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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 669/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Mattinzoli (foro di Brescia)
- RICORRENTI contro
- sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 22 aprile 2022
e , in qualità di legali rappresentanti di “AM I Parte_1 Parte_1
s.a.s.” (C.F. e partita I.V.A. , convenivano in giudizio innanzi al P.IVA_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l' di Brescia, siccome impugnavano CP_1 le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000131563 (prot. n.
1500.09/03/2022.0141834), che applicava a la sanzione amministrativa Pt_1 pecuniaria della somma di euro 19.000,00 e n. OI - 000133251 (prot. n.
1500.09/03/2022.0141835), che infliggeva a la sanzione amministrativa Pt_1 pecuniaria della somma di euro 19.000,00, per omesso versamento da parte della medesima società di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2015 - ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016.
Detti provvedimenti erano stati loro notificati a mani proprie a mezzo del servizio postale, con due distinte raccomandate datate 23 e 24 marzo 2022 (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Più precisamente, i ricorrenti deducevano che:
1) le ordinanze - ingiunzione impugnate erano affette da nullità per assoluta indeterminatezza e difetto di motivazione. Invero, richiamavano un altro atto in modo del tutto generico, sicché era impossibile comprendere quando si era verificata l'omissione, la sua gravità e a quale lavoratore si riferisse;
2) non si evinceva il termine entro il quale si sarebbe dovuto concludere il procedimento amministrativo sfociato nei provvedimenti de quibus;
2 3) poiché non erano indicati i criteri per la valutazione e la determinazione delle sanzioni, l'importo delle sanzioni appariva arbitrario, nonché abnorme e, quindi, illegittimo, anche per violazione dell'art. 3 Cost.
I ricorrenti chiedevano, preliminarmente, la sospensione delle ordinanze impugnate;
nel merito, l'annullamento delle stesse o la dichiarazione di inefficacia o nullità; in subordine, previa verifica della legittimità della quantificazione delle sanzioni irrogate, la riduzione di entrambe le sanzioni al minimo edittale.
Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
2. Con il decreto di fissazione dell'udienza il Giudice disponeva la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati sino all'udienza di discussione.
3. Si costituiva in giudizio l' sede di Brescia, che esponeva quanto segue: CP_1
a) in via preliminare, i ricorrenti non contestavano il mancato versamento delle ritenute previdenziali, sicché questa circostanza doveva ritenersi pacifica ai fini dell'odierno giudizio;
b) le sanzioni amministrative impugnate afferivano al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2015, la cui debenza risultava dalle denunce contributive dei ricorrenti (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione);
c) le ritenute non versate si riferivano ai dipendenti indicati nel doc. 3 allegato alla memoria di costituzione;
d) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016 che, modificando l'articolo 2, comma 1-bis d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, aveva depenalizzato parzialmente la fattispecie de qua, l' aveva notificato in data 21 giugno 2017 e 1 luglio 2017 gli CP_1 accertamenti di violazione ai sensi della citata normativa (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione), con efficacia interruttiva del decorso della prescrizione;
e) stante il mancato versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dall'accertamento della violazione, considerato altresì il mancato pagamento della
3 sanzione amministrativa nella misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981 nei sessanta giorni successivi, l' aveva notificato le ordinanze - ingiunzione oggetto di CP_1 causa, determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 l. n. 689/1981 (cfr. doc. 5 allegato alla memoria cit.);
f) dette ordinanze - ingiunzione avevano efficacia interruttiva della prescrizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020;
g) erano infondate le doglianze circa la costituzionalità della normativa in materia;
h) l' in applicazione di quanto disposto dal messaggio Hermes n. CP_1
3516/2022 (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente), rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative oggetto di causa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l.
11 novembre 1983, n. 638 (che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00), di talché riduceva l'importo della sanzione irrogata in ciascuna ordinanza - ingiunzione a euro 10.000,00;
i) trattandosi di illeciti anteriori al 2016, in applicazione dell'art. 9, comma 5 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio poteva essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza, con il pagamento in misura ridotta dell'importo di € 5.000,00 per ciascuna ordinanza - ingiunzione, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere nel merito:
- nel caso di pagamento entro sessanta giorni dalla prima udienza dell'importo di € 5.000,00 per ciascuna ordinanza - ingiunzione oggetto di causa, pari alla metà della sanzione rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
4 - nel caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla prima udienza dell'importo di € 5.000,00 per ciascuna ordinanza - ingiunzione oggetto di causa, pari alla metà della sanzione rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo, dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' in quanto infondato in fatto e in diritto e, per CP_1
l'effetto, convalidare e/o confermare le ordinanze - ingiunzione opposte e le relative sanzioni amministrative, per l'importo rideterminato o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia;
con vittoria delle spese di lite>.
4. Con ordinanza 5 febbraio 2024 il Giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti gravati.
In data 30 gennaio 2024 parte resistente compiegava nota con allegate nuove rideterminazioni delle sanzioni amministrative oggetto del presente giudizio, alla luce dello ius superveniens di cui all'art. 23 del d.l. n. 48/2023.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, cit. così come novellato dall'articolo 23 del d.l. n. 48/2023, diminuiva l'importo della sanzione irrogata a euro 7,50 per ciascuna ordinanza - ingiunzione, con medesima facoltà di pagamento di somma pari alla metà - euro 3,75 - nel termine di 60 giorni dalla prima udienza posteriore a tale atto.
5. All'udienza del 12 dicembre 2024 il patrono dei ricorrenti dichiarava che i suoi assistiti avevano provveduto a pagare le sanzioni nell'ultimo importo rideterminato dall' riservandosi di depositare su Consolle i relativi CP_1 modelli F24; chiedeva inoltre pronuncia di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese processuali.
L' si associava quanto alla dichiarazione di estinzione del procedimento, CP_1 ma a spese compensate.
6. Con nota di deposito 16 dicembre 2024 i ricorrenti depositavano ricevute F24 relative al pagamento delle sanzioni rideterminate.
5 7. All'udienza del 10 aprile 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., le parti compiegavano note conclusive in cui insistevano per le domande da ultimo formulate con cui insistevano per la richiesta di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, per l'ente previdenziale a spese compensate e per il ricorrente con condanna alle spese.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
8. In primo luogo, stima la Giudice che la concorde richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avanzata da entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall'esame dei documenti compiegati il 30 gennaio 2024 si evince che CP_1 rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative inflitte con le ordinanze - ingiunzione nn. OI - 000131563 e OI - 000133251, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2015, secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023. Così, ricalcolava la somma in euro 7,50 per ciascuna e avvisava anche che “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro
3,75, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Osserva la Decidente che in forza dei documenti acquisiti agli atti il 16 dicembre
2024 è provata l'ottemperanza dei ricorrenti alle sanzioni amministrative, nella misura fissata dall' nel gennaio 2014, con versamento dell'esigua somma CP_1 di euro 3,75 per ciascuno, oltre a spese.
In presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che
«la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n.
18530/16), conviene distinguere:
6 • il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n.
26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n.
15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che
«nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte di
Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20).
Nel caso di specie, e con il pagamento hanno estinto il debito Pt_1 Pt_1 azionato dall'autorità amministrativa competente.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere, così come richiesto concordemente dalle parti, in quanto non residuano spazi di denegata tutela.
9. Quanto alle spese processuali, la questione deve essere esaminata facendo applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
7 Al contrario, l'art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n.
104/10, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito [l'art. 35 lett. c) c.p.a. prevede d'altronde che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito,
«quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»; cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 230/22].
Questa impostazione - adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo - possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia, n.d.r.] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale, n.d.r.]».
«Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n.
17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
8 Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa dei ricorrenti su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Tanto premesso, si ritiene che nel merito il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.
Difatti, le ordinanze - ingiunzione opposte fanno espresso richiamo agli avvisi di accertamento 12 giugno 2017, di cui ai protocolli I.N.P.S. nn.
1500.12/06/2017.0181763 e 1500.12/06/2017.0181765, ritualmente notificati a mezzo raccomandata agli odierni ricorrenti in data 21 giugno 2017 (a a Pt_1 mani proprie) e 1 luglio 2017 (a , con ritiro della missiva presso l'ufficio Pt_1 postale entro il termine di dieci giorni) - cfr. all. 4 alla memoria di costituzione.
Si evidenzia che tali provvedimenti appaiono completi e sufficientemente dettagliati quanto al contenuto, poiché sono corredati anche una tabella - nell'ultima pagina - con analitico prospetto delle inadempienze e Pt_2 specificano sia le quote di contributi non versate, sia i periodi di riferimento.
Inoltre, come sottolineato da parte resistente, i ricorrenti non hanno contestato gli avvisi di accertamento citati, dei quali sono stati resi ritualmente edotti.
9 Le omissioni contributive, inoltre, erano sanzionate nelle ordinanze - ingiunzione con esplicito riferimento ai canoni di legge (art. 11 l. 689/1981), quanto alla gravità della condotta e alla personalità dei loro autori.
Infine, si rammenta che le rideterminazioni delle due sanzioni amministrative irrogate dall'ente si sono attestate sui minimi di legge.
e decidevano, deliberatamente, di aderire al relativo pagamento. Pt_1 Pt_1
Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dei ricorrenti, in quanto (virtualmente) soccombenti;
tuttavia, in forza delle sopravvenienze normative, che hanno inciso in modo sostanziale sulla vicenda processuale, per l'abbattimento dell'importo delle sanzioni, così da agevolarne la definizione in sede amministrativa grazie allo spontaneo pagamento dei soggetti obbligati, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Brescia, l'11 aprile 2025.
La Giudice
dr. Elena Stefana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
[...] rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Mattinzoli (foro di Brescia)
- RICORRENTI contro
- sede di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev. All'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti, tempestivamente depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in Cancelleria in data 22 aprile 2022
e , in qualità di legali rappresentanti di “AM I Parte_1 Parte_1
s.a.s.” (C.F. e partita I.V.A. , convenivano in giudizio innanzi al P.IVA_1
Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro l' di Brescia, siccome impugnavano CP_1 le ordinanze - ingiunzione n. OI - 000131563 (prot. n.
1500.09/03/2022.0141834), che applicava a la sanzione amministrativa Pt_1 pecuniaria della somma di euro 19.000,00 e n. OI - 000133251 (prot. n.
1500.09/03/2022.0141835), che infliggeva a la sanzione amministrativa Pt_1 pecuniaria della somma di euro 19.000,00, per omesso versamento da parte della medesima società di ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2015 - ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016.
Detti provvedimenti erano stati loro notificati a mani proprie a mezzo del servizio postale, con due distinte raccomandate datate 23 e 24 marzo 2022 (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione dell' . CP_1
Più precisamente, i ricorrenti deducevano che:
1) le ordinanze - ingiunzione impugnate erano affette da nullità per assoluta indeterminatezza e difetto di motivazione. Invero, richiamavano un altro atto in modo del tutto generico, sicché era impossibile comprendere quando si era verificata l'omissione, la sua gravità e a quale lavoratore si riferisse;
2) non si evinceva il termine entro il quale si sarebbe dovuto concludere il procedimento amministrativo sfociato nei provvedimenti de quibus;
2 3) poiché non erano indicati i criteri per la valutazione e la determinazione delle sanzioni, l'importo delle sanzioni appariva arbitrario, nonché abnorme e, quindi, illegittimo, anche per violazione dell'art. 3 Cost.
I ricorrenti chiedevano, preliminarmente, la sospensione delle ordinanze impugnate;
nel merito, l'annullamento delle stesse o la dichiarazione di inefficacia o nullità; in subordine, previa verifica della legittimità della quantificazione delle sanzioni irrogate, la riduzione di entrambe le sanzioni al minimo edittale.
Con vittoria di spese, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
2. Con il decreto di fissazione dell'udienza il Giudice disponeva la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati sino all'udienza di discussione.
3. Si costituiva in giudizio l' sede di Brescia, che esponeva quanto segue: CP_1
a) in via preliminare, i ricorrenti non contestavano il mancato versamento delle ritenute previdenziali, sicché questa circostanza doveva ritenersi pacifica ai fini dell'odierno giudizio;
b) le sanzioni amministrative impugnate afferivano al periodo di giugno, luglio, agosto e settembre 2015, la cui debenza risultava dalle denunce contributive dei ricorrenti (cfr. all. 1 alla memoria di costituzione);
c) le ritenute non versate si riferivano ai dipendenti indicati nel doc. 3 allegato alla memoria di costituzione;
d) a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 6 d. lgs. n. 8/2016 che, modificando l'articolo 2, comma 1-bis d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, aveva depenalizzato parzialmente la fattispecie de qua, l' aveva notificato in data 21 giugno 2017 e 1 luglio 2017 gli CP_1 accertamenti di violazione ai sensi della citata normativa (cfr. doc. 4 allegato alla memoria di costituzione), con efficacia interruttiva del decorso della prescrizione;
e) stante il mancato versamento delle ritenute nel termine di tre mesi dall'accertamento della violazione, considerato altresì il mancato pagamento della
3 sanzione amministrativa nella misura ridotta ex art. 16 l. n. 689/1981 nei sessanta giorni successivi, l' aveva notificato le ordinanze - ingiunzione oggetto di CP_1 causa, determinando le sanzioni amministrative in base alla previsione di cui all'art. 11 l. n. 689/1981 (cfr. doc. 5 allegato alla memoria cit.);
f) dette ordinanze - ingiunzione avevano efficacia interruttiva della prescrizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali di cui all'art. 28 legge n. 689/1981, nel periodo 23 febbraio 2020 - 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020;
g) erano infondate le doglianze circa la costituzionalità della normativa in materia;
h) l' in applicazione di quanto disposto dal messaggio Hermes n. CP_1
3516/2022 (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di parte resistente), rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative oggetto di causa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l.
11 novembre 1983, n. 638 (che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 50.000,00), di talché riduceva l'importo della sanzione irrogata in ciascuna ordinanza - ingiunzione a euro 10.000,00;
i) trattandosi di illeciti anteriori al 2016, in applicazione dell'art. 9, comma 5 d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio poteva essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza, con il pagamento in misura ridotta dell'importo di € 5.000,00 per ciascuna ordinanza - ingiunzione, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Rassegnava le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere nel merito:
- nel caso di pagamento entro sessanta giorni dalla prima udienza dell'importo di € 5.000,00 per ciascuna ordinanza - ingiunzione oggetto di causa, pari alla metà della sanzione rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo, dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
4 - nel caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla prima udienza dell'importo di € 5.000,00 per ciascuna ordinanza - ingiunzione oggetto di causa, pari alla metà della sanzione rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo, dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' in quanto infondato in fatto e in diritto e, per CP_1
l'effetto, convalidare e/o confermare le ordinanze - ingiunzione opposte e le relative sanzioni amministrative, per l'importo rideterminato o nella maggiore o minore misura che risulterà di giustizia;
con vittoria delle spese di lite>.
4. Con ordinanza 5 febbraio 2024 il Giudice confermava la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti gravati.
In data 30 gennaio 2024 parte resistente compiegava nota con allegate nuove rideterminazioni delle sanzioni amministrative oggetto del presente giudizio, alla luce dello ius superveniens di cui all'art. 23 del d.l. n. 48/2023.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, cit. così come novellato dall'articolo 23 del d.l. n. 48/2023, diminuiva l'importo della sanzione irrogata a euro 7,50 per ciascuna ordinanza - ingiunzione, con medesima facoltà di pagamento di somma pari alla metà - euro 3,75 - nel termine di 60 giorni dalla prima udienza posteriore a tale atto.
5. All'udienza del 12 dicembre 2024 il patrono dei ricorrenti dichiarava che i suoi assistiti avevano provveduto a pagare le sanzioni nell'ultimo importo rideterminato dall' riservandosi di depositare su Consolle i relativi CP_1 modelli F24; chiedeva inoltre pronuncia di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese processuali.
L' si associava quanto alla dichiarazione di estinzione del procedimento, CP_1 ma a spese compensate.
6. Con nota di deposito 16 dicembre 2024 i ricorrenti depositavano ricevute F24 relative al pagamento delle sanzioni rideterminate.
5 7. All'udienza del 10 aprile 2025, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., le parti compiegavano note conclusive in cui insistevano per le domande da ultimo formulate con cui insistevano per la richiesta di estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere, per l'ente previdenziale a spese compensate e per il ricorrente con condanna alle spese.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
8. In primo luogo, stima la Giudice che la concorde richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avanzata da entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
Dall'esame dei documenti compiegati il 30 gennaio 2024 si evince che CP_1 rideterminava l'importo delle sanzioni amministrative inflitte con le ordinanze - ingiunzione nn. OI - 000131563 e OI - 000133251, in relazione alle omissioni contributive per l'annualità 2015, secondo i criteri di cui all'art. 23 D.L. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023. Così, ricalcolava la somma in euro 7,50 per ciascuna e avvisava anche che “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro
3,75, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Osserva la Decidente che in forza dei documenti acquisiti agli atti il 16 dicembre
2024 è provata l'ottemperanza dei ricorrenti alle sanzioni amministrative, nella misura fissata dall' nel gennaio 2014, con versamento dell'esigua somma CP_1 di euro 3,75 per ciascuno, oltre a spese.
In presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che
«la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse», Corte di Cass., ord. n.
18530/16), conviene distinguere:
6 • il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» (Corte di Cass., ord. n.
26537/18), Il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Corte di Cass., ord. n. 5098/22 e sent. n.
15432/22). In materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che
«nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Corte di Cass., ordd. n. 14268/14 e n. 109/20);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (Corte di
Cass., Sez. Un., sent. n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Corte di Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (Corte di Cass., ord. n. 3991/20).
Nel caso di specie, e con il pagamento hanno estinto il debito Pt_1 Pt_1 azionato dall'autorità amministrativa competente.
Per quanto precede, questa situazione va ricondotta alla cessazione della materia del contendere, così come richiesto concordemente dalle parti, in quanto non residuano spazi di denegata tutela.
9. Quanto alle spese processuali, la questione deve essere esaminata facendo applicazione della regola della soccombenza virtuale.
Il codice di rito non contempla espressamente i due istituti sopra citati e, di conseguenza, non prevede le relative conseguenze processuali.
7 Al contrario, l'art. 34 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n.
104/10, dispone che «qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» con una pronuncia di merito [l'art. 35 lett. c) c.p.a. prevede d'altronde che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con una pronuncia di rito,
«quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione»; cfr. sul punto Consiglio di Stato, sent. n. 230/22].
Questa impostazione - adottata dal legislatore per un processo certamente diverso dal presente, con cui nondimeno condivide l'instaurazione mediante ricorso avverso un provvedimento amministrativo - possa essere condivisa ed estesa, nel senso che la cessazione della materia del contendere conduca a una pronuncia di merito.
In questo senso, dopo varie incertezze della giurisprudenza di legittimità, si è orientata Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 8980/18: «La declaratoria della cessazione della materia del contendere [in quel caso, per intervenuto regolamento negoziale di risoluzione della controversia, n.d.r.] esprime in questo senso il significato di una pronuncia di definizione del giudizio per una ragione attinente al “merito” della controversia, in quanto attesta che la res dedotta in giudizio e la cui disciplina si chiedeva al giudice risulta regolata fra le parti sulla base di un accordo negoziale […] Mette conto di rilevare che la situazione di cui ci si occupa non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita [in quel caso, dall'accordo negoziale, n.d.r.]».
«Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (Corte di Cass., ord. n. 26537/18; cfr. anche Corte di Cass., sent. n.
17312/15).
Ragioni di giustizia, infatti, impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi aveva agito o resistito con ragione.
8 Tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della
"normale" probabilità di accoglimento della pretesa dei ricorrenti su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche a una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (perché renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo), ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale).
Tanto premesso, si ritiene che nel merito il ricorso avrebbe dovuto essere respinto.
Difatti, le ordinanze - ingiunzione opposte fanno espresso richiamo agli avvisi di accertamento 12 giugno 2017, di cui ai protocolli I.N.P.S. nn.
1500.12/06/2017.0181763 e 1500.12/06/2017.0181765, ritualmente notificati a mezzo raccomandata agli odierni ricorrenti in data 21 giugno 2017 (a a Pt_1 mani proprie) e 1 luglio 2017 (a , con ritiro della missiva presso l'ufficio Pt_1 postale entro il termine di dieci giorni) - cfr. all. 4 alla memoria di costituzione.
Si evidenzia che tali provvedimenti appaiono completi e sufficientemente dettagliati quanto al contenuto, poiché sono corredati anche una tabella - nell'ultima pagina - con analitico prospetto delle inadempienze e Pt_2 specificano sia le quote di contributi non versate, sia i periodi di riferimento.
Inoltre, come sottolineato da parte resistente, i ricorrenti non hanno contestato gli avvisi di accertamento citati, dei quali sono stati resi ritualmente edotti.
9 Le omissioni contributive, inoltre, erano sanzionate nelle ordinanze - ingiunzione con esplicito riferimento ai canoni di legge (art. 11 l. 689/1981), quanto alla gravità della condotta e alla personalità dei loro autori.
Infine, si rammenta che le rideterminazioni delle due sanzioni amministrative irrogate dall'ente si sono attestate sui minimi di legge.
e decidevano, deliberatamente, di aderire al relativo pagamento. Pt_1 Pt_1
Di conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dei ricorrenti, in quanto (virtualmente) soccombenti;
tuttavia, in forza delle sopravvenienze normative, che hanno inciso in modo sostanziale sulla vicenda processuale, per l'abbattimento dell'importo delle sanzioni, così da agevolarne la definizione in sede amministrativa grazie allo spontaneo pagamento dei soggetti obbligati, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Brescia, l'11 aprile 2025.
La Giudice
dr. Elena Stefana
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