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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1269/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1269/2022 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano, Fabio ed Elisa Caretta Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Pagnuzzato Controparte_1 resistente
e con la chiamata di
Controparte_2
, con l'avv. Carletti
[...] terza chiamata
pagina 1 di 4 Premesso che:
- con sentenza non definitiva n. 271/2025 del 20.5.2025 il Tribunale ha così statuito:
“Il giudice:
- accerta la responsabilità della convenuta per le malattie per cui è causa;
- rimette la causa in istruttoria al fine della determinazione delle somme dovute a titolo risarcitorio e in via di manleva;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.”;
- la causa è stata pertanto rimessa in istruttoria al fine di determinare in danno differenziale con detrazione dal biologico permanente delle prestazioni riconosciute dall'Inail;
- dalla documentazione conseguentemente prodotta dall' risulta che in relazione alle CP_3 patologie oggetto di causa l'Inail ha erogato al ricorrente l'importo di euro 21.077,93, pari alla somma di euro 6.054,04 + 3.005,10 + 3.496,10 + 8.522,69;
- al danno permanente liquidato nella sentenza parziale, di importo pari ad euro 38.628,17, va pertanto detratto l'importo di euro 20.034,7 (pari alla somma tra i singoli importi erogati, devalutati all'aprile 2014 secondo il medesimo criterio seguito per la determinazione del danno biologico permanente nella sentenza parziale, e così: euro
5.877,71 + 2.917,57 + 3.384,41 + 7.855,01). Ne deriva il diritto del ricorrente al risarcimento del danno differenziale pari ad euro 18.593,47 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 2014;
- quanto alle considerazioni oggi svolte dalla procuratrice del ricorrente in punto di calcolo del danno biologico temporaneo, secondo cui sarebbe viziata da mero errore materiale la quantificazione svolta nella sentenza parziale laddove si è considerato un parametro (euro
100) inferiore a quello standard (euro 115) indicato dalla Tabelle di Milano, trattasi di questione non di mero calcolo, ma di merito. Essa dipende dal fatto che il parametro indicato dalle Tabelle predette, definito standard, è riferito alla somma tra la componente dinamico-relazionale e quella relativa alla sofferenza presumibile. Nel caso di specie il grado di sofferenza accertato dal ctu è stato inferiore a quello medio, e quindi standard.
Ciò chiarito, il rimedio eventualmente esperibile contro la predetta decisione sarà quello dell'impugnazione della sentenza;
- quanto infine alle domande svolte dalla resistente nei confronti della Compagnia assicurativa, considerata l'epoca di insorgenza di tutte le malattie oggetto del pagina 2 di 4 procedimento, successiva all'instaurazione del rapporto assicurativo, e considerato l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, che esclude il superamento del massimale, va accertato il diritto della resistente ad essere manlevata dalla propria
Compagnia assicurativa, fatta eccezione per l'importo di euro 2.500,00 di cui alla franchigia contrattualmente pattuita;
- ogni ulteriore questione è assorbita, dovendosi richiamare per quanto non argomentato il contenuto della sentenza non definitiva sopra richiamata;
- le spese di lite e quelle di ctu seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo tenendo conto:
a) del valore del decisum e della sostanziale irrilevanza, in termini di attività dei legali di parte ricorrente, della partecipazione al processo della terza chiamata;
b) delle tecniche di redazione dell'atto introduttivo;
c) dell'art. 1917 co. 3 c.c. quanto alle spese legali della resistente-assicurata;
d) della richiesta di distrazione e del rimborso delle documentate spese di ctp, avanzate dai procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente:
a) della somma di euro 18.593,47 a titolo di danno biologico differenziale, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata;
b) della somma di euro 13.593,49 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata;
c) della somma di euro 1.244,95 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
- liquida le spese di lite in euro 12.100, oltre a spese generali, iva e cpa;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nonché al rimborso dell'importo di euro
400,00 per ctp;
- fatta eccezione per la franchigia di euro 2.500,00, condanna la Compagnia terza chiamata a tenere indenne la società resistente dagli esborsi sopra indicati, nonché alla rifusione in pagina 3 di 4 favore dell'assicurata delle spese di lite come sopra liquidate.
Vicenza, 22/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1269/2022 RG Lav. promossa da:
, con gli avv.ti Adriano, Fabio ed Elisa Caretta Parte_1 ricorrente contro
con l'avv. Pagnuzzato Controparte_1 resistente
e con la chiamata di
Controparte_2
, con l'avv. Carletti
[...] terza chiamata
pagina 1 di 4 Premesso che:
- con sentenza non definitiva n. 271/2025 del 20.5.2025 il Tribunale ha così statuito:
“Il giudice:
- accerta la responsabilità della convenuta per le malattie per cui è causa;
- rimette la causa in istruttoria al fine della determinazione delle somme dovute a titolo risarcitorio e in via di manleva;
- riserva all'esito ogni ulteriore decisione.”;
- la causa è stata pertanto rimessa in istruttoria al fine di determinare in danno differenziale con detrazione dal biologico permanente delle prestazioni riconosciute dall'Inail;
- dalla documentazione conseguentemente prodotta dall' risulta che in relazione alle CP_3 patologie oggetto di causa l'Inail ha erogato al ricorrente l'importo di euro 21.077,93, pari alla somma di euro 6.054,04 + 3.005,10 + 3.496,10 + 8.522,69;
- al danno permanente liquidato nella sentenza parziale, di importo pari ad euro 38.628,17, va pertanto detratto l'importo di euro 20.034,7 (pari alla somma tra i singoli importi erogati, devalutati all'aprile 2014 secondo il medesimo criterio seguito per la determinazione del danno biologico permanente nella sentenza parziale, e così: euro
5.877,71 + 2.917,57 + 3.384,41 + 7.855,01). Ne deriva il diritto del ricorrente al risarcimento del danno differenziale pari ad euro 18.593,47 oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 2014;
- quanto alle considerazioni oggi svolte dalla procuratrice del ricorrente in punto di calcolo del danno biologico temporaneo, secondo cui sarebbe viziata da mero errore materiale la quantificazione svolta nella sentenza parziale laddove si è considerato un parametro (euro
100) inferiore a quello standard (euro 115) indicato dalla Tabelle di Milano, trattasi di questione non di mero calcolo, ma di merito. Essa dipende dal fatto che il parametro indicato dalle Tabelle predette, definito standard, è riferito alla somma tra la componente dinamico-relazionale e quella relativa alla sofferenza presumibile. Nel caso di specie il grado di sofferenza accertato dal ctu è stato inferiore a quello medio, e quindi standard.
Ciò chiarito, il rimedio eventualmente esperibile contro la predetta decisione sarà quello dell'impugnazione della sentenza;
- quanto infine alle domande svolte dalla resistente nei confronti della Compagnia assicurativa, considerata l'epoca di insorgenza di tutte le malattie oggetto del pagina 2 di 4 procedimento, successiva all'instaurazione del rapporto assicurativo, e considerato l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, che esclude il superamento del massimale, va accertato il diritto della resistente ad essere manlevata dalla propria
Compagnia assicurativa, fatta eccezione per l'importo di euro 2.500,00 di cui alla franchigia contrattualmente pattuita;
- ogni ulteriore questione è assorbita, dovendosi richiamare per quanto non argomentato il contenuto della sentenza non definitiva sopra richiamata;
- le spese di lite e quelle di ctu seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo tenendo conto:
a) del valore del decisum e della sostanziale irrilevanza, in termini di attività dei legali di parte ricorrente, della partecipazione al processo della terza chiamata;
b) delle tecniche di redazione dell'atto introduttivo;
c) dell'art. 1917 co. 3 c.c. quanto alle spese legali della resistente-assicurata;
d) della richiesta di distrazione e del rimborso delle documentate spese di ctp, avanzate dai procuratori del ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente:
a) della somma di euro 18.593,47 a titolo di danno biologico differenziale, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata;
b) della somma di euro 13.593,49 a titolo di risarcimento del danno biologico, oltre interessi sulla somma annualmente rivalutata;
c) della somma di euro 1.244,95 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche;
- liquida le spese di lite in euro 12.100, oltre a spese generali, iva e cpa;
- condanna la parte resistente alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, nonché al rimborso dell'importo di euro
400,00 per ctp;
- fatta eccezione per la franchigia di euro 2.500,00, condanna la Compagnia terza chiamata a tenere indenne la società resistente dagli esborsi sopra indicati, nonché alla rifusione in pagina 3 di 4 favore dell'assicurata delle spese di lite come sopra liquidate.
Vicenza, 22/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4