TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/09/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ZACCARIA SARA
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.08.2022, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola “Ciciriello
Pietro” nell'anno 2019 per un numero di giornate pari a 102 (dal mese di marzo al mese di settembre)
e nell'anno 2020 per un numero di giornate pari a 102 (dal mese di marzo al mese di agosto) e di aver richiesto, per le annualità innanzi indicate, il pagamento delle relative indennità di disoccupazione CP_ agricola, respinte da che, con due distinte note pervenute entrambe in data 26.04.2022, le comunicava altresì il disconoscimento integrale delle giornate di lavoro agricolo per gli anni in parola
(Provvedimenti prot.n. 1600.11/04/2022.0106605 e prot. 1600.11/04/2022.0106606). CP_1 CP_1
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, avendo effettivamente lavorato secondo i tempi e le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda, chiedeva accertarsi il proprio diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni 2019 e 2020 e per il numero di giornate in atti, nonché a percepire e ritenere il trattamento economico di DS/Agr., le prestazioni accessorie eventuali e gli assegni al nucleo famigliare per gli stessi anni e, infine, dichiararsi la illegittimità delle somme eventualmente medio tempore trattenute dall' in ragione CP_1 del suindicato disconoscimento. CP_ Si costituiva in giudizio l' con memoria del 04.03.2023, contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e richiamando le conclusioni tutte rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento n.
2021009258/DDL del 09/12/2021 - relativo all'azienda agricola suddetta - prodotto in pari data (all.to CP_ fascicolo telematico del 04.03.2024).
Ammesse le richieste istruttorie delle parti, eccepita dall'odierna istante la tardività della costituzione CP_ di istruita la causa con produzioni documentali e con l'espletamento della prova testimoniale, all'odierna udienza all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e deve esser accolto per le ragioni di seguito esposte.
Anzitutto occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo, avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012). CP_ Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell' di operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle procedure di legge (cfr. CP_2 art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. CP_ Dunque, in tali giudizi l fa valere e deduce la natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
ditalchè è CP_ onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il CP_ lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera CP_ dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro. CP_ Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n.12545/1992). Ed infatti una fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi controllare e verificare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento. Ne consegue che il controinteressato che intenda contestare la veridicità degli apprezzamenti e delle valutazioni del verbalizzante non é neppure tenuto a proporre la querela di falso, che, per converso, é necessaria tutte le volte in cui, non sussistendo alcun margine di apprezzamento, la percezione sensoriale del pubblico ufficiale risulti staticamente organizzata (come, ad esempio, per la descrizione di uno stato dei luoghi), permettendo all'atto di dispiegare la sua fede privilegiata. Più in generale, la fede privilegiata attiene all'attestazione che certi fatti ovvero certe rilevazioni documentali siano avvenuti alla presenza del P.U. ovvero siano state da lui compiute, ma non anche all'effettiva corrispondenza alla realtà dei contenuti di tali fatti o dei risultati di dette operazioni deduttive che, se contestata, dev'essere provata dal soggetto onerato. Quindi, essi possono essere posti a fondamento del convincimento e della valutazione giudiziale ai fini della pronuncia, avendo il Giudice ampia libertà di utilizzazione e interpretazione dell'attività probatoria, anche se di valore indiziario, con il solo limite derivante dal fatto che il materiale di prova debba considerarsi ontologicamente inesistente (cfr. Cass. n. 15073/2008).
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Ebbene, la ricorrente ha fornito piena prova di avere diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli per gli anni in parola per aver lavorato alle dipendenze della azienda agricola “Ciciriello Pietro” per 102 giornate nel 2019 e 102 giornate nel 2020.
Invero, l'istruttoria svolta consente di avvalorare tale ultimo assunto dacché risultano adeguatamente comprovati gli indici della subordinazione, la presenza costante al lavoro secondo un orario prestabilito tendenzialmente uniforme nel tempo, nonché il concreto inserimento dell'istante nell'attività agricola secondo i parametri sopra delineati.
I testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, infatti, hanno confermato in buona sostanza il periodo di lavoro, le mansioni della parte ricorrente, i luoghi nei quali quest'ultima ha espletato l'attività agricola, nonché gli orari di lavoro e le giornate indicati in ricorso, la retribuzione percepita e le modalità di corresponsione della stessa.
Tali dichiarazioni, precise e concordanti, da intendersi qui integralmente riportate, appaiono pienamente attendibili e immuni da vizi e censure caratterizzate dalla specificità ed intrinseca coerenza logica che asseverano la piena attendibilità dei testi per quanto, alcuni di essi interessati da analoghi provvedimenti di disconoscimento.
Del resto, “il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. 12092/17)” Co (cfr. Corte d'.Appello di , Sentenza n. 690/19: “come è noto, non sussiste alcuna incapacità a deporre da parte dei testi attinti da un analogo provvedimento di disconoscimento, ma al più la necessità di delibare con particolare rigore le loro deposizioni, vi è che, alla stregua del dato univoco
e concordante emerso dalle (tre) prove testimoniali, risulta confermata in modo convincente
l'.effettività del rapporto di lavoro in agricoltura dedotto in lite (e documentato in atti) dalla lavoratrice”.)
Di contro non ha allegato e provato circostanze fattuali specificamente riferibili alla posizione CP_1 dell'istante tali da indurre a ritenere fittizio il rapporto di lavoro per cui è causa. Costituendosi l'ente ha solo genericamente contestato l'avversa domanda senza prendere posizione in ordine al verbale ispettivo da cui traeva origine la cancellazione, omettendo di precisare quali fossero le ragioni che avevano indotto l'ente al disconoscimento. CP_ In tale prospettiva, i fatti allegati nella memoria di costituzione depositata tardivamente solo in data 04.03.2023 e i documenti offerti in comunicazione con la stessa appaiono tardivi ed inammissibili e non possono costituire neppure elementi acquisibili ai sensi dell'art 421 cpc, in assenza di idonea tempestiva allegazione non potendo lo strumento dell'art 421 cpc esser utilizzato per colmare le lacune assertive e probatorie della parte.
Va pertanto sancito il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi otd agricoli per 102 giornate rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 ed alla legittima percezione della relativa indennità di CP_ disoccupazione agricola;
con conseguente condanna di a porre in essere i provvedimenti consequenziali non essendo stato contestato il possesso dei requisiti contributivi e assicurativi utili all'erogazione del beneficio.
Spese secondo soccombenza e richiesta di distrazione. P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- dichiara il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per un numero di 102 giornate nell'anno 2019 e 102 giornate CP_ nell'anno 2020 e, per l'effetto, condanna a porre in essere i provvedimenti consequenziali in ordine alla disoccupazione agricola spettante e ai relativi trattamenti anf;
b)- dichiara nulli i provvedimenti di disconoscimento dell' relativi alle suddette annualità con CP_1 ogni conseguenza di legge;
b)- condanna a pagare al difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario la somma di EURO CP_1
2.600,00 a titolo di compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 30/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio