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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. 4804/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 27.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4804/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. ODIERNA UGO Parte_1 C.F._1
( ); avv. LEPERINO ALFONSO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. PESCE Controparte_1 P.IVA_1
PIERPAOLO ( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di essere dipendente dell'azienda sanitaria convenuta come Collaboratore Professionale presso il reparto di Parte_2
Pediatria del P.O. di Nocera Inferiore. Rilevava che, in ragione delle mansioni e dei turni espletati, aveva sempre percepito l'indennità giornaliera di cui all'art. 86 comma 3 del ccnl di settore, senza che la stessa fosse stata contemplata per la determinazione del compenso per il periodo feriale, in spregio alla interpretazione europea della retribuzione, sancita dalla giurisprudenza sia di legittimità che eurounitaria. Chiedeva, pertanto, in via generica, la condanna della datrice resistente al pagamento in suo favore delle conseguenziali differenze retributive come integrazione dell'importo già percepito durante le giornate di ferie fruite nel periodo intercorso da settembre 2017 sino alla domanda giudiziale.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto attoreo e, nel merito,
l'infondatezza della pretesa retributiva.
La domanda attorea si presenta fondata e va accolta alla stregua di altri precedenti affrontati dall in senso favorevole al lavoratore e a cui CP_2 si ritiene dover dare continuità.
Va, in primo luogo, riportato il ragionamento tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13425/19), che il decidente ritiene di condividere pienamente.
Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: «Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite»; art. 2109, comma 2, c.c.: «Ha [...] diritto (id est: il prestatore di lavoro) [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite» e art. 10 del d.lgs. nr. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: « [...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane») che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», stabilisce quanto segue: «1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o
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prassi nazionali [...]». Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012,
e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre Per_1 Per_2 Per_ Per_ 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: «[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto
«a ferie annuali retribuite» (sentenze del 20 gennaio 2009, e CP_3 altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, Per_6
C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 («La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]») e paragrafo 2, lettera a) ( «ai periodi minimi di [...] ferie annuali») dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli
Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto
30 e punto 31).
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Per ciò che riguarda, in particolare, «l'ottenimento di un pagamento»
a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_7
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto CP_3
58 nonché). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Per_8
e altri, punto 58, nonché SchultzHoff e altri, punto 60).
[...]
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri
(punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
«sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi incomodo Per_6 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo
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dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 25). Del Per_6 pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore
(v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre
2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari Per_6 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n.
37589/21; Cass. n. 20216/22).
Tornando al caso che qui occupa, appare indubbio che l'indennità ordinariamente riconosciuta, lungi da rappresentare elemento transeunte e occasionale del servizio reso dal sanitario, ritraggono invece un elemento costante e continuativo della retribuzione, che connota la sua attività
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lavorativa giornaliera e che diviene, per l'effetto, tale da essere intrinsecamente collegato all'esecuzione delle sue mansioni. Ne deriva che anche questa voce retributiva rientra a pieno titolo nel calcolo del compenso da corrispondere anche durante il periodo di riposo annuale per ferie.
Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita e di natura quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., la stessa risulta validamente interrotta dalla messa in mora inoltrata alla datrice pubblica a mezzo Pec in data
26.08.2022 (cfr. doc. in atti).
In definitiva, la parte resistente va condannata genericamente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle conseguenziali differenze retributive maturate sulle retribuzioni corrisposte durante i giorni di ferie usufruiti da settembre 2017 sino alla data di deposito del ricorso, oltre ai soli interessi legali maturati dal dovuto sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della serialità della causa.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate sulle retribuzioni corrisposte durante i giorni di ferie usufruiti da settembre 2017 sino alla data di deposito del ricorso, tenendo conto della
“indennità giornaliera di turno”, il tutto oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.100,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 27.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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