Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 126 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna REBESANI
e
ER AU, C.F. , nato ad [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Pierantonio CENCI e Glenda BENETTI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“VOGLIA il Tribunale di Vicenza pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili
1
Roana (VI) il 03/09/2011, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Roana al n. 8 parte II Serie A dell'anno 2011, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roana (VI), alle seguenti
CONDIZIONI
1. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE La dimora coniugale ubicata nel Comune di
Mezzaselva di Roana (VI), Via Alfredo Campiglio n. 11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del Sig. AU RO, esclusivo proprietario della medesima, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi nei tempi di permanenza degli stessi presso il padre;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI E TEMPI DI VISITA FIGLI
2. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio minore resta collocato prevalentemente ed avrà la residenza Persona_2
presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
3/a) SETTIMANA 1: dal mercoledì dopo la scuola e fino al venerdì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
3/b) SETTIMANA 2: dal lunedì, alle ore 17:45 e fino al martedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
dal mercoledì dopo la scuola e fino al giovedì, alle ore 17:45; dal venerdì dopo la scuola a lunedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola;
3/c) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza Per_2
settimanale;
3/d) durante le vacanze scolastiche estive, fermo restando che ciascun genitore starà
2 con seguendo il criterio dell'alternanza settimanale, il figlio potrà trascorrere Per_2
con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane di vacanza, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
4. La figlia minore – nel rispetto di quanto emerso in sede di ascolto Persona_1
della medesima, avvenuto in data 12.12.2024 avanti il G.Rel. dott.ssa Francesca
Grassi, nell'ambito del procedimento n. 4320/2024 R.G. – pur mantenendo la residenza presso l'abitazione materna - sarà temporaneamente collocata prevalentemente presso l'abitazione paterna e fino alla data concordata del
31.05.2025, o comunque sino alle diverse indicazioni della psicologa che ha in cura la minore e della minore stessa, il diritto di visita della signora sarà limitato Pt_1 al solo martedì pomeriggio, dall'uscita di scuola alle ore 13.20 sino alle ore 18.00, quando il padre riaccompagnerà la figlia presso la propria abitazione. Tale modalità di visita sarà in vigore anche durante le festività di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua, fatta salva l'eventuale diversa richiesta della figlia minore Per_1
5. Darsi atto che entrambi i genitori si impegnano a far proseguire il percorso di supporto psicologico alla figlia minore iniziato nel gennaio del 2025 con il Per_1
fine primario di consentire alla ragazza di rielaborare il proprio vissuto interiore rispetto alla figura materna, al fine ricostituire con quest'ultima un rapporto genitoriale sereno ed equilibrato. Entrambi i genitori si impegnano a partecipare agli incontri fissati dalla figura professionale incaricata, seguendone poi le indicazioni nell'interesse primario della minore.
6. Darsi atto che entrambi i genitori si impegnano, alla data del 31 maggio 2025 e comunque anche successivamente con cadenza bimestrale, a verificare l'esito del percorso psicologico intrapreso dalla minore e a verificare se sia Persona_1 possibile rivedere le condizioni inerenti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della figlia minore ristabilendo le clausole previste nella sentenza di separazione n. 14/2024 Tribunale di Vicenza, eventualmente proponendo ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio. Darsi atto che i genitori concordano altresì che in ogni momento, sulla base di quanto emergerà nel corso del percorso terapeutico o sulla base delle eventuali mutate esigenze o richieste della figlia minore, potranno congiuntamente modificare il calendario di visita che prevede
3 la presenza della figlia presso la madre per un solo pomeriggio alla settimana.
7. Altri momenti significativi della vita di e . Per_1 Per_2
Nel giorno del compleanno dei minori, il genitore che avrà con sé i figli si impegna a consentire all'altro genitore di trascorrere assieme agli stessi le ore in cui si festeggia il compleanno, cercando di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli.
In occasione del compleanno di ciascun genitore (e in ipotesi in cui, per quel giorno, il genitore non abbia con sé i minori), il genitore che avrà con sé i figli si impegna a consentire all'altro di trascorrere, previo accordo, la giornata assieme agli stessi, cercando di creare momenti di condivisione nell'interesse precipuo dei figli.
Ai minori sarà garantita la partecipazione alle feste particolari della famiglia d'origine di ciascuno dei genitori per assicurare loro la relazione con il ceppo familiare sia paterno che materno.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per le scelte di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui ciascuno ha in custodia i figli.
Ciascuno dei genitori ha la facoltà di visitare i minori ovunque si trovino, in caso di malattia o ricovero ospedaliero, e di contattarli telefonicamente anche ogni giorno;
I signori e sono liberi di concordare flessibilmente ogni scostamento Pt_1 Per_1
dalle precedenti disposizioni, purché la proposta di variazione provenga con preavviso congruo e sia tale da garantire il rispetto tanto dell'organizzazione di vita dell'altro genitore, quanto dei ritmi di vita dei minori.
Ogni modifica delle disposizioni riguardanti i figli dovrà comunque essere rispondente alle primarie esigenze degli stessi.
Entrambi i genitori si adopereranno responsabilmente nell'accudire e rispettare i figli minori nei loro processi di crescita ed integrazione psicologica e relazionale, nell'educarli ed istruirli, nell'intento di creare loro un ambiente vitale e relazionale tale da consentire uno sviluppo armonioso della loro personalità.
8. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI. Fino alla data del 31.05.2025, o comunque sino a quando non tornerà ad essere collocata pariteticamente Per_1
presso ciascun genitore, il Sig. AU RO verserà alla Sig.ra Parte_1
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, l'assegno di
4 mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 e così € 300,00 per il figlio ed € 100,00 per la figlia e ciò considerato il temporaneo Persona_2 Persona_1
collocamento prevalente della figlia presso il padre;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Il padre provvederà direttamente al mantenimento della figlia per il periodo in cui la Per_1
stessa rimarrà a vivere in via prevalente presso la sua abitazione. La spesa per la mensa del figlio è posta a carico di entrambi i genitori per la giusta metà. Persona_2
Qualora la permanenza della figlia ritornasse ad essere paritetica presso Per_1
ciascun genitore, (secondo il calendario attualmente previsto per il figlio Per_2
), l'assegno di mantenimento per i figli che il sig. dovrà versare alla
[...] Per_1
signora ammonterà ad euro 600,00, e così euro 300,00 per ciascun figlio. Pt_1
9. SPESE STRAORDINARIE Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico del sig. RO AU per il 70% e della Sig.ra per il 30%, Parte_1 secondo le modalità e nei termini contenuti nel “Protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al Tribunale di Vicenza”, cui le Parti espressamente rimandano. Il rimborso delle spese avverrà entro 15 giorni dall'esibizione/trasmissione della relativa documentazione giustificativa, via mail. La spesa per la frequentazione dei corsi di equitazione da parte della figlia è Per_1
posta integralmente a carico del sig. RO AU.
10. Assegno Unico erogato dall' I coniugi concordano che l'Assegno Unico CP_1 erogato dall' per i figli venga incassato al 100% dalla signora CP_1 Parte_1
presso la quale i minori hanno la loro residenza.
11. ALTRE STATUIZIONI PATRIMONIALI
11 a) Cessione quota casa familiare e accollo mutuo. Darsi atto che la signora ha già provveduto a cedere al marito la propria quota della casa familiare Pt_1
con atto a rogito Notaio del 22.01.2025 (Rep. 23.822 – Racc. 17.004) Persona_3
e che il sig. RO AU, in adempimento all'obbligo assunto, ha già provveduto a richiedere l'accollo del mutuo contratto con l'istituto di credito Crédit Agricole Spa, chiedendo specificatamente che la signora venga liberata da ogni debito o Pt_1
vincolo con la Banca, ed è in attesa di risposta formale da parte dell'Istituto di
Credito. Resta inteso che, qualora la liberatoria della signora dal debito Pt_1
5 non fosse possibile per il rifiuto della Banca, il sig. si attiverà per cercare un Per_1
altro Istituto bancario che possa effettuare la surroga contrattuale e riformulare il contratto di mutuo unicamente con il sig. . Per_1
11. b) Divisione conti correnti e risparmi. Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver già diviso i propri risparmi secondo precedenti accordi e che nulla reciprocamente uno deve all'altro in ragione dei pregressi prelievi o pagamenti.
12. Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si danno il reciproco assenso a richiedere il passaporto dei figli minori indicando come accompagnatori il nominativo di entrambi i genitori.
13. Spese di causa compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/01/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Roana (VI) in data
3/09/2011.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e alle note scritte depositate, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 14/2024 pubblicata in data 15/04/2024 e passata in giudicato in data 10/05/2024, a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 27/03/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
6 - è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 14/2024 del 15/04/2024, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione temporanea di presso il padre sino alla data concordata del Per_1
31/05/2025, o comunque sino alle diverse indicazioni della psicologa che ha in cura la minore e della minore stessa;
alla collocazione alternata paritetica della medesima presso ciascun genitore per il periodo successivo a quello innanzi indicato;
alla prevalente collocazione di presso la madre, nonché alla disciplina dei tempi di Per_2
visita da parte del rispettivo genitore non collocatario;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
- le spese straordinarie relative ai figli minori e , come regolamentate Per_1 Per_2
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di ER AU per il
70% e di per il restante 30%; CP_2
- la casa coniugale, sita in Mezzaselva di Roana (VI), Via Alfredo Campiglio n. 11, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità del Sig. ER
AU, esclusivo proprietario della medesima, nell'interesse dei figli minori ivi
7 stabilmente conviventi nei tempi di permanenza degli stessi presso il padre;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e si danno il reciproco assenso a richiedere il passaporto dei figli minori indicando come accompagnatori il nominativo di entrambi i genitori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da ER AU in Roana (VI) il 3/09/2011 alle condizioni in epigrafe
[...]
riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roana (VI) al n. 8, parte II, serie A, anno 2011;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3.06.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8