Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 208 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato in [...] in data [...] e sig.ra - CF C.F._1 Parte_2 C.F._2
- nata in LAMEZIA TERME (CZ) ed in data 24/07/1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FOLINO
DOMENICO - CF - elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto in atti”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 04/03/2025 - che i ricorrenti, in data 18.06.1995 contraevano matrimonio concordatario in
ZI ER (CZ) in regime di separazione dei beni e che dalla detta unione nascevano due figli: Per_1
, in data 08.04.1998 a RI NE (CZ) e , nata in data [...] in
[...] Persona_2
ZI ER;
- che da tempo tra i coniugi era venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza sotto lo stesso tetto era divenuta insostenibile a causa della reciproca incompatibilità caratteriale;
- che, pertanto, con ricorso depositato in data 24 giugno 2014 presso il Tribunale di ZI ER, recante
R.G n. 1093/2014, i ricorrenti chiedevano la separazione consensuale;
- che, all'esito dell'udienza presidenziale del 16 ottobre 2014, i coniugi si separavano consensualmente avanti al Presidente del Tribunale;
- che, le condizioni condivise di separazione erano state ritenute conformi alla legge e, pertanto, con Decreto di omologazione n. cronol. 13906/2014 del 21.10.2014 - RG n. 1093/2014, il Tribunale di ZI ER omologava la separazione consensuale ratificando le seguenti condizioni fissate dai coniugi: “1) I coniugi vivranno separatamente dalla data di redazione della presente istanza;
2) i figli, in regime di affidamento condiviso, vivranno con la loro madre e potranno incontrare il padre, compatibilmente con i reciproci impegni professionali e di studio, ogni qualvolta sarà possibile, eventualmente pernottando anche presso la nuova residenza paterna, trascorrendo ad anni alterni, con ciascun genitore le festività natalizie, le festività pasquali e le ferie estive, anche secondo quanto concordato di volta in volta dai genitori;
3) il Signor Parte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie signora la somma di Euro 450,00 e per i figli la
[...] Parte_2 somma di Euro 550,00 entro il giorno 23 di ogni mese;
4) In ordine ai beni immobili, mobili registrati e beni mobili, le parti si danno reciprocamente atto di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra, avendo già provveduto autonomamente a regolare le poche questioni attinenti all'oggetto”.
- che, dopo la separazione, la signora continuava a vivere insieme ai fi nell'ex casa coniugale Parte_2 sita in ZI ER alla via Giovanni XXIII, 29, mentre il signor trasferiva stabilmente Parte_1 la propria residenza presso altra abitazione sita in ZI ER alla via Ginepri n.2;
- che, in data 27.03.2006 il signor in qualità di parte mutuataria, e la signora Parte_1 [...]
in qualità di parte fideiussore, sottoscrivevano il Contratto di Mutuo Fondiario n. 117-10041787 per Pt_2 la somma mutuata di € 90.000,00 (oltre interessi) concessa dalla presso la Controparte_1 filiale di ZI ER;
- che, dopo la separazione la signora continuava a pagare da sola le rate residue del suddetto Parte_2 mutuo cointestato e che, pertanto, si accollava l'estinzione della parte residua dello stesso;
- che, tale circostanza sopravvenuta rendeva necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle condizioni di separazione già omologate al fine di garantire i diritti della ricorrente e della prole in relazione alla casa coniugale.
Tutto ciò premesso, congiuntamente chiedevano a parziale modifica delle condizioni di separazione congiunta già stabilite con Decreto di omologazione n. cronol. 13906/2014 del 21.10.2014 - RG n. 1093/2014 dal
Tribunale di ZI ER, che rimanessero invariate nel resto, e disporre che:
1. L'ex casa coniugale sita in ZI ER, alla via Giovanni XXIII snc, sia assegnata alla signora
[...] la quale ne acquisisce il diritto di abitazione unitamente ai figli Pt_2 Persona_1 Persona_2
;
[...]
2. Il sig trasferirà con atto notarile la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex casa Parte_1 coniugale sita in ZI alla via Giovanni XXIII snc individuato nel catasto fabbricati del Comune di ZI
ER sez. di Sant'Eufemia foglio 14, particella n. 47 sub 11, 14, alla signora a seguito Parte_2 dell'estinzione da parte di quest'ultima delle rate residue del Mutuo Fondiario n. 117-10041787 cointestato con il sig concesso per la somma mutuata di € 90.000,00 dalla Parte_1 Controparte_1 presso la filiale di ZI ER in data 27 marzo 2006 (vedi ricorso congiunto in atti).
[...]
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto, avanzato ai sensi dell'art. 473-bis, comma 51, ult. comma, c.p.c., avente ad oggetto modifica congiunta condizioni di separazione, una volta acquisito 3
formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 7 aprile
2025, il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni di separazione consensuale, già a sua volta adottata con il parere favorevolmente espresso dal PM – in Sede, chiedendo di modificare le condizioni di separazione precedentemente concordate nei seguenti termini:
1. L'ex casa coniugale sita in ZI ER, alla via Giovanni XXIII snc, sia assegnata alla signora
[...] la quale ne acquisisce il diritto di abitazione unitamente ai figli Pt_2 Persona_1 Persona_2
;
[...]
2. Il sig trasferirà con atto notarile la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex casa Parte_1 coniugale sita in ZI alla via Giovanni XXIII snc individuato nel catasto fabbricati del Comune di ZI
ER sez. di Sant'Eufemia foglio 14, particella n. 47 sub 11, 14, alla signora a seguito Parte_2 dell'estinzione da parte di quest'ultima delle rate residue de n cointestato con Parte_3 Parte_4 il signo concesso per la somma mutuata di € 90.000,00 dall Parte_1 Controparte_1 presso la filiale di ZI ER in data 27.03.2006;
[...]
e di confermarle nel resto il predetto decreto di omologa.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti modificativi formalizzati nel corso della procedura in esame, con conferma nel resto delle residue condizioni già radicate nel decreto di omologa n.
13906/2014, in atti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI ER, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 208 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato Parte_1 C.F._1 in FRANCIA in data 29/01/1968 e sig.ra - CF - nata a [...] Parte_2 C.F._2
(CZ) ed in data 24/07/1972, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FOLINO DOMENICO - CF
- elettivamente domiciliata presso il di lui Studio professionale, giusta procura rilasciata C.F._3 in calce al presente atto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) a parziale modifica delle condizioni di cui al Decreto di omologa n. cronol. 13906/2014 del 21.10.2014 -
RG n. 1093/2014 dal Tribunale di ZI ER, dispone: 4
1. L'ex casa coniugale sita in ZI ER, alla via Giovanni XXIII snc, sia assegnata alla signora
[...] la quale ne acquisisce il diritto di abitazione unitamente ai figli Pt_2 Persona_1 Persona_2
;
[...]
2. Il signor trasferirà con atto notarile la propria quota di proprietà pari al 50% dell'ex Parte_1 casa coniugale sita in ZI alla via Giovanni XXIII snc individuato nel catasto fabbricati del Comune di
ZI ER sez. di Sant'Eufemia foglio 14, particella n. 47 sub 11, 14, alla signor a seguito Parte_2 dell'estinzione da parte di quest'ultima delle rate residue del Mutuo Fondiario n. 117-10041787 cointestato con il signo concesso per la somma mutuata di € 90.000,00 dall Parte_1 Controparte_1 presso la filiale di ZI ER in data 27.03.2006;
[...]
B) CONFERMA nel resto;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
D) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di ZI ER (CZ) – atto n. 4, parte II, serie A, uff. 6, anno 1995 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso in ZI ER, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)