Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 185 Reg. Gen.
anno 2022 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Valentina Pagnanelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( ) elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Riccardo Balatri e Matteo D'Auria, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.12.2024, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale: pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1
con addebito a carico del marito, in considerazione della Controparte_1
pagina 1 di 7
pe parte resistente:
“Come da comparsa di costituzione e memoria integrativa in atti. Pertanto, chiede che il Tribunale accerti e dichiari l'infondatezza dell'avversaria domanda relativa all'addebito della separazione dei coniugi a carico di
per i motivi di cui in giudizio;
accerti e dichiari Controparte_1
l'infondatezza della domanda di relativa alla richiesta di Parte_1
assegnazione della casa coniugale sita in Carrara Via Lombarda n. 10 per i
motivi tutti di cui in giudizio;
accertare e dichiarare l'infondatezza della
domanda avversaria relativa alla richiesta di disposizione del pagamento delle
restanti rate di mutuo cointestato al 50% a carico di ciascun coniuge e al
pagamento del debito bancario di ciascun coniuge, in quanto domanda
contestata e assolutamente infondata in fatto e diritto .Con vittoria nelle spese e
competenze di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, esponeva che il giorno Parte_1
6.12.1986 aveva contratto matrimonio con;
che la Controparte_1
prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, a causa della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio ascrivibile al marito;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con dichiarazione di addebito a carico del resistente. La
parte ricorrente chiedeva disporsi: l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
il pagamento del 50% del mutuo cointestato a carico di ciascun coniuge;
il pagamento del 50% a carico di ciascun coniuge quanto ai debiti bancari.
pagina 2 di 7 Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e contestando ogni ulteriore domanda.
Disposta ed espletata la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del
Tribunale e non riuscito il tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa per l'ulteriore corso della trattazione dinanzi al g.i.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.12.2024, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche conflittuali, evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione.
3.
Ciò posto, occorre procedere allo scrutinio della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, fondata sulla dedotta violazione del dovere di fedeltà
coniugale, quale causa determinante il naufragio del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità
dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143
Cod. civ. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.:
Cass., n. 14042/2008; Cass., n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
pagina 3 di 7 In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Con riferimento al profilo specifico dedotto dalla resistente a fondamento della domanda di addebito, va osservato che costituisce canone giurisprudenziale consolidato che gravi “sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la
relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione ei fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., n. 3923/2018).
Siffatti principi rilevano, quindi, con riferimento all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, “costituendo una violazione particolarmente
grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione delle
convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della
separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso
un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della
crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei
rapporti già irrimediabilmente in atto” (Cass., n. 25966/2022; negli stessi termini: Cass., n.n. 16859/2015).
In questa prospettiva, è stato ulteriormente precisato che: “grava sulla parte che richieda, per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia
pagina 4 di 7 causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda
e, quindi, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire
l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., n
3923/2018).
L'esame del materiale probatorio acquisito vale a fondare il riconoscimento dell'addebitabilità della separazione alla parte ricorrente.
Appaiono significative ai fini specifici le deposizioni rese dai testi escussi.
In particolare, la teste figlia delle parti, ha confermato di Testimone_1
avere avuto notizia dalla stessa compagna del resistente (nel corso di una conversazione telefonica scaturita dalla ricezione dei messaggi whatsapp di cui al doc. 7) dell'esistenza della relazione sentimentale del padre con Per_1
nel corso del colloquio, la ebbe a richiedere alla
[...] Per_1
di avvisare anche la madre (cosa che venne effettivamente fatta CP_1
dalla teste, dopo che il resistente, pur richiesto dalla figlia, si era rifiutato di farlo).
A ciò possono aggiungersi le dichiarazioni rese dai testi circa i continui successivi litigi tra le parti aventi ad oggetto l'esistenza della relazione sentimentale (testi ; , nonché quanto alla Tes_2 Per_1 Tes_3
circostanza della permanenza del e della in un CP_1 Per_1
appartamento sito in NI (testi . Tes_4 Per_1 Tes_5
Il quadro dell'evoluzione della crisi matrimoniale culmina nell'allontanamento del dall'abitazione in cui conviveva con la moglie, avvenuta nel CP_1
gennaio 2021.
Tale allontanamento rappresenta una diretta conseguenza della disgregazione dei rapporti familiari, tant'è che la teste ha significativamente CP_1
pagina 5 di 7 dichiarato che il resistente uscì di casa “quando la mamma gli ha presentato la lettera dell'avvocato”.
Il quadro familiare e cronologico emergente dagli indici processuali (che evidenzano una chiara correlazione tra lo scoperta delle relazione extraconiugale ad opera della l'instaurarsi di un clima di continue liti e Pt_1
rivendicazioni tra i coniugi incentrate sul rapporto sentimentale disvelato e l'allontanamento da casa del e l'assenza di prova circa la CP_1
preesistenza di una condizione di manifesta crisi matrimoniale, quale causa determinativa della separazione, valgono a rendere fondata la domanda in punto di addebito, alla luce dei principii giurisprudenziali sopra esposti.
Va quindi dichiarata l'addebitabilità della separazione al CP_1
4.
Avendo la ricorrente omesso di riproporre le ulteriori domande avanzate nell'atto introduttivo, alcuna relativa statuizione deve essere adottata dal
Collegio.
5.
Le spese processuali, trovano liquidazione per l'intero nel dispositivo, e, tenuto conto della soccombenza del ricorrente in punto di addebito, vanno poste a carico del nella misura di 1/2, con compensazione tra le parti CP_1
quanto alla residua metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi , nato ad Controparte_1
Arcola il 20.3.1967, e , nata a [...] il [...], (matrimonio Parte_1
celebrato in Carrara il 6.12.1986 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 1986, Parte II, Serie A, Uff. 1, n.
116);
pagina 6 di 7 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
dichiara la separazione addebitabile a;
Controparte_1
condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, Controparte_1
liquidate per l'intero in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale,
oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa la residua metà;
Così deciso in Massa il 14.3.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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