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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5403 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
Dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1909/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) - in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis Pt_1 domiciliano in alla via Diaz n. 11 Pt_1
-appellanti-
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Fisicaro
[...] ed elettivamente domiciliati in Milano alla via Piave n.6, giusta procura in atti
-appellati-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto sanzionatorio n. 734520/A, notificato in data 7.2.2020, il
[...] ingiungeva a e Parte_2 Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa per l'accertata violazione dell'art. 49 comma 5 d.lgs. 231/2007, per aver omesso la comunicazione dell'operazione finanziaria effettuata in violazione di detta norma, consentendo la negoziazione in banca dell'assegno postale n. 4648039081-10 del 21.9.2017 dell'importo di € 10.000,00, privo della clausola di non trasferibilità. Avverso detto decreto sanzionatorio e l'ingiunzione di pagamento ivi contenuta e Controparte_1
proponevano opposizione avanti al Tribunale di Napoli eccependo: la Controparte_1 violazione del diritto di difesa per omessa audizione;
violazione art. 3 L. 241/1990 sul difetto di motivazione del provvedimento;
la tardività della contestazione dell'illecito con conseguente estinzione del procedimento;
la carenza dei presupposti dell'illecito contestato al;
CP_1
l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato per difetto della prova di colpevolezza del funzionario. Il , costituitisi a mezzo Parte_2 di funzionario delegato, contestavano l'opposizione di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza n. 6114/2020, il Tribunale adìto accoglieva parzialmente l'opposizione: dichiarava estinta nei confronti di l'obbligazione di pagamento per perenzione del Controparte_1 termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981, ed inefficace e nullo il decreto n. 734520/A; accertata nei confronti di la tempestività della contestazione ex art. 14 L. 689/1981, Controparte_1 disponeva la riduzione dell'importo indicato in decreto ai sensi dell'art. 63 d.lgs 231/2007 come modificato dall'art. 9 bis della L. 136/2018; per l'effetto dichiarava obbligato al Controparte_1 versamento della sanzione ridotta per la minore gravità nella misura di € 1.000,00 oltre le spese;
compensate integralmente le spese e competenze di lite tra le parti in causa. Avverso tale sentenza hanno proposto appello in data 2.5.2022 il
[...]
chiedendone la riforma ed il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Hanno resistito e domandando la conferma Controparte_1 Controparte_1 dell'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara estinta l'obbligazione nei confronti della
[...]
e, con appello incidentale, ha chiesto dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione Controparte_1 di pagamento o annullare e dichiarare inefficace il decreto opposto anche nei confronti di CP_1
e, in via di appello incidentale condizionato, anche nei confronti della
[...] Controparte_1 in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame.
[...]
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione. L'appello principale è infondato e deve essere pertanto rigettato. Il Ministero appellante evidenzia l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge 689/81. Rileva infatti l'appellante l'errore della sentenza nell'individuazione del momento dell'accertamento rilevante quale dies a quo del termine di cui al citato art. 14, anticipandolo a un momento in cui l'Amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della violazione per poter emettere la contestazione. Soltanto dalla ricezione della nota in data 1.12.2017 - con cui la Banca appellata ha comunicato i dati anagrafici del soggetto che aveva girato per l'incasso l'assegno postale n. 4648039081-10 del 20.9.2017 di € 10.000,00 (sopra soglia senza clausola di non trasferibilità) – si può determinare il dies a quo per il decorso del termine di decadenza nei confronti dell'Istituto di credito (così come stabilito nella sentenza di primo grado con riguardo al ). CP_1
L'art. 14 l. 689/81 prevede che (secondo comma) “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento' e che (ultimo comma) “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. È indubbio che il termine di cui all'art. 14 comma 6 L. n. 689/81 non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II , 29/09/2020, n. 20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità; tuttavia a tale esigenza si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa;
quindi, nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. Per quanto esposto, la valutazione giudiziale, per non essere arbitraria nel giustificare il tempo trascorso, ulteriore rispetto ai 90 giorni, deve considerare altresì se le tempistiche dell'accertamento e della valutazione risultino avere un'idonea giustificazione o meno in attività che dovevano essere svolte. Nel caso di specie, in linea con quanto affermato dal primo giudice, risulta dalla nota del Ministero del 24.11.2017 – con cui l'Amministrazione chiedeva alla di fornirgli informazioni in ordine CP_1 ai soggetti che avevano effettuato la negoziazione dell'assegno – che la era già venuta a Parte_1 conoscenza in data 4.10.2017 dell'esistenza della violazione dell'art. 49 comma 5 d.lgs. 231/2007 e s.m.i. da parte dei soggetti che avevano effettuato un trasferimento di fondi tramite assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, della data dell'incasso e della presso la quale era CP_1 avvenuto l'incasso. Il titolo di credito datato 20.9.2017 era stato negoziato il 21.9.2017, privo della clausola di non trasferibilità, in violazione del suddetto art. 49 comma 5, d.lgs. 231/2007. Inoltre, nella citata nota il sollecitava la ad acquisire le informazioni richieste al Parte_2 CP_1 fine di concludere il procedimento amministrativo entro i termini prescritti dall'art. 14 comma 6 L. n. 689/8. Conseguentemente, in data 4.10.2017, l'Amministrazione era consapevole della violazione dell'art. 49 co. 5 d.lgs. 231/2007 - in quanto di immediata evidenza - e da tale data, come già esposto, alcun altro accertamento andava effettuato in relazione alla violazione di detta norma, avendo il Parte_2 tutte le informazioni necessarie per provvedere alla contestazione ed essendo invece superflue le altre richieste effettuate (quantomeno nei confronti della Banca appellata). Pertanto, dal 4.10.2017 alla data della notifica della contestazione, avvenuta in data 14.2.2018 sono trascorsi più di 90 giorni. La valutazione di ragionevolezza non può prescindere dalla tipologia di violazione che, nel caso di specie, essendo di immediata evidenza, non richiede lo studio e la valutazione di documentazione e non può, pertanto, giustificare l'allungamento delle tempistiche di indagine. Con un secondo motivo parte appellante ha eccepito l'illegittimità della sanzione irrogata al
, avendo applicato erroneamente alla fattispecie l'art. 63 comma 1 bis, d.lgs. 231/2007, CP_1 riducendo la sanzione ad € 1.000,00. Invero, l'art. 63 comma 1-bis del d.lgs 231/2007 prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”. Appare quindi giusta la valutazione operata dal primo giudice, il quale ha ravvisato la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità della violazione, con conseguente riduzione della sanzione nella misura pari al 10%, tenuto conto che nel caso di specie l'assegno era stato portato all'incasso (senza girate) dal beneficiario, sul proprio conto, senza che di fatto si potesse concretizzare qualsivoglia attività di riciclaggio. Deve essere altresì respinto l'appello incidentale interposto da e da Controparte_1 [...]
, eccependo il difetto di legittimazione passiva del e l'insussistenza di Controparte_1 CP_1 responsabilità a suo carico per la violazione contestata. Il gravame è infondato.
È notorio che l'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Ne consegue necessariamente che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione: nel caso di specie il . CP_1
L'appello incidentale è altresì infondato con riguardo al profilo della responsabilità. Infatti, le argomentazioni degli appellati – che semplicemente affermano che la valutazione della condotta integrante la violazione dell'art. 49 comma 5 d.lgs. 231/2007 non deve limitarsi alla valutazione della condotta formale, ma deve estendersi all'esame dell'eventuale lesione della finalità sottesa alla normativa antiriciclaggio e che le circostanze del caso concreto dimostrano la propria buona fede, rilevante ex art. 3 l. 689/1981 – non superano le corrette ed esaustive valutazioni espresse dal Tribunale. La norma prevede senza dubbio un illecito di natura formale (“Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Pertanto la violazione sussiste se i titoli, eccedenti la soglia di legge e privi dei requisiti richiesti, costituiscono lo strumento per il trasferimento di disponibilità fra soggetti diversi”) e la sua violazione ha carattere oggettivo, non rilevando, ai fini della sua configurazione, l'elemento soggettivo, dolo o colpa, né l'ignoranza della legge, talché è irrilevante ogni indagine circa lo scopo perseguito dalle parti con l'operazione posta in essere. Dunque, osserva il Collegio che, ai fini della configurabilità dell'illecito sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a scopi illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto, mentre sotto il profilo oggettivo è sufficiente la mera omissione della dichiarazione di non trasferibilità. Nella fattispecie in decisione, senz'altro sono integrati entrambi gli elementi costitutivi dell'illecito, rendendosi così irrilevanti – se non sotto il profilo dell'entità della sanzione, in effetti comminata, come sopra evidenziato, nel rispetto del citato art. 63 comma 1-bis del d.lgs 231/2007. Quanto all'invocato art. 3 l. 689/81, in forza del quale per le violazioni amministrativamente sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, l'appellante non censura in modo specifico la sentenza che, sulla questione, con motivazione esauriente e pertinente, richiama la giurisprudenza di legittimità, che sul tema correttamente afferma che tale norma “postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. Civ. 11777/2020) e che nel caso in decisione, al di là dell'erroneo convincimento di avere effettuato una operazione regolare, il non ha offerto la prova CP_1 dell'assenza di sua colpa, atteso l'obbligo di preventiva verifica in ordine alla legittimità del limite di spesa posto alla libera trasferibilità del titolo. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati. Sono compensate integralmente le spese del grado per la reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 16.10.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-
Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
Dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1909/2022 R.G. lavoro vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ) - in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis Pt_1 domiciliano in alla via Diaz n. 11 Pt_1
-appellanti-
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Fisicaro
[...] ed elettivamente domiciliati in Milano alla via Piave n.6, giusta procura in atti
-appellati-
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto sanzionatorio n. 734520/A, notificato in data 7.2.2020, il
[...] ingiungeva a e Parte_2 Controparte_1 [...] il pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di Controparte_2 sanzione amministrativa per l'accertata violazione dell'art. 49 comma 5 d.lgs. 231/2007, per aver omesso la comunicazione dell'operazione finanziaria effettuata in violazione di detta norma, consentendo la negoziazione in banca dell'assegno postale n. 4648039081-10 del 21.9.2017 dell'importo di € 10.000,00, privo della clausola di non trasferibilità. Avverso detto decreto sanzionatorio e l'ingiunzione di pagamento ivi contenuta e Controparte_1
proponevano opposizione avanti al Tribunale di Napoli eccependo: la Controparte_1 violazione del diritto di difesa per omessa audizione;
violazione art. 3 L. 241/1990 sul difetto di motivazione del provvedimento;
la tardività della contestazione dell'illecito con conseguente estinzione del procedimento;
la carenza dei presupposti dell'illecito contestato al;
CP_1
l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito contestato per difetto della prova di colpevolezza del funzionario. Il , costituitisi a mezzo Parte_2 di funzionario delegato, contestavano l'opposizione di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza n. 6114/2020, il Tribunale adìto accoglieva parzialmente l'opposizione: dichiarava estinta nei confronti di l'obbligazione di pagamento per perenzione del Controparte_1 termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981, ed inefficace e nullo il decreto n. 734520/A; accertata nei confronti di la tempestività della contestazione ex art. 14 L. 689/1981, Controparte_1 disponeva la riduzione dell'importo indicato in decreto ai sensi dell'art. 63 d.lgs 231/2007 come modificato dall'art. 9 bis della L. 136/2018; per l'effetto dichiarava obbligato al Controparte_1 versamento della sanzione ridotta per la minore gravità nella misura di € 1.000,00 oltre le spese;
compensate integralmente le spese e competenze di lite tra le parti in causa. Avverso tale sentenza hanno proposto appello in data 2.5.2022 il
[...]
chiedendone la riforma ed il rigetto dell'opposizione. Parte_2
Hanno resistito e domandando la conferma Controparte_1 Controparte_1 dell'impugnata sentenza nella parte in cui dichiara estinta l'obbligazione nei confronti della
[...]
e, con appello incidentale, ha chiesto dichiararsi l'estinzione dell'obbligazione Controparte_1 di pagamento o annullare e dichiarare inefficace il decreto opposto anche nei confronti di CP_1
e, in via di appello incidentale condizionato, anche nei confronti della
[...] Controparte_1 in caso di accoglimento, anche parziale, dell'avverso gravame.
[...]
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione. L'appello principale è infondato e deve essere pertanto rigettato. Il Ministero appellante evidenzia l'erroneità della sentenza laddove ha ritenuto sussistente l'eccepita violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge 689/81. Rileva infatti l'appellante l'errore della sentenza nell'individuazione del momento dell'accertamento rilevante quale dies a quo del termine di cui al citato art. 14, anticipandolo a un momento in cui l'Amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della violazione per poter emettere la contestazione. Soltanto dalla ricezione della nota in data 1.12.2017 - con cui la Banca appellata ha comunicato i dati anagrafici del soggetto che aveva girato per l'incasso l'assegno postale n. 4648039081-10 del 20.9.2017 di € 10.000,00 (sopra soglia senza clausola di non trasferibilità) – si può determinare il dies a quo per il decorso del termine di decadenza nei confronti dell'Istituto di credito (così come stabilito nella sentenza di primo grado con riguardo al ). CP_1
L'art. 14 l. 689/81 prevede che (secondo comma) “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento' e che (ultimo comma) “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. È indubbio che il termine di cui all'art. 14 comma 6 L. n. 689/81 non decorre dal momento in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità ma da quello nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni che si assumono violate, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi (Cass. 12830/2006; 23608/09; 26734/11; 25836/11). In particolare, secondo quanto recentemente precisato dalla Cassazione sez. II , 29/09/2020, n. 20522, il dies a quo del predetto termine va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito. La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono sia all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente accertatore, sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità; tuttavia a tale esigenza si contrappone quella dell'ipotizzato autore della condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta ed adeguata difesa;
quindi, nel contemperamento di tali esigenze, occorre effettuare una valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza sopra individuata. Per quanto esposto, la valutazione giudiziale, per non essere arbitraria nel giustificare il tempo trascorso, ulteriore rispetto ai 90 giorni, deve considerare altresì se le tempistiche dell'accertamento e della valutazione risultino avere un'idonea giustificazione o meno in attività che dovevano essere svolte. Nel caso di specie, in linea con quanto affermato dal primo giudice, risulta dalla nota del Ministero del 24.11.2017 – con cui l'Amministrazione chiedeva alla di fornirgli informazioni in ordine CP_1 ai soggetti che avevano effettuato la negoziazione dell'assegno – che la era già venuta a Parte_1 conoscenza in data 4.10.2017 dell'esistenza della violazione dell'art. 49 comma 5 d.lgs. 231/2007 e s.m.i. da parte dei soggetti che avevano effettuato un trasferimento di fondi tramite assegno postale privo della clausola di non trasferibilità, della data dell'incasso e della presso la quale era CP_1 avvenuto l'incasso. Il titolo di credito datato 20.9.2017 era stato negoziato il 21.9.2017, privo della clausola di non trasferibilità, in violazione del suddetto art. 49 comma 5, d.lgs. 231/2007. Inoltre, nella citata nota il sollecitava la ad acquisire le informazioni richieste al Parte_2 CP_1 fine di concludere il procedimento amministrativo entro i termini prescritti dall'art. 14 comma 6 L. n. 689/8. Conseguentemente, in data 4.10.2017, l'Amministrazione era consapevole della violazione dell'art. 49 co. 5 d.lgs. 231/2007 - in quanto di immediata evidenza - e da tale data, come già esposto, alcun altro accertamento andava effettuato in relazione alla violazione di detta norma, avendo il Parte_2 tutte le informazioni necessarie per provvedere alla contestazione ed essendo invece superflue le altre richieste effettuate (quantomeno nei confronti della Banca appellata). Pertanto, dal 4.10.2017 alla data della notifica della contestazione, avvenuta in data 14.2.2018 sono trascorsi più di 90 giorni. La valutazione di ragionevolezza non può prescindere dalla tipologia di violazione che, nel caso di specie, essendo di immediata evidenza, non richiede lo studio e la valutazione di documentazione e non può, pertanto, giustificare l'allungamento delle tempistiche di indagine. Con un secondo motivo parte appellante ha eccepito l'illegittimità della sanzione irrogata al
, avendo applicato erroneamente alla fattispecie l'art. 63 comma 1 bis, d.lgs. 231/2007, CP_1 riducendo la sanzione ad € 1.000,00. Invero, l'art. 63 comma 1-bis del d.lgs 231/2007 prevede: “Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67”. Appare quindi giusta la valutazione operata dal primo giudice, il quale ha ravvisato la sussistenza dell'ipotesi di minore gravità della violazione, con conseguente riduzione della sanzione nella misura pari al 10%, tenuto conto che nel caso di specie l'assegno era stato portato all'incasso (senza girate) dal beneficiario, sul proprio conto, senza che di fatto si potesse concretizzare qualsivoglia attività di riciclaggio. Deve essere altresì respinto l'appello incidentale interposto da e da Controparte_1 [...]
, eccependo il difetto di legittimazione passiva del e l'insussistenza di Controparte_1 CP_1 responsabilità a suo carico per la violazione contestata. Il gravame è infondato.
È notorio che l'art. 3 della L. 689/1981 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria. Ne consegue necessariamente che responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione: nel caso di specie il . CP_1
L'appello incidentale è altresì infondato con riguardo al profilo della responsabilità. Infatti, le argomentazioni degli appellati – che semplicemente affermano che la valutazione della condotta integrante la violazione dell'art. 49 comma 5 d.lgs. 231/2007 non deve limitarsi alla valutazione della condotta formale, ma deve estendersi all'esame dell'eventuale lesione della finalità sottesa alla normativa antiriciclaggio e che le circostanze del caso concreto dimostrano la propria buona fede, rilevante ex art. 3 l. 689/1981 – non superano le corrette ed esaustive valutazioni espresse dal Tribunale. La norma prevede senza dubbio un illecito di natura formale (“Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Pertanto la violazione sussiste se i titoli, eccedenti la soglia di legge e privi dei requisiti richiesti, costituiscono lo strumento per il trasferimento di disponibilità fra soggetti diversi”) e la sua violazione ha carattere oggettivo, non rilevando, ai fini della sua configurazione, l'elemento soggettivo, dolo o colpa, né l'ignoranza della legge, talché è irrilevante ogni indagine circa lo scopo perseguito dalle parti con l'operazione posta in essere. Dunque, osserva il Collegio che, ai fini della configurabilità dell'illecito sotto il profilo soggettivo, è sufficiente il comportamento cosciente e volontario, ancorché non preordinato a scopi illeciti o non consapevole dell'illiceità del fatto, mentre sotto il profilo oggettivo è sufficiente la mera omissione della dichiarazione di non trasferibilità. Nella fattispecie in decisione, senz'altro sono integrati entrambi gli elementi costitutivi dell'illecito, rendendosi così irrilevanti – se non sotto il profilo dell'entità della sanzione, in effetti comminata, come sopra evidenziato, nel rispetto del citato art. 63 comma 1-bis del d.lgs 231/2007. Quanto all'invocato art. 3 l. 689/81, in forza del quale per le violazioni amministrativamente sanzionate è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, l'appellante non censura in modo specifico la sentenza che, sulla questione, con motivazione esauriente e pertinente, richiama la giurisprudenza di legittimità, che sul tema correttamente afferma che tale norma “postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. Civ. 11777/2020) e che nel caso in decisione, al di là dell'erroneo convincimento di avere effettuato una operazione regolare, il non ha offerto la prova CP_1 dell'assenza di sua colpa, atteso l'obbligo di preventiva verifica in ordine alla legittimità del limite di spesa posto alla libera trasferibilità del titolo. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati. Sono compensate integralmente le spese del grado per la reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi gli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello così provvede:
- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 16.10.2025 Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
-Dott. Paolo Barletta- -Dott.ssa Anna Carla Catalano-