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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 23 maggio 2022 e contraddistinta dal n. 5057/2022 – iscritto al n. 2934/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Generale De Bonis n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria
Abbruzzese (c.f.: - APPELLANTE- C.F._2
E
(c.f.: , nata a [...] in data [...], _1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Garofalo (c.f.: ) C.F._4
- APPELLATA-
NONCHÈ
(c.f. , nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._5
ivi residente, alla Via A. Virnicchi, n.152, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
Pettorino, (c.f.: ) - APPELLATO- C.F._6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 21 dicembre 2017, chiamava in _1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
causa dinnanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia d'Impresa
e suo fratello per chiedere che fosse dichiarata la nullità della Parte_1 CP_2
procura irrevocabile a vendere (a chi crederà ed al prezzo ritenuto opportuno) e del mandato ivi contenuto, da lei conferiti al primo in data 20.12.2012, e conseguentemente, dichiarare nullo, annullato e/o inefficace il contratto di cessione del 50% delle quote della Innovazione S.R.L. – da ella acquistate in pari data al prezzo di 108.000,00 € da e , rispettivamente fratello del proprio CP_2 Persona_1
defunto padre e cugino - che il mandatario, amico di famiglia, aveva stipulato con se stesso (come venditore ed acquirente), nonché il successivo contratto di donazione delle quote a favore di , fratello del mandatario. In via subordinata, Controparte_2
chiedeva che fosse dichiarato risolto il citato contratto di cessione di quote per grave inadempimento, non avendo il trasferito alla mandante l'importo delle quote Pt_1
acquistate, ed inefficace la successiva donazione;
in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato l'ingiustificato arricchimento di . Controparte_2
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione Parte_1
attiva dell'attrice, l'efficacia della procura a rilasciata e dei successivi contratti stipulati in sua esecuzione, proponendo anche domanda riconvenzionale con cui chiedeva all'attrice il pagamento di 375.000,00 € a titolo di restituzione di “somme versate alla e alla sua famiglia per risolvere le questioni legate alla successione _1
del defunto ”. Si costituiva altresì in giudizio aderendo Persona_2 Controparte_2
alla difesa del fratello . Pt_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale adìto accoglieva la domanda dell'attrice così disponendo “Annulla il contratto con il quale in data 14.03.2013, il convenuto
trasferiva a sé stesso il 50% delle quote sociali della Innovazione S.r.l. e Parte_1
per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attrice la donazione effettuata da
in favore di del 22.06.15; Rigetta la domanda Parte_1 Controparte_2
riconvenzionale; Condanna parti convenute al pagamento in solido in favore di CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi , oltre spese
[...]
vive , rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa come per legge”.
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2022 a ed a _1
, ppellava a questa Corte avverso la sentenza indicata Controparte_2 Parte_2
Pag. 2 di 4
N. 2934/2022 R.G.AA.CC. c. +1 Parte_1 _1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in epigrafe, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata di: “a. rigettare tutte le domande proposte dalla signora _1
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente b. accertare e dichiarare la piena validità della procura rilasciata dalla signora in _1
data 20.12.12 a mezzo Notaio con atto Rep. N.o. 17028 - Racc. no 8078 in Per_3
favore del signor , e per l'effetto dichiarare validi tutti gli atti stipulati in Parte_1
forza di detta procura, compreso l'atto di cessione del 14.3.13 a mezzo Notaio Per_3
con atto Rep. n°17143 - Racc. no 8150, e la successiva donazione effettuata dal signor
in favore del signor in data 22.6.15 a mezzo del Notaio Parte_1 Controparte_2
con atto Rep. no 18148 - Racc. no 8871, per tutte le ragioni esposti in Per_3
narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c al procuratore costituito che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 28 ottobre 2022 _1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria delle spese del doppio grado con attribuzione al proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 30 ottobre 2022 anche CP_2
aderendo alle conclusioni del fratello .
[...] Pt_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025 nessuno compariva e la Corte rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'8 aprile 2025 previo rituale avviso alle parti del rinvio d'udienza.
Anche a tale udienza nessuno compariva ed il processo veniva introitato in decisione senza termini.
Tanto premesso, va disposta, giusto quanto stabilito dal comb. disp. degli artt.
309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, la cancellazione del processo dal ruolo e dichiarata l'estinzione dello stesso senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione Parte_1
notificata il 22 giugno 2022 a ed a avverso la _1 Controparte_2
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di
Pag. 3 di 4
N. 2934/2022 R.G.AA.CC. c. +1 Parte_1 _1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Impresa, pubblicata il 23 maggio 2022 e contraddistinta dal n. 5057/2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore
ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata il 23 maggio 2022 e contraddistinta dal n. 5057/2022 – iscritto al n. 2934/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
(c.f.: ) nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via Generale De Bonis n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria
Abbruzzese (c.f.: - APPELLANTE- C.F._2
E
(c.f.: , nata a [...] in data [...], _1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Garofalo (c.f.: ) C.F._4
- APPELLATA-
NONCHÈ
(c.f. , nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._5
ivi residente, alla Via A. Virnicchi, n.152, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
Pettorino, (c.f.: ) - APPELLATO- C.F._6
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 21 dicembre 2017, chiamava in _1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
causa dinnanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia d'Impresa
e suo fratello per chiedere che fosse dichiarata la nullità della Parte_1 CP_2
procura irrevocabile a vendere (a chi crederà ed al prezzo ritenuto opportuno) e del mandato ivi contenuto, da lei conferiti al primo in data 20.12.2012, e conseguentemente, dichiarare nullo, annullato e/o inefficace il contratto di cessione del 50% delle quote della Innovazione S.R.L. – da ella acquistate in pari data al prezzo di 108.000,00 € da e , rispettivamente fratello del proprio CP_2 Persona_1
defunto padre e cugino - che il mandatario, amico di famiglia, aveva stipulato con se stesso (come venditore ed acquirente), nonché il successivo contratto di donazione delle quote a favore di , fratello del mandatario. In via subordinata, Controparte_2
chiedeva che fosse dichiarato risolto il citato contratto di cessione di quote per grave inadempimento, non avendo il trasferito alla mandante l'importo delle quote Pt_1
acquistate, ed inefficace la successiva donazione;
in via ulteriormente subordinata, che fosse accertato l'ingiustificato arricchimento di . Controparte_2
Si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione Parte_1
attiva dell'attrice, l'efficacia della procura a rilasciata e dei successivi contratti stipulati in sua esecuzione, proponendo anche domanda riconvenzionale con cui chiedeva all'attrice il pagamento di 375.000,00 € a titolo di restituzione di “somme versate alla e alla sua famiglia per risolvere le questioni legate alla successione _1
del defunto ”. Si costituiva altresì in giudizio aderendo Persona_2 Controparte_2
alla difesa del fratello . Pt_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale adìto accoglieva la domanda dell'attrice così disponendo “Annulla il contratto con il quale in data 14.03.2013, il convenuto
trasferiva a sé stesso il 50% delle quote sociali della Innovazione S.r.l. e Parte_1
per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attrice la donazione effettuata da
in favore di del 22.06.15; Rigetta la domanda Parte_1 Controparte_2
riconvenzionale; Condanna parti convenute al pagamento in solido in favore di CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 8.000,00 per compensi , oltre spese
[...]
vive , rimborso forfettario nella misura del 15% iva e cpa come per legge”.
Con atto di citazione notificato il 22 giugno 2022 a ed a _1
, ppellava a questa Corte avverso la sentenza indicata Controparte_2 Parte_2
Pag. 2 di 4
N. 2934/2022 R.G.AA.CC. c. +1 Parte_1 _1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
in epigrafe, chiedendo, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata di: “a. rigettare tutte le domande proposte dalla signora _1
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e conseguentemente b. accertare e dichiarare la piena validità della procura rilasciata dalla signora in _1
data 20.12.12 a mezzo Notaio con atto Rep. N.o. 17028 - Racc. no 8078 in Per_3
favore del signor , e per l'effetto dichiarare validi tutti gli atti stipulati in Parte_1
forza di detta procura, compreso l'atto di cessione del 14.3.13 a mezzo Notaio Per_3
con atto Rep. n°17143 - Racc. no 8150, e la successiva donazione effettuata dal signor
in favore del signor in data 22.6.15 a mezzo del Notaio Parte_1 Controparte_2
con atto Rep. no 18148 - Racc. no 8871, per tutte le ragioni esposti in Per_3
narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c al procuratore costituito che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 28 ottobre 2022 _1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, con vittoria delle spese del doppio grado con attribuzione al proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 30 ottobre 2022 anche CP_2
aderendo alle conclusioni del fratello .
[...] Pt_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 marzo 2025 nessuno compariva e la Corte rinviava per i medesimi incombenti all'udienza dell'8 aprile 2025 previo rituale avviso alle parti del rinvio d'udienza.
Anche a tale udienza nessuno compariva ed il processo veniva introitato in decisione senza termini.
Tanto premesso, va disposta, giusto quanto stabilito dal comb. disp. degli artt.
309 e 181 c.p.c. nel testo attualmente vigente, la cancellazione del processo dal ruolo e dichiarata l'estinzione dello stesso senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione Parte_1
notificata il 22 giugno 2022 a ed a avverso la _1 Controparte_2
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di
Pag. 3 di 4
N. 2934/2022 R.G.AA.CC. c. +1 Parte_1 _1 REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Impresa, pubblicata il 23 maggio 2022 e contraddistinta dal n. 5057/2022, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, l'8 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
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