Articolo 7 della Legge 28 luglio 1961, n. 831
Articolo 6Articolo 8
Versione
14 settembre 1961
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Versione
3 novembre 1962
Art. 7.
Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a "valente" e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
((Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato o con meno di 18 ore settimanali di insegnamenti, terme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguarda alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive))
Gli aumenti periodici sono calcolati, in ogni caso, sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno scolastico successivo al compimento di ogni biennio di servizio, o dei periodi di servizio di cui al comma precedente.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi e' valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno scolastico, 1961-62.
Entrata in vigore il 3 novembre 1962
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