Articolo 4 della Legge 4 agosto 1978, n. 470
Articolo 3
Versione
7 settembre 1978
Art. 4.
All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede con una corrispondente aliquota delle entrate che affluiscono al bilancio dello Stato nell'anno medesimo per effetto della legge 26 marzo 1977, n. 105 , recante modificazioni all' articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722 , concernente la devoluzione degli utili delle lotterie nazionali.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 settembre 1978