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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 15 maggio 2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.260/2013R.g.
Tra
n.20/09/1975 ( Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Scuticchio
RICORRENTE
E
in p.del Ministro p.t. Controparte_1
Rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Mileto e dalla dott.ssa Barbara Fruci
E
[...]
Controparte_2
finanziarie
Rappresentato e difeso dal dr. Marco Manzini
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 19/02/2013 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: IN VIA
PRINCIPALE ⁃ di accert ar e, previa disappli cazione del provvedimento
n.0013589 del 28/02/2012 (ALL.n. 6) del , con cui la Controparte_1
ricorrent e e st ata es clus a dalla procedura sel etti va i nt erna -Area III-sviluppi economi ci per l a fas cia r etributi va F2 e previa di sappli cazi one dell 'art .4 del CCNI del , il diritto della ri corrente al l'anzi det ta Controparte_1
progressione economica orizzontal e att uata con bando del 4 ottobre 2010 e, pert ant o, di di chi ar are il s uo dirit to al passaggi o dall a posi zione economica
F1 alla posizi one economica F2 con decorrenza dall'01/01/2010; - di condannar e, per l 'ef fetto, il , i n persona del Controparte_1 [...]
alla cor responsione degl i incrementi economici spettant i a CP_3
seguito degl i svil uppi, a titol o di retribuzione tredi cesi ma mensilit à (pari ad euro 63, 44 lorde per tredici mensil ità: somma complessi va annual e euro 824,
72 euro) unitamente agli acces sori di l egge (F.u.a., straordi nario, indennità di vacanza contrat tuale) olt re i nteressi e/o rivalut azione monetaria dal dovut o sino al s oddisfo;
IN VIA SUBRORDIN ATA: di di chi arare, previa disappli cazi one del provvedi mento n.M/6161/ bis/10/s.c del 24/ 03/ 2011
(ALL.n.7) del con cui la ri corrent e è st ata esclus a Controparte_2
dalla procedura s el etti va i nt erna -Area III svil uppi economi ci per l a fasci a retri buti va F2 e di ogni alt ro provvediment o presuppost o conseguent e, i l diritto della ri cor r ent e all 'anzidetta progressione economica orizzontale attuat a con bando del 23 s ett embre 2010 e, pertanto, di dichiarare il suo diritto al pas saggio dall a posizi one economi ca F1 all a posi zione economi ca
F2 con decorr enz a dall ' 01/01/ 2010; - di condannare, per l'eff ett o, il in persona del Mi nistro pro tempore, al la Controparte_2
corresponsione degli incr ementi economi ci spett anti a seguit o degli sviluppi,
a tit olo di retribuzi one tr edi cesi ma mensilità (pari ad euro 63, 44 lorde per tredici mensilit à: somma compl essi va annual e l orda curo 824, 72) unitament e agli accessori di l egge (F.u.a. straordinario), oltre interessi e/o ri valut azione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
⁃ di accogliere il presente ricorso con ogni cons eguente st atuizi one Con vittoria di spese, dirit t i e onorari del giudi zio.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 10.02.2014 al 27.05.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in
Pag. 2 di 5 oggetto all e udi enze del 03.02.2021, 27.10.2021, 21.09.2022, 03.05.2023,
14.06.2023, 12.07.2023, 10.01.2024, 11.09.2024, 20.11.2024, 12.03.2025 e all'udienza del 14.05.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto dell a rit uale comuni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritt e ent ro il t erm ine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidi bil e allo st at o degli atti ha adottat o l a sent enza con cont est uale motivazione, di cui dispone l a com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati.
L'odierna parte ricorrente deduce, in primo luogo, che in base all'ordinanza cautelare del
14.09.2010 (ALL. n.1), è stata trasferita per mobilità provvisoria "nelle more del giudizio di merito che dovesse seguire" dal al Controparte_1 CP_1 CP_2
(segnatamente: alla Prefettura-UTG di Vibo Valentia); deduce, altresì, di aver chiesto informalmente al di dare immediata esecuzione alla decisione cautelare Controparte_1
- e quindi di rimanere in continuità di servizio presso la stessa - essendo risultata CP_4
vincitrice di apposito bando a n. 2 posti di collaboratore amministrativo e trovandosi alla data del 14 settembre 2010 in comando per l'ultimo giorno presso la di Vibo CP_5
Valentia, ciò al fine di vedere garantito sia il diritto alla maternità sia del diritto-dovere di assistere la nonna in condizioni di handicap grave. A fronte di tale prospettazione, parte attrice deduce che, il ha disposto l'immediato rientro in servizio a Controparte_1
Roma; correlativamente, il , ha dato avvio alla procedura di mobilità a Controparte_2
fronte della quale è stata invitata con telegramma del a prendere Controparte_2
servizio in assegnazione presso la Prefettura di Vibo Valentia in data 25.10.2010;
l'inserimento della prestatrice nei ruoli del è avvenuta a far data dal Controparte_2
05.09.2011.
La ricorrente lamenta - quale conseguenza del ritardo nel passaggio in ruolo - di non aver potuto partecipare alle progressioni economiche 2010 del e di quelle Controparte_1
del , determinando l'esclusione del passaggio da F1 a F2. Controparte_2
Il , all'atto della costituzione in giudizio, ha dedotto che al momento Controparte_1
dell'adozione del bando per ottenere la progressione economica, la ricorrente avesse già sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con il , dunque, l'assunto Controparte_2
della ricorrente - secondo cui, la stessa sarebbe stata assunto in posizione di "distacco" - per il non avrebbe rilievo poiché in capo alla prestatrice sarebbe stato carente Controparte_1
Pag. 3 di 5 il requisito utile a partecipare, prescritto dall'art. 2 del Bando.
Il , all'atto della costituzione in giudizio, ha sottolineato come il bando Controparte_2
per l'attribuzione degli sviluppi economici fosse stato pubblicato il 27 settembre 2010, con termine di presentazione delle domande il 27 ottobre 2010; pertanto, essendo stata la ricorrente assunta il 25 ottobre 2010, ed avendo presentato domanda di partecipazione il 27 ottobre 2010, risultava priva dell'anzianità di due anni nella fascia retributiva di appartenenza
(data inizio non inferiore al 31 dicembre 2009).
Ciò posto si rileva che nelle more del giudizio parte attrice ha ricevuto l'attribuzione della fascia retributiva invocata presso il . Controparte_2
In via preliminare si rileva che, è intervenuta, nelle more del giudizio la cessazione della materia del contendere.
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333;
Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n.
2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto
Pag. 4 di 5 sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti.
Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 15 maggio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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