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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 2085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2085 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6220/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6220/2015 promossa da: ora Parte_1 Parte_2 (C.F. ), in persona del curatore avv. Diego Di Somma, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. Stellavatecascio Federica giusta procura ed elezione di domicilio in atti
ATTORE contro
, nato il [...] nella qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
, (p.i. ed in proprio c.f. e nata il
[...] P.IVA_2 C.F._1 Controparte_3 29.12.1963, c.f. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Della Monica giusta C.F._2 procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTI
e contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Lodato giusta CP_4 C.F._3 procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società ha spiegato Parte_1 azione revocatoria ordinaria al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione stipulato da e in favore di sottoscritto il 29 CP_1 Controparte_3 CP_4 aprile 2013 per Notaio dr. Avv. Ermanno Buonocore, rep/racc. n.60189/23408, con cui i coniugi, in comunione dei beni, e hanno donato in favore del figlio, CP_1 Controparte_3 CP_1
pagina 1 di 5 la seguente proprietà immobiliare : appartamento terzo piano del fabbricato “C” del predetto CP_4 complesso distinto con il nr. int. 6 composto da 4 vani ed accessori confinante con gabbia scala, beni
, cortile condominiale, salvo altri, riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Valentino Persona_1 Torio, foglio 7, map.1361 sub 23, via Alcide De Gasperi,27, piano 3, int.6, ed. C, cat. A/2, cl 5, vani 6, r.c.. 557,77; locale box in piano seminterrato del fabbricato, pertinenziale dell'appartamento sopra descritto, distinto con il nr. 4, precisamente quello avente ingresso dalla terza porta a sinistra scendendo nel seminterrato dalla rampa veicolare, avente la superfice di mq 20 circa, confinante con area di disimpegno, beni terrapieno, beni , salvo altri, riportato nel Persona_2 Persona_3 N.C.E.U. del Comune di San Valentino Torio foglio 7, map.1361 sub 36, via Orto, piano S1,int.4, scala C, lotto B, edificio C, cat. C/6, cl. 5, mq 20, r.c. 20,66.A fondamento della domanda la società ha dedotto: a) di essere creditore nei confronti del convenuto della complessiva somma di CP_1 euro 12 256,50 oltre spese ed interessi convenzionali maturati e maturandi;
b) che il credito trova fondamento giustificativo nei tre titoli cambiari di € 4000,00 cadauno con scadenza 28.1.2014, 28.02.2014 e 28.03.2014, ritualmente protestati;
c) che successivamente alla sottoscrizione dei predetti titoli, precisamente in data 29/04/2013 per atto notarile pubblico del Notaio dr. Avv. Ermanno Buonocore (Numero di repertorio 60289, Raccolta n. 23408) e , coniugi CP_5 Controparte_3 in comunione dei beni, donavano le proprie consistenze immobiliari al figlio e) che CP_6 tale atto di disposizione patrimoniale ha determinato una menomazione del patrimonio degli stessi, con pregiudizio delle ragioni creditorie;
f) che era del pari sussistente l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c, , il tutto con vittoria delle spese di lite. Ritualmente si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Asserivano in particolare, e la propria carenza di legittimazione attiva CP_1 Controparte_3 e passiva in quanto la società attrice vanterebbe un credito nei confronti della società
[...] con sede in San Valentino Torio alla via Orto,12. Asserivano inoltre Controparte_7
l'improcedibilità dell'azione di regresso in quanto esercitata oltre l'anno dai protesti elevati ed infine concludevano per l'improcedibilità dell'azione perché la donazione sarebbe stata effettuata per adempiere un debito nei confronti del donatario come risulterebbe da una scrittura di riconoscimento del debito del 30.11.2009. Vinte le spese di lite. Il convenuto instava per CP_4 l'improcedibilità dell'azione di revocatoria in quanto la donazione sarebbe stata effettuata per saldare una precedente situazione debitoria. Vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, dichiarato il fallimento della società attrice in data 5.11.2020, si costituiva in giudizio per la prosecuzione del processo ex art. 43 l.f. ed art. 305 cpc il 29.11.21, la curatela fallimentare della ”. Ritenuta la causa matura per la decisione senza Parte_1 bisogno di ulteriore istruttoria, è stata portata in decisione all'udienza del 22.10.24, concedendo alle parti i termini 190 c.p.c. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente si rileva che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono: il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile o, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni di credito, In base ai predetti principi occorre quindi constatare la rituale citazione in giudizio delle parti interessate essendo la presente decisione giudiziale opponibile alle stesse. Considerando ora più propriamente il merito della domanda, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi, a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive (Cass., sent. n. 7172/01 e n. 1804/00). pagina 2 di 5 I presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono: 1) l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; 2) l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo. La S.C. di Cassazione ha chiarito che non è richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 c.c. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere, quindi, arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore (Cass., sent. n. 21492/11). D'altro canto, si osserva che l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (ad es. mutamento di beni immobili in denaro, più facilmente spendibile) (Cass., sent. n. 2792/02); 3) la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, occorre anche la preordinazione dolosa dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito. Tale requisito è integrato allorché sussista la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sent. n. 2792/02; Cass., sent. n. 7262/00); 4) la partecipatio fraudis del terzo. Si tratta di un requisito che trova applicazione solo con riguardo agli atti a titolo oneroso. Sul punto occorre specificare che: a) se l'atto è anteriore al sorgere del credito, il creditore ha l'onere di dimostrare che il disponente, alla data della stipulazione, ha compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, in funzione del sorgere della futura obbligazione;
b) se l'atto è posteriore al sorgere del credito, occorre, altresì, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, ossia la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore (Cass., sent. n. 1068/07). Nella fattispecie che ci occupa risultano integrati tutti i presupposti per l'esperimento positivo dell'azione revocatoria come sopra sinteticamente descritti. Si evidenzia, in particolare, che in merito alla legittimazione ad agire la stessa spetta al creditore che può essere titolare di un credito sottoposto a termine o condizione, o meramente eventuale, l'importante è che lo stesso possa valutarsi in termini di probabilità, anche se non sia definitivamente accertato, essendo oggetto di contestazione in separato giudizio ovvero qualora si tratti di un credito litigioso. Il costante orientamento giurisprudenziale, invero, ha ribadito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa creditoria, coerentemente con la nozione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i crediti, compresi quelli meramente eventuali. Inoltre, la giurisprudenza ritiene: “del tutto irrilevanti ai fini dell'”actio pauliana” le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, potendo essere richiesta la tutela revocatoria anche in relazione a crediti litigiosi, e meramente eventuali o di non agevole liquidazione, quali per l'appunto i crediti risarcitori derivanti da illeciti extracontrattuali (cfr. in genere: Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016. Esemplificativamente: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998 -in relazione alla liquidità-; id. Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 18/03/2003 -in relazione alla certezza-; id. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 -in relazione alla esigibilità-)” (Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, n.18944, Cass. N. 11121 del 10.6.2020). pagina 3 di 5 Di conseguenza la presente azione è senz'altro ammissibile, posto che l'attrice ha comunque provato la sussistenza di un credito nei confronti dei convenuti, per come portato dalle cambiali prodotte in atti. Ed invero! Il credito vantato dalla società attrice si basa, infatti, su un avallo a titoli cambiari effettuato dai convenuti, e per somme dovute dalla CP_1 Controparte_3 Controparte_7
al Consorzio intercomunale Campano. E' risultato provato in atti che a seguito della
[...] cancellazione dal registro delle imprese della predetta ditta i crediti della stessa sono stati ceduti alla
. Orbene, dall'atto di transazione esibito in atti si evince il Parte_1 riconoscimento dei propri debiti da parte del sig. nella qualità di legale rappresentante CP_1 della nonché il rilascio di titoli cambiari per saldare il debito con esplicita Controparte_7 previsione di avallo sugli stessi a nome personale del sig. e del coniuge sig,ra CP_1 CP_3
nonché con dichiarazione di iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà degli
[...] stessi analiticamente descritti, immobili successivamente oggetto dell'atto di donazione verso cui si agisce in revocatoria con il presente giudizio. Occorre brevemente osservare che l'avallo è una garanzia personale prestata su una cambiale con cui l'avallante si impegna a pagare la somma indicata in cambiale se il debitore principale non adempie. A seguito del protesto gli obbligati principali, contro cui è esperibile l'azione diretta, sono i soggetti verso cui il portatore del titolo può rivolgersi per ottenere il pagamento, ossia: l'emittente (nel pagherò), il trattario (nella tratta) solo se abbia accettato l'ordine del traente sottoscrivendolo per accettazione, gli avallanti dell'emittente o del trattario. L'azione cambiaria diretta contro l'avallante si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale ai sensi dell'art. 94 del R,D, n.1669 del 1933. Nel caso che ci occupa, quindi, nessun dubbio vi è sulla legittimazione dei convenuti e quali avallanti del debito ceduto alla CP_1 Controparte_3 società attrice come risulta dai titoli depositati in atti. In merito all'eventus damni la stessa è facilmente riscontrabile dal fatto che, nell'atto di transazione e riconoscimento del debito, il sig. ha esplicitamente dichiarato che avrebbe provveduto ad CP_1 iscrivere, a garanzia del credito vantato nei confronti della società di cui era il rappresentante legale, unitamente al coniuge con cui era in comunione legale, ipoteca volontaria sulla consistenza immobiliare ceduta con l'atto di donazione. Tale atto ha, quindi, senz'altro comportato una perdita delle garanzie patrimoniali sottese al credito vantato. Inoltre, l'atto dispositivo a titolo gratuito, è stato senz'altro compiuto dai debitori avallanti quando il credito della società attrice era già sorto. (atto di transazione e riconoscimento debito del 6.8.2008- atto di donazione 29.4.2013) I convenuti, con l'atto di donazione in discorso, hanno attuato una completa dismissione del loro patrimonio, sottraendo i beni immobili all'aggressione dei creditori cedendo le proprie consistenze immobiliari al figlio In seguito a tale atto hanno reso il proprio patrimonio del tutto CP_4 incapiente per la soddisfazione del credito dell'attrice, non avendo peraltro i convenuti dimostrato che il proprio patrimonio fosse sufficientemente capiente per offrire idonea garanzia per i crediti assunti. Quanto poi all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria possa essere fornita anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass., sent. n. 5359/09), soprattutto quando l'atto dismissivo è a titolo gratuito e viene disposto in favore di soggetti legati al debitore da vincoli parentali stretti. È proprio quanto è avvenuto nel caso di specie. I sig.ri e hanno donato i CP_1 Controparte_3 beni immobili descritti nella premessa in fatto, al figlio e ciò successivamente all'insorgere del credito. Appare evidente che tale atto dismissivo abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni de quibus alla garanzia dei creditori. Tenuto conto di ciò, è allo stesso modo verosimile che figlio CP_4 dei convenuti, fosse ben consapevole della finalità della donazione nonché dell'esposizione debitoria del genitore. Infine, priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità sollevata in merito alla validità della donazione per l'adempimento di un debito che si pretende di provare attraverso una scrittura ricognitiva priva di valore probatorio e non avente data certa.
pagina 4 di 5 La domanda va pertanto accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione concluso in data 29 aprile 2013 per atto notarile pubblico del Notaio dott. avv. Buonocore Ermanno (Numero di repertorio 60189, Raccolta n. 23408). Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita. Spese di giudizio secondo soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, respinta o reietta, così definitivamente pronuncia:
1. accoglie la domanda avanzata dalla attrice;
2. dichiara l'inefficace nei confronti della società rectius della Parte_1 Curatela Fallimentare “ ”, dell'atto di donazione stipulato in data Parte_1 29/04/2013 per atto notarile pubblico del Notaio dott. avv. Ermanno Buonocore (Numero di repertorio 60189, Raccolta n. 23408) con cui e hanno donato a CP_1 Controparte_3 la presente consistenza immobiliare: CP_4
- appartamento sito al terzo piano del fabbricato C, distinto con il nr. int. 6 composto da 4 vani e accessori, identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di San Valentino Torio al foglio 7, map. 1361, sub 23, ctg A/2, cl 5, via Alcide De Gasperi,27 ;
- locale box in piano seminterrato del fabbricato, pertinenziale dell'appartamento sopra descritto distinto con il nr. 4 identificato nel Catasto fabbricati del Comune di San Valentino Torio al foglio 7, map. 1361, sub. 36, ctg C/6, cl. 5, piano S1, via Orto, int.4, scala C, lotto B, edificio C;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR nr. 115/2002 in virtù dell'ammissione della curatela al patrocinio dello Stato, che liquida in € 3.397,00 oltre esborsi ed accessori;
4. Ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza e tutte le ulteriori attività necessarie e connesse, come per Legge e con esonero di responsabilità.
Così deciso in Nocera Inferiore 17.06.2025
Il GOP
Dr.ssa Genny De Cesare
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6220/2015 promossa da: ora Parte_1 Parte_2 (C.F. ), in persona del curatore avv. Diego Di Somma, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. Stellavatecascio Federica giusta procura ed elezione di domicilio in atti
ATTORE contro
, nato il [...] nella qualità di legale rappresentante della CP_1 Controparte_2
, (p.i. ed in proprio c.f. e nata il
[...] P.IVA_2 C.F._1 Controparte_3 29.12.1963, c.f. tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Della Monica giusta C.F._2 procura ed elezione di domicilio in atti, CONVENUTI
e contro c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Angela Lodato giusta CP_4 C.F._3 procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
Avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 ottobre 2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società ha spiegato Parte_1 azione revocatoria ordinaria al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione stipulato da e in favore di sottoscritto il 29 CP_1 Controparte_3 CP_4 aprile 2013 per Notaio dr. Avv. Ermanno Buonocore, rep/racc. n.60189/23408, con cui i coniugi, in comunione dei beni, e hanno donato in favore del figlio, CP_1 Controparte_3 CP_1
pagina 1 di 5 la seguente proprietà immobiliare : appartamento terzo piano del fabbricato “C” del predetto CP_4 complesso distinto con il nr. int. 6 composto da 4 vani ed accessori confinante con gabbia scala, beni
, cortile condominiale, salvo altri, riportato nel N.C.E.U. del Comune di San Valentino Persona_1 Torio, foglio 7, map.1361 sub 23, via Alcide De Gasperi,27, piano 3, int.6, ed. C, cat. A/2, cl 5, vani 6, r.c.. 557,77; locale box in piano seminterrato del fabbricato, pertinenziale dell'appartamento sopra descritto, distinto con il nr. 4, precisamente quello avente ingresso dalla terza porta a sinistra scendendo nel seminterrato dalla rampa veicolare, avente la superfice di mq 20 circa, confinante con area di disimpegno, beni terrapieno, beni , salvo altri, riportato nel Persona_2 Persona_3 N.C.E.U. del Comune di San Valentino Torio foglio 7, map.1361 sub 36, via Orto, piano S1,int.4, scala C, lotto B, edificio C, cat. C/6, cl. 5, mq 20, r.c. 20,66.A fondamento della domanda la società ha dedotto: a) di essere creditore nei confronti del convenuto della complessiva somma di CP_1 euro 12 256,50 oltre spese ed interessi convenzionali maturati e maturandi;
b) che il credito trova fondamento giustificativo nei tre titoli cambiari di € 4000,00 cadauno con scadenza 28.1.2014, 28.02.2014 e 28.03.2014, ritualmente protestati;
c) che successivamente alla sottoscrizione dei predetti titoli, precisamente in data 29/04/2013 per atto notarile pubblico del Notaio dr. Avv. Ermanno Buonocore (Numero di repertorio 60289, Raccolta n. 23408) e , coniugi CP_5 Controparte_3 in comunione dei beni, donavano le proprie consistenze immobiliari al figlio e) che CP_6 tale atto di disposizione patrimoniale ha determinato una menomazione del patrimonio degli stessi, con pregiudizio delle ragioni creditorie;
f) che era del pari sussistente l'elemento psicologico richiesto dall'art. 2901 c.c, , il tutto con vittoria delle spese di lite. Ritualmente si sono costituiti in giudizio i convenuti, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Asserivano in particolare, e la propria carenza di legittimazione attiva CP_1 Controparte_3 e passiva in quanto la società attrice vanterebbe un credito nei confronti della società
[...] con sede in San Valentino Torio alla via Orto,12. Asserivano inoltre Controparte_7
l'improcedibilità dell'azione di regresso in quanto esercitata oltre l'anno dai protesti elevati ed infine concludevano per l'improcedibilità dell'azione perché la donazione sarebbe stata effettuata per adempiere un debito nei confronti del donatario come risulterebbe da una scrittura di riconoscimento del debito del 30.11.2009. Vinte le spese di lite. Il convenuto instava per CP_4 l'improcedibilità dell'azione di revocatoria in quanto la donazione sarebbe stata effettuata per saldare una precedente situazione debitoria. Vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, dichiarato il fallimento della società attrice in data 5.11.2020, si costituiva in giudizio per la prosecuzione del processo ex art. 43 l.f. ed art. 305 cpc il 29.11.21, la curatela fallimentare della ”. Ritenuta la causa matura per la decisione senza Parte_1 bisogno di ulteriore istruttoria, è stata portata in decisione all'udienza del 22.10.24, concedendo alle parti i termini 190 c.p.c. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente si rileva che le parti necessarie del giudizio di revocatoria ordinaria sono: il creditore, il debitore e il terzo a cui è stato trasferito l'immobile o, più in generale, comunque destinatario dell'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole per le contrapposte ragioni di credito, In base ai predetti principi occorre quindi constatare la rituale citazione in giudizio delle parti interessate essendo la presente decisione giudiziale opponibile alle stesse. Considerando ora più propriamente il merito della domanda, l'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c. e rappresenta uno dei principali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico per la conservazione della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. Più precisamente, l'azione revocatoria assolve ad una funzione non recuperatoria, ma meramente conservativa, in quanto rende inefficaci nei confronti dei creditori procedenti gli atti dispositivi, a titolo gratuito o oneroso, compiuti dal debitore per ridurre la consistenza del suo patrimonio e sottrarsi alle azioni esecutive (Cass., sent. n. 7172/01 e n. 1804/00). pagina 2 di 5 I presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria sono: 1) l'esistenza del credito, che può anche sopravvenire all'atto; 2) l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato al creditore dall'atto dispositivo. La S.C. di Cassazione ha chiarito che non è richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'art. 2901 c.c. mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, può essere, quindi, arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per sé sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore (Cass., sent. n. 21492/11). D'altro canto, si osserva che l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una variazione qualitativa, quando detta variazione sia tale da rendere più difficile la soddisfazione dei creditori stessi (ad es. mutamento di beni immobili in denaro, più facilmente spendibile) (Cass., sent. n. 2792/02); 3) la scientia damni, ossia la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Nel caso in cui l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, occorre anche la preordinazione dolosa dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento del credito. Tale requisito è integrato allorché sussista la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza – a cui va equiparata la agevole conoscibilità – nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass. sent. n. 2792/02; Cass., sent. n. 7262/00); 4) la partecipatio fraudis del terzo. Si tratta di un requisito che trova applicazione solo con riguardo agli atti a titolo oneroso. Sul punto occorre specificare che: a) se l'atto è anteriore al sorgere del credito, il creditore ha l'onere di dimostrare che il disponente, alla data della stipulazione, ha compiuto l'atto allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto, in funzione del sorgere della futura obbligazione;
b) se l'atto è posteriore al sorgere del credito, occorre, altresì, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, ossia la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto a titolo oneroso posto in essere dal debitore avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra il terzo ed il debitore (Cass., sent. n. 1068/07). Nella fattispecie che ci occupa risultano integrati tutti i presupposti per l'esperimento positivo dell'azione revocatoria come sopra sinteticamente descritti. Si evidenzia, in particolare, che in merito alla legittimazione ad agire la stessa spetta al creditore che può essere titolare di un credito sottoposto a termine o condizione, o meramente eventuale, l'importante è che lo stesso possa valutarsi in termini di probabilità, anche se non sia definitivamente accertato, essendo oggetto di contestazione in separato giudizio ovvero qualora si tratti di un credito litigioso. Il costante orientamento giurisprudenziale, invero, ha ribadito che l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa creditoria, coerentemente con la nozione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificatamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i crediti, compresi quelli meramente eventuali. Inoltre, la giurisprudenza ritiene: “del tutto irrilevanti ai fini dell'”actio pauliana” le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, potendo essere richiesta la tutela revocatoria anche in relazione a crediti litigiosi, e meramente eventuali o di non agevole liquidazione, quali per l'appunto i crediti risarcitori derivanti da illeciti extracontrattuali (cfr. in genere: Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 9440 del 18/05/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016. Esemplificativamente: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1712 del 18/02/1998 -in relazione alla liquidità-; id. Sez. 3, Sentenza n. 3981 del 18/03/2003 -in relazione alla certezza-; id. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 -in relazione alla esigibilità-)” (Cassazione civile sez. III, 16/07/2019, n.18944, Cass. N. 11121 del 10.6.2020). pagina 3 di 5 Di conseguenza la presente azione è senz'altro ammissibile, posto che l'attrice ha comunque provato la sussistenza di un credito nei confronti dei convenuti, per come portato dalle cambiali prodotte in atti. Ed invero! Il credito vantato dalla società attrice si basa, infatti, su un avallo a titoli cambiari effettuato dai convenuti, e per somme dovute dalla CP_1 Controparte_3 Controparte_7
al Consorzio intercomunale Campano. E' risultato provato in atti che a seguito della
[...] cancellazione dal registro delle imprese della predetta ditta i crediti della stessa sono stati ceduti alla
. Orbene, dall'atto di transazione esibito in atti si evince il Parte_1 riconoscimento dei propri debiti da parte del sig. nella qualità di legale rappresentante CP_1 della nonché il rilascio di titoli cambiari per saldare il debito con esplicita Controparte_7 previsione di avallo sugli stessi a nome personale del sig. e del coniuge sig,ra CP_1 CP_3
nonché con dichiarazione di iscrizione di ipoteca volontaria sugli immobili di proprietà degli
[...] stessi analiticamente descritti, immobili successivamente oggetto dell'atto di donazione verso cui si agisce in revocatoria con il presente giudizio. Occorre brevemente osservare che l'avallo è una garanzia personale prestata su una cambiale con cui l'avallante si impegna a pagare la somma indicata in cambiale se il debitore principale non adempie. A seguito del protesto gli obbligati principali, contro cui è esperibile l'azione diretta, sono i soggetti verso cui il portatore del titolo può rivolgersi per ottenere il pagamento, ossia: l'emittente (nel pagherò), il trattario (nella tratta) solo se abbia accettato l'ordine del traente sottoscrivendolo per accettazione, gli avallanti dell'emittente o del trattario. L'azione cambiaria diretta contro l'avallante si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale ai sensi dell'art. 94 del R,D, n.1669 del 1933. Nel caso che ci occupa, quindi, nessun dubbio vi è sulla legittimazione dei convenuti e quali avallanti del debito ceduto alla CP_1 Controparte_3 società attrice come risulta dai titoli depositati in atti. In merito all'eventus damni la stessa è facilmente riscontrabile dal fatto che, nell'atto di transazione e riconoscimento del debito, il sig. ha esplicitamente dichiarato che avrebbe provveduto ad CP_1 iscrivere, a garanzia del credito vantato nei confronti della società di cui era il rappresentante legale, unitamente al coniuge con cui era in comunione legale, ipoteca volontaria sulla consistenza immobiliare ceduta con l'atto di donazione. Tale atto ha, quindi, senz'altro comportato una perdita delle garanzie patrimoniali sottese al credito vantato. Inoltre, l'atto dispositivo a titolo gratuito, è stato senz'altro compiuto dai debitori avallanti quando il credito della società attrice era già sorto. (atto di transazione e riconoscimento debito del 6.8.2008- atto di donazione 29.4.2013) I convenuti, con l'atto di donazione in discorso, hanno attuato una completa dismissione del loro patrimonio, sottraendo i beni immobili all'aggressione dei creditori cedendo le proprie consistenze immobiliari al figlio In seguito a tale atto hanno reso il proprio patrimonio del tutto CP_4 incapiente per la soddisfazione del credito dell'attrice, non avendo peraltro i convenuti dimostrato che il proprio patrimonio fosse sufficientemente capiente per offrire idonea garanzia per i crediti assunti. Quanto poi all'elemento soggettivo, la giurisprudenza di legittimità ammette che la prova dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria possa essere fornita anche mediante presunzioni semplici (ex multis Cass., sent. n. 5359/09), soprattutto quando l'atto dismissivo è a titolo gratuito e viene disposto in favore di soggetti legati al debitore da vincoli parentali stretti. È proprio quanto è avvenuto nel caso di specie. I sig.ri e hanno donato i CP_1 Controparte_3 beni immobili descritti nella premessa in fatto, al figlio e ciò successivamente all'insorgere del credito. Appare evidente che tale atto dismissivo abbia avuto quale finalità la sottrazione dei beni de quibus alla garanzia dei creditori. Tenuto conto di ciò, è allo stesso modo verosimile che figlio CP_4 dei convenuti, fosse ben consapevole della finalità della donazione nonché dell'esposizione debitoria del genitore. Infine, priva di pregio è l'eccezione di improcedibilità sollevata in merito alla validità della donazione per l'adempimento di un debito che si pretende di provare attraverso una scrittura ricognitiva priva di valore probatorio e non avente data certa.
pagina 4 di 5 La domanda va pertanto accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione concluso in data 29 aprile 2013 per atto notarile pubblico del Notaio dott. avv. Buonocore Ermanno (Numero di repertorio 60189, Raccolta n. 23408). Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita. Spese di giudizio secondo soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del GOP dott.ssa Genny De Cesare, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita, respinta o reietta, così definitivamente pronuncia:
1. accoglie la domanda avanzata dalla attrice;
2. dichiara l'inefficace nei confronti della società rectius della Parte_1 Curatela Fallimentare “ ”, dell'atto di donazione stipulato in data Parte_1 29/04/2013 per atto notarile pubblico del Notaio dott. avv. Ermanno Buonocore (Numero di repertorio 60189, Raccolta n. 23408) con cui e hanno donato a CP_1 Controparte_3 la presente consistenza immobiliare: CP_4
- appartamento sito al terzo piano del fabbricato C, distinto con il nr. int. 6 composto da 4 vani e accessori, identificato nel catasto dei fabbricati del Comune di San Valentino Torio al foglio 7, map. 1361, sub 23, ctg A/2, cl 5, via Alcide De Gasperi,27 ;
- locale box in piano seminterrato del fabbricato, pertinenziale dell'appartamento sopra descritto distinto con il nr. 4 identificato nel Catasto fabbricati del Comune di San Valentino Torio al foglio 7, map. 1361, sub. 36, ctg C/6, cl. 5, piano S1, via Orto, int.4, scala C, lotto B, edificio C;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 DPR nr. 115/2002 in virtù dell'ammissione della curatela al patrocinio dello Stato, che liquida in € 3.397,00 oltre esborsi ed accessori;
4. Ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza e tutte le ulteriori attività necessarie e connesse, come per Legge e con esonero di responsabilità.
Così deciso in Nocera Inferiore 17.06.2025
Il GOP
Dr.ssa Genny De Cesare
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