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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 27/10/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 64/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere
riunita in camera di consiglio in data 14/3/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito telematico delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o
in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA
iscritta al N. 64 R.G. Lav.- anno 2024
avente ad oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria
p r o m o s s a d a
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Parte_1
Polcino ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLANTE
1
contro
:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Gamberale presso il quale è elettivamente domiciliata APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso in riassunzione ex art. 354 cpc, depositato innanzi al Tribunale di MP il
20/4/2022, a seguito della sentenza n. 143/2021 resa dalla Corte di Appello di MP, la
, richiamato il proprio ricorso in appello avverso la sentenza n. 329/2019 Controparte_2
del GL di MP, deduceva che con siffatta pronuncia la Corte aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio, con conseguente rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Conveniva, pertanto, in giudizio l' e l' spiegando le Controparte_1 CP_3
seguenti conclusioni:
“preliminarmente autorizzata a cura delle parti l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
e 39 d.lgs 112/99, nei confronti dell'Ente impositore di MP voglia disporre CP_3
l'udienza tra le parti come di rito,affinchè in accoglimento del presente ricorso in riassunzione, per tutti i motivi già esposti in narrativa, voglia in accoglimento delle conclusioni tutte già rassegnate nel primo grado e nel successivo grado di appello (riportate precedentemente in narrativa) che si abbiano qui trascritte e riportate, così statuire: 1) preliminarmente, confermata la sospensione dell'atto già concessa dalla CTP, accertata e dichiarata l'inesistenza giuridica e/o comunque la nullità assoluta della notificazione dell'atto impugnato, per i vizi insanabili così come descritti in narrativa e per l'effetto dichiarare la decadenza di controparte ad agire per la riscossione a mezzo ruolo e comunque la nullità e/o l'annullabilità dell'atto opposto per la mancata valida notifica di un valido atto esecutivo o comunque presupposto, il tutto pertanto annullando la cartella impugnata e anche l'eventuale ruolo sotteso;
2) in ogni caso ed anche in via gradata e nel merito laddove non ritenga di accogliere completamente e/o parzialmente le suddette eccezioni preliminari voglia accogliere la presente opposizione per tutti i motivi così come dedotti ed articolati in narrativa, pertanto annullando la cartella impugnata e anche l'eventuale ruolo sotteso;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze legali con attribuzione al procuratore antistatario.”
2 Si costituiva in giudizio l' , la quale contrastava il proposto ricorso. Controparte_4
L' non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3
Con sentenza in data 8/11/2023, il GL rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta costituita.
2. L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso siffatta sentenza interponeva gravame la evocando in giudizio la Parte_1 sola e non anche l' , spiegando le seguenti conclusioni: Controparte_4 CP_3
“- Accertare e dichiarare gli errori di ricostruzione in fatto ed in diritto operati dal Giudice di prime cure nel provvedimento impugnato, così come evidenziati in narrativa, e per l'effetto ricostruire le circostanze in fatto ed in diritto riformulando la Sentenza nella parte motiva come meglio chiesto in narrativa, sia in relazione ai vizi sostanziali e formali dell'atto impugnato e circa la mancata e/o invalida notifica degli atti presupposti, che alle questioni di merito alla stessa sottese erroneamente valutate in fatto ed in diritto e/o non analizzate dal Giudice di prime cure per il chiaro ed evidente vizio motivazionale, come meglio già dedotto, chiedendo accogliere i motivi di impugnazione già formulati in primo grado e/o non decisi e qui riproposti anche a fini devolutivi;
Con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.”
Argomentava diffusamente in ordine ai motivi di gravame, come da atto di appello che in tali limiti si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
L si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello, anch'essa Controparte_4
ampiamente argomentando, come da rispettivo atto di costituzione che, del pari, in tali limiti si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
Con ordinanza in data 8/11/2024 la Corte, rilevato, in particolare, che l' , già parte del CP_3
giudizio di primo grado in riassunzione ex art. 354 c.p.c., non era indicato tra gli appellati, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso ente da effettuarsi entro l'1/2/2025.
Nessuna delle parti vi ottemperava.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
********************
3. Motivi della decisione.
3 L'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 331 co. 2 c.p.c., non avendo nessuna delle parti provveduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' -parte del giudizio CP_3
di primo grado – nel termine fissato nell'ordinanza dell'8/11/24, testè citata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, pertanto, l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1
delle stesse, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione.
[...]
E', infine, dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
MP in data 8/11/2023 e con ricorso qui depositato il 9/5/2024 da Parte_1
nei confronti di , Controparte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità dell'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1
delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi
[...]
€1.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
MP, 14/3/2025 Il Presidente
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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