Articolo 49 undecies del Codice della nautica da diporto
Articolo 49 deciesArticolo 64
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13 febbraio 2018
Art. 49-undecies. (( Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti )) (( 1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all' articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di pianificazione. ))
Entrata in vigore il 13 febbraio 2018
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