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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/03/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5162/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5162/2020 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1969 a Palazzolo Acreide n. 15, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
TUNISI N. 53, presso lo studio dell'avv. GUASTELLA ROSARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1968 e residente a [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA DEL TEATRO N. 1, presso lo studio dell'avv. LUCA
BRANDINO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 5 - convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 27/11/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie CP_1
sposata a Palazzolo Acreide il 03/10/2005 (atto trascritto nei Registri dello
[...]
Stato civile del Comune di Palazzolo Acreide anno 2005, n. 7, Parte II, Serie B), dalla cui unione non è stata generata prole. A sostegno della domanda di addebito deduceva che la moglie sin dall'inizio della vita coniugale aveva assunto un atteggiamento distaccato dal marito, al punto da rifiutarsi di avere figli, e talvolta anche aggressivo.
Con comparsa depositata in data 22.4.2021 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendone
[...]
l'addebito al marito, nonché di disporre in suo favore l'assegnazione della casa coniugale e del 50% dell'immobile in comproprietà con il marito, acquistato in costanza di matrimonio.
Chiedeva, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al suo mantenimento nella somma mensile di € 700,00. In via riconvenzionale, infine, chiedeva di condannare il ricorrente al versamento della somma di € 50.000,00 in suo favore a titolo di risarcimento dei danni alla stessa derivati dalla condotta assunta dal marito.
All'udienza del 6.7.2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente e, con ordinanza riservata, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza ponendo a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento Pt_1 della moglie nella misura mensile di € 250,00; nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 10.2.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
pagina 2 di 5 Con il deposito degli scritti integrativi, parte ricorrente insisteva nelle domande originarie, c chiedendo il rigetto delle domande di parte avversa, mentre parte resistente insisteva nelle domande già spiegate in ricorso e, in particolare, nella domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento riquantificandolo nella minor somma di € 500,00.
All'udienza del 10.2.2022, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, il Giudice Istruttore, rilevata la inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e rinviava all'udienza del 22.9.2022, disponendone la trattazione scritta.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e con l'escussione dei testi Parte_1
, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, .
[...] Testimone_5
All'udienza del 5.11.2024 il Giudice Istruttore formulava la seguente proposta conciliativa:
Pronuncia la separazione tra le parti.
Rigetta la domanda di addebito
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere – entro il 5 di ogni mese- in Parte_1
favore di la somma mensile di 250,00 euro a titolo di mantenimento Parte_2
per la stessa, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
La casa sita a Palazzolo in viale Dante n. 15, rimarrà nella disponibilità del legittimo proprietario.
Alla successiva udienza dell'11.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte con cui le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata alla precedente udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e venivano acquisite le conclusioni del P.M. (visto del 26.3.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 3 di 5 E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Entrambe le parti, poi, hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito della separazione.
Le statuizioni economiche
Ritiene il Tribunale che l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche può trovare accoglimento, essendo adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale delle parti, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
PALAZZOLO ACREIDE il 03/10/2005 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE anno 2005, n. 7, Parte II,
Serie B, Ufficio 1), alle condizioni dagli stessi concordate e da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato,
pagina 4 di 5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
13/03/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel.ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5162/2020 R.G.,
OGGETTO: Separazione Giudiziale promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/04/1969 a Palazzolo Acreide n. 15, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE
TUNISI N. 53, presso lo studio dell'avv. GUASTELLA ROSARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attore
Contro
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1968 e residente a [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA DEL TEATRO N. 1, presso lo studio dell'avv. LUCA
BRANDINO, che la rappresenta e difende per procura in atti;
pagina 1 di 5 - convenuta con l'intervento del pubblico ministero;
posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso, depositato in data 27/11/2020 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito alla moglie CP_1
sposata a Palazzolo Acreide il 03/10/2005 (atto trascritto nei Registri dello
[...]
Stato civile del Comune di Palazzolo Acreide anno 2005, n. 7, Parte II, Serie B), dalla cui unione non è stata generata prole. A sostegno della domanda di addebito deduceva che la moglie sin dall'inizio della vita coniugale aveva assunto un atteggiamento distaccato dal marito, al punto da rifiutarsi di avere figli, e talvolta anche aggressivo.
Con comparsa depositata in data 22.4.2021 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione svolta dal ricorrente, ma chiedendone
[...]
l'addebito al marito, nonché di disporre in suo favore l'assegnazione della casa coniugale e del 50% dell'immobile in comproprietà con il marito, acquistato in costanza di matrimonio.
Chiedeva, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al suo mantenimento nella somma mensile di € 700,00. In via riconvenzionale, infine, chiedeva di condannare il ricorrente al versamento della somma di € 50.000,00 in suo favore a titolo di risarcimento dei danni alla stessa derivati dalla condotta assunta dal marito.
All'udienza del 6.7.2021 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, li autorizzava a vivere separatamente e, con ordinanza riservata, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di sua competenza ponendo a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento Pt_1 della moglie nella misura mensile di € 250,00; nominava, quindi, il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 10.2.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
pagina 2 di 5 Con il deposito degli scritti integrativi, parte ricorrente insisteva nelle domande originarie, c chiedendo il rigetto delle domande di parte avversa, mentre parte resistente insisteva nelle domande già spiegate in ricorso e, in particolare, nella domanda avente ad oggetto l'assegno di mantenimento riquantificandolo nella minor somma di € 500,00.
All'udienza del 10.2.2022, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, il Giudice Istruttore, rilevata la inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dalla convenuta, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e rinviava all'udienza del 22.9.2022, disponendone la trattazione scritta.
Depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale di e con l'escussione dei testi Parte_1
, Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
, .
[...] Testimone_5
All'udienza del 5.11.2024 il Giudice Istruttore formulava la seguente proposta conciliativa:
Pronuncia la separazione tra le parti.
Rigetta la domanda di addebito
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere – entro il 5 di ogni mese- in Parte_1
favore di la somma mensile di 250,00 euro a titolo di mantenimento Parte_2
per la stessa, somma da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
La casa sita a Palazzolo in viale Dante n. 15, rimarrà nella disponibilità del legittimo proprietario.
Alla successiva udienza dell'11.3.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte con cui le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa formulata alla precedente udienza, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., e venivano acquisite le conclusioni del P.M. (visto del 26.3.2021).
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
pagina 3 di 5 E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno, attesa la comune allegazione sul punto. La situazione personale della coppia rende evidente che nessuna riconciliazione in termini di ricostituzione dell'affectio coniugalis appare possibile. Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Entrambe le parti, poi, hanno rinunciato alle rispettive domande di addebito della separazione.
Le statuizioni economiche
Ritiene il Tribunale che l'accordo complessivamente raggiunto dalle parti sulle questioni economiche può trovare accoglimento, essendo adeguato e proporzionato alla situazione economico reddituale delle parti, così come valutata dagli stessi.
Le spese di lite
Le spese di lite devono essere compensate, atteso l'accordo raggiunto e il comportamento processuale delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c, la separazione personale dei coniugi e sposati a Parte_1 Controparte_1
PALAZZOLO ACREIDE il 03/10/2005 (atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE anno 2005, n. 7, Parte II,
Serie B, Ufficio 1), alle condizioni dagli stessi concordate e da intendersi qui integralmente riportate;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
4. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato,
pagina 4 di 5 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PALAZZOLO ACREIDE perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
13/03/2025.
IL GIUDICE REL. EST IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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