;
agli atti aveva esibito una perizia del 12/02/2021 che aveva ad oggetto la trascrizione di due file audio di conversazioni tenute dai coniugi in presenza di sua sorella e del cognato;
dall'ascolto
8 di tale registrazione poteva evincersi che aveva Controparte_1
ammesso di aver avuto un'altra relazione e che da questa erano nati altri due figli, coetanei del figlio , i quali avevano frequentato Per_2
anche lo stesso asilo e le prime classi della scuola elementare;
a seguito di tale scoperta era stata costretta ad intraprendere per le implicazioni psicologiche un percorso psico-terapeutico; il figlio minore , in occasione dell'udienza del 29/03/2021, aveva Per_2
dichiarato di essere triste al punto da non riuscire a dormire la notte a causa della scoperta di avere altri due fratelli ed era stato vittima di condotte violente da parte della compagna del padre;
l'ex coniuge, pur riconoscendo di avere avuto una relazione extraconiugale, si era limitato ad imputare la definitiva rottura del rapporto coniugale alle incompatibilità caratteriali dei coniugi, contestando di esserne la causa esclusiva e senza provare quanto sostenuto;
2)sull'ammissibilità della prova per testi;
l'ordinanza emessa il
15/01/2023 - con cui il Giudice istruttore aveva rigettato le istanze istruttorie, dichiarando inammissibile e irrilevante la prova testimoniale proposta in relazione all'addebito della separazione –
doveva essere revocata o modificata;
la decisione era censurabile
9 perché l'ex coniuge aveva ammesso di avere una relazione extraconiugale e anche di aver avuto altri due figli;
3)per erronea valutazione dei presupposti di esclusione del diritto al mantenimento per i figli maggiorenni – erronea valutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie – erronea valutazione degli aspetti patrimoniali e reddituali dei coniugi nella determinazione dell'importo del mantenimento – illogicità della motivazione;
la decisione risultava viziata perché il Tribunale non aveva riconosciuto il mantenimento per i due figli gemelli, e VI, venticinquenni e non ancora Per_1
economicamente indipendenti;
inoltre era affetto da grave Per_1
ipoacusia neurosensoriale, era portatore di impianto cocleare bilaterale ed aveva bisogno di supporto economico per sostenere le sue spese mediche e i viaggi necessari per le cure in Trentino Alto Adige;
a conferma delle sue condizioni il figlio durante gli studi, aveva Per_1
beneficiato dell'insegnante di sostegno, dell' indennità di frequenza e della terapia logopedia;
ne conseguiva che la presenza di una patologia invalidante, come la sordità, incideva sul diritto al mantenimento in quanto costituente un limite per il figlio sia nella preparazione professionale che nella ricerca di un impiego e, quindi, Per_1
10 doveva essere equiparato al figlio minore;
il figlio VI non Per_2
stava lavorando;
l'assegno di mantenimento di E 500,00 a favore del figlio minore , non era congruo rispetto ai redditi del coniuge, Per_2
invero il giudice non aveva considerato che fosse Controparte_1
titolare di quattro aziende, ovvero al 50% della con Parte_3
capitale sociale di euro 60.000,00, al 50% della CO.GE.TER, al 40%
della Super Sele srl e dell' omonima azienda agricola;
dagli accertamenti della Guardia di Finanza era emerso che, in base ai numerosi conti correnti bancari l'appellato avesse una notevole capacità economica e di spesa;
quanto alle sue condizioni economiche era stato riportato per errore che per l'anno 2019 aveva registrato un volume di affari di 1.331.417 E con un reddito di impresa di 8.130
euro, senza considerare la reale situazione aziendale;
infatti nel 2019
aveva avuto una dichiarazione dei redditi pari a zero e nel bilancio del
2020 era emersa una perdita di esercizio di 93.803,50E; in ultimo sulla base di una relazione tecnica del 29/03/2021, erano emersi danni per la mancata raccolta e vendita di finocchi in avanzato stato di maturazione con conseguente perdita di ricavi;
11 4)violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc –
violazione principio della soccombenza – vizio di motivazione.
si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello, deducendo i seguenti motivi:
il Tribunale aveva correttamente escluso l'incidenza delle condotte dell'appellato sulla fine del matrimonio, sottolineando che,
anche se la relazione extraconiugale fosse stata confermata, in assenza di prove, la crisi coniugale non poteva essere stata causata da tale comportamento;
contestava la perizia riportante la trascrizione delle conversazioni audio con l'appellante, negando di essere intervenuto nella discussione;
ammetteva che vi era stata una forte crisi coniugale nel
2007/2008 a causa di una sua relazione extraconiugale, ma successivamente avevano superato il conflitto e avevano continuato la loro vita matrimoniale, tanto che era nato nel 2009 il terzo figlio Per_2
come segno della volontà di superare il passato;
nonostante ciò, l'appellante aveva ripreso a contestare la relazione extraconiugale nel 2019, accusando il marito di avere due
12 figli gemelli nati dalla stessa relazione, ma non aveva ammesso che fosse vero;
entrambi i figli maggiori avevano ricevuto da parte sua, in diverse occasioni, offerte di lavoro, congrue rispetto al loro percorso scolastico ed entrambi le avevano rifiutate;
, anche se aveva una patologia, poteva essere assunto Per_1
presso le sue aziende dove avrebbe potuto essere protetto da lui e dallo zio;
l'entità del suo assegno di mantenimento era congrua rispetto alle condizioni economiche dell' ex moglie che erano superiori alle sue e che erano state correttamente ricostruite;
la compensazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure era stata corretta in quanto aveva aderito alla richiesta di separazione personale, ma le principali istanze dell'appellante erano state rigettate.
L'appello è accoglibile nei limiti delle seguente motivazione.
I primi due motivi non possono essere accolti.
L'appellante ha censurato la decisione in ordine alla domanda di addebito sostenendo che la prova testimoniale non potesse essere
13 rigettata avendo fornito riscontri validi in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà.
Deduceva di aver esibito una consulenza che aveva ad oggetto un conversazione intercorsa con l'ex marito da cui poteva evincersi che il aveva ammesso di averla tradita e di aver avuto due figli. CP_1
In realtà a seguito del deposito di tale relazione, peraltro in assenza del deposito del relativo supporto, il ha CP_1
disconosciuto il verificarsi di tale conversazione ai sensi dell'art.2712
cc e tale disconoscimento implica che tale prova possa solo essere valutata liberamente.
In ogni caso il ha ammesso di aver avuto una CP_1
relazione extraconiugale, ma anche di averla superata tanto da aver avuto, a seguito della riappacificazione, il terzo figlio.
In questo senso il Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale così come articolata non era utile al fine di riscontrare che la violazione della obbligo di fedeltà, peraltro ammessa e superata dalla nascita di un altro figlio, potesse costituire l'unica causa della fine del rapporto matrimoniale.
14 La nascita di altri figli da tale relazione, in assenza di un vero disconoscimento, non poteva essere provata sulla base della prova testimoniale così come dedotta in primo grado e neanche sulla base di quanto riferito in sede di ascolto dal terzo figlio della coppia.
Il secondo motivo è parzialmente accoglibile.
La questione concerne il diritto al mantenimento di un figlio maggiorenne, ma non autosufficiente.
Tale valutazione deve necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari,
in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad oltranza si possa tradurre in una sorta di parassitismo ai danni dei genitori sempre più anziani ( sent.Cass.n.12477/2004;
sent Cass. n.12952/ 2016).
L'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma che si protragga, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr.sent Cass.sent.n.32529/2018).
15 Sulla base del principio dell'autoresponsabilità e della funzione educativa del mantenimento ( ord. Cass.n.17183/2020 ) vanno contemperati gli interessi del figlio con quelli del genitore e va circoscritta la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio maggiorenne nella società (cfr. sent Cass n.18076/2014)
Altrettanto significativo è considerare che in via prioritaria il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni,
deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (cfr sent.Cass.n.18076/ 2014; sent Cass. n. 10207/2019) e che, quanto all'attività di studio, che è del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali
(articoli 9, 30, 33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Quanto ai tempi del mantenimento occorrerà, poi, valutare che,
trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un
16 titolo di studio, non potrà piu' affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto;
invero tale diritto verrà meno certamente dopo che,
raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio (diploma superiore, laurea triennale,
laurea quinquennale, ecc.), di un eventuale ulteriore periodo di specializzazione e di formazione e di un ulteriore lasso di tempo utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.
Coerentemente a tale ragionamento meriterà una maggiore tutela il figlio che prosegua negli studi con diligenza, come pure a livello probatorio il relativo onere sarà più gravoso a mano a mano che il figlio si allontani dalla maggiore età.
Nel caso di specie il figlio maggiorenne VI ha 25 anni, ha concluso da tempo gli studi di agraria e non vi è prova che abbia un'attività formativa in corso.
Anzi in considerazione degli studi effettuati e dell'attività svolta dai genitori VI potrebbe facilmente lavorare con uno di loro.
Ciò posto non può dirsi che tale figlio possa avere diritto all'assegno di mantenimento.
17 Per l'altro figlio il discorso è diverso, in quanto Persona_3
dalla documentazione esibita – Commissione Medica INPS del
19/10/2004 - egli risulta portatore di un handicap grave, ovvero, ai sensi dell'art.3 c.3 l.104/1992 in quanto affetto da ipoacusia neurosensoriale congenita grave e la sua minorazione ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
A conferma di tanto ha beneficiato dell'insegnante di Per_1
sostegno, ha percepito l'indennità di frequenza ed ha effettuato terapia logopedica.
In tale situazione alla luce del disposto dell'art.337 septies IIc cc e dell'interpretazione resa dalla Corte di Cassazione –
sent.Cass.n.12977/2012 - tale figlio è equiparato al figlio minore.
A suo favore va pertanto riconosciuto un assegno di mantenimento di E 500,00 ovvero di importo uguale a quello riconosciuto al figlio minore.
L'entità dell' assegno a carico dell'appellato è congrua in relazione ai criteri di cui all'art. art. 337 ter cc, anche in considerazione
18 delle migliori condizioni economiche della alla luce degli Parte_2
accertamenti espletati e di quanto dichiarato dalle stesse parti in sede di comparizione.
L'accoglimento parziale di uno dei motivi assorbe la decisione in ordine all'ultimo motivo afferente le spese, in quanto a seguito della riforma della sentenza impugnata la Corte può di ufficio regolamentare le spese del primo grado.
L'accoglimento parziale in relazione ad un capo della domanda consente di configurare una soccombenza reciproca ai sensi della sent.Cass. sez.un. n.32601/2022 e, quindi, una compensazione parziale delle spese per entrambi i gradi nella misura della metà.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza a favore dell'appellante ( scaglione: valore indeterminabile- complessità
bassa - valori minimi- tutte le fasi per il primo grado – per questo grado fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
19 1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dispone che versi un Controparte_1
assegno di mantenimento mensile di 500,00 E a favore del figlio VI,
entro il 10 di ogni mese, oltre aggiornamento annuale ed automatico
Istat con decorrenza dalla pronuncia di primo grado e compensa le spese del primo grado nella misura della metà, applicando per il residuo il principio della soccombenza a favore di;
Parte_2
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) compensa nella misura della metà le spese del presente grado;
3) condanna per il residuo l'appellato a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellante, spese che liquida per il primo grado in E 1904,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e per questo grado in E 2117,25 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 25 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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