CA
Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.V. 1112/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott.Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione ex art. 5 iscritto al n. r.g.v. 1112/2024 promosso da:
) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MASOLI EMANUELE C.F._2
) C.F._3
OPPONENTI contro
) con il patrocinio dell'avv. () e dell'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
DECRETO
1. Con ricorso ex art. 5 ter l. n. 89/2001 e hanno proposto Parte_2 Parte_1
opposizione contro il decreto n. 3168/2024, con il quale la Corte di Appello di Bologna, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dagli stessi per ottenere l'indennizzo a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio R.G. 3641/2004, R.G.
APP. 2013/2013, R.G. CASS. 21977/2019, R.G. RIASSUNZIONE 1518/2022.
2. Gli opponenti deducono l'erroneità del provvedimento impugnato, lamentando che il giudice abbia ritenuto erroneamente che il limite di ragionevole durata del procedimento fosse stato superato di 10 anni, anziché 12; che non si sia tenuto conto che ciascuno dei ricorrenti ha diritto iure proprio ad un'equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001; che l'equo indennizzo maturato nei confronti della sig.ra spetti ad entrambi i ricorrenti iure hereditatis;
che devono AR essere corrisposte le spese per il pagamento della marca da bollo necessaria all'iscrizione a ruolo del procedimento per equo indennizzo;
che le spese legali devono essere liquidate secondo la tariffa relativa ai procedimenti di natura contenziosa.
3. Il opposto è rimasto contumace. CP_1
4. All'esito dell'udienza del 14.3.2025, tenutasi con modalità cartolari, la Corte si è riservata di decidere.
Pagina 1 ***
5. In merito all'erroneità nel calcolo dell'effettiva durata irragionevole del procedimento nel suo complesso le doglianze degli opponenti sono infondate;
come correttamente affermato nel decreto oggetto di opposizione, infatti, “il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente la durata di
8 anni, 5 mesi e 17 giorni per il primo grado (atto di citazione notificato ai ricorrenti in data
8.10.2004, sentenza n. 282/2013 pubblicata in data 25.3.2013), di 5 anni, 3 mesi e 23 giorni per il grado di appello (atto di citazione in appello notificato in data 23.9.2013, sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 178/2019 del 15.1.2019)e di 2 anni, 10 mesi e 11 giorni per il giudizio di legittimità (ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione in data 9.7.2019, ordinanza n.
16357/2022 pubblicata in data 20.5.2022) e così la durata complessiva di n. 16 anni, tenuto conto che la frazione di anno superiore a 6 mesi va computata come anno intero ex art. 2 bis L. Pinto;
l'art. 2 co. 2 bis della L. Pinto prevede in 3 anni la durata ragionevole del primo grado di giudizio, in 2 anni quella del secondo grado e in 1 anno quella del giudizio di legittimità, e dunque nella fattispecie è stato superato il limite di ragionevole durata del processo (3+2+1) di n. 10 anni”.
6. Con riguardo al mancato riconoscimento dell'equo indennizzo iure proprio ad entrambi i ricorrenti, la doglianza è fondata;
spetta infatti a ciascun ricorrente, odierno opponente, la somma di euro 4.560,00 per il pregiudizio personalmente patito.
7. In merito al mancato riconoscimento dell'equo indennizzo maturato dalla defunta AR
e del corrispettivo diritto all'equo indennizzo pro quota a favore dei ricorrenti quali
[...]
contitolari iure ereditatis, la doglianza è fondata;
infatti, tenuto conto che è AR deceduta il 14.08.2018, a ciascun ricorrente spetta iure hereditatis l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo dovuta alla madre fino alla data del decesso nei AR
limiti della rispettiva quota ereditaria.
In proposito, tenuto conto che la causa ha avuto per la durata complessiva di 13 AR
anni (8 anni, 5 mesi e 17 giorni per il primo grado e 4 anni, 10 mesi e 22 giorni per il grado di appello), che il termine di ragionevole durata del processo, che si è svolto in due gradi per AR
, è pari a complessivi 5 anni (tre anni per il primo e due per il secondo) e che, dunque, esso è
[...]
stato superato di 8 anni, tenuto altresì conto della natura e dell'esito della causa, può essere riconosciuto iure hereditatis agli opponenti l'importo di € 400 per ciascuno anno di ritardo fino al terzo anno incluso e così € 480,00 dal quarto all'ottavo con un incremento del 20% forfettariamente determinato ai sensi dell'art. 2 bis co. 1 L. Pinto e quindi complessivamente € 3.600,00, da suddividersi tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali.
8. Per quanto concerne il mancato riconoscimento delle spese per il pagamento della marca da bollo necessaria all'iscrizione a ruolo del procedimento per equo indennizzo, la doglianza è fondata;
la
Pagina 2 somma di € 634,79, liquidata a titolo di spese nel decreto oggetto di opposizione e ricavata dalla nota spese allegata al ricorso, non tiene infatti conto dell'importo di € 27,00 spesi per l'iscrizione al ruolo del ricorso stesso;
pertanto, le spese della procedura di ricorso per equo indennizzo devono essere liquidate in € 661,79 (€ 634,79 + € 27,00) per esborsi.
9. In merito al mancato riconoscimento del ristoro delle spese legali, che secondo parte opponente dovrebbero essere liquidate secondo la tariffa relativa ai procedimenti di natura contenziosa, la doglianza è infondata;
come affermato infatti dalla Suprema Corte, le spese del procedimento per ottenere l'equa riparazione ex l. 89/2001, nella fase monocratica, debbono essere liquidate alla stregua della voce delle tariffe forensi relative ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020).
10. L'opposizione va pertanto parzialmente accolta e l'indennizzo va rideterminato, in riforma del decreto opposto, in € 4.560,00, iure proprio, per ciascun opponente, oltre interessi legali, nonché in
€ 3.600,00, iure hereditatis, da suddividersi in proporzione alle quote ereditarie degli opponenti, oltre interessi legali.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per il 50%, con condanna del al pagamento del restante 50%. CP_1
P.Q.M.
la Corte in parziale riforma del decreto opposto, ingiunge al di pagare senza Controparte_1
dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e ss. l. 89/2001, in favore di ciascuno degli opponenti indicati in epigrafe la somma di € 4.560,00, nonché la somma di € 3.600,00, da suddividersi in proporzione alle quote ereditarie degli opponenti, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso sino al saldo;
condanna il a rifondere all'opponente il 50% delle spese del procedimento monitorio – CP_1 che liquida in € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre ed € 661,79 per esborsi – e del grado di opposizione - che liquida in € 1.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, oltre € 27,00 per esborsi - compensando tra le parti il restante 50%.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 30.05.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Manuela Velotti
Pagina 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente Relatore dott.Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di opposizione ex art. 5 iscritto al n. r.g.v. 1112/2024 promosso da:
) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. MASOLI EMANUELE C.F._2
) C.F._3
OPPONENTI contro
) con il patrocinio dell'avv. () e dell'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
DECRETO
1. Con ricorso ex art. 5 ter l. n. 89/2001 e hanno proposto Parte_2 Parte_1
opposizione contro il decreto n. 3168/2024, con il quale la Corte di Appello di Bologna, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dagli stessi per ottenere l'indennizzo a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del giudizio R.G. 3641/2004, R.G.
APP. 2013/2013, R.G. CASS. 21977/2019, R.G. RIASSUNZIONE 1518/2022.
2. Gli opponenti deducono l'erroneità del provvedimento impugnato, lamentando che il giudice abbia ritenuto erroneamente che il limite di ragionevole durata del procedimento fosse stato superato di 10 anni, anziché 12; che non si sia tenuto conto che ciascuno dei ricorrenti ha diritto iure proprio ad un'equa riparazione ai sensi della l. n. 89/2001; che l'equo indennizzo maturato nei confronti della sig.ra spetti ad entrambi i ricorrenti iure hereditatis;
che devono AR essere corrisposte le spese per il pagamento della marca da bollo necessaria all'iscrizione a ruolo del procedimento per equo indennizzo;
che le spese legali devono essere liquidate secondo la tariffa relativa ai procedimenti di natura contenziosa.
3. Il opposto è rimasto contumace. CP_1
4. All'esito dell'udienza del 14.3.2025, tenutasi con modalità cartolari, la Corte si è riservata di decidere.
Pagina 1 ***
5. In merito all'erroneità nel calcolo dell'effettiva durata irragionevole del procedimento nel suo complesso le doglianze degli opponenti sono infondate;
come correttamente affermato nel decreto oggetto di opposizione, infatti, “il processo presupposto ha avuto per parte ricorrente la durata di
8 anni, 5 mesi e 17 giorni per il primo grado (atto di citazione notificato ai ricorrenti in data
8.10.2004, sentenza n. 282/2013 pubblicata in data 25.3.2013), di 5 anni, 3 mesi e 23 giorni per il grado di appello (atto di citazione in appello notificato in data 23.9.2013, sentenza della Corte di
Appello di Bologna n. 178/2019 del 15.1.2019)e di 2 anni, 10 mesi e 11 giorni per il giudizio di legittimità (ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione in data 9.7.2019, ordinanza n.
16357/2022 pubblicata in data 20.5.2022) e così la durata complessiva di n. 16 anni, tenuto conto che la frazione di anno superiore a 6 mesi va computata come anno intero ex art. 2 bis L. Pinto;
l'art. 2 co. 2 bis della L. Pinto prevede in 3 anni la durata ragionevole del primo grado di giudizio, in 2 anni quella del secondo grado e in 1 anno quella del giudizio di legittimità, e dunque nella fattispecie è stato superato il limite di ragionevole durata del processo (3+2+1) di n. 10 anni”.
6. Con riguardo al mancato riconoscimento dell'equo indennizzo iure proprio ad entrambi i ricorrenti, la doglianza è fondata;
spetta infatti a ciascun ricorrente, odierno opponente, la somma di euro 4.560,00 per il pregiudizio personalmente patito.
7. In merito al mancato riconoscimento dell'equo indennizzo maturato dalla defunta AR
e del corrispettivo diritto all'equo indennizzo pro quota a favore dei ricorrenti quali
[...]
contitolari iure ereditatis, la doglianza è fondata;
infatti, tenuto conto che è AR deceduta il 14.08.2018, a ciascun ricorrente spetta iure hereditatis l'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo dovuta alla madre fino alla data del decesso nei AR
limiti della rispettiva quota ereditaria.
In proposito, tenuto conto che la causa ha avuto per la durata complessiva di 13 AR
anni (8 anni, 5 mesi e 17 giorni per il primo grado e 4 anni, 10 mesi e 22 giorni per il grado di appello), che il termine di ragionevole durata del processo, che si è svolto in due gradi per AR
, è pari a complessivi 5 anni (tre anni per il primo e due per il secondo) e che, dunque, esso è
[...]
stato superato di 8 anni, tenuto altresì conto della natura e dell'esito della causa, può essere riconosciuto iure hereditatis agli opponenti l'importo di € 400 per ciascuno anno di ritardo fino al terzo anno incluso e così € 480,00 dal quarto all'ottavo con un incremento del 20% forfettariamente determinato ai sensi dell'art. 2 bis co. 1 L. Pinto e quindi complessivamente € 3.600,00, da suddividersi tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali.
8. Per quanto concerne il mancato riconoscimento delle spese per il pagamento della marca da bollo necessaria all'iscrizione a ruolo del procedimento per equo indennizzo, la doglianza è fondata;
la
Pagina 2 somma di € 634,79, liquidata a titolo di spese nel decreto oggetto di opposizione e ricavata dalla nota spese allegata al ricorso, non tiene infatti conto dell'importo di € 27,00 spesi per l'iscrizione al ruolo del ricorso stesso;
pertanto, le spese della procedura di ricorso per equo indennizzo devono essere liquidate in € 661,79 (€ 634,79 + € 27,00) per esborsi.
9. In merito al mancato riconoscimento del ristoro delle spese legali, che secondo parte opponente dovrebbero essere liquidate secondo la tariffa relativa ai procedimenti di natura contenziosa, la doglianza è infondata;
come affermato infatti dalla Suprema Corte, le spese del procedimento per ottenere l'equa riparazione ex l. 89/2001, nella fase monocratica, debbono essere liquidate alla stregua della voce delle tariffe forensi relative ai procedimenti monitori (Cass., n. 16512/2020).
10. L'opposizione va pertanto parzialmente accolta e l'indennizzo va rideterminato, in riforma del decreto opposto, in € 4.560,00, iure proprio, per ciascun opponente, oltre interessi legali, nonché in
€ 3.600,00, iure hereditatis, da suddividersi in proporzione alle quote ereditarie degli opponenti, oltre interessi legali.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per il 50%, con condanna del al pagamento del restante 50%. CP_1
P.Q.M.
la Corte in parziale riforma del decreto opposto, ingiunge al di pagare senza Controparte_1
dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e ss. l. 89/2001, in favore di ciascuno degli opponenti indicati in epigrafe la somma di € 4.560,00, nonché la somma di € 3.600,00, da suddividersi in proporzione alle quote ereditarie degli opponenti, oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso sino al saldo;
condanna il a rifondere all'opponente il 50% delle spese del procedimento monitorio – CP_1 che liquida in € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre ed € 661,79 per esborsi – e del grado di opposizione - che liquida in € 1.689,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA, oltre € 27,00 per esborsi - compensando tra le parti il restante 50%.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Bologna, 30.05.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Manuela Velotti
Pagina 3