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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1343/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1343 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv.ti Mungivera Monica e De Falco Liberato Francesco, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...], il [...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'Avv. Fornaro Rosaria, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/03/2021, nata in [...] Parte_1 IA (NA) il 13/07/1985, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2
, nato in LE IA (NA) il 13/07/1985, in data [...], in [...]
[...] (NA) (atto di matrimonio n. 64, parte II, serie A, anno 2009), dalla cui unione nasceva una il 07/09/2009-chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del Persona_1 matrimonio. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affido esclusivo della prole in suo favore, regolamentarsi il regime di frequentazione padre-IG e determinarsi in euro 400,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della IG . Parte_3 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, prevedendo incontri
1 liberi con il genitore non collocatario;
-determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento della prole. Veniva acquisita in atti relazione dei Servizi Sociali di SAAS (NA) dell'11/03/2022 descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. All'esito della fase presidenziale, il Presidente pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido esclusivo della minore alla madre e facoltà per il padre di vederla per mesi otto due volte Parte_3 a settimana presso i SS di S. AS in presenza di operatori secondo calendario orario organizzato dal Servizio;
successivamente sempre in spazio neutro presso i SS senza presenza di operatori, che dovranno in ogni caso modulare anche incontri telefonici od in videochiamata della minore con il padre;
- determina in complessivi euro 350,00 il contributo per il mantenimento della minore da porre a carico del Parte_3 [...]
e da versare alla sig. entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della IG (mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo Trib. Nola COA del 20.5.2021; - invita il resistente
a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; invita la ricorrente Parte_2 ad indirizzare la minore ad un percorso psicoterapeutico di supporto per Parte_3 recuperare i rapporti con figura paterna;
” I Servizi Sociali preposti depositavano relazione aggiornata al 15/11/2022. Preso atto del trasferimento di parte convenuta nella Città di Sulmona, da contatto effettuato ai Servizi Sociali del luogo, si riscontrava una mancata adesione di ai colloqui Parte_2 conoscitivi finalizzati all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. comunicazione del 07/09/2023 versata in atti). Il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di affidamento esclusivo della minore proposta da parte ricorrente, in relazione alla quale ai sensi degli Parte_3 artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso di specie, dalla relazione dei Servizi Sociali di SAAS dell'11/03/2022 è emerso un disinteresse sia economico che affettivo del padre nei confronti della IG
, sfociato nell'interruzione dei rapporti relazionali con la stessa (“la stessa ha Parte_3
2 riferito di non aver rapporti con il padre da un paio d'anni, dichiarando di non essere disposta ad instaurare nuovamente un rapporto con lui. racconta di aver Parte_3 difficoltà nel riconoscere il ruolo genitoriale del padre, accusandoli di non aver mai manifestato un vero interesse nei suoi confronti impedendo, così, l'instaurarsi di un solido legale padre-IG”). In particolare, la minore ha dichiarato di non avere ricordi Parte_3 di momenti sereni vissuti con il padre e di avere in mente, invece, solo i suoi atteggiamenti denigratori espressi nei confronti della madre. Il rifiuto della minore di ristabilire un rapporto con il padre viene più volte riportato nella relazione aggiornata dei Servizi Sociali di SAAS del 15/11/2022, nella quale si evidenzia come la situazione di distacco affettivo abbia subito un'estensione a seguito del trasferimento, per ragioni lavorative, del padre nella Città di Sulmona. A tale situazione psicologica della minore si affianca il disinteresse di nel prendere contatti con i Servizi Sociali di Parte_2 Sulmona al fine di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in cooperazione con i Servizi Sociali di SAAS (cfr. comunicazione del 07/09/2023 dei Servizi Sociali di Sulmona). Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'esclusivo e prioritario interesse della minore , in continuità con le statuizioni presidenziali, Parte_3 di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima. Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi della minore , ormai Parte_3 quindicenne, appare consono stabilire che questo possa avvenire qualora la medesima ne ravvisi il desiderio, (avendo ella un certo grado di maturità) ed in ogni caso in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali di competenza, affinché si possa mediare il riavvicinamento del padre con la IG.
*** 4. Sulla domanda di mantenimento in favore della prole, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), occorre precisare che l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica e di ricevere supporto dal nuovo compagno, il quale svolge l'attività di piccolo imprenditore (cfr. verbale di udienza dell'08/11/2021); mentre parte convenuta svolge attività lavorativa in Sulmona (AQ), con introiti stipendiali non dichiarati (cfr. note ex art 127 ter c.p.c. udienza 21/11/2022). Alla luce delle circostanze emerse, considerata la lontananza geografica della figura paterna e l'accudimento prevalente della minore da parte della figura materna, che si fa carico del soddisfacimento dei principali bisogni della stessa, tenuto conto del fatto che sul convenuto grava l'onere economico dell'accudimento di un altro figlio (cfr. la prima relazione dei Servizi sociali), si ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 250,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare ad entro Parte_1 il giorno dieci di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% fra i coniugi
3 del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1343/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...] e , contratto in data 13/07/2009 in SAAS (NA) (atto Parte_1 Parte_2 di matrimonio n. 64, parte II, serie A, anno 2009);
2) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale resterà Parte_3 collocata;
3) dispone che il diritto di visita di nei riguardi della minore Parte_2 Parte_3 possa avvenire attraverso incontri, in luogo neutro, qualora la minore ne esprima la volontà, presso i Servizi Sociali di competenza;
4) dispone che versi ad la somma di € 250,00 mensili, Parte_2 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della IG , entro il giorno 10 di ogni Parte_3 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla IG (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Parte_3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAAS (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAAS (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/03/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 1343 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv.ti Mungivera Monica e De Falco Liberato Francesco, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...], il [...], parte rappresentata Parte_2 e difesa dall'Avv. Fornaro Rosaria, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 04/03/2021, nata in [...] Parte_1 IA (NA) il 13/07/1985, premesso di aver contratto matrimonio con Parte_2
, nato in LE IA (NA) il 13/07/1985, in data [...], in [...]
[...] (NA) (atto di matrimonio n. 64, parte II, serie A, anno 2009), dalla cui unione nasceva una il 07/09/2009-chiedeva disporsi la cessazione degli effetti civili del Persona_1 matrimonio. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affido esclusivo della prole in suo favore, regolamentarsi il regime di frequentazione padre-IG e determinarsi in euro 400,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della IG . Parte_3 Parte convenuta si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso la madre, prevedendo incontri
1 liberi con il genitore non collocatario;
-determinarsi in euro 200,00 l'assegno di mantenimento della prole. Veniva acquisita in atti relazione dei Servizi Sociali di SAAS (NA) dell'11/03/2022 descrittiva delle condizioni socio-ambientali del nucleo familiare in esame. All'esito della fase presidenziale, il Presidente pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- dispone affido esclusivo della minore alla madre e facoltà per il padre di vederla per mesi otto due volte Parte_3 a settimana presso i SS di S. AS in presenza di operatori secondo calendario orario organizzato dal Servizio;
successivamente sempre in spazio neutro presso i SS senza presenza di operatori, che dovranno in ogni caso modulare anche incontri telefonici od in videochiamata della minore con il padre;
- determina in complessivi euro 350,00 il contributo per il mantenimento della minore da porre a carico del Parte_3 [...]
e da versare alla sig. entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 Parte_1 mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat, con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della IG (mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo protocollo Trib. Nola COA del 20.5.2021; - invita il resistente
a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità; invita la ricorrente Parte_2 ad indirizzare la minore ad un percorso psicoterapeutico di supporto per Parte_3 recuperare i rapporti con figura paterna;
” I Servizi Sociali preposti depositavano relazione aggiornata al 15/11/2022. Preso atto del trasferimento di parte convenuta nella Città di Sulmona, da contatto effettuato ai Servizi Sociali del luogo, si riscontrava una mancata adesione di ai colloqui Parte_2 conoscitivi finalizzati all'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. comunicazione del 07/09/2023 versata in atti). Il Giudice, sulle conclusioni di cui in epigrafe, rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sulla domanda di affidamento esclusivo della minore proposta da parte ricorrente, in relazione alla quale ai sensi degli Parte_3 artt. 337 ter e 337 quater c.c. si specifica che il principio generale dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori può essere derogato soltanto nel caso in cui, per comprovate ragioni, l'affidamento ad un genitore si ponga in contrasto con gli interessi del minore e renda, quindi, necessario l'affidamento esclusivo all'altro. Nel caso di specie, dalla relazione dei Servizi Sociali di SAAS dell'11/03/2022 è emerso un disinteresse sia economico che affettivo del padre nei confronti della IG
, sfociato nell'interruzione dei rapporti relazionali con la stessa (“la stessa ha Parte_3
2 riferito di non aver rapporti con il padre da un paio d'anni, dichiarando di non essere disposta ad instaurare nuovamente un rapporto con lui. racconta di aver Parte_3 difficoltà nel riconoscere il ruolo genitoriale del padre, accusandoli di non aver mai manifestato un vero interesse nei suoi confronti impedendo, così, l'instaurarsi di un solido legale padre-IG”). In particolare, la minore ha dichiarato di non avere ricordi Parte_3 di momenti sereni vissuti con il padre e di avere in mente, invece, solo i suoi atteggiamenti denigratori espressi nei confronti della madre. Il rifiuto della minore di ristabilire un rapporto con il padre viene più volte riportato nella relazione aggiornata dei Servizi Sociali di SAAS del 15/11/2022, nella quale si evidenzia come la situazione di distacco affettivo abbia subito un'estensione a seguito del trasferimento, per ragioni lavorative, del padre nella Città di Sulmona. A tale situazione psicologica della minore si affianca il disinteresse di nel prendere contatti con i Servizi Sociali di Parte_2 Sulmona al fine di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità in cooperazione con i Servizi Sociali di SAAS (cfr. comunicazione del 07/09/2023 dei Servizi Sociali di Sulmona). Alla luce di tali circostanze, quindi, la disposizione dell'affido esclusivo appare l'unica soluzione idonea, nonostante la sua eccezionalità, a garantire l'assistenza e la cura della minore, nonché il suo equilibrio esistenziale. Pertanto, il Tribunale ritiene, nell'esclusivo e prioritario interesse della minore , in continuità con le statuizioni presidenziali, Parte_3 di disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la medesima. Quanto al diritto di visita del padre nei riguardi della minore , ormai Parte_3 quindicenne, appare consono stabilire che questo possa avvenire qualora la medesima ne ravvisi il desiderio, (avendo ella un certo grado di maturità) ed in ogni caso in luogo neutro innanzi ai Servizi Sociali di competenza, affinché si possa mediare il riavvicinamento del padre con la IG.
*** 4. Sulla domanda di mantenimento in favore della prole, conformemente ai principi costituzionali (art. 30 Cost.), occorre precisare che l'obbligo di mantenere i figli sorge a carico dei genitori per il solo fatto di averli generati. L'art. 315-bis c.c. stabilisce, infatti, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. In ordine alla quantificazione del contributo, l'art. 337-bis c.c. (norma sostanzialmente identica al previgente art. 155 c.c.) dispone che "salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito". Nel caso in esame, parte ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come collaboratrice domestica e di ricevere supporto dal nuovo compagno, il quale svolge l'attività di piccolo imprenditore (cfr. verbale di udienza dell'08/11/2021); mentre parte convenuta svolge attività lavorativa in Sulmona (AQ), con introiti stipendiali non dichiarati (cfr. note ex art 127 ter c.p.c. udienza 21/11/2022). Alla luce delle circostanze emerse, considerata la lontananza geografica della figura paterna e l'accudimento prevalente della minore da parte della figura materna, che si fa carico del soddisfacimento dei principali bisogni della stessa, tenuto conto del fatto che sul convenuto grava l'onere economico dell'accudimento di un altro figlio (cfr. la prima relazione dei Servizi sociali), si ritiene congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della prole in euro 250,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare ad entro Parte_1 il giorno dieci di ogni mese, oltre alla corresponsione nella misura del 50% fra i coniugi
3 del contributo alle spese extra assegno (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021).
*** 5.La reciproca e parziale soccombenza delle parti in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.1343/2021, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra
[...] e , contratto in data 13/07/2009 in SAAS (NA) (atto Parte_1 Parte_2 di matrimonio n. 64, parte II, serie A, anno 2009);
2) dispone l'affido esclusivo della minore alla madre, presso la quale resterà Parte_3 collocata;
3) dispone che il diritto di visita di nei riguardi della minore Parte_2 Parte_3 possa avvenire attraverso incontri, in luogo neutro, qualora la minore ne esprima la volontà, presso i Servizi Sociali di competenza;
4) dispone che versi ad la somma di € 250,00 mensili, Parte_2 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della IG , entro il giorno 10 di ogni Parte_3 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla IG (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Parte_3 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dichiara compensate le spese di lite;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAAS (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di SAAS (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 28/03/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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