Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02168/2026REG.PROV.COLL.
N. 05259/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5259 del 2024, proposto da Interporto Sud Europa s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati LU Maria D'Angiolella, Pasquale Iannuccilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 07283/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. LU FU e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
FATTO
Con ricorso notificato in data 1° aprile 2019 e depositato il successivo 30 aprile dinanzi al T.a.r. Campania, la società Interporto Sud Europa s.p.a. (d’ora innanzi, IS) agiva nei confronti della Regione Campania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza dei comportamenti illegittimi tenuti dall’ente regionale nell’ambito della realizzazione dell’interporto di Marcianise–Maddaloni.
La IS esponeva che, nell’ambito del Piano Nazionale dei Trasporti, approvato con d.P.C.M. 10 aprile 1986 ai sensi della legge n. 245/1984, era stata prevista, nella Regione Campania, la realizzazione di un interporto di primo livello denominato “Marcianise–Nola”, articolato in due distinti poli funzionali: il polo di Marcianise e quello di Nola.
Con convenzione del 16 aprile 1992, il Ministero dei Trasporti aveva riconosciuto al Consorzio “Intermodalità della Campania”, costituito da Interporto Campano S.p.A. e SO.PRE.SER. s.p.a. (oggi IS), la titolarità del predetto interporto, attribuendo alla IS la competenza sul polo di Marcianise e alla Interporto Campano S.p.A. quella sul polo di Nola.
In data 2 aprile 1996, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, i Comuni di Maddaloni e Marcianise, con la partecipazione della SO.PRE.SER. s.p.a., sottoscrivevano un accordo di programma per la realizzazione delle strutture interportuali del polo di Marcianise–Maddaloni e delle opere connesse e complementari. La progettazione, realizzazione e gestione delle opere venivano affidate a IS, alla quale era altresì demandato il compito di promuovere le necessarie procedure espropriative.
La IS rappresentava di aver incontrato, in fase esecutiva, rilevanti difficoltà, anche in ragione di contenziosi insorti con soggetti terzi, e di aver pertanto richiesto al Collegio di Vigilanza, istituito per la corretta attuazione dell’accordo di programma, la proroga del termine di efficacia dello stesso.
Tale istanza veniva rigettata e il relativo provvedimento impugnato dinanzi al T.a.r. Campania con ricorso iscritto al n. 6516/2007 R.G., successivamente dichiarato perento con decreto n. 2044, del 19 maggio 2014.
In prossimità della scadenza dell’accordo del 2 aprile 1996, IS, in data 2 ottobre 2006, presentava una nuova richiesta di differimento del termine, cui non seguiva alcun riscontro.
La società promuoveva quindi giudizio arbitrale nei confronti della Regione Campania, della Provincia di Caserta, dei Comuni di Maddaloni e Marcianise e del Collegio di Vigilanza, chiedendo l’accertamento del diritto alla proroga del termine decennale di efficacia dell’accordo di programma, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti.
Con lodo del 21 dicembre 2009, la controversia veniva definita; tuttavia, a seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2231, del 3 giugno 2013, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice arbitrale in favore del giudice amministrativo.
La società IS riassumeva pertanto il giudizio dinanzi al T.a.r Campania con ricorso notificato il 16 ottobre 2013 e iscritto al n. 4679/2013 R.G.
In data 22 febbraio 2017, IS e il Comune di Marcianise concludevano un accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11, della legge n. 241/1990, con valore transattivo, con il quale le parti rinunciavano reciprocamente ai contenziosi intrapresi o da intraprendere e a ogni pretesa, anche risarcitoria.
Successivamente, in data 21 febbraio 2017, IS notificava rinuncia agli atti del giudizio n. 4679/2013 R.G., limitatamente alla posizione del Comune di Marcianise.
Con decreto n. 1351, del 20 aprile 2018, il giudizio veniva dichiarato perento ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.a., per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine annuale e per inattività processuale.
L’opposizione proposta da IS veniva respinta con ordinanza n. 6287, del 26 ottobre 2018.
Tanto premesso, con il ricorso di primo grado IS deduceva la responsabilità della Regione Campania, quale ente promotore dell’accordo di programma del 2 aprile 1996, per una serie di comportamenti asseritamente illegittimi che avrebbero determinato il grave pregiudizio economico subito dalla società.
In particolare, lamentava che la Regione:
a) avrebbe omesso di inserire nell’accordo di programma i termini previsti dall’art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, determinando la declaratoria di occupazione usurpativa e la conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore dei proprietari dei fondi espropriati;
b) avrebbe assunto comportamenti ostruzionistici in relazione alle richieste di proroga dell’accordo;
c) non avrebbe collaborato al buon esito delle pratiche di finanziamento e avrebbe negato la concessione di finanziamenti all’interporto di Marcianise–Maddaloni, determinando una situazione di disparità rispetto all’interporto di Nola, che avrebbe invece beneficiato di rilevanti risorse;
d) non avrebbe fornito adeguata cooperazione nei contenziosi insorti in relazione alla vicenda, sia nei confronti dei soggetti espropriati sia nel giudizio promosso da IS avverso il provvedimento di imposizione del vincolo da parte della Soprintendenza;
e) avrebbe determinato ritardi tali da indurre le imprese aggiudicatarie a rinunciare all’esecuzione dei lavori, costringendo la società a indire nuove procedure di gara.
Quanto al danno, IS quantificava il pregiudizio complessivamente subito in euro 700.000.000,00, così ripartiti: euro 8.000.000,00 per somme corrisposte a titolo di risarcimento a un proprietario espropriato; euro 187.307.000,00 per la ritardata ultimazione delle opere; euro 70.000.000,00 per il fermo dei cantieri a decorrere dal novembre 2006; euro 236.170.000,00 per la perdita di valore degli immobili realizzati e da realizzare, asseritamente connessa alla mancata realizzazione dei collegamenti viari previsti nell’accordo di programma; euro 121.000.000,00 per la mancata collaborazione nei procedimenti di finanziamento.
Il T.a.r, con la decisione 28 dicembre 2023, n, 7283, respingeva il ricorso.
La società ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Si è costituito nel giudizio di appello la Regione Campania, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per assenza dei presupposti dell’illecito aquiliano e, segnatamente, per difetto di prova dell’illegittimità, del nesso causale e della colpa, sebbene la Regione – quale ente centrale e propulsivo dell’Accordo di Programma del 1996 e titolare di competenze urbanistico-espropriative – avesse tenuto, ad avviso dell’appellante, condotte omissive od ostruzionistiche in violazione degli obblighi di cooperazione e dei canoni di correttezza e buona fede di cui all’art. 1 l. n. 241/1990, aggravate dal riconoscimento dell’opera quale infrastruttura strategica ai sensi della l. n. 443/2001, della delibera CIPE n. 121/2001 e dell’Intesa Ministero-Regione del 18 dicembre 2001.
In particolare, si censura la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità regionale nonostante – ad avviso dell’appellante– risultino provati plurimi comportamenti omissivi e/o ostruzionistici imputabili alla Regione, quale ente “centrale” e “propulsore” dell’Accordo di Programma del 2 aprile 1996 (ratificato con decreto presidenziale regionale), oltre che titolare di competenze urbanistiche ed espropriative.
Secondo la prospettazione della parte appellante, la Regione avrebbe violato, oltre alle clausole dell’Accordo di Programma, anche i canoni di cui all’art. 1 l. n. 241/1990 (correttezza, collaborazione e buona fede), nonché la legge obiettivo n. 443/2001, la delibera CIPE n. 121/2001 e l’Intesa Istituzionale Quadro del 18 dicembre 2001 tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Campania, che avrebbero confermato la natura strategica e l’interesse nazionale dell’intervento interportuale, con conseguente esigenza di massima celerità e cooperazione istituzionale.
Tali comportamenti illegittimi avrebbero impedito il completamento delle opere nei dieci anni previsti dall’Accordo di Programma provocando consequenziali gravissimi danni.
Nella prospettiva in esame, la Regione – quale soggetto pubblico preposto all’Accordo e responsabile della sua conformazione – avrebbe dovuto inserire i termini di esproprio e di esecuzione delle opere nella dichiarazione di pubblica utilità, individuata nell’Accordo di Programma e nel piano particolareggiato ad esso connesso.
Tale omissione, nella prospettiva in esame, avrebbe determinato, nel quadro dell’orientamento giurisprudenziale allora prevalente, la declaratoria di occupazione usurpativa e la conseguente condanna risarcitoria in favore dei proprietari espropriati, nonché la necessità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 42-bis del medesimo testo unico.
Il motivo è infondato.
Ai fini della configurabilità di una responsabilità per omissione, presupposto imprescindibile è l’individuazione, in capo al soggetto cui l’omissione è imputata, di una specifica posizione di garanzia. In difetto di tale posizione non può, infatti, ritenersi sussistente un obbligo giuridico di attivazione idoneo a fondare una responsabilità omissiva.
In tale prospettiva, deve osservarsi che non è configurabile un dovere giuridico generale e incondizionato di intervenire a tutela di terzi al fine di interrompere serie causali originate e sviluppatesi al di fuori della propria sfera giuridica. L’obbligo di impedire l’evento può, per converso, trovare fondamento nella legge, in specifici accordi intercorsi tra le parti ovvero in una peculiare situazione di fatto dalla quale derivi, in capo al soggetto, un dovere di protezione dei diritti altrui.
Tale ultima ipotesi ricorre, segnatamente, quando una precedente attività lecita del soggetto abbia determinato una situazione di pericolo per la sfera giuridica del terzo, così da far sorgere in capo al medesimo l’obbligo di attivarsi al fine di impedire che tale situazione di rischio si traduca, con il concorso di ulteriori fattori causali, nella produzione di un evento lesivo.
Nel caso in esame, deve escludersi la sussistenza di un siffatto obbligo di attivazione in capo alla Regione.
Le determinazioni inerenti alle procedure espropriative e all’adozione degli strumenti urbanistici rientravano, infatti, nella sfera di competenza delle amministrazioni comunali interessate.
Ne consegue che, diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello, non è configurabile alcuna responsabilità omissiva imputabile alla Regione.
Peraltro, come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, riguardo ai termini di cui all’art. 13, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la stessa parte appellante riconosce che la relativa indicazione non risultava necessaria.
Nell’atto di appello (cfr. pag.15), infatti, si dà atto che la mancanza di una specifica indicazione dei termini era stata inizialmente affermata dalla Suprema Corte in sede di regolamento di giurisdizione, la quale ha poi successivamente chiarito – anche alla luce di pronunce del Consiglio di Stato – che i termini previsti nell’ambito dell’Accordo di Programma coincidevano con la durata decennale dello stesso.
Ne consegue che, anche alla luce di tale ricostruzione interpretativa, non può ravvisarsi alcuna violazione imputabile alla Regione, né può configurarsi una responsabilità omissiva per la mancata adozione di un’attività che, secondo il medesimo quadro normativo e giurisprudenziale richiamato dalla stessa ricorrente, non risultava dovuta.
Con un secondo mezzo di gravame IS lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità della Regione Campania per i ritardi nella realizzazione dell’interporto di Marcianise–Maddaloni, ritenendo insussistenti sia comportamenti omissivi rilevanti sia il nesso eziologico tra l’operato dell’amministrazione e i danni lamentati.
Secondo l’appellante, il giudice di primo grado avrebbe erroneamente sottovalutato il complesso dei comportamenti non collaborativi e, in taluni casi, ostruzionistici tenuti dalla Regione nell’attuazione dell’Accordo di Programma del 2 aprile 1996.
In particolare, la Regione, pur rivestendo un ruolo di impulso e coordinamento nell’attuazione dell’accordo, non avrebbe assicurato la necessaria cooperazione istituzionale, contribuendo al protrarsi delle criticità amministrative e procedimentali che hanno inciso sui tempi di realizzazione dell’opera.
In tale prospettiva, l’appellante richiama, anzitutto, la vicenda relativa alla pretesa decadenza dell’Accordo di Programma allo spirare del termine decennale, sostenendo che la Regione avrebbe illegittimamente negato la proroga o la fissazione di un termine suppletivo, nonostante le reiterate istanze formulate dalla società e nonostante il Collegio di vigilanza avesse espresso parere favorevole alla valutazione della richiesta. Tale condotta, secondo l’appellante, avrebbe determinato un significativo rallentamento dell’attuazione dell’intervento, fino al definitivo superamento della questione a seguito della sentenza del TAR Campania n. 4809 del 2014, che ha escluso la decadenza dell’accordo.
Ulteriori profili di responsabilità vengono individuati nella mancata cooperazione della Regione in occasione dell’apposizione del vincolo archeologico sulle aree interessate dall’intervento, nonché nella gestione del contenzioso relativo alle procedure espropriative, che avrebbe determinato ulteriori ritardi nell’avvio e nella prosecuzione dei lavori.
L’appellante deduce, inoltre, che l’inerzia dell’amministrazione regionale avrebbe inciso anche sui rapporti contrattuali con le imprese appaltatrici, determinando sospensioni dei lavori, risoluzioni contrattuali e la necessità di indire nuove procedure di gara.
La società lamenta, altresì, una condotta non collaborativa della Regione anche sul piano del sostegno finanziario all’opera, evidenziando una disparità di trattamento rispetto ad altri interventi analoghi e richiamando, in particolare, il mancato riconoscimento di finanziamenti e la revoca di risorse precedentemente previste.
Secondo l’appellante, tali comportamenti si porrebbero in contrasto non solo con gli obblighi derivanti dall’Accordo di Programma, ma anche con il quadro normativo delineato dalla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) e dalla deliberazione CIPE n. 121 del 2001, che avevano qualificato l’interporto di Marcianise–Maddaloni come infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale.
Alla luce di tali elementi, l’appellante sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’amministrazione regionale e i danni lamentati, nonché la configurabilità di una responsabilità della Regione per violazione dei principi di correttezza, buona fede e leale cooperazione nell’attuazione di un accordo amministrativo.
Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
In senso contrario, il Collegio rileva che la società appellante non ha fornito adeguata prova della prospettata interdipendenza tra i diversi interventi da realizzare, tale da comportare che la sospensione di alcuni cantieri potesse determinare un effetto di ritardo a catena sull’intero complesso delle opere previste.
Al contrario, dalla documentazione versata in atti emerge che gli interventi programmati erano caratterizzati da una marcata eterogeneità sotto il profilo funzionale e realizzativo, oltre ad essere localizzati in ambiti territoriali differenti, con la conseguenza che non risulta comprovata la prospettata relazione di necessaria interconnessione tra le singole attività esecutive.
Tanto premesso, infondata è la censura concernente la mancata concessione di proroghe dei termini previsti.
Al riguardo, occorre richiamare quanto si è già osservato in relazione all’esame del primo motivo di appello, secondo cui l’obbligo di impedire l’evento sorge solo in presenza di una specifica fonte normativa o negoziale, ovvero di una particolare situazione di fatto che imponga un dovere di protezione nei confronti di diritti altrui.
Alla luce di tale orientamento, occorre rilevare che l’appellante non indica alcuna disposizione normativa o pattizia che imponesse alla Regione di concedere il differimento richiesto.
Inoltre, in ordine alla mancata proroga dell’accordo, difetta la prova del nesso causale tra il diniego e i danni da ritardata ultimazione delle opere, anche alla luce dell’inserimento dell’intervento tra quelli strategici di interesse nazionale, con autonoma scansione procedimentale.
Quanto alla dedotta mancata cooperazione nei contenziosi, non sussisteva in capo alla Regione alcun obbligo di assistenza giudiziale; i ritardi connessi a specifiche vicende (quale il vincolo archeologico) risultano di limitata incidenza; inoltre, non è stata dimostrata un’interdipendenza tecnica tra i diversi cantieri tale da generare effetti a cascata.
Parimenti non sussiste, né nella disciplina generale né nelle clausole dell’Accordo di programma, alcun obbligo della Regione di assistere la ricorrente nei contenziosi promossi da o contro di essa.
Del pari infondate risultano le doglianze relative alla pretesa mancata concessione di finanziamenti.
Tali censure non colgono nel segno alla luce della chiara e inequivoca previsione contenuta al punto 3 dell’Accordo di Programma, secondo cui “la partecipazione della Regione al presente accordo non costituisce alcun impegno di contributo di ordine finanziario nei riguardi dell’intervento in argomento”.
Da tale clausola discende, in modo univoco, l’assenza di qualsiasi obbligo giuridico in capo alla Regione di concorrere finanziariamente alla realizzazione dell’opera, con conseguente insussistenza di una posizione soggettiva tutelabile in capo alla società appellante sotto tale profilo.
Né risulta che siano stati tempestivamente impugnati eventuali provvedimenti dell’Amministrazione aventi ad oggetto l’assegnazione o il diniego di contributi finanziari in favore della società Interporto Sud Europa S.p.A., né tantomeno che sia stata proposta azione avverso ipotetici silenzi dell’Amministrazione. Ne consegue che le censure in esame difettano, oltre che di fondamento sostanziale, anche di adeguato supporto sul piano processuale.
Inoltre, i ritardi lamentati – quale quello relativo al vincolo archeologico, rimosso in tempi contenuti – risultano, per durata e incidenza, sostanzialmente irrilevanti nel complessivo sviluppo dell’opera.
Le ulteriori doglianze relative ai rapporti con le imprese appaltatrici risultano infondate nella loro genericità.
In proposito, deve anzitutto rilevarsi che i contrasti insorti con l’impresa LI – i quali, nella prospettiva della parte appellante, avrebbero condotto al blocco dell’esecuzione dei lavori e alla conseguente risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatrice – non risultano in alcun modo imputabili all’amministrazione regionale. Semmai, i contrasti con l’impresa LI, peraltro imputabili alla stessa appaltatrice, costituiscono, fattori autonomi idonei ad interrompere il nesso causale rispetto alla condotta della Regione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla rinuncia all’esecuzione dei lavori da parte di alcune imprese aggiudicatarie e alla conseguente necessità di indire nuove procedure di gara. Anche tali circostanze, oltre a non risultare riconducibili alla sfera di responsabilità dell’amministrazione regionale, hanno comportato un differimento temporale dei lavori di durata comunque contenuta – indicato dalla stessa appellante nel periodo compreso tra il 3 giugno 1999 e il 12 dicembre 1999 – e, pertanto, non appaiono idonee, nel quadro complessivo della vicenda, a fondare la pretesa risarcitoria azionata.
Con un terzo mezzo di gravame IS lamenta che la decisione impugnata avrebbe omesso di valutare le allegazioni e produzioni sul quantum, nonostante la specificazione delle voci di danno; ribadisce i criteri di calcolo del danno da ritardo (spese generali, maggiori costi, mancato profitto), della perdita di valore dei cespiti e dei danni connessi agli espropri (caso Leonetti) e alla mancata erogazione di finanziamenti, riservando l’esatta quantificazione e chiedendo istruttoria tecnica.
In particolare, IS contesta l’affermazione del T.A.R. circa la “contenuta” incidenza dei ritardi, deducendo che l’apposizione del vincolo archeologico avrebbe impedito l’avvio dei lavori e generato una prolungata incertezza, superata solo dopo l’annullamento giurisdizionale. La Regione sarebbe rimasta inerte, nonostante la rilevanza strategica dell’opera. Il motivo non è fondato
Il motivo è infondato.
Ed invero, una volta esclusa – per le ragioni sopra esposte – la sussistenza di una condotta illegittima imputabile alla Regione nonché del necessario nesso di causalità tra l’operato dell’amministrazione e i pregiudizi lamentati, resta assorbita ogni ulteriore questione relativa alla quantificazione del danno. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non fondate le pretese risarcitorie dell’appellante anche sotto tale profilo.
Con un quarto mezzo di gravame IS invoca la responsabilità da comportamento scorretto e lesione dell’affidamento (principi di correttezza e buona fede nei rapporti amministrativi; art. 1, co. 2-bis, l. 241/1990), sostenendo che la Regione abbia violato obblighi di cooperazione derivanti dall’AdP e dal quadro “strategico” ex l. 443/2001.
In tale prospettiva, l’appellante assume che, anche a prescindere dalla sola illegittimità provvedimentale, la Regione avrebbe violato i doveri di lealtà, correttezza e collaborazione, ledendo l’affidamento di IS sulla tempestiva e fattiva cooperazione istituzionale necessaria all’attuazione dell’Accordo e di un’opera strategica, con conseguente responsabilità risarcitoria.
Il motivo è inammissibile per violazione del divieto dei nova in appello.
Nel caso di specie, la doglianza risulta essere stata prospettata per la prima volta in sede di gravame, senza che la relativa questione risulti essere stata previamente introdotta nel giudizio di primo grado, né emergano elementi atti a ricondurla nell’alveo di una mera specificazione o puntualizzazione di censure già dedotte.
Ne consegue che la relativa censura si pone in contrasto con il divieto di nova in appello, sancito dall’art. 104 c.p.a., e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
In ogni caso, per completezza espositiva, ritiene il Collegio che il motivo sia anche infondato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, che hanno evidenziato l’infondatezza della pretesa risarcitoria sotto il profilo dell’ an debeatur , deve conseguentemente essere respinta anche la richiesta dell’appellante di disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai fini della quantificazione del danno.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione. Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore della Regione Campania, delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 8000,00 (ottomila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ NE, Presidente
LU FU, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FU | NZ NE |
IL SEGRETARIO