Articolo 16 della Legge 5 giugno 1990, n. 148
Articolo 15
Versione
30 giugno 1990
Art. 16. (Norma finanziaria). 1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attivita' di aggiornamento di cui all'articolo 12, valutato complessivamente, per il triennio 1990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma".
Entrata in vigore il 30 giugno 1990