TRIB
Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/01/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
n. 4339/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4339/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
DI MONACO MICHELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE per l'adozione del maggiorenne
C.F. ) Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.8.2023, (nata il [...]) dichiarava di voler Parte_1
adottare nato il [...] ), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (75 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando, di non avere discendenti, di essere vedova, atteso che il marito, , è deceduto nel 2012. Aggiungeva che l'adottando è figlio di Per_2
e di i quali nulla hanno da opporre all'adozione, atteso che Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 3 essa si è sempre presa cura di , sin da quando era in tenera età, crescendolo come un Per_1
figlio/nipote e accudendolo in tutte le sue necessità nel tempo in cui i genitori erano occupati al lavoro, consolidando un rapporto affettivo sempre condiviso con i genitori del bambino/ragazzo.
All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottando e i Parte_1 Persona_1 genitori dell'adottando, e . Persona_4 Persona_3
Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte di Persona_1 Parte_1
come richiesto.
Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottante, adottando, genitori in vita dell'adottando) e vi è il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
D'altra parte, le parti hanno confermato il rapporto di affetto, frequentazione e aiuto reciproco che da sempre ha legato la sig.ra e l'adottando (i quali abitavano nello stesso edificio e di fatto Pt_1
trascorrevano molto tempo insieme, essendo la sig.ra più libera e potendo dedicarsi ad Pt_1
accudire il piccolo quando i suoi genitori erano occupati al lavoro), rapporto proseguito Per_1
anche dopo che la e suo marito si sono trasferiti a Candia e intensificato durante la malattia Pt_1
del marito della sig.ra ed hanno dichiarato che tra l'adottante e la famiglia di origine Pt_1 dell'adottando vi sono sempre stati ottimi rapporti, e una situazione di grande familiarità.
L'adottante, inoltre, ha riferito di godere della pensione di reversibilità del marito, di essere proprietaria della casa dove vive, e di avere denaro investito in polizze di cui l'adottando è già beneficiario. Essa ha dichiarato di voler avere una persona che le possa stare vicina e a cui lasciare il nome e l'eventuale patrimonio residuo.
Né ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri del
Comando Provinciale di ON, località ove risiedono l'adottante e l'adottando.
Con riferimento all'adottante sig.ra in particolare, risulta accertato che la stessa è vedova del Pt_1
sig. percepisce una pensione mensile di circa € 1.278,00, vive sola e non ha Persona_5
precedenti penali o di polizia o frequentazioni pregiudizievoli, mentre l'adottando lavora alle dipendenze del di ON (la segnalazione di polizia riportata riguarda un Org_1
procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni definito con remissione di querela).
pagina 2 di 3 Deve pertanto ritenersi che l'adozione conviene all'adottando, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottato del cognome dell'adottante, ex art. 299 c.c.).
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di a parte di sopra Persona_1 Parte_1
generalizzati;
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
ON, così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2024
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4339/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso il difensore avv. Parte_1 C.F._1
DI MONACO MICHELE che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE per l'adozione del maggiorenne
C.F. ) Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.8.2023, (nata il [...]) dichiarava di voler Parte_1
adottare nato il [...] ), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (75 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando, di non avere discendenti, di essere vedova, atteso che il marito, , è deceduto nel 2012. Aggiungeva che l'adottando è figlio di Per_2
e di i quali nulla hanno da opporre all'adozione, atteso che Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 3 essa si è sempre presa cura di , sin da quando era in tenera età, crescendolo come un Per_1
figlio/nipote e accudendolo in tutte le sue necessità nel tempo in cui i genitori erano occupati al lavoro, consolidando un rapporto affettivo sempre condiviso con i genitori del bambino/ragazzo.
All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottando e i Parte_1 Persona_1 genitori dell'adottando, e . Persona_4 Persona_3
Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte di Persona_1 Parte_1
come richiesto.
Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte di tutti gli interessati (adottante, adottando, genitori in vita dell'adottando) e vi è il parere favorevole del
Pubblico Ministero.
D'altra parte, le parti hanno confermato il rapporto di affetto, frequentazione e aiuto reciproco che da sempre ha legato la sig.ra e l'adottando (i quali abitavano nello stesso edificio e di fatto Pt_1
trascorrevano molto tempo insieme, essendo la sig.ra più libera e potendo dedicarsi ad Pt_1
accudire il piccolo quando i suoi genitori erano occupati al lavoro), rapporto proseguito Per_1
anche dopo che la e suo marito si sono trasferiti a Candia e intensificato durante la malattia Pt_1
del marito della sig.ra ed hanno dichiarato che tra l'adottante e la famiglia di origine Pt_1 dell'adottando vi sono sempre stati ottimi rapporti, e una situazione di grande familiarità.
L'adottante, inoltre, ha riferito di godere della pensione di reversibilità del marito, di essere proprietaria della casa dove vive, e di avere denaro investito in polizze di cui l'adottando è già beneficiario. Essa ha dichiarato di voler avere una persona che le possa stare vicina e a cui lasciare il nome e l'eventuale patrimonio residuo.
Né ragioni ostative all'adozione emergono dalle informazioni acquisite dai Carabinieri del
Comando Provinciale di ON, località ove risiedono l'adottante e l'adottando.
Con riferimento all'adottante sig.ra in particolare, risulta accertato che la stessa è vedova del Pt_1
sig. percepisce una pensione mensile di circa € 1.278,00, vive sola e non ha Persona_5
precedenti penali o di polizia o frequentazioni pregiudizievoli, mentre l'adottando lavora alle dipendenze del di ON (la segnalazione di polizia riportata riguarda un Org_1
procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni definito con remissione di querela).
pagina 2 di 3 Deve pertanto ritenersi che l'adozione conviene all'adottando, come previsto dall'art. 312, comma primo, n. 2), c.c., sicché può farsi luogo all'adozione stessa, con le conseguenze di legge (in particolare l'acquisizione da parte dell'adottato del cognome dell'adottante, ex art. 299 c.c.).
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE di far luogo all'adozione di a parte di sopra Persona_1 Parte_1
generalizzati;
DISPONE che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, anteponendolo al proprio.
NULLA sulle spese.
MANDA la cancelleria per quanto di competenza.
ON, così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2024
Il Presidente relatore dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3