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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 299/2025 introdotta con ricorso depositato in data 17.03.2025 da
(C.F. ) nata ad [...] il 24 Parte_1 C.F._1
Agosto 1983, residente in [...] e Parte_2
(C.F. ) nato ad [...] il 1° Gennaio 1979, residente in C.F._2
Folignano (AP), in Via Cenciarini 38/E, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv.
Maria Francesca Allevi
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che
- in data 09/06/2012 i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario nel Comune di Ascoli Piceno (AP), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto
Comune dell'anno 2012 Atto n. 31 Parte II Serie A;
- dal matrimonio nascevano i figli: - , nato in [...] il Persona_1
20/03/2014, C.F. ; - , nata in [...] C.F._3 Parte_3
Piceno il 3/05/2017, C.F. ; C.F._4
- i ricorrenti, dopo la celebrazione del matrimonio, hanno stabilito la residenza della loro famiglia presso l'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in Folignano Per_ (AP) in Via Ivrea n.7/a, acquistato in data 21/3/2019 con a rogito Notaio
; Per_3
- i coniugi vivono in regime di comunione dei beni;
- i coniugi ricorrenti sono economicamente indipendenti;
- la vita coniugale, già da tempo, presenta delle difficoltà che con il passare del tempo si sono sempre più accentuate, al punto tale di compromettere il normale e sereno svolgimento della vita familiare, nonché la impossibilità di proseguire qualsivoglia comunione spirituale e materiale di vita insieme;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) CASA CONIUGALE: La casa coniugale è attualmente di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. La stessa venne acquistata in data 21/3/2019 con atto di compravendita a rogito Notaio rep. n. 690 raccolta n. Persona_4
492, con mutuo ipotecario cointestato, stipulato in data 20/3/2019 Repertorio n.691
Raccolta n.493, a rogito Notaio Riguardo la casa coniugale le parti Persona_4
si accordano come segue: Il Sig. si obbliga fin da ora ad effettuare a favore Pt_2
della NO , che si obbliga ad accettare, senza corrispettivo, il Parte_1
trasferimento immobiliare avente ad oggetto i diritti pari ad ½ della porzione dell'immobile sito in Folignano (AP) in via Ivrea 7/a, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 1, particella 705, subalterno 7, piano T, categoria A/2, classe 5, vani 6,5, superficie catastale mq139, r.c.328,98. Conseguentemente, una volta avvenuta la cessione, da effettuarsi mediante rogito notarile, la NO
diventerà proprietaria piena ed esclusiva dell'immobile qui Parte_1
descritto;
3) MUTUO: La NO , a fronte del trasferimento della quota di Parte_1
proprietà del in suo favore, si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo Pt_2
contratto per l'acquisto della casa coniugale, stipulato in data 20/3/2019, con atto a rogito Notaio acceso presso la UNIPOL Banca S.P.A, fino a Persona_4
definitiva estinzione dello stesso;
4) AFFIDAMENTO CONDIVISO: I figli e Persona_1 Parte_3
rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in
Folignano (AP) in Via Ivrea n.7/a. I genitori assumeranno di comune accordo ogni decisione di maggiore interesse relativamente all'istruzione, educazione e salute della prole, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali e aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione e i suoi bisogni. 5) REGIME DI VISITA: il padre avrà libera facoltà di vedere e prendere con sé i figli e in qualsiasi giorno della settimana, previo accordo con la madre. Lo Per_1 Pt_3
stesso padre trascorrerà con i propri figli tutti i venerdì del mese a partire dall'uscita di scuola fino al giorno successivo, compreso il pernottamento, presso la propria nuova residenza sita in Folignano (AP) in Via Cenciarini n.38/E. I figli minori trascorreranno alternativamente un week-end presso il padre ed uno presso la madre a partire dal sabato mattina fino alla domenica sera. Le vacanze natalizie e pasquali verranno concordate preventivamente, di comune accordo, di volta in volta. Per quanto riguarda le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno ciascuno almeno sette giorni consecutivi con i propri figli nel periodo in cui gli stessi si troveranno in ferie. Tutto quanto sopra concordato dovrà essere esercitato compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e di salute dei minori. Si fanno comunque salvi gli occasionali accordi in deroga tra i genitori, dovuti ad esigenze contingenti;
6) MANTENIMENTO: Il padre concorrerà al mantenimento dei due figli minori nelle seguenti misure: -Il padre corrisponderà alla NO , a titolo di Parte_1
mantenimento dei figli minori, la somma di euro 200,00 mensili a figlio, per un importo mensile complessivo di Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT come per legge, che verrà versato, a mezzo bonifico bancario, presso l'IBAN della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese. I coniugi percepiranno nella misura del
50% cadauno l'importo dell'assegno unico mensile corrisposto dall'INPS in favore dei figli minori, attualmente pari a circa 470,00 Euro;
7) SPESE STRAORDINARIE: I coniugi provvederanno al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (quali quelle mediche, scolastiche, sportive e ricreative), purché le medesime siano preventivamente concordate fra loro. Per tutto il resto si fa integrale riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ascoli Piceno del 04/09/2019, che viene allegato al presente ricorso e ne costituisce parte integrante;
8) I coniugi dichiarano di non avere ulteriori beni mobili o immobili in comune da ripartire;
9) Entrambi i genitori, nell'interesse dei figli minori, si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio;
10) Il mobilio di arredo e suppellettili presenti all'interno dell'alloggio familiare sito in Folignano in Via Ivrea n. 7/A rimarranno all'interno dell'alloggio familiare;
11) Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver definito ogni questione economica relativa alla fase antecedente la richiesta separazione, dichiarando di non avere reciprocamente nulla più a che pretendere. Inoltre, entrambi i coniugi dichiarano di essere attualmente titolari di una posizione di reciproca autosufficienza ed indipendenza economica.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse, nonché dei propri figli minori.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune dell'Anno 2012 Atto n. 31 Parte II Serie A;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi