Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00994/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami e Antonio Radaelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
Questura di Padova, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Padova, dd 10-10-2023 assunto nei confronti del ricorrente ex art. 6 della l. elle n. 401/89 come modificata dal d.l. 22-12-1994 n. 717 convertito nella legge 24-2-1995 n. 45, dal d.lgs. n. 377/01 e dalla legge n. 41/2007, da ultimo dal d.l. n. 22/08/2014 convertito nella legge 17-10-2014, n.146.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Padova ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto – ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 – di accedere per la durata di 10 anni “ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi società sportiva, serie e categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra della Nazionale d’Italia, partite di Coppa Italia, Coppa Internazionale, Coppe Nazionali ed Europee, Europa League, Champions League, Campionati nazionali di serie A, B, C, 1^ e 2^ Divisione, serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria nonché tutte le altre manifestazioni sportive calcistiche, anche a scopo di beneficenza che, a qualsiasi titolo, avranno luogo, oltre al divieto di accedere ai luoghi indicati interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle sole manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica del ‘COMO’”.
Il gravato provvedimento è stato adottato in relazione ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro, disputatosi il 24-9-2023 nello stadio “ Tombolato ” di Cittadella (PD), tra le squadre Cittadella e Como, valevole per il campionato italiano di serie “B”, stagione 2023/2024.
Quanto al fatto contestato, nell’atto impugnato viene specificato che, durante l’incontro all’interno della Tribuna Nord, riservata ai tifosi ospiti, si verificava un violento scontro fisico tra alcuni tifosi comaschi, al quale partecipava attivamente il ricorrente.
La durata del DASPO è stata determinata in 10 anni, tenendo conto dell’entità dell’episodio nel suo complesso ed alla sua pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché ad elementi soggettivi desunti dal grado di coinvolgimento del destinatario del provvedimento e dai suoi pregiudizi di polizia.
Nel provvedimento viene dato in particolare atto che il ricorrente è stato oggetto di analoga misura nel 2001, per la durata di 1 anno, e nel 2007, per la durata di 3 anni.
2. Il ricorso è basato sui seguenti motivi.
I – Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e conseguente violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il provvedimento impugnato sarebbe lacunoso e contraddittorio, non fornendo una motivazione adeguata in ordine alla prova della partecipazione del ricorrente ai fatti di violenza contestati.
Sotto un ulteriore profilo, il provvedimento sarebbe contraddittorio laddove, da una parte, fa riferimento alla partecipazione attiva ad una “ aggressione ” e, dall’altro lato, richiama il reato di “ rissa ” di cui all’art. 588 c.p. che in base alla giurisprudenza penale presupporrebbe una condotta differente.
La dinamica dei fatti rientrerebbe “ nel fisiologico rapporto tra elementi della stessa tifoseria”.
Il ricorrente avrebbe dato il via alla discussione su uno striscione, ma si sarebbe limitato “ a discutere verbalmente con un altro tifoso” e “forse” gli avrebbe portato “le mani al colletto” , poi sarebbe tornato indietro e sarebbe stato affrontato da un altro tifoso che gli avrebbe sferrato un calcio.
La condotta del ricorrente sarebbe quindi “ insufficiente ” a giustificare la misura assunta.
Per sedare la contesa non sarebbe stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e non vi sarebbe certezza in ordine all’attribuibilità del fatto al ricorrente.
II – Violazione di legge ex artt. 3 e 10 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione all’istruttoria e al principio di gradualità della sanzione .
La durata del provvedimento di DASPO – 10 anni – sarebbe sproporzionata e priva di adeguata motivazione.
Il Questore avrebbe applicato in modo automatico la durata massima prevista per i “recidivi amministrativi”, senza considerare la specificità del caso e senza fornire una motivazione congrua.
L’episodio contestato presenterebbe profili di dubbio e richiederebbe di essere approfondito. Non vi sarebbero prove concrete dei fatti contestati al ricorrente.
I precedenti DASPO sarebbero scaduti da oltre 13 anni e successivamente il ricorrente non avrebbe mai posto in essere comportamenti contrari e/o pericolosi per l’ordine pubblico.
Lo stesso GIP presso il Tribunale di Padova avrebbe ridotto la durata della misura a 6 anni.
III – Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo .
Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Il provvedimento DASPO sarebbe stato emesso senza consentirgli di partecipare al procedimento e di presentare memorie difensive, nonostante non vi fossero reali esigenze di urgenza o celerità.
L’episodio contestato si sarebbe infatti svolto in data 24-9-2023; invece il DASPO sarebbe stato assunto in data 10-10-2023 e nel corso di tale periodo il ricorrente sarebbe andato allo stadio senza porre in essere alcun comportamento contrario all'ordine pubblico, dimostrando l’assenza di pericolosità.
Qualora avesse ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento il ricorrente avrebbe potuto
“ dettagliare la sua condotta “, spiegando il diverbio e il calcio subito.
IV – Violazione di legge ex art. 6 della legge n. 377/2001 ed eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d’accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi nonché in merito alle manifestazioni sportive inibite.
Le prescrizioni del DASPO in ordine ai luoghi e alle manifestazioni sportive vietate sarebbero generiche e sproporzionate, comprimendo ingiustificatamente la libertà personale e di circolazione garantite dagli articoli 13 e 16 della Costituzione.
Per il ricorrente sarebbe difficile orientare il proprio comportamento per garantire il rispetto di tali prescrizioni e sarebbe quindi esposto al rischio di sanzioni per violazioni involontarie.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio depositando una relazione della Questura di Padova sui fatti di causa con relativa documentazione fotografica.
4. Con istanza depositata in data 14-2-2025 parte ricorrente ha dato atto del pagamento del contributo unificato e ha chiesto lo “sgravio” della cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per il relativo importo.
5. Parte ricorrente ha altresì depositato una memoria in cui ha sviluppato le sue difese.
6. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le censure proposte non possono essere condivise.
7.1. È infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato non motiverebbe adeguatamente in ordine alla prova della partecipazione del ricorrente ai fatti di violenza contestati.
7.2. Il provvedimento di DASPO appartiene infatti al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “ più probabile che non ”, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari; è dunque sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Cons. Stato, Sez. III, 29-9-2022, n. 8379; id ., 3-8-2021, n. 5731).
E l’articolata relazione depositata in giudizio dalla difesa erariale – con la relativa documentazione fotografica – conferma la ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato: il ricorrente risulta avere effettivamente partecipato ai fatti di violenza contestati.
Ciò giustifica l’adozione della misura assunta.
7.3. La pericolosità della condotta del ricorrente è resa evidente dal contesto – all’interno dello stadio nel corso della manifestazione sportiva - in cui si sono svolti i fatti contestati.
7.4. Del tutto irrilevante è la pretesa contraddittorietà del riferimento al concetto di “ aggressione ” e di “ rissa ”, stante la già evidenziata effettiva partecipazione del ricorrente ai fatti di violenza.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha dato atto di avere dato il “ via ” alla “ discussione ”.
8. È infondato il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta l’eccessiva durata della misura adottata (10 anni).
8.1. La determinazione della durata della misura interdittiva rientra nella sfera di discrezionalità rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e irragionevolezza.
E alla luce dei precedenti del ricorrente e della gravità della condotta contestata, la valutazione compiuta dall’Amministrazione non presenta evidenti profili di irragionevolezza.
D’altra parte, il DASPO impugnato ha evidenziato che il ricorrente è già stato destinatario di analoghe misure per fatti sussumibili alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 401/1989, ma tali misure - di minore durata - non sono risultate idonee ad arginarne il comportamento violento.
8.2. Il fatto che il GIP presso il Tribunale di Padova abbia convalidato la misura per una durata inferiore, non risulta decisivo ai fini del presente giudizio.
La valutazione del GIP è infatti circoscritta alla parte del provvedimento che incide sulla libertà personale dell’interessato, con l’obbligo di comparire avanti all’Autorità di pubblica sicurezza in occasione delle partite del Como.
Il provvedimento amministrativo impugnato riguarda invece il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
9. È infondato il terzo motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
9.1. Per costante giurisprudenza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’emanazione del DASPO non produce un vizio insanabile di quest'ultimo, in considerazione delle esigenze di celerità intrinseche alla stessa natura preventiva del provvedimento, che sono dirette a scongiurare ogni ulteriore turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica. Trattasi, infatti, di una “ misura connotata dalla necessità e dall'urgenza di porre rimedio al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate e all'esigenza di garantire l'ordine pubblico, evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose ” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 22 febbraio 2024, n. 315; cfr., altresì, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 2401; T.A.R. Toscana, Sez. II, 25 ottobre 2022, n. 1203).
Nel caso di specie, peraltro il Questore ha adeguatamente motivato anche in relazione alle ragioni di urgenza di provvedere.
9.2. Il lasso di tempo trascorso tra l’episodio contestato e il provvedimento impugnato risulta del tutto giustificato dalla necessità di compiere i necessari accertamenti istruttori.
10. È infine infondato il quarto motivo con cui il ricorrente sostiene che le prescrizioni in ordine ai luoghi e alle manifestazioni sportive vietate sarebbero generiche ed eccessive e non gli consentirebbero di orientare il suo comportamento.
10.1. Da un lato, infatti, la misura adottata si riferisce alle sole manifestazioni calcistiche, non a quelle di altri sport.
Dall’altro lato il provvedimento individua in modo sufficientemente preciso i luoghi ai quali è temporalmente precluso l’accesso al ricorrente precisando che “ Per luoghi circostanti agli impianti sportivi si intendono le aree antistanti lo stadio, le zone di parcheggio pertinenti, le vie di arrivo al medesimo, nonché le stazioni di arrivo e partenza dei mezzi pubblici gommati e su rotaia abitualmente interessati alle partenze, arrivi e soste dei tifosi. Per luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto si intendono: le strade o le piazze che si trovano nel raggio di un chilometro dalla recinzione esterna degli impianti sportivi ove la squadra del “COMO” disputerà gli incontri di calcio, in casa e fuori casa, le strade, le vie, le piazze o i parcheggi utilizzati dai tifosi in occasione delle suddette manifestazioni calcistiche per recarsi ai citati impianti nonché, sempre in concomitanza con le suddette manifestazioni, le stazioni ferroviarie, di metropolitana, di terminal bus, le stazioni di servizio, gli autogrill, i caselli autostradali, gli scali aerei e gli imbarcaderi di motonavi, quando vengono utilizzati dai tifosi per raggiungere l’impianto sportivo e i mezzi che, in occasione delle citate partite di calcio, vengono appositamente riservati al trasporto dei tifosi”.
E tali prescrizioni risultano ragionevolmente riferite a quei luoghi in cui notoriamente si verificano gli scontri tra tifoserie.
11. E’ invece inammissibile l’istanza di “sgravio” della cartella esattoriale per il pagamento del contributo unificato.
11.1. Le controversie riguardanti la sussistenza dell'obbligo del pagamento del contributo unificato o la sua misura rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, così come quelle relative all'impugnazione della cartella esattoriale con la quale si facciano valere vizi della cartella di pagamento emessa in esito all'iscrizione a ruolo del contributo unificato (T.A.R. Umbria, Sez. I, 10-6-2024, n. 436).
12. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, Iva e CPA..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
Filippo Dallari, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Leonardo Pasanisi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.