Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 658/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 658/2020 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “appello a sentenza del giudice di pace in materia di “Vendita di cose mobili” e pendente:
(C.F. ) nato ad [...], il Parte_1 C.F._1
15.12.1981 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Ettore Corcione, 28, presso lo studio dell'avv. Fabio ROSELLI (C.F. ), che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado. APPELLANTE
CONTRO (P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Aversa (CE) al Europa n. 333, rappresentata e Controparte_2 difesa - in virtù di procura speciale ad litem a margine della comparsa di costituzione e risposta del 3.5.2013 versata agli atti del fascicolo di ufficio del primo grado - dall'avv.to Enrico Victor Rossi (c.f. ), del C.F._3
Foro di S. Maria C. V., e con questo elett.te dom.to in S. Maria C.V. (Ce) alla Via CP_ Vittorio Emanuele II n. 103 Pal. ;
AVVERSO La sentenza n. 5047/2019, emessa in data 30.06.2018 e pubblicata in data 06.06.2019, dal Giudice di Pace di Napoli, dott.ssa M. Rosaria RONDINONE, nel giudizio recante R.G. n. 5457/2019
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 1 di 15
impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda Con atto di citazione in appello notificato in rinnovazione a mezzo posta certificata in data 8.12.2020 alla il sig. ha Controparte_1 Parte_1 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la predetta società per sentire annullare e/o riformare la sentenza di primo grado n. 5047/2019 emessa in data 30.6.2018, pubblicata il 6.6.2019 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott.ssa M. Rosaria Rondinone, all'esito del procedimento rubricato R. G. n. 5457/2019, con la quale era stata rigettata la domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni, relativi al contratto di compravendita, per l'acquisto dell'autovettura Renault US Tg. CX106LD, nella misura di € 1.500,00. In merito al procedimento di primo grado l'appellante rappresentava che: con atto di citazione notificato in data 3.10.2012 conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, la in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per sentir dichiarare, previo accertamento dei fatti posti a sostegno della domanda, la riduzione del prezzo del contratto di compravendita, per l'acquisto dell'autovettura Renault US Tg. CX106LD, nella misura di
€1.500,00 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della predetta somma nonché del risarcimento dei danni patrimoniali e non, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione. A supporto della domanda l'attore deduceva che in data 31.03.2011, acquistava presso la concessionaria in Aversa (Ce) al Viale Europa 333, il Controparte_1 menzionato veicolo Renault modello US, tg.CX106LD, al prezzo di €5.1000, versati mediante acconto in contanti pari ad euro 500,00 e successivo saldo con assegno circolare di euro 4.600,00; che in data 23 gennaio 2012, rilevava sul predetto veicolo talune anomalie, nella specie stani rumori dal vano motore e difficoltà nella marcia;
che pertanto si recava presso officina di sua fiducia per eseguire controlli, all'esito dei quali veniva riscontrato un guasto alla turbina. Dunque, esponeva che in seguito si rivolgeva alla concessionaria venditrice richiedendo la prestazione della garanzia, ma in riscontro otteneva un rifiuto motivato dall'inoperatività della garanzia in relazione all'eccepito difetto. Pertanto, a mezzo raccomandata del 30.1.2012 e fax del 10.2.2012, l'attore formulava espresso atto di diffida e messa in mora nei confronti della
[...]
assegnando il termine di quindici giorni per la riparazione del guasto. CP_1
Tuttavia, con comunicazione fax del 10.02.2012 e dell'11.02.2012, la CP_1 negava la richiesta ritenendola infondata sull'assunto che la turbina, non costituendo una componente del motore, non costituiva oggetto di garanzia. Pertanto, l'attore adiva la tutela giurisdizionale, deducendo che la convenuta società fosse tenuta alla eliminazione del difetto di conformità in virtù di quanto sancito dall'art.132 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2005 (Codice del Consumo). Si costituiva la in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto ed in n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 2 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
diritto, nonché respingendo ogni responsabilità per l'asserito danno manifestatosi sulla vettura Renault US, venduta all'attore in data 31.03.2011, e per l'effetto chiedeva condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite, con attribuzione. Espletata istruttoria, escussi i testi, eseguita la Ctu, il giudice di prime cure, in persona della dott.ssa M. Rosaria Rondinone, decideva la causa mediante l'impugnata sentenza in data 30.06.2018, pubblicata in data 06.06.2019, con la quale così statuiva: “rigetta la domanda per quanto esposto in motivazione;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite, ponendo, definitivamente, quelle afferenti la c.t.u., a carico della parte che ne ha fatto richiesta”. Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante proponeva il dispiegato gravame invocando la riforma della stessa, indicando quale unico motivo di censura, la violazione ed errata applicazione degli artt. 1490 c.c. nonché' 128 e seguenti del d. lgs. 206/2005 codice del consumo. All'uopo impugnava, quanto disposto alla pagina 2 del dispositivo oggetto del dispiegato gravame, riportando testualmente: “si osserva che l'art. 1490 c.c., 1° co. statuisce che il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore. La dottrina, in ordine al concetto di vizio, ha offerto, nel corso degli anni, varie classificazioni, pervenendo a tre suddivisioni. La prima concerne il vizio vero e proprio, ossia l'imperfezione materiale della cosa durante la sua produzione o fabbricazione;
la seconda, la mancanza di qualità, ossia quando la cosa venduta non presente i requisiti della funzionalità, dell'utilità o del pregio che le sono propri;
la terza riguarda l'“aliud pro alio”, che si verifica quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. Nel caso in esame, vanno valutati i primi due tipi della classificazione, in quanto applicabili alla fattispecie per cui è causa, e non il terzo, in quanto non oggetto del processo. Va evidenziato che dottrina a giurisprudenza, benché su di essi siano in contrasto riguardo alla loro genesi (…) sono concordi nel riconoscere gli stessi effetti e conseguenza da essi scaturenti, ossia: che il compratore deve provare che il vizio era preesistente o comunque presente al momento della vendita;
che per entrambi i tipi deve provare che trattasi di difetto di fabbricazione o di qualità. Pertanto, preme rilevare che vi è in atti dichiarazione liberatoria annessa al contratto di compravendita, sottoscritta dal sig.
, odierno attore nella quale lo stesso ha dichiarato “di non aver rilevato difetti Parte_1 all'autoveicolo, oggetto dell'acquisto, che è stato esaminato sul luogo del ritiro e di aver effettuato una prova su strada onde verificare le condizioni dello stesso e di accettarlo nello stato d'uso in cui si trova”. Orbene, tale dichiarazione esclude la garanzia per vizi, a meno che gli stessi non siano occulti e non percepibili dal consumatore. Ma il vizio che, nel caso che ci occupa, riguardava difetto di marcia e non di accelerazione (come dichiarato dallo stesso fratello dell'attore, in sede di escussione) è un difetto immediatamente segnalato, per cui non poteva essere né un vizio occulto, né preesistente alla vendita, in quanto manifestatosi solo successivamente. All'esito dell'attività istruttoria, parte attrice non ha provato che il vizio era preesistente alla vendita. Vale la pena evidenziare che il vizio si è manifestato solo a distanza di dieci mesi dall'acquisto dell'autovettura. Non ha provato, inoltre, che il vizio, è dovuto ad un difetto di fabbricazione e/o a un difetto di qualità, ma piuttosto ad un deperimento d'uso delle componenti meccaniche di un'autovettura, che non rientra nella garanzia. Va evidenziato che trattasi di un'autovettura immatricolata nel 2004, che già all'atto di acquisto, da parte
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dell'istante, era su strada già da cinque anni e quattro mesi, per cui il difetto è dovuto a normale usura del veicolo, attesa l'innegabile vetustà dello stesso, come rilevato anche dal c.t.u., ed ad una non corretta o omessa manutenzione, per mancata o non corretta lubrificazione della turbina stessa nonché per intasamento del filtro dell'aria, come precisato dal tecnico sig.
, titolare dell'officina meccanica di riferimento della società convenuta.” Persona_1
Relativamente al profilo di doglianza l'appellante contestava che il giudice di prime cure aveva erroneamente ricompreso la fattispecie de quo nel novero dell'art. 1490 c.c.; di contro riteneva applicabile al caso di specie la normativa prevista dal Codice del Consumo. Eccepiva pertanto l'illogicità ed illegittimità della decisione impugnata. Contestava che il giudice di prime cure aveva errato per aver ritenuto la necessaria preesistenza del difetto, all'acquisto, giacché argomentava che la normativa applicabile si limita a circoscrivere – sul piano temporale – la responsabilità del venditore per i difetti da cui il bene venduto dovesse essere colpito. Argomentava altresì che la legge distingue l'obbligo di prestazione di assistenza per i prodotti nuovi da quelli usati dimezzandone la durata, proprio per coniugare – da un lato – il diritto del consumatore alla conformità del bene e – dall'altro – quello del venditore alla riduzione del proprio rischio d'impresa per prodotti che sono in parte obsoleti. Tuttavia, che nel periodo di vigenza dell'indicato obbligo, il venditore non può sottrarsi ad esso, in quanto irrinunciabile. Richiamava la sentenza 21204 del 19.10.2016 della Suprema Corte, sulla portata del diritto alla garanzia e sulla dichiarazione dell'acquirente rilasciata al venditore, in tema di autovetture usate, laddove ha statuito che: “Il consumatore che acquista da una società una automobile usata è protetto dai vizi occulti anche se ha sottoscritto la clausola "nello stato come vista e piaciuta". Argomentava l'appellante che tale clausola vada intesa riferita allo stato apparente del bene, percettibile e manifesto e non come accettazione senza alcuna riserva del bene allo stato in cui appare, con rinuncia alla garanzia per i vizi anche occulti. Pertanto, sulla scorta di quanto detto, sussumeva appellante la questione oggetto di lite nella categoria dei difetti di conformità ai sensi dell'art. 128 del Codice del Consumo, in quanto incidenti sulla funzionalità del prodotto. Nella specie asseriva che con la C.T.U. espletata era stato accertato che la turbina è una componente del motore e, come tale, rientrante tra le componenti meccaniche di cui, il venditore, deve garantire la conformità ed è tenuto al ripristino nell'anno successivo alla vendita. Dunque, che essendo stato rilevato il difetto intorno al nono mese dall'acquisto, lo stesso fosse pienamente rientrante nel periodo di legge entro il quale la garanzia era esigibile. Richiamava altresì precedenti giurisprudenziali atti a corroborare la propria tesi e insistendo per la riforma dell'impugnata sentenza, citava la società appellata in epigrafe indicata a comparire innanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di appello, all'udienza del 20 maggio 2020 per sentir : in via principale: annullare e/o riformare la sentenza di primo grado e, accogliere la domanda di riduzione del prezzo e risarcimento danni;
Col favore delle spese del giudizio di appello con attribuzione. Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto poiché infondato in fatto ed in diritto.
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Con riguardo al motivo di appello dispiegato, l'appellata deduceva che l'avversa ricostruzione non aveva tenuto conto del disposto del terzo comma del suddetto articolo, secondo cui “ Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.”, ma anche di tutte le contestazioni che, nel merito della vicenda erano state sollevate dalla società e che, in ogni caso, erano state fatte proprie dal primo Giudice allorquando aveva ritenuto che parte attrice all'esito della istruttoria, in ogni caso, non aveva provato né che il preteso vizio era preesistente alla vendita, né che questo era dovuto ad un difetto di fabbricazione e/o a un difetto di qualità. L'appellata società evidenziava che il Giudice di Pace di Napoli Nord aveva ritenuto ricorrente nel caso di specie che il lamentato, e non provato, difetto di funzionamento della turbina, fosse da ricondurre al deperimento d'uso delle competenti meccaniche dell'autovettura e che, come tale, non rientrasse nella garanzia. Sul punto rimarcava quanto statuito ovvero che trattandosi di un'autovettura immatricolata nel 2004 e che, pertanto, all'atto dell'acquisto la stessa era su strada già da cinque anni e quattro mesi, di guisa che il difetto lamentato - e non provato - dal era dovuto a normale usura del veicolo, Pt_1 attesa l'innegabile vetustà di questo e ad una non corretta o omessa manutenzione, per mancata o non corretta lubrificazione della turbina, nonché per l'intasamento del filtro dell'aria, come altresì rilevava precisato dal teste escusso in corso di causa (sig. ). Pertanto, a parere della società Persona_1 appellata, dirimente si appalesava non tanto la disciplina bensì la tipologia di vizio contestato, che eccepiva in ogni caso non provato. Reiterava le difese articolate in primo grado e dunque ribadiva la infondatezza dell'assunto di controparte, relativo all'inadempimento imputatole dell'obbligo di prestazione della garanzia, per essersi rifiutata di procedere alla riparazione del guasto lamentato dall'attore, evidenziando nuovamente che, dopo avere appurato con un tecnico di sua fiducia, sig. che il presunto Persona_1
“difetto funzionale” contestato dalla parte attrice riguardava l'inesatto funzionamento della turbina, aveva escluso che tale difetto fosse un vizio di conformità e, pertanto, aveva replicato che l'intervento richiesto non poteva considerarsi coperto dalla garanzia gravante a suo carico in quanto venditore. Ribadiva altresì dimostrato dalla istruttoria di primo grado, che le pretese del fossero infondate e pretestuose. Sul punto richiamava le propalazioni Pt_1 rese dal meccanico escusso in qualità di testimone, il sig. Persona_1 titolare della officina meccanica di riferimento della concessionaria, a cui era stato sottoposto il veicolo dopo le rimostranze del dunque che la Pt_1 vettura acquistata era dotata di motore diesel e, da un punto di vista esclusivamente tecnico, le cause per cui poteva verificarsi un danno alla turbina, come del tipo di quello lamentato, erano la mancata o non corretta o intempestiva lubrificazione della turbina stessa o l'intasamento del filtro dell'aria; il non corretto afflusso di aria aspirata dalla turbina, che avrebbero potuto sovraccaricare la stessa, danneggiandola prematuramente, o, ancora, il mancato n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 5 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
sfogo dei gas di scarico all'interno della marmitta, che creando delle sovrapressioni all'interno della turbina, possono cagionare il deterioramento in poco tempo della turbina. Tali cause tecniche, rilevava l'appellata societa', venivano confermate anche dal C.T.U incaricato nel procedimento di primo grado. Dunque, ribadiva quanto evidenziato in primo grado, ossia che per evitare che si verificassero le problematiche di cui sopra, e precisamente il problema della scarsa o scorretta lubrificazione, fosse necessario che l'appellante utilizzasse sempre lubrificanti di qualità, e che effettuasse i tagliandi di manutenzione scrupolosamente, senza ritardarne l'intervento. Allo stesso modo, riteneva che per evitare il problema relativo all'impianto di aspirazione dell'aria occorreva una accurata e periodica pulizia del condotto di aspirazione;
onde evitare il terzo tipo di problema relativo all'impianto di scarico rilevava necessario che il facesse verificare scrupolosamente il corretto flusso dei gas al suo Pt_1 interno. Di conseguenza, eccepiva la mancata dimostrazione della effettuazione dei suddetti interventi di manutenzione ordinaria sui materiali di usura del veicolo, e pertanto respingeva ogni responsabilità per il verificarsi di anomalie successivamente alla vendita, atteso che le stesse si erano verificate, nel caso in esame, a distanza di quasi un anno. Dunque, rivendicava che il punto nodale fondante la decisione del primo Giudice, a prescindere dal riferimento normativo assunto da quest'ultimo, fosse da individuarsi nella mancata prova da parte del di avere assunto Pt_1 comportamenti idonei ad evitare che si potessero verificare le su illustrate cause tecniche di mal funzionamento o guasto della turbina di un motore diesel, anche tenuto conto del fatto che la Renault US acquistata dal era stata Pt_1 immatricolata cinque anni prima della vendita per cui è causa e che solo dopo quasi un anno da tale vendita, allo scadere del termine utile per far valere la garanzia del venditore, si era manifestato il presunto guasto. L'appellata evidenziava inoltre che la stessa circostanza per cui la presunta rottura della turbina si era manifestata solo dopo ben 10 mesi dall'acquisto/consegna del veicolo all'attore, anche tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria, escludeva che tale danno esistesse già al momento della consegna dell'auto al e Pt_1 che ciò avvalorasse la tesi che, ove effettivamente verificatosi, tale danno era stato determinato dall'uso poco corretto e/o superficiale della vettura da parte dell'attore. Sul punto richiamava la giurisprudenza di merito, secondo cui : “Nella vendita di beni di consumo usati (nella specie di un'autovettura), anche nel caso in cui l'acquirente non invochi uno dei rimedi di cui all'art. 1519 quater, comma 2, c.c. ma si limiti a denunciare l'inadempimento del venditore alla garanzia convenzionale, è applicabile la presunzione posta dall'art. 1519 sexies, comma 3, c.c., a norma del quale, se i difetti si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, si presume che esistessero già a tale data” (Giudice di Pace di Acireale, 22/3/2005). Eccepiva pertanto che qualora il difetto, si manifesta oltre i sei mesi dalla consegna, non può presumersi che lo stesso era già presente a tale data, con la conseguenza che, in tali casi è onere dell'acquirente provare la sussistenza del difetto originario di conformità, non n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 6 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
essendo a tal fine sufficiente la sola prova dell'esistenza del vizio, in quanto da solo non in grado di dimostrare la sua sussistenza ab origine, ben potendo essere dipeso da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto. In sintesi, contestava che non essendosi manifestato il presunto guasto entro sei mesi dalla consegna dell'auto all'attore, ma solo dopo ben 10 mesi, il veicolo in questione fosse esente da qualsiasi vizio e perfettamente funzionante al momento della relativa consegna, ragion per cui alcuna responsabilità poteva ad essa ascriversi, quale società venditrice. Rilevava che anche dall'istruttoria orale non era emerso che il presunto difetto funzionale della turbina esistesse già al momento della vendita, giacché l'unico teste di parte attrice, il sig. Tes_1
fratello dell'attore, si era limitato a confermare, all'udienza del
[...]
24/9/2014, la circostanza del “difetto di marcia, ovvero (la vettura) non accelerava” alla data del 23/1/2012, allorquando, secondo la ricostruzione di questo teste, egli stesso accompagnò il fratello dal loro meccanico di fiducia, il sig. di CP_4
Aversa, e questi disse loro di ritenere necessaria la sostituzione della turbina. In conclusione, esponeva che nessun altro elemento istruttorio aveva dimostrato in qualche modo che la turbina della vettura in questione fosse già guasta alla data della vendita, anzi rivendicava la circostanza esclusa nelle conclusioni dell'elaborato peritale dell'ausiliario del giudice incaricato. Relativamente all'elaborato peritale espletato nel procedimento di prime cure, ribadiva quanto già eccepito all'udienza del 20/9/2017 ovvero l'inutilizzabilità ed invalidità di siffatto accertamento atteso che, evidenziava che all'inizio delle operazioni peritali, parte attrice aveva presentato certificazione di avvenuta rottamazione della vettura per cui è causa, sicché la consulenza era di fatto avvenuta sui rilievi fotografici della turbina che parte attrice aveva assunto, senza averlo mai provato, essere stata smontata dalla vettura per cui è causa . Tanto premesso, per tutti i motivi su illustrati e, dunque, anche perché ritenuta viziata in radice e/o inammissibile e/o nulla e/o invalida e/o inutilizzabile ai fini del presente giudizio l'espletata c.t.u., chiedeva: rigettare l'appello proposto da Pt_1 in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto, e
[...] condannare questo al pagamento delle spese, diritti ed onorari di questo grado, da liquidarsi in conformità ai vigenti parametri ministeriali Disposta la trattazione scritta della presente controversia, secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 (conv. in Legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 221 D.L. 34/2020; rilevato che non risultava essere stato acquisito il fascicolo di primo grado presso il competente giudice di pace e che tale adempimento fosse necessario ai fini della decisione, questa giudice, assegnatario del presente giudizio in grado d'appello, giusta decreto presidenziale n.2/2021, a far data dal 18.2.2021, rinviava alla data del 15.12.22, onerando all'uopo la cancelleria e contestualmente la parte più diligente a provvedere al suddetto incombente, poi ulteriormente per il medesimo incombente all'udienza del 18.9.2023. Alla data da ultimo indicata, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e in data 23.9.24, trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ.
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3 .In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie risultando agli atti copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, l'espletata consulenza d'ufficio, nonché le di produzioni di parte di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
4. Sul merito In via del tutto assorbente e in virtù del principio della decisione della causa sulla base della ragione più liquida — che consente al giudice di accogliere o respingere la domanda sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale (su cui cfr. Cass. SS.UU., 29523/08 e 24883/08 e le recenti Cass. 9936/14 e Cass. 12002/2014)
—, va osservato che la domanda proposta da parte attrice (odierno appellante) si è rivelata infondata nel merito per quanto in seguito osservato. Orbene tenuto conto che spetta al giudice dell'appello procedere all'esame di merito della domanda, essa si è dimostrata sostanzialmente indimostrata per il mancato assolvimento, da parte dello stesso appellante, ai propri oneri probatori. Ed invero in fase di gravame, in ogni caso, qualora fosse accertata l'erroneità della pronuncia di primo grado, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). Quanto al merito della fattispecie dedotta in lite, in diritto, va evidenziato che la compravendita per cui è causa risulta certamente ricompresa nell'ambito della disciplina del Codice del Consumo, stante le rispettive qualità dei soggetti coinvolti. Inoltre, nella definizione delle tipologie contrattuali cui essa è destinata ad applicarsi, che l'art. 128, 1 co., del predetto testo di legge individua nella vendita;
beni di consumo possono ritenersi tutti i beni mobili, come il legislatore genericamente si esprime, usati o nuovi, montati o da assemblare, potendovi rientrare certamente un'autovettura. Occorre ora venire al tema delle garanzie: fondamentale punto di riferimento della tutela del consumatore, e anzi punto di partenza dello stesso diritto dei consumatori, le garanzie nella vendita sono disciplinate agli artt. 128-135.
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Rispetto alla tutela civilistica ordinaria - in cui la disciplina generale delle garanzie nella vendita fa perno sul vizio (occulto) materiale della cosa (art. 1490 c.c.), sulla mancanza delle qualità essenziali (o promesse) (art. 1497 c.c.), sul difetto di funzionamento in ipotesi di garanzia convenzionale (art. 1512 c.c.) e sul caso della consegna di aliud pro alio - il codice del consumo prescrive che "il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene" (art. 130 cod. cons.), e ciò pertanto indipendentemente dalla natura del difetto o dalla sua gravità, purché al momento della consegna sussista la causa determinante l'insorgere del difetto. Di per sé il difetto di conformità è una nozione estremamente ampia, che va al di là della mancanza delle qualità essenziali o promesse sulle quali si incentra la disciplina generale delle garanzie nella vendita (art. 1490 ss. c.c.). Esso abbraccia tutte le forme di inesattezza qualitativa o quantitativa del bene rispetto al contratto. La disciplina di cui trattasi prescrive, ai sensi dell'art. 129 cod. cons., che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto di vendita”, beni cioè che siano idonei all'uso cui servono abitualmente e che presentino le qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. La conformità del bene compravenduto quindi viene a configurarsi come l'oggetto non di una garanzia in senso tecnico, bensì di una specifica obbligazione gravante sul professionista, diversa ed autonoma sia da quella avente ad oggetto il trasferimento della proprietà sia da quella di consegna del bene, che rimangono interamente ed esclusivamente assoggettate alla disciplina generale del contratto e dei singoli tipi contrattuali. La prestazione dovuta dal rivenditore, in altri termini, è rivolta più che a realizzare una condotta umana, ad assicurare un risultato oggettivo, relativo al modo di essere della cosa. L'art. 130 del cod. cons. prevede che “il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”. Il comma 7 prevede, poi, quanto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione, che queste possono essere richieste “ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore”. Dalla lettura della normativa sopra richiamata emerge, in sostanza, un ordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difetto di conformità del bene. Dunque, il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 appena menzionato, i quali, però sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà, in primo luogo, proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene (rimedi primari) e, solo in secondo luogo, nonché alle n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
condizioni contemplate dal comma 7, potrà giudizialmente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (rimedi secondari). L'art. 130 cod. cons. preferisce, quindi, gli strumenti correttivi o sostitutivi, quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione. Il legislatore, in sostanza, manifesta il suo favor per la conservazione del rapporto obbligatorio originariamente costituito. Trattasi di una soluzione equilibrata che salvaguarda le opposte esigenze: l'interesse del compratore di avere un bene conforme e quello del venditore di far salvo l'affare concluso e di liberarsi dall'obbligazione assunta. Questo significa che solo quando la sostituzione o la riparazione siano impossibili o eccessivamente onerose, oppure il venditore non abbia riparato o sostituito il bene in un congruo termine dalla richiesta, o, da ultimo, quando la sostituzione o la riparazione effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, questi può richiedere, sempre a sua scelta, la risoluzione del contratto o in alternativa la riduzione del prezzo. Se il consumatore non rispetta l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda proposta, ove eccepita dal convenuto (Trib. Trani, 21/03/2017, n. 615 in Leggid'Italia; Trib. Roma Sez. III, 22-02-2016, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Prato Sez. Unica, 14-04-2014, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Piacenza, 14-01- 2014, in Pluris/Cedam, 2017; Trib. Genova 29 dicembre 2008, in Nuova giur. ligure, 2009, I, 22 Trib. Milano 8 settembre 2008, in Arch. loc. e cond., 2009, 382). Inoltre, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., “il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. La Suprema Corte di Cassazione ha puntualmente argomentato sul tema del difetto di Conformità dei beni oggetto di compravendita, già ampiamente affrontato dalla normativa codicistica del D.lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”) il cui merito, oltre alla logica asserzione del contraente quale soggetto “debole” del rapporto contrattuale, era stato quello di aver correttamente individuato il profilarsi di un principio di responsabilità di tipo contrattuale (ed extra-contrattuale) specie nel caso in cui dal difetto/vizio del bene riscontrato promanasse un danno al consumatore. Venendo al caso de quo, il consumatore risolveva il contratto di vendita – avente ad oggetto l'acquisto di un'autovettura
– con il professionista, per aver riscontrato la presenza di vizi che rendevano il bene inidoneo all'uso al quale era destinato, successivamente convenendolo in giudizio. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, per poi trovare rigetto in quello successivo: la Corte di Appello, in riforma della n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
impugnata sentenza, aveva accertato la intempestività della denuncia del vizio, aggiungendo che “l'onere della prova della tempestività di quest'ultima gravasse su parte acquirente”. Nell'analizzare il predetto principio, la Corte è tornata nuovamente a soffermarsi sull'attuale assetto normativo attuato per la facilitazione degli strumenti di tutela del consumatore, altresì osservando il ruolo “sussidiario” assunto dalla disciplina del codice civile: dunque, in tema di compravendita ed in tema di garanzia per i vizi riscontrabili sui beni oggetto del predetto vincolo contrattuale, trovano applicazione “in una prospettiva di tutela del contraente più debole….gli strumenti predisposti dal codice del consumo”. Il provvedimento de quo parte dall'assunto secondo cui, seguendo i dettami degli artt. 130 e ss. cod. cons., il consumatore che ha riscontrato un difetto di conformità, potrà certamente invocare l'alternativa della riparazione e/o della sostituzione del bene, nonché chiedere ovvia riduzione del prezzo o, come extrema ratio la risoluzione contrattuale, ma adempiendo all'onere di denunciare al venditore il summenzionato difetto di conformità, nel termine di due mesi dalla sua scoperta. Del resto, è ben chiaro quanto previsto dal citato cod. cons. ex art. 120
“Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno” norma che, esplicitamente, prevede l'assolvimento del citato obbligo per il consumatore – utilizzatore del prodotto – che intenda ottenere il risarcimento ed implicitamente rimanda a quello del produttore su cui incombe provare i fatti che possano escluderne la sua responsabilità. Superato, però, il termine indicato, la Corte rileva che in tal caso, troverebbe applicazione l'art. 2967 c.c: dunque, il consumatore dovrà fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine (al momento dell'acquisto del prodotto); dunque, evidenziando che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, considerato che dipende dall'accertamento della consapevolezza del produttore. Pertanto, come in precedenza, sull'acquirente incombe la prova del nesso causale tra difetto e danno, mentre sul produttore la “corrispondente prova liberatoria” (sul punto, Cass. Civ. Sez. III, 20/11/2018 n. 29828). La tempestività nella denuncia del difetto di conformità è, a carico del consumatore, requisito essenziale, tra l'altro già opportunamente menzionata dalla Direttiva Europea n. 1999/44/CE, laddove (all'art. 5) la stessa aveva previsto che, i difetti/vizi rilevabili entro 6 mesi dalla consegna del bene, si presumessero già originariamente esistenti: norma, questa, che viene in rilievo quanto al caso affrontato. In conclusione, affermando che, quanto all'onere della prova incombente sul consumatore ai fini della denuncia dell'esistente difetto di conformità, questo “debba limitarsi al mero obbligo di denuncia, prescindendo dalla necessità di una ulteriore prova della esistenza del difetto o indicare la causa precisa del medesimo”; assunto spartiacque, che ha tenuto conto dell'orientamento consolidato dei giudici della Corte di Giustizia Europea (04/06/2015, causa c-497/13, “Caso Faber”). Riepilogando, in primis al consumatore viene richiesto di fornire la prova che il bene acquistato non sia conforme al contratto (necessaria è la sola esistenza del n. 658/2020 r.g.a.c. Pagina 12 di 15 N. 658/2020 R.G.A.C.
difetto), quindi provare altresì che il difetto palesatosi, sia emerso entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Ciò chiarito, nella specie, pacifico così come dedotto anche dall'appellante, che il difetto contestato veniva rilevato ben oltre i sei mesi dalla consegna, segnatamente in data 23.01.2012 a fronte dell'acquisto che avveniva in data 31.03.2011. Dunque, l'attore avrebbe dovuto provare il difetto, nonché fornire prova del nesso causale tra difetto e danno per quanto innanzi osservato, cosa che non risulta essere avvenuta, né dalla prospettazione dei fatti fornita nel proprio atto di citazione, né dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del processo di primo grado, né tantomeno dalla espletata consulenza tecnica. Ed invero il perito incaricato nell'ambito del procedimento di primo grado recante n.r.g. 5457/2013, arch. (iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici Persona_2 del Tribunale di Napoli Nord n.674) che eseguiva le operazioni peritali sulla scorta dell'analisi della produzione fotografica raffigurante le parti meccaniche, interessate dai guasti, oggetto di smontaggio per sostituzione, eseguito dall' (cfr. pag.3 relazione peritale d'ufficio, produzione parte Controparte_5 appellata , relazionava : “Ad onor del vero va precisato come, impossibile nella CP_1 fattispecie la verifica del componente stesso, da attuarsi almeno con manuale movimentazione dell'asse delle giranti, desumendo dall'eventuale percepibile rumorosità l'amplificazione della tolleranza radiale dell'asse, indi il palesarsi del guasto, ne discende come innegabile dovesse ritenersi l'usura in ragione delle reale vetustà dell'autovettura che all'atto delle compravendita era pari già ad anni 5 e mesi 4.(cfr.pag 6 relazione peritale). Quindi concludeva : “il difetto non è da attribuirsi a difetto di costruzione ma da correlarsi certamente al combinato di :-usura, attesa la innegabile vetustà dell'autovettura (che come precisato, già all'atto dell'acquisto era pari a 5 anni e 4 mesi) presentando (attesa la cilindrata pari a 1461 cc) una canonica percorrenza paria 900 km;
- manutenzione, che non è possibile per quanto espresso in precedenza (ovvero per mancata ispezione di componente e propulsore ) attribuire all'attore o alla convenuta”. (cfr. pag.7 relazione peritale). Altresì l'unico teste escusso per parte attrice, come desumibile dai verbali di primo grado acquisiti al presente procedimento, (nato a Testimone_1
CE (Na) il 21.09.1976, id con patente di guida n. ), oltre a NumeroD_1 confermare la data di acquisto e della rilevazione del difetto di marcia contestato, ben oltre i termini decadenziali, nessun apporto probatorio corroborante la prospettazione attorea, ha fornito (cfr. verbali di primo grado, udienza del 24.8.2014, all.produzione appellata). Dunque, va precisato che il giudice di prime cure, seppur avendo errato nel riferimento legislativo in cui inquadrare il caso de quo, con motivazione ampiamente esaustiva e corroborata da puntuali riferimenti alle concrete risultanze istruttorie acquisite al processo (e, per questo condivisa anche da questo Tribunale), risulta aver esaurientemente esposto le sue fonti di convincimento, nonché logicamente e coerentemente motivato il rigetto della domanda attrice.
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Per tutto quanto precede, pertanto, l'appello non può che essere integralmente rigettato. Sulle spese di lite. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite va osservato che, per quanto riguarda il presente giudizio di appello, le stesse seguono strettamente la soccombenza, cosicché parte appellante va condannata al pagamento delle stesse nei confronti della parte appellata costituita, liquidate, così come in dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia secondo la quantificazione della domanda così come operata dalla stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte appellata costituita. Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del 19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013). Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Invero, con l'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13, D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Deve rilevarsi che la norma prevede che il Giudice non “accerti”, bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato: ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 658/2020, così provvede:
-rigetta integralmente l'appello;
-condanna l'appellante parte al pagamento in favore di parte appellata in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.278,00 per compensi professionali, in assenza di spese vive documentate,
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oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002. Così deciso in Aversa, 08/01/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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