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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/08/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7552/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/07/2024 da con il proc. e dom. avv. BRAZZALE ELISABETTA Parte_1
e da
BI SN con il proc. e dom. avv. D'ALO' ANTONELLA
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/01/2006 in
Casablanca (Marocco) con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di MANZANO (UD) al n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2024;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 19/08/2008), (il Per_1 Per_2
22/03/2012), e (il 15/12/2014), tutti minorenni;
Persona_3
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 08/07/2024, i signori e BI SN hanno presentato, ai sensi Parte_1
1 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 410/2024 del 20/11/2024, depositata in data
26.11.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e BI SN;
Parte_1
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.07.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 410/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 20.11.2024 – Sentenza di pari data);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casablanca
(Marocco) il 25/01/2006 tra nato in [...] il Parte_1
10/01/1977, e BI SN, nata in [...] il [...], alle seguenti condizioni:
1) dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che gli stessi hanno dichiarato di avere già risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere;
pertanto, nulla deve essere disposto per assegni di mantenimento tra i coniugi;
2) dispone che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento presso la madre nella attuale residenza di Manzano, via Pola, n.
12/5, ove i ragazzi manterranno la residenza anagrafica. Dispone che il padre potrà vederli e tenerli con sé nella misura più ampia, previo accordo con i minori e comunicazione alla madre, preferibilmente almeno un pomeriggio alla settimana ovvero due pomeriggi (nella settimana senza pernottamento) prevedendo, quando avrà il padre trovato idonea sistemazione abitativa, anche il pernottamento presso di lui a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. Quando il padre avrà a disposizione una idonea sistemazione abitativa, dispone che il periodo di vacanze natalizie verrà suddiviso al 50% tra i genitori nel seguente modo: 23/30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio rendendo così alternato di anno in anno il giorno di Natale. Dispone, inoltre, che anche le vacanze pasquali verranno suddivise al 50% tra i genitori rendendo alternati di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Le altre giornate di vacanza durante il periodo scolastico verranno trascorse in via alternata con i genitori. Per quanto attiene alle vacanze estive, dispone che i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non continuative, che verranno concordate tra i genitori entro il
15 maggio di ogni anno.
3 3) assegna la casa coniugale sita in Manzano, Via Pola, n. 12/5 e di proprietà Pt_2
alla madre, in quanto genitore collocatario. Prende atto che il sig. ha Pt_1
rilasciato l'immobile dal 21.05.2024. Prende atto che da quella data la sig.ra BI si è obbligata a sostenere integralmente ogni spesa, tassa, imposta relativa all'immobile. Prende atto che, fino al momento in cui non avrà trovato una definitiva sistemazione abitativa, il sig. continuerà a mantenere la Pt_1
residenza anagrafica in Manzano, Via Pola, n. 12/5, con impegno della moglie a fargli avere l'eventuale corrispondenza a lui diretta;
4) dà atto che la moglie percepirà l'intero importo dell'assegno unico per i figli (in atto pari ad € 650,00) e della pensione di invalidità di cui è Persona_4
titolare (in atto pari ad € 350,00);
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 150,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile come per legge, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024 con bonifico sul conto corrente della sig.ra BI. Pone le spese straordinarie per i figli e a carico dei Per_1 Persona_5
genitori nella misura del 50% ciascuno, così come indicate dal Protocollo di Intesa
ONDIF del Tribunale di Udine del 28.08.2015, che le parti dichiarano di conoscere. Per quanto riguarda titolare di un proprio reddito, pari Persona_4
ad oggi ad € 350,00 mensili, i genitori contribuiranno al 50% delle spese come da
Protocollo ONDIF del 28.08.2015 solo ove le spese siano superiori ad € 4.200,00 annui ovvero, nel caso di aumento dell'ammontare della pensione di Majd, tali spese siano superiori alla diversa somma percepita annualmente. Allo stesso modo si procederà, qualora altri figli divenissero titolari di ulteriori rendite, pensioni, sussidi o altre somme, comunque denominate, erogate da enti pubblici o privati;
4 6) dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico e privato per spese scolastiche, di trasporto, sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Prende atto che, salvo quanto già disposto ai punti precedenti, qualora altri figli divenissero titolari di ulteriori rendite, pensioni, sussidi o altre somme, comunque denominate, erogate da enti pubblici o privati, i genitori decideranno chi tra loro li percepirà e in che misura, anche tenuto conto dei tempi di collocamento dei minori;
7) prende atto che i genitori, consapevoli dell'importanza di entrambe le figure genitoriali per la crescita equilibrata dei figli, si impegnano a collaborare tra loro, ad evitare ogni negativo apprezzamento sulla figura dell'altro genitore e ad adoperarsi affinché tale impegno venga rispettato anche dalle rispettive famiglie di origine. Prende atto che gli stessi si impegnano, inoltre, ad evitare ogni discussione alla presenza dei figli;
8) prende atto che i genitori danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i minori.
9) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II, serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2024.
Udine, li 30/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott. Fabio Luongo - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7552/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/07/2024 da con il proc. e dom. avv. BRAZZALE ELISABETTA Parte_1
e da
BI SN con il proc. e dom. avv. D'ALO' ANTONELLA
avente ad oggetto: separazione dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 25/01/2006 in
Casablanca (Marocco) con atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di MANZANO (UD) al n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2024;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 19/08/2008), (il Per_1 Per_2
22/03/2012), e (il 15/12/2014), tutti minorenni;
Persona_3
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 08/07/2024, i signori e BI SN hanno presentato, ai sensi Parte_1
1 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza n. 410/2024 del 20/11/2024, depositata in data
26.11.2024, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e BI SN;
Parte_1
- dato atto che, con ordinanza di pari data, il Tribunale di Udine, in ordine alla domanda congiunta e contestuale formulata dai ricorrenti ai fini del divorzio, ha rimesso le parti avanti al giudice istruttore all'udienza del 30.07.2025, disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito e scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, eventualmente anche contenute in un unico atto sottoscritto dai difensori di entrambe le parti;
- dato atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 410/2024, come da attestazione del Tribunale di Udine, prodotta in atti;
- dato atto della ritualità della domanda di divorzio e, ancora, sussistendo i presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 20.11.2024 – Sentenza di pari data);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza;
P. Q. M.
2 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casablanca
(Marocco) il 25/01/2006 tra nato in [...] il Parte_1
10/01/1977, e BI SN, nata in [...] il [...], alle seguenti condizioni:
1) dà atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che gli stessi hanno dichiarato di avere già risolto ogni questione patrimoniale tra loro pendente e di non avere più nulla a pretendere;
pertanto, nulla deve essere disposto per assegni di mantenimento tra i coniugi;
2) dispone che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocamento presso la madre nella attuale residenza di Manzano, via Pola, n.
12/5, ove i ragazzi manterranno la residenza anagrafica. Dispone che il padre potrà vederli e tenerli con sé nella misura più ampia, previo accordo con i minori e comunicazione alla madre, preferibilmente almeno un pomeriggio alla settimana ovvero due pomeriggi (nella settimana senza pernottamento) prevedendo, quando avrà il padre trovato idonea sistemazione abitativa, anche il pernottamento presso di lui a fine settimana alterni dal sabato mattina alla domenica sera. Quando il padre avrà a disposizione una idonea sistemazione abitativa, dispone che il periodo di vacanze natalizie verrà suddiviso al 50% tra i genitori nel seguente modo: 23/30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio rendendo così alternato di anno in anno il giorno di Natale. Dispone, inoltre, che anche le vacanze pasquali verranno suddivise al 50% tra i genitori rendendo alternati di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Le altre giornate di vacanza durante il periodo scolastico verranno trascorse in via alternata con i genitori. Per quanto attiene alle vacanze estive, dispone che i bambini trascorreranno con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non continuative, che verranno concordate tra i genitori entro il
15 maggio di ogni anno.
3 3) assegna la casa coniugale sita in Manzano, Via Pola, n. 12/5 e di proprietà Pt_2
alla madre, in quanto genitore collocatario. Prende atto che il sig. ha Pt_1
rilasciato l'immobile dal 21.05.2024. Prende atto che da quella data la sig.ra BI si è obbligata a sostenere integralmente ogni spesa, tassa, imposta relativa all'immobile. Prende atto che, fino al momento in cui non avrà trovato una definitiva sistemazione abitativa, il sig. continuerà a mantenere la Pt_1
residenza anagrafica in Manzano, Via Pola, n. 12/5, con impegno della moglie a fargli avere l'eventuale corrispondenza a lui diretta;
4) dà atto che la moglie percepirà l'intero importo dell'assegno unico per i figli (in atto pari ad € 650,00) e della pensione di invalidità di cui è Persona_4
titolare (in atto pari ad € 350,00);
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con la somma complessiva di € 150,00 mensili (€ 50,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile come per legge, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di luglio 2024 con bonifico sul conto corrente della sig.ra BI. Pone le spese straordinarie per i figli e a carico dei Per_1 Persona_5
genitori nella misura del 50% ciascuno, così come indicate dal Protocollo di Intesa
ONDIF del Tribunale di Udine del 28.08.2015, che le parti dichiarano di conoscere. Per quanto riguarda titolare di un proprio reddito, pari Persona_4
ad oggi ad € 350,00 mensili, i genitori contribuiranno al 50% delle spese come da
Protocollo ONDIF del 28.08.2015 solo ove le spese siano superiori ad € 4.200,00 annui ovvero, nel caso di aumento dell'ammontare della pensione di Majd, tali spese siano superiori alla diversa somma percepita annualmente. Allo stesso modo si procederà, qualora altri figli divenissero titolari di ulteriori rendite, pensioni, sussidi o altre somme, comunque denominate, erogate da enti pubblici o privati;
4 6) dà atto che eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi ente pubblico e privato per spese scolastiche, di trasporto, sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori al 50%. Prende atto che, salvo quanto già disposto ai punti precedenti, qualora altri figli divenissero titolari di ulteriori rendite, pensioni, sussidi o altre somme, comunque denominate, erogate da enti pubblici o privati, i genitori decideranno chi tra loro li percepirà e in che misura, anche tenuto conto dei tempi di collocamento dei minori;
7) prende atto che i genitori, consapevoli dell'importanza di entrambe le figure genitoriali per la crescita equilibrata dei figli, si impegnano a collaborare tra loro, ad evitare ogni negativo apprezzamento sulla figura dell'altro genitore e ad adoperarsi affinché tale impegno venga rispettato anche dalle rispettive famiglie di origine. Prende atto che gli stessi si impegnano, inoltre, ad evitare ogni discussione alla presenza dei figli;
8) prende atto che i genitori danno reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i minori.
9) Nulla per le spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANZANO (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 1, parte II, serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2024.
Udine, li 30/07/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott. Fabio Luongo
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