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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/10/2025, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 13.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2782/2017 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
AN AD e AM RA;
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentate pro tempore, resistente,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Controparte_2 Controparte_3
in persona dei legali rappresentanti pro tempore resistente
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Oggetto: ripetizione di indebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 maggio 2017, premesso di essere stata Parte_1 dipendente del , in qualità di docente di scuola Controparte_4 dell'infanzia, immessa in ruolo dal 17.10.1995, esponeva:
- che dal 2008 fino alla data del pensionamento aveva prestato servizio presso la Direzione
Didattica di;
CP_3 - che dal 23.09.2010 era stata adibita alla mansione di bibliotecaria poiché giudicata dalla C.M.V.
“non idonea alle mansioni di insegnante in modo assoluto e permanente. Si idonea ad altri compiti d'istituto”;
- che, stante le gravi condizioni di salute in cui versava che non le permettevano di svolgere alcuna attività, chiedeva, effettuando contestualmente l'espressa rinuncia all'utilizzazione in altri compiti, la messa in quiescenza che avveniva in data 29.11.2012;
- che in data 12.04.2017 riceveva dal di una prima Controparte_1 CP_1 lettera, recapitata presso la Direzione Didattica di , di avvio di un procedimento per CP_3
l'accertamento di indebito;
- che in data 08.05.2017, senza che l'Amministrazione attendesse lo spirare dei trenta giorni, riceveva ulteriore missiva presso la Direzione Didattica di , nonostante fosse ormai da anni CP_3 in quiescenza, con la quale il chiedeva la restituzione della somma di euro 13.381,35 CP_1 poiché “dal 09.01.12 al 28.11.2012 ha percepito una retribuzione maggiore rispetto a quella avuta…” “come da allegato prospetto dimostrativo che costituisce parte integrante del provvedimento suddetto”;
- che in data 11.05.2017 la presentava richiesta di accesso agli atti amministrativi e una Pt_1 istanza di sospensione in autotutela del provvedimento ma non le veniva concesso alcun accesso al fine di consentirle di comprendere la regolarità del provvedimento emesso dal;
CP_1
- che nel provvedimento consegnatole dall' in data 08.05.2017, e Controparte_3 proveniente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio Ragioneria Territoriale dello
Stato di Messina, veniva indicato che la ricorrente aveva diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute riconosciuta con decreto n. 7 del 21.03.2014, all'indennità sostitutiva di preavviso, come da decreto n. 8 del 21.03.2014, e a un credito dovuto per la tredicesima 2012. L'Amministrazione, inoltre, non indicava alcun conteggio alla ricorrente ma le comunicava che avrebbe effettuato una compensazione tra crediti e debiti e che quindi sarebbe rimasta debitrice della somma di 13.381,35 euro nei confronti del . CP_1
Chiedeva, in via preliminare, che venisse accertata la decadenza del Controparte_1 dal diritto a chiedere la restituzione delle somme oggetto del provvedimento;
sempre in
[...] via preliminare, che venisse dichiarato prescritto il diritto del per decorrenza dei termini CP_1 di legge;
che venisse dichiarata la nullità dell'atto del Controparte_1 consegnato alla ricorrente in data 08.05.2017; che venisse accertata l'illegittimità dell'operato del e, conseguentemente, che nulla deve la;
che venisse condannato il al CP_1 Pt_1 CP_1 pagamento in favore della della somma indicata nei decreti nn. 7 e 8 del 21.03.2017 per Pt_1
2 indennità sostitutiva di ferie non godute e mancato preavviso nonché per tredicesima mensilità
2012 per l'importo risultante in detti provvedimenti o da stabilirsi in via equitativa o mediante c.t.u., non inferiore a euro 9.000,00. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Con memoria depositata il 07.05.2018 il si costituiva in Controparte_1 giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In particolare, il preliminarmente CP_1 eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente atteso che la stessa si era limitata ad applicare provvedimenti emessi dalla Direzione Didattica " " di CP_3 CP_1 datore di lavoro della . Nel merito, eccepiva che l'operato dell'Amministrazione resistente Pt_1 era stato conforme alle disposizioni dettate dalla L. 241/1990 e s.m.i.. Contestava l'eccezione di prescrizione quinquennale precisando che al credito vantato dalla Pubblica Amministrazione per emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente si applicavano le regole di diritto comune relative all'indebito oggettivo e, pertanto, il termine prescrizionale ordinario decennale. Eccepiva
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal diritto e, in ordine all'obbligatorietà del recupero precisava che, ai sensi del Regolamento di Contabilità di Stato, sussisteva l'obbligo in capo all'Amministrazione di procedere al recupero delle somme corrisposte. Infine, in ordine alla richiesta di sospensione, rilevava che trattandosi di debito scaturente da provvedimenti formali di un'Amministrazione poteva darsi luogo alla sospensione del recupero solo a seguito di modifica del provvedimento emesso ovvero solo a seguito di una espressa richiesta di sospensione degli effetti giuridici dei provvedimenti a seguito di loro revisione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare che venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta;
nel merito, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Con provvedimento del 24.4.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del che si costituiva contestando il fondamento del ricorso. Controparte_2
L'udienza del 13.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente con riferimento alla legittimazione passiva si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di impiego pubblico contrattualizzato, la legittimazione attiva all'azione di ripetizione dell'indebito compete, in forza delle regole proprie della contabilità di Stato, al soggetto che provvede all'erogazione delle retribuzioni ed è titolare del diritto ad incassare nella relazione con il percettore del pagamento
3 ricevuto in eccedenza ("id est": il Ministero delle Finanze), mentre sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente datore di lavoro solo qualora sia contestata la sussistenza del debito restitutorio.”(Cass. 2019 n. 29755).
3. Nel merito ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di prescrizione.
Orbene trattandosi di indebito oggettivo il termine prescrizionale è decennale e il dies a quo della prescrizione relativa all'azione di ripetizione va individuato nella data di pagamento delle singole rate di stipendio. Rilevato, nel caso di specie, che dalla comunicazione di accertamento di debito prot. n. 2049 del 04.05.2017 emerge che gli assegni sono stati ridotti per il periodo dal 09.01.2012 al 28.11.2012, ne consegue che non risulta maturata alcuna prescrizione.
4. Con riferimento alla eccepita decadenza dell'Amministrazione occorre preliminarmente richiamare l'art. 5 D.P.R 1986 n. 429 secondo cui “1. Qualora per disposizioni di legge o per istruzioni ministeriali si renda necessario apportare variazioni di carattere generale alle partite di pensione in carico alle direzioni provinciali del tesoro, con o senza pagamento di arretrati, le relative elaborazioni di aggiornamento degli archivi magnetici sono eseguite dal sistema informativo, al quale le direzioni medesime debbono segnalare, ove occorrano, eventuali dati integrativi, avvalendosi dei mezzi di cui al comma 1 dell'art. 4.
2. Il Centro nazionale di calcolo e contabilità ed i centri interregionali di elaborazione danno notizia alle direzioni provinciali del tesoro dei risultati delle lavorazioni e dei controlli automatici eseguiti, mediante l'invio di appositi tabulati, che vanno riscontrati dalle direzioni medesime entro il termine di un anno, a norma dell'art. 9 della legge
7 agosto 1985, n. 428.
3. Detto riscontro avviene in base ai criteri selettivi fissati periodicamente dal Ministro del tesoro con proprio decreto, nel quale sono stabiliti per le diverse direzioni provinciali del tesoro - tenendo conto delle loro possibilità operative - gli scaglioni di pensioni e la percentuale delle partite da verificare nell'ambito di ogni scaglione.
4. Le liquidazioni disposte con procedure automatizzate hanno carattere provvisorio sino allo spirare del termine di cui al comma 2. Resta comunque impregiudicata l'azione dell'amministrazione per il ricupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte.”
La norma quindi riconosce che risulta impregiudicata l'azione di ripetizione anche dopo il termine di un anno.
Inoltre si richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui “Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata anche nei rapporti di lavoro non privatizzati. L'azione di recupero è dovuta a prescindere dalla buona fede del dipendente "accipiens"; il solo temperamento al principio dell'ordinaria ripetibilità dell'indebito è rappresentato
4 dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere non eccessivamente onerose (in relazione alle condizioni di vita del debitore) e tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un'esistenza libera e dignitosa” (v. Consiglio di Stato n. 7712/2024)
Inoltre va rilevato che l'onere probatorio in materia di ripetizione di indebito grava su colui che agisce per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto richiesto provando i fatti costitutivi del diritto.
Orbene parte ricorrente non ha fornito alcuna prova volta a giustificare la spettanza delle somme richieste relative al periodo dal 09.01.2012 al 28.11.2012.
5. Va inoltre rilevato che risulta rispettata anche la motivazione del provvedimento atteso che l'Amministrazione indicato i decreti presupposti alla riduzione degli assegni relativi al periodo dal
09.01.2012 al 28.11.2012 nonché dei decreti n. 7 e 8 del 21.03.2014 relativi all'attribuzione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute e del preavviso e il riferimento al credito relativo alla tredicesima 2012 portati in compensazione rispetto a quanto indebitamente percepito dalla ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia ed applicati i minimi tariffari attesa la qualità delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore del ed in favore del in Controparte_1 Controparte_2 euro 2694 ciascuno oltre spese generali ed accessori di legge.
Messina, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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