Decreto cautelare 6 novembre 2023
Ordinanza collegiale 23 maggio 2024
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 7533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7533 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14494/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14494 del 2023, proposto da
FR MA LD, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania, Università degli Studi di Chieti Pescara, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Calabria, Università degli Studi di Catanzaro, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Salento (Lecce), Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, piazza San Bernardo 101;
nei confronti
MA IO RE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’esito delle c.d. prove TOLC-MED (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l’ammissione, relativamente all'Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate in domanda, ivi compresi gli atti presupposti e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi della Campania, Università degli Studi di Chieti Pescara, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Calabria, Università degli Studi di Catanzaro, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di L’Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Salento (Lecce), Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – Cisia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IO GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in esame è stata impugnata la mancata ammissione del ricorrente al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2023/24, a seguito dell'esito delle prove TOLC-MED dallo stesso sostenute;
- con ordinanza n. 10381, pubblicata in data 23 maggio 2024, è stato sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., sulla base della ritenuta necessità di attendere la definizione del giudizio di appello pendente avverso la sentenza n. 863 del 17 gennaio 2024, con la quale erano già stati annullati gli atti impugnati dal ricorrente in accoglimento di analogo gravame;
- con tale ordinanza le parti, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., sono state onerate di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, a definizione della questione controversa, è stata pubblicata in data 4 ottobre 2024;
- non risulta depositata da alcuna delle parti istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della predetta sentenza;
- parte ricorrente ha depositato in data 24 dicembre 2025 una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
- all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile declaratoria di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini, la causa è stata trattenuta in decisione, come da verbale;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 80, comma 1, “in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione”;
- l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a. dispone che il giudice dichiari estinto il giudizio, tra l’altro, “se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice”;
- alla luce delle citate disposizioni, la riattivazione del processo sospeso deve avvenire su impulso di una delle parti, interessata alla definizione della controversia, con la conseguenza che, in difetto di tale attivazione nel termine perentorio, si determina l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che:
- nella fattispecie, risulta dagli atti di causa che nessuna delle parti processuali ha presentato istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, come prescritto dall’art. 80, comma 1, c.p.a. e come espressamente indicato nell’ordinanza di sospensione sopra richiamata;
- la declaratoria di estinzione del giudizio, rilevabile anche d’ufficio, assume carattere assorbente rispetto alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata da parte ricorrente;
- pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per mancata rituale prosecuzione nei termini, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.;
- l’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara estinto per le ragioni di cui in motivazione.
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AN, Presidente
IO GL, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IO GL | NA AN |
IL SEGRETARIO