CA
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 375/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non
nella causa civile n. 375/2023 R.G. posta in decisione all'udienza ricomprese nelle altre
collegiale del 19/03/2025, promossa materie.
[...]
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ) nella qualità di genitori di nato C.F._2 Persona_1
a Mantova il 7.08.2006, assistiti e difesi dall'avv. Matteo Binelli del foro di
Mantova ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mantova alla via
Bertani n. 68, giusta delega in atti;
APPELLANTE pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con sede in Trento, in persona del CP_1 P.IVA_1
Responsabile Divisione Sinistri rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Giorgio Segnana, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA
In punto: Appello all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Mantova in data 15.03.2023 nel procedimento n.
1140/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in riforma dell'ordinanza 15 17.3.2023 del Tribunale di Mantova, dirsi tenuti e per l'effetto condannarsi e in via tra loro solidale a risarcire CP_1 Controparte_3
ogni danno subito da nel sinistro 8.1.2018, danno che al netto di Persona_1
quanto già corrisposto si quantifica nella somma di € 38.766,81 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo.
Vittoria in spese e compensi legali di entrambi i gradi.
pagina 2 di 15 In via istruttoria, ove ritenuta la necessità, si chiede ammettersi integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica relativa alla quantificazione del pregiudizio ed in particola re dei costi futuri, nominando (se del caso anche solo in affiancamento alla c.t.u. di prime cure) esperto odontoiatra.
Per parte appellata:
In via principale: rigettare tutte le domande formulate ex adverso in sede di impugnazione perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di
Mantova oggetto dell'odierna avversaria impugnazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 6.06.2022, e Parte_1
, nella qualità di genitori dell'allora figlio minorenne Parte_2 [...]
, convenivano innanzi al Tribunale di Mantova e Per_1 Controparte_3
esponendo che il giorno 8.01.2018, alle ore 13.00, il figlio dei CP_1
deducenti era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a bordo del bus di proprietà di che stava effettuando il servizio di trasporto scolastico per CP_3
conto del Comune di Castellucchio;
che il bus, condotto da stava Persona_2
percorrendo la S.P. 10 in direzione Cremona, quando, poco prima di entrare nel centro abitato di Ospitaletto di Marcaria, era uscito di strada finendo nell'adiacente fossato;
che molti trasportati avevano subito danni, tra cui il figlio pagina 3 di 15 dodicenne che aveva riportato “Frattura mascellare a più rime in sede centrale,
a livello degli incisivi, con verosimile perdita degli incisi centrali e parziale
avulsione dell'incisivo laterale dx e del canino da latte dx”.
Parte ricorrente proseguiva descrivendo l'iter clinico subito dal ragazzo:
mediante intervento chirurgico si era proceduto al riposizionamento degli elementi 11 e 12 in arcata ed alla sintesi mediante vite in titanio, filo d'acciaio e suture e quindi era stato dimesso in data 12.01.2018, ma in data 15.01.18 Per_1
era stato trasportato di nuovo all'Ospedale di Mantova in quanto i punti di sutura si stavano lacerando;
in data 17.01.2018 era stato accompagnato presso Per_1
lo studio del prof. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Persona_3
Verona per una visita maxillo - facciale ed era stato riscontrato che la contenzione dell'elemento dentario 11 non era più ritentiva ed aggravata da un'importante sofferenza infiammatoria dei tessuti perilaveolari e peridentari;
che si era proceduto a nuove cure e poi il danneggiato era stato preso in carico
CP dal dott. per le cure definitive;
che il medico legale di aveva Per_4
concluso per un'invalidità permanente del 6%, un'invalidità temporanea totale di giorni 4 al 100%, 20 giorni al 75%, 30 al 50% e 40 al 25%; le spese future prevedibili o già sostenute erano state quantificate in € 4.022,41 e quelle future di possibile pertinenza in € 3.905.
Sulla scorta di un accertamento tecnico preventivo affidato alla dott. Per_5
parte ricorrente, pur non condividendo integralmente le conclusioni del
[...]
consulente, chiedeva il complessivo importo di € 50.000.
pagina 4 di 15 contestava alcune voci di danno richieste, tra cui la CP_1
personalizzazione.
La lite era istruita mediante un supplemento peritale sempre affidato alla dott.
e quindi il Tribunale, con la gravata ordinanza, condannava Persona_5
e in solido a versare ai ricorrenti l'ulteriore Controparte_3 CP_1
somma di € 4.861,08 oltre interessi legali rispetto all'acconto percepito ante
causam di € 14.330; compensava integralmente le spese di lite e poneva le spese di consulenza a carico delle parti nella misura del 50%.
A detta del primo giudice, premesso che non vi era contestazione sull'an
debeatur e sulle voci di danno relative al danno biologico permanente e temporaneo, negava la personalizzazione e il riconoscimento del danno morale;
respingeva la richiesta di pagamento del compenso professionale per il ricorso al giudice tutelare ed evidenziava che la consulente aveva precisato che la somma di € 6.415 a titolo di spese mediche future era onnicomprensiva;
determinava quindi l'ammontare complessivo del danno subito dal minore in € 19.191,08 e,
detratto l'acconto di € 14.330 già percepito, giungeva alla condanna sopra indicata.
e , in nome del figlio minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
proponevano appello a cui resisteva solo mentre CP_1 Controparte_3
era dichiarata contumace anche in questo grado.
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 19.03.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione pagina 5 di 15 delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno morale e la personalizzazione;
allega che nel ricorso introduttivo è stata dedotta la sofferenza di derivata dalle lesioni subite, dal ricovero Per_1
ospedaliero durato per più giorni, dai numerosi controlli subiti e dalla necessità
di portare per vari mesi apparati ortodontici e che, per lo stesso ordine di motivi,
è dovuta la personalizzazione del danno ex art. 139 comma 3 Cod. Ass. in quanto la menomazione ha causato una sofferenza fisica di particolare intensità,
essendo il minore in grado di percepire la sua invalidità nel confronto il mondo esterno.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento dei costi futuri per il rifacimento degli impianti. Allega che nella prima relazione la dott. aderendo alle argomentazioni del consulente di parte dott. Persona_5
ha affermato che sono necessari almeno quattro rifacimenti, tenuto Per_4
conto dell'età di , e dunque la somma indicata per ogni intervento esposta Per_1
in € 6.415 avrebbe dovuto essere moltiplicata per quattro.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento di altri costi futuri. Allega che ha subito l'avulsione e la perdita completa del Per_1
dente 21 e l'avulsione parziale dei denti 11 e 12; che a fronte di detto pregiudizio il dott. ha ritenuto di procedere alla chiusura degli spazi creati dalle Per_4
pagina 6 di 15 lesioni mediante trattamento ortodontico, scelta condivisa dal consulente d'ufficio, ma tanto comporta un graduale spostamento degli elementi dentari dell'arcata superiore finalizzato a colmare gli spazi lasciati dal sinistro con conseguente necessità di essere adattati sotto il profilo funzionale ed estetico.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute per € 5.035, come provate dal suo doc. 18.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per la fase di assistenza innanzi al giudice tutelare. Deduce
che la stessa ha preteso che i ricorrenti si munissero di autorizzazione CP_1
preventiva per poter erogare l'acconto di € 14.330.
Il primo motivo, articolato in due censure, è fondato solo in relazione al mancato riconoscimento del danno morale.
In fatto, è pacifico che rimaneva coinvolto in un sinistro stradale Persona_1
nella qualità di trasportato su un autobus di proprietà di Controparte_3
che stava effettuando un servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di
Castellucchio. L'autista perdeva il controllo del mezzo finendo Persona_2
in un fossato e molti studenti si provocavano lesioni, tra cui che Persona_1
riportava una frattura mascellare a più rime in sede centrale, a livello degli incisivi, con verosimile perdita degli incisivi centrali e parziale avulsione dell'incisivo laterale destro. Seguiva un ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico con completa avulsione del dente 21 e avulsione semi completa degli elementi dentari 11 e 12.
pagina 7 di 15 Dopo le dimissioni del 12.01.2018 il minore era costretto a recarsi di nuovo all'Ospedale di Mantova in quanto i punti di sutura si stavano lacerando;
in data
17.01.2018 si sottoponeva a visita a Verona dal prof. che, riscontrata Per_3
un'importante sofferenza infiammatoria dei tessuti perialveolari e peridentari,
procedeva al posizionamento di un bendaggio ortodontico all'arcata superiore,
rimossa il 1°.03.2018; il ragazzo veniva visitato periodicamente e solo in data
17.07.2018 veniva rimossa la sutura, a distanza di oltre sei mesi dal sinistro.
Orbene, se da un lato va affermato il principio che il danno morale va provato,
sia pure per presunzioni, e che detta prova debba essere rigorosa, soprattutto in presenza di lesioni di modesta entità, nel caso concreto l'evoluzione del quadro e le varie vicissitudini del giovane ragazzo legittimano il positivo riconoscimento di questa voce di danno.
Vi è stato un ricovero ospedaliero di quattro giorni, dopo le dimissioni è stato necessario il ritorno in quanto i punti di sutura non tenevano, in data 17.01.2018
il prof. ha dovuto provvedere ad una rimozione delle suture e Persona_3
delle legature eseguite presso l'Ospedale di Mantova perché divenute inefficaci e praticare un bendaggio all'arcata superiore per via di un'importante sofferenza infiammatoria.
Tutti questi elementi, ossia il ricorso a plurimi interventi per via di una patologia infiammatoria e la durata delle conseguenze fanno ritenere esistente quella sofferenza di particolare intensità che giustifica ex art. 139 comma 3 Cod. Ass. il riconoscimento del danno morale nella misura consentita dalla norma pari al pagina 8 di 15 20%, ossia € 1.837,60.
Detto importo va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 1.540 ed incrementato di rivalutazione e di interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno ex sentenza S.U. n. 1712/95 con la conseguenza che ad oggi sono maturati € 298
per rivalutazione ed € 183 per interessi legali per una debenza attuale di € 2.021,
da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Di contro al danneggiato non va riconosciuto un danno ulteriore a titolo di personalizzazione.
Invero, come già sostenuto dal giudice di prime cure, in ossequio al predominante orientamento di legittimità, in tema di danno non patrimoniale derivante da una lesione al bene primario della salute, la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o comunque peculiari allegate e provate dal danneggiato, laddove le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione. Ciò ovviamente non significa che la sofferenza e i patemi conseguenti alla lesione non siano meritevoli di risarcimento;
al contrario, di tali conseguenze già si tiene conto nella misura standard tabellare prevista per il risarcimento ordinario dei danni.
In altri termini, si può affermare che le conseguenze generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun pagina 9 di 15 aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma siano state patite solo da quel singolo danneggiato nel caso specifico, legittimano un aumento del risarcimento, ma solo sulla componente del danno biologico.
Nel caso concreto, nessuna ulteriore o anomala conseguenza è stata allegata rispetto a quanto già compreso nel punto tabellare con la conseguenza che nessuna voce di danno può essere accordata, pena un'indebita duplicazione.
Il secondo e il terzo motivo, da trattare in via congiunta, sono infondati.
Con riguardo alle spese future, la consulente dott. Persona_5
nell'integrazione disposta in primo grado, dopo l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, così scriveva:
“La scelta per cui ha optato lo specialista dott. ossia quella di chiudere Per_4
gli spazi ha di fatto comportato lo spostamento degli elementi dentali 13 e 23,
rispettivamente al posto degli elementi 12 e del 22, con ripristino della funzione
masticatoria ed estetica, come documentato dalla nuova relazione fotografica
depositata in atti. Di fatto, avendo optato per il trattamento conservativo con
chiusura degli spazi si è ottenuto lo spostamento degli elementi dentari per cui,
allo stato attuale, i due canini superiori (13 e 23), ricostruiti a mo' dei due
incisivi laterali hanno sostituito gli elementi dentali 12 e 22; l'incisivo laterale
sinistro (22) ha sostituito l'elemento dentale avulso (21) attraverso il
trattamento ortodontico praticato di chiusura degli spazi e migrazione degli
elementi dentali;
gli elementi dentali 14 e 24 sono al posto dei due canini (13 e
pagina 10 di 15 23). Di tali trattamenti si è già tenuto conto nella valutazione delle spese future
che sono state quantificate in euro 6.415: tale somma ricomprende tutti gli
interventi da effettuarsi nel tempo, risultando omnicomprensiva”.
La consulente ha dunque chiarito il dubbio che si era generato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo spiegando a chiare lettere che la somma di
€ 6.415 indicata quale spesa futura era omnicomprensiva e dunque la stessa non va moltiplicata per quattro come chiesto da parte appellante sul presupposto che si trattasse di una spesa per ogni singolo rifacimento prevedibile nella vita del ragazzo.
La consulente precisava detta circostanza sia nelle note del 27.12.22 che in quelle del 29.12.22 in cui ancora una volta ribadiva che la funzione masticatoria ed estetica era già stata emendata con il trattamento ortodontico praticato e che la somma di € 6.415 era da ritenere omnicomprensiva delle spese future necessarie.
A fronte di tale chiara impostazione, non si comprende come questa Corte possa attribuire il quadruplo del risarcimento stimato dal consulente.
Il quarto motivo è fondato.
La consulente, dopo aver indicato nel suo elaborato peritale alle pagine 8 e 9,
sedici voci di spesa rimborsabili per complessivi € 3.709,16 riconosciute dal
Tribunale, asseriva che gli ulteriori esborsi sostenuti dai genitori del danneggiato in date 30.07.2019, 16.10.2019, 22.01.2020, 7.04.2020, 21.05.2020, 23.06.2020
e 17.06.2020 erano rimborsabili, limitatamente a quelli riferibili al trattamento pagina 11 di 15 ortodontico praticato per l'arcata superiore per lo spostamento dei denti adiacenti e il recupero conservativo dei denti fratturati.
Per dette voci, parte appellante, sulla scorta della documentazione prodotta quale doc. 18, chiede la complessiva somma di € 5.035.
Sul punto, osserva la Corte che invero la descrizione delle prestazioni rese in quelle date è piuttosto generica e non consente di comprendere se effettivamente si tratta di esborsi connessi a prestazioni sanitarie eseguite sull'arcata superiore,
ma detta circostanza la si può ricavare dal preventivo del 30.07.2019 (riportato anche a pagina 9 dell'atto di appello) in cui sono indicate le singole voci di futura spesa.
Per questa voce va dunque riconosciuta a parte appellante l'ulteriore somma di €
5.035 - importo peraltro del tutto congruo avuto riguardo agli interventi di sistemazione dell'arcata superiore di cui sopra si è detto – e la spesa, trattandosi di debito di valore, va incrementata da una data intermedia con la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata. Assumendo quale data intermedia dei vari pagamenti il giorno 1.01.2020 ad oggi sono maturati € 901 per rivalutazione ed € 536 per interessi legali per una debenza attuale di € 6.472, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Anche il quinto motivo è fondato.
Dagli atti consta che in data 1.10.2020 formulava un'offerta di € CP_1
14.330 per tacitare il danno subito da concedendo altresì la Persona_1
pagina 12 di 15 possibilità ai genitori della parte danneggiata di trattenere la somma a titolo di acconto, ma specificava di rimanere in attesa dell'autorizzazione del giudice tutelare per le modalità di versamento.
L'avv. Binelli predisponeva quindi il ricorso al giudice tutelare e il g.t.
concedeva l'autorizzazione in data 14.01.2021.
È vero che la parte avrebbe potuto provvedere alla presentazione dell'istanza personalmente, ma detta possibilità non esclude quella di avvalersi di assistenza tecnica per un incombente che comunque non è affatto di agevole definizione (vi
è infatti la necessità di compilare comunque un'istanza ammissibile, reperire l'adeguata modulistica, recarsi presso la Cancelleria del Tribunale in più
occasioni, recuperare il provvedimento ecc.) e la circostanza che si tratti di spesa ripetibile lo si può desumere anche dal fatto che possa essere ammesso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato anche nei procedimenti di Volontaria
Giurisdizione (vedi Cass. 18.06.2020 n. 11858).
Peraltro, va constatato che nella fattispecie l'attività professionale svolta è stata molto semplice e per essa può essere accordato il minimo tariffario previsto dal
D.M. 55/2014, ossia € 709 a cui aggiungere le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. per un totale di € 1.034,51.
Detto importo, che non è ancora stato pagato, non integra un debito di valore e quindi va incrementato degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
In conclusione, e in solido tra loro vanno Controparte_3 CP_1
pagina 13 di 15 condannati a versare a parte appellante l'ulteriore somma di € 9.707,51 – fermo restando al condanna della sentenza di primo grado – oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
La parziale riforma della sentenza impone una diversa regolamentazione delle spese di lite e le stesse vengono addossate agli originari convenuti in solido assumendo quale scaglione di riferimento il decisum, con la precisazione che le spese di primo grado vengono liquidate nel valore minimo attesa la limitata attività svolta sia nella fase istruttoria che in quella decisionale.
Pertanto, le spese di primo grado vengono liquidate in € 287 per borsuali ed €
2.540 per compenso (€ 460 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva, €
840 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per la fase di a.t.p. in € 423,15 per borsuali ed € 1.170 per compenso, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
come per legge e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Gli esborsi per le consulenza svolta in sede di a.t.p. vengono definitivamente posti a carico degli originari convenuti in solido tra loro, mentre per le integrazioni effettuate nel processo di primo grado dal fascicolo telematico non consta alcuna nuova liquidazione.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio , avverso Persona_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Mantova in data
15.03.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata ordinanza, condanna e Controparte_3
in solido tra loro, a versare agli appellanti l'ulteriore somma di € CP_1
9.707,51, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere agli Controparte_3 CP_1
appellanti le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Altre ipotesi di
ha pronunciato la seguente responsabilità
S E N T E N Z A extracontrattuale non
nella causa civile n. 375/2023 R.G. posta in decisione all'udienza ricomprese nelle altre
collegiale del 19/03/2025, promossa materie.
[...]
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: ) nella qualità di genitori di nato C.F._2 Persona_1
a Mantova il 7.08.2006, assistiti e difesi dall'avv. Matteo Binelli del foro di
Mantova ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Mantova alla via
Bertani n. 68, giusta delega in atti;
APPELLANTE pagina 1 di 15 CONTRO
(C.F. ), con sede in Trento, in persona del CP_1 P.IVA_1
Responsabile Divisione Sinistri rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Giorgio Segnana, giusta delega in atti;
APPELLATO
NONCHE' CONTRO
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA
In punto: Appello all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Mantova in data 15.03.2023 nel procedimento n.
1140/2022 R.G.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in riforma dell'ordinanza 15 17.3.2023 del Tribunale di Mantova, dirsi tenuti e per l'effetto condannarsi e in via tra loro solidale a risarcire CP_1 Controparte_3
ogni danno subito da nel sinistro 8.1.2018, danno che al netto di Persona_1
quanto già corrisposto si quantifica nella somma di € 38.766,81 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo effettivo.
Vittoria in spese e compensi legali di entrambi i gradi.
pagina 2 di 15 In via istruttoria, ove ritenuta la necessità, si chiede ammettersi integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica relativa alla quantificazione del pregiudizio ed in particola re dei costi futuri, nominando (se del caso anche solo in affiancamento alla c.t.u. di prime cure) esperto odontoiatra.
Per parte appellata:
In via principale: rigettare tutte le domande formulate ex adverso in sede di impugnazione perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza del Tribunale di
Mantova oggetto dell'odierna avversaria impugnazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 6.06.2022, e Parte_1
, nella qualità di genitori dell'allora figlio minorenne Parte_2 [...]
, convenivano innanzi al Tribunale di Mantova e Per_1 Controparte_3
esponendo che il giorno 8.01.2018, alle ore 13.00, il figlio dei CP_1
deducenti era rimasto coinvolto in un sinistro stradale a bordo del bus di proprietà di che stava effettuando il servizio di trasporto scolastico per CP_3
conto del Comune di Castellucchio;
che il bus, condotto da stava Persona_2
percorrendo la S.P. 10 in direzione Cremona, quando, poco prima di entrare nel centro abitato di Ospitaletto di Marcaria, era uscito di strada finendo nell'adiacente fossato;
che molti trasportati avevano subito danni, tra cui il figlio pagina 3 di 15 dodicenne che aveva riportato “Frattura mascellare a più rime in sede centrale,
a livello degli incisivi, con verosimile perdita degli incisi centrali e parziale
avulsione dell'incisivo laterale dx e del canino da latte dx”.
Parte ricorrente proseguiva descrivendo l'iter clinico subito dal ragazzo:
mediante intervento chirurgico si era proceduto al riposizionamento degli elementi 11 e 12 in arcata ed alla sintesi mediante vite in titanio, filo d'acciaio e suture e quindi era stato dimesso in data 12.01.2018, ma in data 15.01.18 Per_1
era stato trasportato di nuovo all'Ospedale di Mantova in quanto i punti di sutura si stavano lacerando;
in data 17.01.2018 era stato accompagnato presso Per_1
lo studio del prof. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Persona_3
Verona per una visita maxillo - facciale ed era stato riscontrato che la contenzione dell'elemento dentario 11 non era più ritentiva ed aggravata da un'importante sofferenza infiammatoria dei tessuti perilaveolari e peridentari;
che si era proceduto a nuove cure e poi il danneggiato era stato preso in carico
CP dal dott. per le cure definitive;
che il medico legale di aveva Per_4
concluso per un'invalidità permanente del 6%, un'invalidità temporanea totale di giorni 4 al 100%, 20 giorni al 75%, 30 al 50% e 40 al 25%; le spese future prevedibili o già sostenute erano state quantificate in € 4.022,41 e quelle future di possibile pertinenza in € 3.905.
Sulla scorta di un accertamento tecnico preventivo affidato alla dott. Per_5
parte ricorrente, pur non condividendo integralmente le conclusioni del
[...]
consulente, chiedeva il complessivo importo di € 50.000.
pagina 4 di 15 contestava alcune voci di danno richieste, tra cui la CP_1
personalizzazione.
La lite era istruita mediante un supplemento peritale sempre affidato alla dott.
e quindi il Tribunale, con la gravata ordinanza, condannava Persona_5
e in solido a versare ai ricorrenti l'ulteriore Controparte_3 CP_1
somma di € 4.861,08 oltre interessi legali rispetto all'acconto percepito ante
causam di € 14.330; compensava integralmente le spese di lite e poneva le spese di consulenza a carico delle parti nella misura del 50%.
A detta del primo giudice, premesso che non vi era contestazione sull'an
debeatur e sulle voci di danno relative al danno biologico permanente e temporaneo, negava la personalizzazione e il riconoscimento del danno morale;
respingeva la richiesta di pagamento del compenso professionale per il ricorso al giudice tutelare ed evidenziava che la consulente aveva precisato che la somma di € 6.415 a titolo di spese mediche future era onnicomprensiva;
determinava quindi l'ammontare complessivo del danno subito dal minore in € 19.191,08 e,
detratto l'acconto di € 14.330 già percepito, giungeva alla condanna sopra indicata.
e , in nome del figlio minore , Parte_1 Parte_2 Persona_1
proponevano appello a cui resisteva solo mentre CP_1 Controparte_3
era dichiarata contumace anche in questo grado.
[...]
La causa era rinviata all'udienza del 19.03.2025 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione pagina 5 di 15 delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno morale e la personalizzazione;
allega che nel ricorso introduttivo è stata dedotta la sofferenza di derivata dalle lesioni subite, dal ricovero Per_1
ospedaliero durato per più giorni, dai numerosi controlli subiti e dalla necessità
di portare per vari mesi apparati ortodontici e che, per lo stesso ordine di motivi,
è dovuta la personalizzazione del danno ex art. 139 comma 3 Cod. Ass. in quanto la menomazione ha causato una sofferenza fisica di particolare intensità,
essendo il minore in grado di percepire la sua invalidità nel confronto il mondo esterno.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento dei costi futuri per il rifacimento degli impianti. Allega che nella prima relazione la dott. aderendo alle argomentazioni del consulente di parte dott. Persona_5
ha affermato che sono necessari almeno quattro rifacimenti, tenuto Per_4
conto dell'età di , e dunque la somma indicata per ogni intervento esposta Per_1
in € 6.415 avrebbe dovuto essere moltiplicata per quattro.
Con il terzo motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento di altri costi futuri. Allega che ha subito l'avulsione e la perdita completa del Per_1
dente 21 e l'avulsione parziale dei denti 11 e 12; che a fronte di detto pregiudizio il dott. ha ritenuto di procedere alla chiusura degli spazi creati dalle Per_4
pagina 6 di 15 lesioni mediante trattamento ortodontico, scelta condivisa dal consulente d'ufficio, ma tanto comporta un graduale spostamento degli elementi dentari dell'arcata superiore finalizzato a colmare gli spazi lasciati dal sinistro con conseguente necessità di essere adattati sotto il profilo funzionale ed estetico.
Con il quarto motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese mediche sostenute per € 5.035, come provate dal suo doc. 18.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta il mancato riconoscimento delle spese legali sostenute per la fase di assistenza innanzi al giudice tutelare. Deduce
che la stessa ha preteso che i ricorrenti si munissero di autorizzazione CP_1
preventiva per poter erogare l'acconto di € 14.330.
Il primo motivo, articolato in due censure, è fondato solo in relazione al mancato riconoscimento del danno morale.
In fatto, è pacifico che rimaneva coinvolto in un sinistro stradale Persona_1
nella qualità di trasportato su un autobus di proprietà di Controparte_3
che stava effettuando un servizio di trasporto scolastico per conto del Comune di
Castellucchio. L'autista perdeva il controllo del mezzo finendo Persona_2
in un fossato e molti studenti si provocavano lesioni, tra cui che Persona_1
riportava una frattura mascellare a più rime in sede centrale, a livello degli incisivi, con verosimile perdita degli incisivi centrali e parziale avulsione dell'incisivo laterale destro. Seguiva un ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico con completa avulsione del dente 21 e avulsione semi completa degli elementi dentari 11 e 12.
pagina 7 di 15 Dopo le dimissioni del 12.01.2018 il minore era costretto a recarsi di nuovo all'Ospedale di Mantova in quanto i punti di sutura si stavano lacerando;
in data
17.01.2018 si sottoponeva a visita a Verona dal prof. che, riscontrata Per_3
un'importante sofferenza infiammatoria dei tessuti perialveolari e peridentari,
procedeva al posizionamento di un bendaggio ortodontico all'arcata superiore,
rimossa il 1°.03.2018; il ragazzo veniva visitato periodicamente e solo in data
17.07.2018 veniva rimossa la sutura, a distanza di oltre sei mesi dal sinistro.
Orbene, se da un lato va affermato il principio che il danno morale va provato,
sia pure per presunzioni, e che detta prova debba essere rigorosa, soprattutto in presenza di lesioni di modesta entità, nel caso concreto l'evoluzione del quadro e le varie vicissitudini del giovane ragazzo legittimano il positivo riconoscimento di questa voce di danno.
Vi è stato un ricovero ospedaliero di quattro giorni, dopo le dimissioni è stato necessario il ritorno in quanto i punti di sutura non tenevano, in data 17.01.2018
il prof. ha dovuto provvedere ad una rimozione delle suture e Persona_3
delle legature eseguite presso l'Ospedale di Mantova perché divenute inefficaci e praticare un bendaggio all'arcata superiore per via di un'importante sofferenza infiammatoria.
Tutti questi elementi, ossia il ricorso a plurimi interventi per via di una patologia infiammatoria e la durata delle conseguenze fanno ritenere esistente quella sofferenza di particolare intensità che giustifica ex art. 139 comma 3 Cod. Ass. il riconoscimento del danno morale nella misura consentita dalla norma pari al pagina 8 di 15 20%, ossia € 1.837,60.
Detto importo va devalutato all'epoca del fatto, ossia € 1.540 ed incrementato di rivalutazione e di interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno ex sentenza S.U. n. 1712/95 con la conseguenza che ad oggi sono maturati € 298
per rivalutazione ed € 183 per interessi legali per una debenza attuale di € 2.021,
da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Di contro al danneggiato non va riconosciuto un danno ulteriore a titolo di personalizzazione.
Invero, come già sostenuto dal giudice di prime cure, in ossequio al predominante orientamento di legittimità, in tema di danno non patrimoniale derivante da una lesione al bene primario della salute, la misura standard del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o comunque peculiari allegate e provate dal danneggiato, laddove le conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione. Ciò ovviamente non significa che la sofferenza e i patemi conseguenti alla lesione non siano meritevoli di risarcimento;
al contrario, di tali conseguenze già si tiene conto nella misura standard tabellare prevista per il risarcimento ordinario dei danni.
In altri termini, si può affermare che le conseguenze generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione non giustificano alcun pagina 9 di 15 aumento del risarcimento, mentre le conseguenze della menomazione che non sono comuni, ma siano state patite solo da quel singolo danneggiato nel caso specifico, legittimano un aumento del risarcimento, ma solo sulla componente del danno biologico.
Nel caso concreto, nessuna ulteriore o anomala conseguenza è stata allegata rispetto a quanto già compreso nel punto tabellare con la conseguenza che nessuna voce di danno può essere accordata, pena un'indebita duplicazione.
Il secondo e il terzo motivo, da trattare in via congiunta, sono infondati.
Con riguardo alle spese future, la consulente dott. Persona_5
nell'integrazione disposta in primo grado, dopo l'acquisizione dell'accertamento tecnico preventivo, così scriveva:
“La scelta per cui ha optato lo specialista dott. ossia quella di chiudere Per_4
gli spazi ha di fatto comportato lo spostamento degli elementi dentali 13 e 23,
rispettivamente al posto degli elementi 12 e del 22, con ripristino della funzione
masticatoria ed estetica, come documentato dalla nuova relazione fotografica
depositata in atti. Di fatto, avendo optato per il trattamento conservativo con
chiusura degli spazi si è ottenuto lo spostamento degli elementi dentari per cui,
allo stato attuale, i due canini superiori (13 e 23), ricostruiti a mo' dei due
incisivi laterali hanno sostituito gli elementi dentali 12 e 22; l'incisivo laterale
sinistro (22) ha sostituito l'elemento dentale avulso (21) attraverso il
trattamento ortodontico praticato di chiusura degli spazi e migrazione degli
elementi dentali;
gli elementi dentali 14 e 24 sono al posto dei due canini (13 e
pagina 10 di 15 23). Di tali trattamenti si è già tenuto conto nella valutazione delle spese future
che sono state quantificate in euro 6.415: tale somma ricomprende tutti gli
interventi da effettuarsi nel tempo, risultando omnicomprensiva”.
La consulente ha dunque chiarito il dubbio che si era generato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo spiegando a chiare lettere che la somma di
€ 6.415 indicata quale spesa futura era omnicomprensiva e dunque la stessa non va moltiplicata per quattro come chiesto da parte appellante sul presupposto che si trattasse di una spesa per ogni singolo rifacimento prevedibile nella vita del ragazzo.
La consulente precisava detta circostanza sia nelle note del 27.12.22 che in quelle del 29.12.22 in cui ancora una volta ribadiva che la funzione masticatoria ed estetica era già stata emendata con il trattamento ortodontico praticato e che la somma di € 6.415 era da ritenere omnicomprensiva delle spese future necessarie.
A fronte di tale chiara impostazione, non si comprende come questa Corte possa attribuire il quadruplo del risarcimento stimato dal consulente.
Il quarto motivo è fondato.
La consulente, dopo aver indicato nel suo elaborato peritale alle pagine 8 e 9,
sedici voci di spesa rimborsabili per complessivi € 3.709,16 riconosciute dal
Tribunale, asseriva che gli ulteriori esborsi sostenuti dai genitori del danneggiato in date 30.07.2019, 16.10.2019, 22.01.2020, 7.04.2020, 21.05.2020, 23.06.2020
e 17.06.2020 erano rimborsabili, limitatamente a quelli riferibili al trattamento pagina 11 di 15 ortodontico praticato per l'arcata superiore per lo spostamento dei denti adiacenti e il recupero conservativo dei denti fratturati.
Per dette voci, parte appellante, sulla scorta della documentazione prodotta quale doc. 18, chiede la complessiva somma di € 5.035.
Sul punto, osserva la Corte che invero la descrizione delle prestazioni rese in quelle date è piuttosto generica e non consente di comprendere se effettivamente si tratta di esborsi connessi a prestazioni sanitarie eseguite sull'arcata superiore,
ma detta circostanza la si può ricavare dal preventivo del 30.07.2019 (riportato anche a pagina 9 dell'atto di appello) in cui sono indicate le singole voci di futura spesa.
Per questa voce va dunque riconosciuta a parte appellante l'ulteriore somma di €
5.035 - importo peraltro del tutto congruo avuto riguardo agli interventi di sistemazione dell'arcata superiore di cui sopra si è detto – e la spesa, trattandosi di debito di valore, va incrementata da una data intermedia con la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata. Assumendo quale data intermedia dei vari pagamenti il giorno 1.01.2020 ad oggi sono maturati € 901 per rivalutazione ed € 536 per interessi legali per una debenza attuale di € 6.472, da incrementare degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
Anche il quinto motivo è fondato.
Dagli atti consta che in data 1.10.2020 formulava un'offerta di € CP_1
14.330 per tacitare il danno subito da concedendo altresì la Persona_1
pagina 12 di 15 possibilità ai genitori della parte danneggiata di trattenere la somma a titolo di acconto, ma specificava di rimanere in attesa dell'autorizzazione del giudice tutelare per le modalità di versamento.
L'avv. Binelli predisponeva quindi il ricorso al giudice tutelare e il g.t.
concedeva l'autorizzazione in data 14.01.2021.
È vero che la parte avrebbe potuto provvedere alla presentazione dell'istanza personalmente, ma detta possibilità non esclude quella di avvalersi di assistenza tecnica per un incombente che comunque non è affatto di agevole definizione (vi
è infatti la necessità di compilare comunque un'istanza ammissibile, reperire l'adeguata modulistica, recarsi presso la Cancelleria del Tribunale in più
occasioni, recuperare il provvedimento ecc.) e la circostanza che si tratti di spesa ripetibile lo si può desumere anche dal fatto che possa essere ammesso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato anche nei procedimenti di Volontaria
Giurisdizione (vedi Cass. 18.06.2020 n. 11858).
Peraltro, va constatato che nella fattispecie l'attività professionale svolta è stata molto semplice e per essa può essere accordato il minimo tariffario previsto dal
D.M. 55/2014, ossia € 709 a cui aggiungere le spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. per un totale di € 1.034,51.
Detto importo, che non è ancora stato pagato, non integra un debito di valore e quindi va incrementato degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
In conclusione, e in solido tra loro vanno Controparte_3 CP_1
pagina 13 di 15 condannati a versare a parte appellante l'ulteriore somma di € 9.707,51 – fermo restando al condanna della sentenza di primo grado – oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo.
La parziale riforma della sentenza impone una diversa regolamentazione delle spese di lite e le stesse vengono addossate agli originari convenuti in solido assumendo quale scaglione di riferimento il decisum, con la precisazione che le spese di primo grado vengono liquidate nel valore minimo attesa la limitata attività svolta sia nella fase istruttoria che in quella decisionale.
Pertanto, le spese di primo grado vengono liquidate in € 287 per borsuali ed €
2.540 per compenso (€ 460 per la fase studio, € 389 per la fase introduttiva, €
840 per la fase istruttoria ed € 851 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per la fase di a.t.p. in € 423,15 per borsuali ed € 1.170 per compenso, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.
come per legge e, per il presente grado, in € 804 per borsuali ed € 3.966 per compenso (di cui € 1.134 per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge.
Gli esborsi per le consulenza svolta in sede di a.t.p. vengono definitivamente posti a carico degli originari convenuti in solido tra loro, mentre per le integrazioni effettuate nel processo di primo grado dal fascicolo telematico non consta alcuna nuova liquidazione.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da , nella Parte_1 Parte_2
qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio , avverso Persona_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Mantova in data
15.03.2023, così provvede:
- in parziale riforma della gravata ordinanza, condanna e Controparte_3
in solido tra loro, a versare agli appellanti l'ulteriore somma di € CP_1
9.707,51, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna e , in solido tra loro, a rifondere agli Controparte_3 CP_1
appellanti le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico degli appellati in solido tra loro.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 15 di 15