TAR Milano, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 18
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Carenza di interesse ad agire

    Il Collegio ha ritenuto che, al momento della proposizione del gravame, non vi fosse un'effettiva lesione della situazione giuridica soggettiva in capo alle ricorrenti. Nessuna delle società titolare di punti vendita doppi o plurimi aveva chiesto di poter cedere un punto vendita, pertanto non è configurabile un interesse attuale all'impugnazione del provvedimento, che non ha comportato alcuna limitazione all'attività delle società o alla libera circolazione. L'atto impugnato, avente contenuto normativo, può causare un pregiudizio attuale e concreto solo a partire da una sua concreta declinazione mediante atti che respingono future istanze.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della domanda di accertamento

    Il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione di accertamento nel processo amministrativo è ammissibile solo se necessaria a colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate. Nel caso di specie, l'azione di annullamento del provvedimento adottato dal gestore del mercato era uno strumento giurisdizionale tipizzato a tutela dei ricorrenti, qualora esercitata nei termini di legge. Pertanto, la domanda di accertamento è stata ritenuta inammissibile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 18
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo