Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Remine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione prot. n. M_D GMIL REG2019 0314207 09-05-2019 del Ministero della Difesa, recante il rigetto dell'istanza di rimborso di patrocinio legale ex art. 18 del D.L. 67/1997;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti e, in particolare, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato (tipo affare CT. 705 /18, Sez. I).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Il ricorrente, in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, 11^ Reggimento Carabinieri Puglia – 1^ ^ Compagnia, con la qualifica di Appuntato Scelto, era sottoposto a procedimento penale per il seguente reato:
“ a) disobbedienza pluriaggravata (artt. art. 173 co. 1 c.p.m.p., 47 nr. 2 nr 4 c.p.m.p.) perché… essendo stato comandato, in un servizio di vigilanza presso le piazze del centro cittadino di Bari, dalle ore 19.15 del 16.6.2015 alle ore 00.45 del 17.06.2015, mentre si trovava in Bari, in piazza -OMISSIS-, nello svolgimento del presidio fisso, con Stazione Mobile, ivi comandato (insieme all’Appuntato -OMISSIS-, al Maresciallo -OMISSIS-, all’Appuntato Scelto -OMISSIS- e all’Appuntato Scelto -OMISSIS-, quest’ultimo in servizio presso la Stazione Carabinieri di Japigia), il 16.06.2015, alle ore 20.00 circa, rifiutava e ometteva di obbedire all’ordine, attinente al servizio e alla disciplina, impartitogli dal superiore gerarchico, Maresciallo “A” -OMISSIS-, di coadiuvarlo, nell’ambito di un servizio di pattuglie appiedate, nello svolgimento di un’attività di vigilanza dinamica, sulle strade adiacenti alla predetta piazza (al fine di procedere al controllo e all’identificazione di persone sospette e di cittadini stranieri lì presenti), restando fermo, fino al termine del servizio, nella medesima piazza, nei pressi della suddetta Stazione Mobile; con le aggravanti del grado rivestito e dell’aver commesso il fatto in circostanze di luogo per le quali poteva verificarsi pubblico scandalo ”.
Con sentenza n. 58 del 10 gennaio 2017 del Tribunale militare di Napoli, il ricorrente è stato assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma II, c.p.p.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte militare con sentenza n. 42 del 21 giugno 2017, divenuta irrevocabile il successivo 6 settembre.
Con istanza del 9 settembre 2017, il ricorrente ha chiesto al Ministero della Difesa il rimborso delle spese legali sostenute ai sensi dell’art. 18 del d.l.n. 67 del 1997.
L’istanza è stata respinta con determina ministeriale n. 314207 del 9 maggio 2019 “ in quanto il comportamento osservato nell’occorso… non è inerente all’espletamento delle funzioni riferibili all’attività istituzionale ”.
L’Amministrazione ha altresì richiamato e fatto proprio il parere sfavorevole al rimborso reso dall’Avvocatura Generale in data 7 febbraio 2019.
Più precisamente, l’Avvocatura Generale si è espressa sulla richiesta di parere formulata dall’Amministrazione con nota del 28 dicembre 2017, con la quale quest’ultima aveva già manifestato un intendimento contrario alla concessione del rimborso, ritenendo “ non integrata la connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali di cui all’art. 18 del D.L. n. 67/1997 ” ed evidenziando che:
- “ la condotta non si palesa, in ogni caso, quale atto strumentale al regolare e diligente adempimento dei propri doveri, essendo l’intera vicenda direttamente riconducibile ak mero comportamento negativo adottato nella circostanza ”;
- “ è tuttora sottoposta al vaglio disciplinare quale grave carenza motivazionale perseguibile, ai sensi dell’art. 1399 e segg. Del codice dell’Ordinamento Militare, al fine dell’irrogazione dell’eventuale sanzione disciplinare della consegna di rigore ”.
Si evidenzia il procedimento disciplinare si è concluso con la sanzione del richiamo del 5 dicembre 2017.
L’Avvocatura Generale ha concordato con l’intendimento dell’Amministrazione, evidenziando le risultanze del procedimento penale e di quello disciplinare dalle quali è emersa una condotta “refrattaria”, per la quale il militare ha subito un declassamento da “eccellente” a “superiore alla media”, un trasferimento d’autorità e la privazione della possibilità di partecipare a concorsi.
Ha evidenziato che la condotta non risulta connessa con l’espletamento degli obblighi di servizio o con l’adempimento di obblighi: si tratta, infatti, di una condotta refrattaria, consistita nell’aver tenuto un atteggiamento di ostruzionismo nel non dar corso all’invito formulato dal superiore di coadiuvarlo nello svolgimento del servizio di vigilanza dinamica e nella pronuncia di espressioni proferite con toni di voce e modalità espressive non contenute ed educate in occasione del servizio.
1.2 Avverso il diniego predetto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità a mezzo di un unico motivo con il quale lamenta, in buona sostanza, che l'Avvocatura dello Stato avrebbe inammissibilmente valutato la sussistenza stessa dei presupposti per l'ammissione alla tutela legale,
eccedendo pertanto la sfera di propria competenza attribuita ex lege, che sarebbe limitata alla verifica della congruità delle somme richieste, restando la verifica della sussistenza dei presupposti rimessa all’Amministrazione; e che la condotta oggetto di procedimento penale sarebbe correlata al servizio,
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 12 febbraio 2024.
2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Il primo motivo è infondato in quanto l’Amministrazione ha recepito e fatto proprio il parere dell’Avvocatura, che è organo istituzionalmente deputato a rendere prestazioni di consulenza alle Amministrazioni dello Stato in relazione all’amministrazione attiva, senza che ciò evidentemente determini alcuna invasione di competenza.
Trattasi di parere non obbligatorio e vincolante, a differenza di quanto previsto per il giudizio di congruità delle somme richieste.
2.2 Quanto all’ulteriore doglianza, il Collegio osserva quanto segue.
È da ritenersi, invero, legittimo il diniego del rimborso delle spese legali in caso di assoluzione nel processo penale, quando il fatto contestato sia meramente occasionale e non legato inscindibilmente all’esercizio della funzione pubblica; in tale evenienza, manca la presenza dell’immedesimazione organica che possa collegare l’evento alla prestazione in servizio (cfr.: T.a.r. Calabria, Catanzaro Sez. 1^, 16 gennaio 2021, n. 87).
Nella fattispecie, al militare ricorrente è stata respinta la richiesta di rimborso di spese legali, ex art. 18 d.l.. n. 67/1997, riferite all’attività di difesa in un procedimento penale, per la seguente duplice ragione: 1) l’episodio contestato non è strettamente connesso con l’espletamento del servizio; 2) sussiste un conflitto di interessi, in ragione dell’irrogabile sanzione disciplinare per la condotta contestata, ancorché ritenuta priva di rilievo penale.
È noto, in via generale, che il riconoscimento del rimborso delle spese legali esige, quali presupposti: a) l’assoluzione dell’istante con formula piena; b) la sussistenza di un nesso tra i fatti addebitati e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali (c.d. immedesimazione organica); c) l’assenza di un conflitto di interessi con l’Amministrazione.
È, pertanto, indispensabile che sussista una diretta connessione tra il fatto oggetto di imputazione e l’adempimento del proprio dovere d’ufficio; occorre cioè, che l’interessato abbia agito in nome e per conto dell’Amministrazione da cui dipende.
Il rimborso delle spese legali può avvenire solo dimostrando di aver agito nell’esecuzione della prestazione lavorativa, nell’ambito di un rapporto di strumentalità necessaria tra il compimento dell’atto (o del fatto) e l’adempimento del dovere, non potendo il dipendente assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta. È necessario, allora, che il soggetto abbia agito nell’interesse dell’Amministrazione, non essendo sufficiente che « esista un rapporto di occasionalità tra il fatto addebitato e il servizio ». Diversamente, si produrrebbe l’effetto di « riconoscere il rimborso praticamente in tutti i casi in cui l’interessato sia accusato di un reato proprio, cioè di un reato che presuppone la qualità di dipendente pubblico » (cfr.: T.a.r. Campania, Napoli, Sez. 6^, 15 settembre 2020, n. 3810; T.a.r., Marche, Sez. 1^, 8 marzo 2018, n. 183; T.a.r. Sicilia, Palermo, Sez. 1^, 15 febbraio 2018, n. 409; T.a.r. Piemonte, Sez. 1^, 17 giugno 2016, n. 846; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. 1^, 2 novembre 2015, n. 12329; T.a.r. Emilia – Romagna, Bologna, Sez. 1^, 28 settembre 2015, n. 830).
Nella fattispecie in esame, è da ritenersi applicabile il principio, conforme alla ratio della fonte legale, secondo cui il rimborso delle spese legali ai dipendenti di pubbliche Amministrazioni può avvenire solamente in relazione a procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, dovendosi tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, nonché nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, sollevando i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento delle loro attività istituzionali (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2005, n. 913).
Manca qui il presupposto oggettivo della strumentalità necessaria: sulla scorta delle ragioni, congruamente rassegnate dall’Amministrazione resistente: si è trattato di una condotta refrattaria, consistita nell’aver tenuto un atteggiamento di ostruzionismo nel dar corso all’invito formulato dal superiore di coadiuvarlo nello svolgimento del servizio di vigilanza dinamica, e nella pronuncia di espressioni proferite con toni di voce e modalità espressive non contenute ed educate in occasione del servizio.
Tenuto conto, quindi, del dettato dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997, già la sola mancanza del nesso di immedesimazione organica con l’Amministrazione è elemento sufficiente a negare il beneficio richiesto. Peraltro, il rimborso non è stato concesso in quanto sussiste un chiaro conflitto di interessi con l’Amministrazione, confermato dalla comminatoria al ricorrente di una sanzione disciplinare per l’imputazione di disobbedienza aggravata. Di fatti, quello che deve essere valorizzato, al fine di ritenere non applicabile alla fattispecie in esame il menzionato art. 18, non è tanto e solo il fatto storico nella sua obiettività quanto il relativo risvolto disciplinare, del richiamo scritto.
Va, dunque, confermato anche per il caso di specie l’orientamento che delimita il rimborso delle spese legali alla fattispecie in cui è dimostrata una relazione diretta tra la prestazione lavorativa e l’attività istituzionale (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 11 novembre 2020, n. 6928 e Sez. II, 24 agosto 2020 n. 5182).
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, stante la particolarità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.