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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2721 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa TRIVELLA
e
c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/08/1986, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea STRUZZIERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: chiedono la loro separazione alle seguenti concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione di Breganze, via San Valentino
n. 56, che il IG ha condotto in locazione. Pt_1
3) In ragione di quanto sopra, pertanto, la casa familiare viene assegnata al IG Pt_1
che continuerà ad abitarvi assieme ai figli e la IG si impegna a rilasciarla CP_1
entro il termine di 6 mesi dalla data che verrà fissata per l'udienza ossia entro 6 mesi a decorrere dal 19.11.2024.
4) Salvo diverso accordo tra le parti, i ricorrenti concordano sul fatto che i figli permangano presso ciascuno con i tempi e le modalità di seguito indicati.
Settimana 1:
resteranno con il padre dalla domenica sera (intorno alle ore 21) e sino al Per_1 Per_2
venerdì sera (intorno alle ore 21.00).
La madre preleverà i figli la sera del venerdì (intorno alle ore 21.00) e li terrà con sé sino alla domenica sera, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione paterna intorno alle ore
21.00.
Settimana 2:
trascorreranno con la madre tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì compresi Per_1 Per_2
a partire dalle ore 15.00 e sino alle ore 20.30.
Sarà la IG a prelevare i figli presso l'abitazione paterna e a CP_1
riaccompagnarli a casa entro l'orario sopra indicato.
E così a settimane alterne.
, durante le festività natalizie, trascorreranno 7 giorni con il padre e 7 giorni Per_1 Per_2
2 con la madre.
In particolare, per l'anno 2024, i figli trascorreranno con il padre il periodo dal 25.12 al 31.12
e con la madre quello dal 31.12.2024 al 06.01.2025 (l'anno successivo, i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 25.12.2025 al 31.12.2025 e con il padre quello dal 31.12.2025
al 06.01,2026 e così ad anni alterni).
Quanto alle festività pasquali, per 2025 staranno con il padre dal Venerdì Per_1 Per_2
Santo alla domenica di Pasqua sino alle ore 18 e poi con la madre dalla domenica di Pasqua
intorno alle ore 18 e sino al martedì seguente.
Nel 2026 tali periodi saranno alternati tra i genitori e dunque la madre trascorrerà con i figli i giorni dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua sino alle ore 18 e il padre dalla domenica di Pasqua intorno alle ore 18 e sino al martedì seguente e così ad anni alterni.
Durante il periodo estivo i figli potranno stare con ciascuno dei due genitori per n. 2
settimane, anche non consecutive.
5) In considerazione dei tempi di visita previsti per i figli con ciascun genitore, i IGi
e si impegnano a provvedere direttamente al mantenimento dei Pt_1 CP_1
minori.
I genitori ripartiranno al 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i figli, individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere.
Eventuali rimborsi tra i genitori dovranno essere reciprocamente eseguiti entro il giorno 10
del mese successivo a quello in cui dette spese sono state sostenute.
6) La IG rinuncia sin d'ora al 50% dell'assegno unico, che pertanto CP_1
spetterà per intero al IG . Pt_1
7) I coniugi hanno già provveduto a regolare i loro rapporti di natura patrimoniale ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, dichiarano di non avere pretese relative al loro
3 reciproco mantenimento.
8) Spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Breganze (VI) in data 01/06/2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/11/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei turni di responsabilità genitoriale;
4 -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli per il tempo di rispettiva permanenza degli stessi presso ciascun genitore;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Breganze
(VI), Via San Valentino n. 56 in favore di;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in Breganze (VI) in data 01/06/2013 con atto trascritto al n. 4,
[...]
parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Breganze (VI)
5 perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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