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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio Rizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3821/2024 promossa da:
, C.F. , con gli Avv. Maria Caterina Parte_1 C.F._1
Rossetti e Marco Cucciatti
ATTORE
C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...] con l'Avv. Giovanni Muzi Controparte_2
CONVENUTA
, C.F. , con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale in Roma e C.F. con sede legale Vigevano P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di opposizione di merito all'esecuzione mobiliare presso terzi-
Fideiussione – Polizza fideiussoria
Conclusioni: per l'attore v. precisazione delle conclusioni depositate il 22.04.2025, per la convenuta v. precisazioni delle conclusioni depositate il 28 aprile 2025.
*****
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 22.10.2024 conveniva in giudizio Parte_1
e , insistendo per l'annullamento dell'atto di pignoramento Controparte_1 CP_3 presso terzi iscritto a ruolo nella causa n.r.g. 732/2024 dinanzi al Tribunale di Pavia, per la non debenza degli importi richiesti, pari ad € 73.587,04. In tale sede, Parte_1 depositava atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. alla luce del
1 quale, con ordinanza del 16.09.2024, la Dott.ssa Nicoletta Tornese sospendeva l'esecuzione e fissava il termine del 16.09.2024 per l'introduzione del giudizio di merito. L'opposizione veniva iscritta nella sede contenziosa davanti a codesto Giudice che, ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva procedere la trattazione con il rito semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c. In primo luogo, l'attore opponente contesta l'an della pretesa creditoria, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 687/2010 emesso dal Tribunale di Bergamo il 23.02.2010, a fronte del quale risulterebbe debitore in solido con , in qualità di fideiussori della società Autostar s.r.l. (docc. 2- Controparte_4
3 allegati all'atto di citazione).
L'attore espone che in forza di tale titolo UBI Banca, a seguito di fusione per incorporazione con , interveniva nella procedura esecutiva Controparte_5 immobiliare n. RGE 362/2011 del Tribunale di Novara, instaurata nei confronti di
[...]
e di e definita nel 2018 (doc. 6,7,8,9 allegati Controparte_4 Controparte_6 all'atto di citazione). A seguito dell'incapienza della stessa, il 27.11.2023 l'odierno attore riceveva un atto di precetto notificato da , nelle more divenuta cessionaria di CP_1 crediti in blocco di UBI Banca. Al precetto faceva seguito l'atto di pignoramento presso terzi di cui si chiede l'annullamento. Parte attrice lamenta la non debenza del credito, non essendogli opponibile l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare instaurata nei soli confronti del condebitore in solido, risultando così intervenuta la prescrizione decennale del credito di
€ 111.568,38 portato dal decreto ingiuntivo del 2010.
In secondo luogo, eccepisce la carenza di legittimazione attiva di parte convenuta che non avrebbe provato l'intervenuta cessione del credito da parte di UBI Banca, a fronte della mancata produzione del relativo contratto.
Per contro, prospetta la debenza del credito azionato per effetto Controparte_1 dell'atto d'intervento del 07.09.2015 nella procedura esecutiva immobiliare, in danno del condebitore solidale , che avrebbe interrotto la prescrizione fino alla definizione CP_4 del processo avvenuta il 25.05.2018. Sulla scorta dell'art. 1310 c.c. l'atto interruttivo della prescrizione sarebbe opponibile anche dell'odierno attore, in quanto condebitore in solido.
Quanto alla propria legittimazione attiva, parte convenuta produce copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018, Parte Seconda, e la dichiarazione di cessione del singolo credito (docc. 4, 5, 6, 7) a conferma dell'avvenuta cessione pro soluto da parte di del credito in oggetto. Controparte_7
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 19.05.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte conclusive da depositarsi entro tale data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 parte esecutata nella procedura esecutiva mobiliare n.r.g. 732/2024 Parte_1
Tribunale di Pavia, lamenta l'illegittimità del pignoramento presso terzi per presunta insussistenza del diritto di agire in executivis del creditore portatore di titolo (decreto ingiuntivo), in quanto il credito sarebbe prescritto. Eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per essa, e domanda l'annullamento CP_1 Controparte_2 del pignoramento presso terzi iscritto nella procedura suindicata. Parte convenuta sostiene l'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte da parte opponente.
Di seguito la disamina delle questioni sollevate, secondo ordine logico.
1. Sulla legittimazione attiva di e per essa di Controparte_1 [...]
Controparte_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, , in qualità di cessionaria pro CP_1 soluto di un blocco di crediti di UBI Banca, ha assolto l'onere probatorio circa l'avvenuta cessione del credito già oggetto di ingiunzione da parte della banca cedente, riguardante la posizione del signor Parte_1
Parte convenuta, oltre ad allegare la Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018, Parte
Seconda, in cui si dà atto della cessione intercorsa tra UBI Banca e ai sensi CP_1 dell'art. 58 D.Lg.s. n. 385 del 1993, relativa al blocco di crediti “sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza” (Doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), produce la dichiarazione con cui , Controparte_8 in cui si è fusa Ubi Banca, attesta che “tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello originariamente vantato da nei confronti della società Controparte_9
AUTOSTAR S.R.L. NDG 4550759” in relazione alle linee di credito: - RAPPORTO
1_5975_8690 descrizione: contratto di conto corrente ordinario;
- RAPPORTO
1_5975_30062534 descrizione: contratto di mutuo ipotecario del 24.10.2005 a rogito del
Notaio ai nn rep 444887 racc. 28583 (doc. 7 cfr.). Persona_1
In specie, quest'ultima linea di credito relativa al contratto di mutuo ipotecario stipulato con AUTOSTAR, individuata a pag. 330 dell'elenco delle posizioni cedute (doc. 5 cfr.),
è indicata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, a fondamento del credito accertato (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Il credito accertato dal decreto ingiuntivo del 23.02.2010 in favore di Controparte_5
è poi stato incorporato da UBI Banca, in qualità di istituto di credito
[...] incorporante la e, infine, da questa ceduto a , Controparte_5 CP_1 come sopra dimostrato.
Accertate le vicende traslative del credito che qui occupa, deve riconoscersi la legittimazione attiva di e, per essa, . CP_1 Controparte_2
2. Sulla prescrizione del credito
La vicenda in esame sottende il problema relativo all'identificazione degli atti idonei a produrre effetti interruttivi della prescrizione, con riferimento ad obbligazioni di natura solidale.
3 Con riguardo agli atti idonei a produrre effetti interruttivi della prescrizione, ai fini che qui interessano l'art. 2943 c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” da leggersi in combinato disposto con l'art. 2945 c.c. relativo all'interruzione della prescrizione, secondo cui “per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.” In applicazione di tale principio è indubbio in giurisprudenza che “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.”
(Cass.Sez. 3, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020, vedi anche Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 18305 del 03/09/2020, Corte d'appello di Torino sentenza N.R.G.
1210/2020 pubblicata il 24.02.2022)
Nel caso che qui occupa, la peculiarità è data dal fatto che il creditore, all'epoca dell'intervento UBI BANCA, ha azionato il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
687/2010 del Tribunale di Bergamo, esclusivamente nei confronti di uno dei due coobbligati in solido, nella specie, . Controparte_4
Occorre dunque ricostruire la disciplina degli effetti interruttivi della prescrizione, rispetto al condebitore solidale non destinatario di atto di intervento, per valutarne gli effetti estensivi.
A tal fine deve richiamarsi l'art. 1310 c.c. secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Infatti, se è vero che l'obbligazione solidale passiva è costituita da una molteplicità di rapporti obbligatori autonomi, tanti quanti sono i debitori, il vincolo di solidarietà tra gli stessi, a certe condizioni, determina l'estensione degli effetti prodotti nei confronti di un coobbligato, a tutti gli altri. Tra queste, per le obbligazioni solidali, è pacifico in giurisprudenza che l'interruzione giudiziale della prescrizione si estende anche verso tutti gli altri.
Invero, come da ultimo ribadito da Cass. ordinanza n. 8217 del 24.03.2021 in un caso sussumibile a quello in esame, con riferimento all'art. 1310 c.c. “la ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto”.
4 Di talché, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, deve ritenersi che l'atto di intervento del 07.09.2015 nella procedura esecutiva immobiliare n. 362/2011 R.G.E
Tribunale di Novara, promossa in danno del coobbligato in solido, abbia determinato l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dell'odierno attore. Diversamente opinando, il creditore subirebbe un ingiustificato pregiudizio per aver legittimamente scelto di agire solo nei confronti di uno dei condebitori solidali.
L'intervento nell'esecuzione immobiliare e la successiva definizione del processo esecutivo hanno prodotto l'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2,
c.c. e, per l'effetto, determinato la sospensione della prescrizione sino alla definizione della procedura, avvenuta il 25.05.2018.
Ne discende che il credito vantato dalla convenuta e portato dal decreto ingiuntivo n.
687/2010 Tribunale di Bergamo non è prescritto, non essendo decorso il termine decennale fra il 25.05.2018, data del provvedimento di definizione della procedura esecutiva immobiliare n. 362/2011 R.G.E Tribunale di Novara, ed il 4 gennaio 2022, data di notifica della diffida di pagamento e costituzione in mora (Doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dei procedimenti di merito, fasi studio, introduttiva e decisionale (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando il parametro minimo al fine di riequilibrare lo scaglione in relazione all'effettivo valore e alla semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
rappresentata da che Controparte_1 Controparte_2 liquida nella misura di € 4.217,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, lunedì 19 maggio 2025
Il giudice
Erminio Rizzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Erminio Rizzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3821/2024 promossa da:
, C.F. , con gli Avv. Maria Caterina Parte_1 C.F._1
Rossetti e Marco Cucciatti
ATTORE
C.F. , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...] con l'Avv. Giovanni Muzi Controparte_2
CONVENUTA
, C.F. , con Controparte_3 P.IVA_2 sede legale in Roma e C.F. con sede legale Vigevano P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: giudizio di opposizione di merito all'esecuzione mobiliare presso terzi-
Fideiussione – Polizza fideiussoria
Conclusioni: per l'attore v. precisazione delle conclusioni depositate il 22.04.2025, per la convenuta v. precisazioni delle conclusioni depositate il 28 aprile 2025.
*****
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 22.10.2024 conveniva in giudizio Parte_1
e , insistendo per l'annullamento dell'atto di pignoramento Controparte_1 CP_3 presso terzi iscritto a ruolo nella causa n.r.g. 732/2024 dinanzi al Tribunale di Pavia, per la non debenza degli importi richiesti, pari ad € 73.587,04. In tale sede, Parte_1 depositava atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. alla luce del
1 quale, con ordinanza del 16.09.2024, la Dott.ssa Nicoletta Tornese sospendeva l'esecuzione e fissava il termine del 16.09.2024 per l'introduzione del giudizio di merito. L'opposizione veniva iscritta nella sede contenziosa davanti a codesto Giudice che, ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva procedere la trattazione con il rito semplificato di cui all'art. 281-decies c.p.c. In primo luogo, l'attore opponente contesta l'an della pretesa creditoria, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 687/2010 emesso dal Tribunale di Bergamo il 23.02.2010, a fronte del quale risulterebbe debitore in solido con , in qualità di fideiussori della società Autostar s.r.l. (docc. 2- Controparte_4
3 allegati all'atto di citazione).
L'attore espone che in forza di tale titolo UBI Banca, a seguito di fusione per incorporazione con , interveniva nella procedura esecutiva Controparte_5 immobiliare n. RGE 362/2011 del Tribunale di Novara, instaurata nei confronti di
[...]
e di e definita nel 2018 (doc. 6,7,8,9 allegati Controparte_4 Controparte_6 all'atto di citazione). A seguito dell'incapienza della stessa, il 27.11.2023 l'odierno attore riceveva un atto di precetto notificato da , nelle more divenuta cessionaria di CP_1 crediti in blocco di UBI Banca. Al precetto faceva seguito l'atto di pignoramento presso terzi di cui si chiede l'annullamento. Parte attrice lamenta la non debenza del credito, non essendogli opponibile l'atto di intervento nella procedura esecutiva immobiliare instaurata nei soli confronti del condebitore in solido, risultando così intervenuta la prescrizione decennale del credito di
€ 111.568,38 portato dal decreto ingiuntivo del 2010.
In secondo luogo, eccepisce la carenza di legittimazione attiva di parte convenuta che non avrebbe provato l'intervenuta cessione del credito da parte di UBI Banca, a fronte della mancata produzione del relativo contratto.
Per contro, prospetta la debenza del credito azionato per effetto Controparte_1 dell'atto d'intervento del 07.09.2015 nella procedura esecutiva immobiliare, in danno del condebitore solidale , che avrebbe interrotto la prescrizione fino alla definizione CP_4 del processo avvenuta il 25.05.2018. Sulla scorta dell'art. 1310 c.c. l'atto interruttivo della prescrizione sarebbe opponibile anche dell'odierno attore, in quanto condebitore in solido.
Quanto alla propria legittimazione attiva, parte convenuta produce copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018, Parte Seconda, e la dichiarazione di cessione del singolo credito (docc. 4, 5, 6, 7) a conferma dell'avvenuta cessione pro soluto da parte di del credito in oggetto. Controparte_7
All'udienza del 20.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza del 19.05.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte conclusive da depositarsi entro tale data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 parte esecutata nella procedura esecutiva mobiliare n.r.g. 732/2024 Parte_1
Tribunale di Pavia, lamenta l'illegittimità del pignoramento presso terzi per presunta insussistenza del diritto di agire in executivis del creditore portatore di titolo (decreto ingiuntivo), in quanto il credito sarebbe prescritto. Eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per essa, e domanda l'annullamento CP_1 Controparte_2 del pignoramento presso terzi iscritto nella procedura suindicata. Parte convenuta sostiene l'infondatezza delle domande ed eccezioni proposte da parte opponente.
Di seguito la disamina delle questioni sollevate, secondo ordine logico.
1. Sulla legittimazione attiva di e per essa di Controparte_1 [...]
Controparte_2
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, , in qualità di cessionaria pro CP_1 soluto di un blocco di crediti di UBI Banca, ha assolto l'onere probatorio circa l'avvenuta cessione del credito già oggetto di ingiunzione da parte della banca cedente, riguardante la posizione del signor Parte_1
Parte convenuta, oltre ad allegare la Gazzetta Ufficiale n. 86 del 26.07.2018, Parte
Seconda, in cui si dà atto della cessione intercorsa tra UBI Banca e ai sensi CP_1 dell'art. 58 D.Lg.s. n. 385 del 1993, relativa al blocco di crediti “sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza” (Doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione), produce la dichiarazione con cui , Controparte_8 in cui si è fusa Ubi Banca, attesta che “tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello originariamente vantato da nei confronti della società Controparte_9
AUTOSTAR S.R.L. NDG 4550759” in relazione alle linee di credito: - RAPPORTO
1_5975_8690 descrizione: contratto di conto corrente ordinario;
- RAPPORTO
1_5975_30062534 descrizione: contratto di mutuo ipotecario del 24.10.2005 a rogito del
Notaio ai nn rep 444887 racc. 28583 (doc. 7 cfr.). Persona_1
In specie, quest'ultima linea di credito relativa al contratto di mutuo ipotecario stipulato con AUTOSTAR, individuata a pag. 330 dell'elenco delle posizioni cedute (doc. 5 cfr.),
è indicata nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo, a fondamento del credito accertato (doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Il credito accertato dal decreto ingiuntivo del 23.02.2010 in favore di Controparte_5
è poi stato incorporato da UBI Banca, in qualità di istituto di credito
[...] incorporante la e, infine, da questa ceduto a , Controparte_5 CP_1 come sopra dimostrato.
Accertate le vicende traslative del credito che qui occupa, deve riconoscersi la legittimazione attiva di e, per essa, . CP_1 Controparte_2
2. Sulla prescrizione del credito
La vicenda in esame sottende il problema relativo all'identificazione degli atti idonei a produrre effetti interruttivi della prescrizione, con riferimento ad obbligazioni di natura solidale.
3 Con riguardo agli atti idonei a produrre effetti interruttivi della prescrizione, ai fini che qui interessano l'art. 2943 c.c. dispone che “la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” da leggersi in combinato disposto con l'art. 2945 c.c. relativo all'interruzione della prescrizione, secondo cui “per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio. Se il processo si estingue, rimane fermo
l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.” In applicazione di tale principio è indubbio in giurisprudenza che “Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.”
(Cass.Sez. 3, Sentenza n. 14602 del 09/07/2020, vedi anche Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 18305 del 03/09/2020, Corte d'appello di Torino sentenza N.R.G.
1210/2020 pubblicata il 24.02.2022)
Nel caso che qui occupa, la peculiarità è data dal fatto che il creditore, all'epoca dell'intervento UBI BANCA, ha azionato il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
687/2010 del Tribunale di Bergamo, esclusivamente nei confronti di uno dei due coobbligati in solido, nella specie, . Controparte_4
Occorre dunque ricostruire la disciplina degli effetti interruttivi della prescrizione, rispetto al condebitore solidale non destinatario di atto di intervento, per valutarne gli effetti estensivi.
A tal fine deve richiamarsi l'art. 1310 c.c. secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
Infatti, se è vero che l'obbligazione solidale passiva è costituita da una molteplicità di rapporti obbligatori autonomi, tanti quanti sono i debitori, il vincolo di solidarietà tra gli stessi, a certe condizioni, determina l'estensione degli effetti prodotti nei confronti di un coobbligato, a tutti gli altri. Tra queste, per le obbligazioni solidali, è pacifico in giurisprudenza che l'interruzione giudiziale della prescrizione si estende anche verso tutti gli altri.
Invero, come da ultimo ribadito da Cass. ordinanza n. 8217 del 24.03.2021 in un caso sussumibile a quello in esame, con riferimento all'art. 1310 c.c. “la ratio, nella logica della disciplina della prescrizione, risiede nella considerazione che, quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto”.
4 Di talché, diversamente da quanto dedotto da parte attrice, deve ritenersi che l'atto di intervento del 07.09.2015 nella procedura esecutiva immobiliare n. 362/2011 R.G.E
Tribunale di Novara, promossa in danno del coobbligato in solido, abbia determinato l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dell'odierno attore. Diversamente opinando, il creditore subirebbe un ingiustificato pregiudizio per aver legittimamente scelto di agire solo nei confronti di uno dei condebitori solidali.
L'intervento nell'esecuzione immobiliare e la successiva definizione del processo esecutivo hanno prodotto l'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, comma 2,
c.c. e, per l'effetto, determinato la sospensione della prescrizione sino alla definizione della procedura, avvenuta il 25.05.2018.
Ne discende che il credito vantato dalla convenuta e portato dal decreto ingiuntivo n.
687/2010 Tribunale di Bergamo non è prescritto, non essendo decorso il termine decennale fra il 25.05.2018, data del provvedimento di definizione della procedura esecutiva immobiliare n. 362/2011 R.G.E Tribunale di Novara, ed il 4 gennaio 2022, data di notifica della diffida di pagamento e costituzione in mora (Doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri dei procedimenti di merito, fasi studio, introduttiva e decisionale (scaglione da € 52.001 a € 260.000), applicando il parametro minimo al fine di riequilibrare lo scaglione in relazione all'effettivo valore e alla semplicità del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
- RESPINGE l'opposizione;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
rappresentata da che Controparte_1 Controparte_2 liquida nella misura di € 4.217,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, lunedì 19 maggio 2025
Il giudice
Erminio Rizzi
5