Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 3828/2024 V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Panaro e Maria Lucia Dileo;
Parte_1
e
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Panaro e Maria Lucia Dileo;
Controparte_1
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 15.07.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, poi modificate con nota denominata “Modifica delle condizioni di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.” recante la data del 03.02.2025 e depositata in via telematica il 04.02.2025, da loro debitamente sottoscritta;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24.06.2011 ad Altamura, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 85, parte II, serie A, anno
2011; dalla loro unione sono nati i figli e , rispettivamente il 12.04.2013 ed il 14.07.2016; Per_1 Per_2
c.p.c.” recante la data del 03.02.2025 sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti tra i coniugi e la prole;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a Etterbeek in [...] Parte_1
11.04.1982 e nata ad [...] il [...] che hanno contratto matrimonio Controparte_1
con rito concordatario in data 24.06.2011 ad Altamura, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 85, parte II, serie A, anno 2011 alle condizioni indicate nella nota denominata “Modifica delle condizioni di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.” recante la data del 03.02.2025 e depositata in via telematica il 04.02.2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. spese interamente compensate tra le parti.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato