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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice Giudice
all'esito della camera di consiglio del 3/6/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15173/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CAMILLONI RICCARDO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1 RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “…chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler accogliere le seguenti conclusioni […] nel merito: accertare il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di
soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett) d-bis del d.lgs. n. 286/1998. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre a c.p.a. come per legge. Con ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Con distrazione delle spese legali a favore dello scrivente procuratore nel caso in cui la ricorrente non venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.
Conclusioni per la resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1.Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 30 ottobre 2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscerle il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, datato 17 giugno 2024 e notificatole il 18
novembre 2024 (ma di cui ha aveva avuto conoscenza nell'ambito di un precedente procedimento cautelare), a seguito di sua istanza presentata in data 05 aprile 2024.
A tal fine ha, tra l'altro, esposto:
a) di aver fatto ingresso sul territorio italiano in data 8 gennaio 2023; di essere stata visitata in data 19 aprile 2023, dalla Dott.ssa presso l'Associazione Per_1
Sokos di che, riscontrate difficoltà cognitive ed una complessa sintomatologia, ha indirizzato la paziente presso il reparto di neurologia all'Ospedale Bellaria;
CP_1 b) di essere stata sottoposta in data 6 settembre 2023 ad una visita neurologica presso l'Ospedale Bellaria, all'esito della quale sono stati ritenuti necessari accertamenti diagnostici;
di essere stata successivamente visitata in data 23 gennaio 2024 riportando il seguente referto: “Riferito sviluppo psicofisico nella norma fino all'incidente a
7-8 anni. A 7-8 anni incidente con investimento cui esitava 'frattura della mandibola trattata chirurgicamente. Riferito dalla sorella alterazione della coscienza per 24 ore dopo
l'incidente. Lenta ripresa. Successivamente riferito dai familiari comparsa di: difficoltà nell'articolazione delle parole con momenti in cui la parola si blocca e la paziente inizia a
ripetere alcune sillabe, difficoltà nell'eloquio con impoverimento del linguaggio, difficoltà cognitive per cui è autonoma per le autonomie di base, ma deve essere supervisionata durante
li giorno (ad esempio può scordarsi i fornelli accesi). Ha terminato le scuole superiori, ma con sostegno. Non disfagia. Dai 29 anni circa comparsa di tremore alla mano destra perlopiù
nell'uso degli oggetti. Dallo stesso periodo circa anche tendenza ad inciampare su terreni irregolari. La difficoltà nel linguaggio è diventata più manifesta negli ultimi anni, dato che solo ultimamente ha iniziato a parlare di più (nei primi anni dopo l'incidente tendenzialmente mutacica). Dal punto di vista comportamentale già dai primi anni dopo l'incidente
alterna momenti della giornata in cui è tendenzialmente mutacica e apatica ad altri in cui è irascibile e talvolta aggressiva. In passato ha eseguito varie visite psichiatriche e ha
assunto Xanax, non tollerato. Attualmente in terapia con Trittico. Indagini eseguite: - RM encefalo (18/5/23): granulazione iperintensa nelle sequenze a TR elevato in corrispondenza
della giunzione cortico-sottocorticale parietale sn di dubbia natura. Piccola cisti liquorale om corrispondenza del verme cerebellare. - RM colonna cervicale (18/5/23): nella norma
(segnalato emangioma intraosseo D1) Discussa al MR con i neuroradiologi di riferimento, che in ragione dell'atrofia relativa corticale, pongono indicazione ad eseguire approfondimento
Co con sistema ad alto campo espetroscopia. Terapia in atto: Trittico 25 gt la sera. limitato per barriera linguistica pressoché totale: vigile, orientata, discretamente collaborante.
Tendenza alla perdita della consegna e alla perseverazione. Durante l'eloquio comparsa di tremore distonico della mandibola e della lingua, con esitazione all'inizio dell'eloquio.
Ipofonia, tremore della voce. Tremore a riposo e posturale alla mano destra. Lieve ipertono plastico su attivazione in AS dx, paratono agli AAl. Lieve impaccio motorio agli AASS
(dx>sn). Note aprassiche. Ipoestesia tattile alle mani e ai piedi con gradiente disto-prossimale. ROT vivaci e simmetrici agli arti. Marcia con atteggiamento in lieve intrarotazione del
piede destro, perdita delle sincinesie a sn. Pull test negativo”, con la seguente conclusione: “tremore distonico della mandibola e della lingua con inceppi dell'eloquio in paziente
con sintomatologia complessa (deficit cognitivi, lieve sindrome extraparimidale dx, ipoestesia distale). Nell'ambito di tale sintomatologia complessa è necessario, al fine di individuare
l'eziologia ed impostare un corretto approccio terapeutico, un approfondimento con i seguenti esami (quadro sindromico?): RM encefalo con spettroscopia;
esami ematici con
metabolismo del rame e dei metalli;
esami genetici (pannello distonia e disturbi del neurosviluppo); valutazione c/o centro disturbo cognitivo per esecuzione di test cognitivi specifici;
valutazione fisiatrica per impostazione di esercizi logopedici. Programmeremo tali esami in regime di Day service. Attualmente in terapia cronico specifica, è possibile aumentare
TR a 5 gtt al bisogno per migliorare la parola (ripetibile massimo una volta al giorno”;
c) di aver, per tali motivi, in data 5 aprile 2024, avanzato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, domanda respinta dalla Questura, sul presupposto della possibilità di curare nel Paese d'origine la “frattura della mandibola in pazienti con timore distonico”;
d) di essersi sottoposta ad ulteriore visita neurologia in data 11 settembre 2024 presso l'Ospedale Bellaria all'esito della quale è stata ribadita la sintomatologia complessa (deficit cognitivi, lieve sindrome extrapiramidale dx, ipoestesia distale), sono stati programmati ulteriori esami e si è evidenziato che la ricorrente, non essendo autonoma nelle attività della vita quotidiana, necessita di assistenza continuativa.
2. Nel provvedimento reiettivo, in particolare, si dà atto della mancata indicazione, nella documentazione sanitaria prodotta, di una grave patologia tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro in Albania, patologia (“frattura della mandibola in pazienti con tremore distonico”) ritenuta comunque curabile presso l'ospedale di
Tirana.
3. L'istante, dunque, ha presentato ricorso lamentando il grave rischio di un pregiudizio alla propria salute nel caso di ritorno al Paese di origine, essendo in corso accertamenti diagnostici al fine di scoprire l'eziologia della malattia neurologica di cui è affetta e rilevando l'impossibilità di ricevere cure adeguate in Albania, sia per le gravi carenze del sistema sanitario albanese sia per l'onere economico dalla stessa non sostenibile.
4. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il , in data 24/02/2025, si è costituito mediante l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il Controparte_1
respingimento del ricorso.
5. La causa è stata istruita mediante il deposito di documentazione medica integrativa e all'udienza del 20/05/2025 è stata riservata al Collegio per la decisione. DIRITTO
6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
7. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 13/2017, convertito con mod. dalla L. n. 46/2017, (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego
di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno di cui agli articoli […] 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies
c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
8. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. dalla L. n. 50/2023, posto che l'istanza amministrativa risulta essere stata presentata in data 05
aprile 2024 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 (11 marzo 2023).
9. L'art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998 prevede «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: d-bis) degli stranieri che versano in
condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono
le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale». Per effetto del novum normativo, il presupposto del diritto al permesso di soggiorno per cure mediche non è più individuato dal legislatore in “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, bensì unicamente in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità.
Stando al tenore letterale della disposizione, dunque, il requisito della gravità appare essere riferito non più alternativamente alle condizioni psicofisiche o alla patologia in sé,
ma deve caratterizzare esclusivamente la patologia da cui è affetto lo straniero, dalla quale derivino eziologicamente conseguenze oggettivamente apprezzabili sulle condizioni di salute dello stesso. In aggiunta, la norma attualmente vigente richiede che tali patologie non siano adeguatamente curabili nel Paese di origine. Restano fermi, invece, gli altri presupposti già previsti dalla previgente formulazione della norma, ossia, la debita certificazione delle condizioni di salute derivati dalle suddette patologie rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché il rilevante pregiudizio per la salute degli stranieri in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
10. In fatto deve ritenersi provato che la ricorrente è affetta da una patologia allo stato non meglio identificata rispetto alla quale sono in corso numerosi accertamenti complessi
(cfr. referto 23 gennaio 2024 “tremore distonico della mandibola e della lingua con inceppi dell'eloquio in paziente con sintomatologia complessa (deficit cognitivi, lieve sindrome extraparimidale
dx, ipoestesia distale). Nell'ambito di tale sintomatologia complessa è necessario, al fine di individuare l'eziologia ed impostare un corretto approccio terapeutico, un approfondimento con i seguenti
esami (quadro sindromico?): RM encefalo con spettroscopia;
esami ematici con metabolismo del rame e dei metalli;
esami genetici (pannello distonia e disturbi del neurosviluppo); valutazione c/o
centro disturbo cognitivo per esecuzione di test cognitivi specifici;
valutazione fisiatrica per impostazione di esercizi logopedici”. In particolare, dal referto più recente del 16/4/2025 si apprende che “la paziente presenta un disturbo del neurosviluppo grave caratterizzato da disabilità intellettiva di grado moderato, disturbo comportamentale, tremore distonico della mandibola e
della lingua con inceppi dell'eloquio e lieve sindrome extrapiramidale destra…la paziente, portatrice di disabilità intellettiva, non è attualmente autonoma nelle attività della vita quotidiana e
necessita pertanto di assistenza continuativa”.
11. Acclarata l'esistenza di condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, occorre valutare se la ricorrente possa beneficiare di adeguate cure per la sua patologia in caso di rientro nel Paese di origine ovvero se il rimpatrio comporti un rilevante pregiudizio alla sua salute. A tal fine, soccorrono le informazioni reperite d'ufficio in merito al sistema sanitario dell'Albania, Paese di cui la ricorrente ha la cittadinanza (cfr. passaporto rilasciato il
15/07/2021 e valido al 14/07/2031).
Il sistema sanitario pubblico albanese è stato sempre sotto- finanziato dai vari governi che si sono succeduti. Nel 2017 la spesa pubblica sanitaria registrava il 2,8 % del PIL,
ma storicamente è stata sempre sotto la soglia del 3%, molto inferiore alla media europea e dei paesi della regione balcanica. Lo stesso vale per la spesa sanitaria pubblica pro capite con 266$ (tra le più basse della regione), mentre le spese out of pocket sono tra le più alte dei paesi della regione e costituiscono il 50% della spesa sanitaria totale1.
Il numero di medici di famiglia e medici specialisti collocati all'interno dei centri sanitari sono molto bassi, sono rispettivamente 1.538 e 337, cioè 66,9 per 100.000 abitanti.
Complessivamente l'Albania soffre molto della mancanza di personale medico e il rapporto di Euro Health Consumer Index 2017 (EHCI) evidenzia che ci sono solo 130 medici per 100.000 abitanti2. Un recente rapporto ha dettagliato come migliaia di operatori sanitari sono fuggiti in Germania nel 2020, mentre il primo ministro Edi Rama ha respinto le preoccupazioni per la perdita di lavoratori qualificati in settori chiave. La Fondazione europea per la formazione professionale ha pubblicato un rapporto che descrive nei dettagli l'esodo di massa di lavoratori qualificati, tra cui un elevato numero di giovani.
La situazione è particolarmente preoccupante per medici e infermieri e comprende anche psicoterapeuti, dentisti e farmacisti, tutti molto richiesti in Albania. L'Albania ha il
numero più basso di medici e infermieri pro capite in Europa. Nel 2019, il 18% del personale medico qualificato lavorava all'estero, di cui 765 medici albanesi lavoravano in
Germania – un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Si ritiene che da allora ne siano partiti altri poiché il numero di emigranti dall'Albania era pari a 42.000 nel
2021. Questa carenza è stata avvertita in modo acuto durante la pandemia di COVID-19, con le capacità ospedaliere portate al punto di rottura3. Circa 413 cliniche sanitarie pubbliche offrono servizi sanitari primari e secondari e 42 ospedali pubblici offrono servizi sanitari terziari. I servizi farmaceutici e odontoiatrici sono quasi interamente privati.
L'Albania conta 55 ospedali, di cui 42 pubblici e 13 privati. Il 92% dei 8.853 posti letto sono pubblici e vengono ripartititi nei 4 ospedali universitari, 11 ospedali regionali e 24
ospedali municipali. Nel complesso gli ospedali regionali e municipali non dispongono dell'infrastruttura e delle risorse umane adeguate a garantire i livelli essenziali di assistenza e, spesso, erogano solamente prestazioni di assistenza sanitaria in emergenza. Ciò è evidenziato dal basso tasso di occupazione dei posti letto su base regionale e municipale
(rispettivamente del 37% e 13%) che ha determinato un sovraffollamento dei centri ospedalieri universitari e gravi ripercussioni in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini. Gli ospedali regionali e municipali sono in media sono anche i più costosi a causa di un meccanismo di finanziamento che non tiene conto della performance dei soggetti erogatori e si basa tuttora sull'assegnazione di un budget storico di spesa4.
Il Dipartimento di Stato americano ha osservato nel suo rapporto sulla sicurezza nazionale dell'Albania pubblicato nell'ottobre 2021 che "l'assistenza sanitaria è un grave
problema in Albania".
In alcune zone l'assistenza medica è inadeguata e i servizi medici di emergenza sono molto limitati. Non ci sono ospedali traumatologici fuori Tirana. L'Albania ha poche ambulanze. Le persone ferite o gravemente malate potrebbero dover prendere un taxi o altri veicoli per raggiungere l'ospedale più vicino.
Per quanto riguarda il trasporto verso le strutture sanitarie, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha osservato nel 2018 che la distanza tra i Centri sanitari primari varia da 10 a 25 km;
ciò può costituire un ostacolo per la popolazione a visitare i medici di base e per questi ultimi a effettuare visite a domicilio. Secondo le statistiche del WHO del
2018, la speranza di vita alla nascita per i maschi è di 74,3 anni e per le donne 76,6. Sebbene l'aspettativa di vita sia aumentata e la copertura vaccinale arrivi al 98%, l'Albania
registra un alto tasso di mortalità infantile (13,5 per 1.000 nati vivi), con forti differenze tra zone rurali e urbane5. Attualmente le malattie croniche causano l'89% dei decessi nella popolazione, tra cui il 59% sono patologie cardio vascolari e 18% cancro. Per quest'ultimo, l'Istituto di Sanità Pubblica (ISHP) conferma che l'incidenza del cancro di
100/100.000 abitanti (fonte Ministero Salute) nella popolazione è chiaramente sottostimata a causa di una rilevazione parziale dei dati. Se l'indicatore tradizionale della misura di successo nella cura dei tumori è la sopravvivenza, l'European Health Consumer Index 2017 conferma l'inadeguatezza delle cure ospedaliere, posizionando l'Albania, ultima in classifica6.
Alla luce di quanto sino ad ora evidenziato, appaiono soddisfatti i presupposti di legge per il riconoscimento di un permesso per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis), D.lgs.
n. 286/1998, in quanto la ricorrente è tuttora e in concreto affetta da una patologia di particolare gravità alla quale sono eziologicamente riconducibili le pregresse e attuali condizioni di salute, non adeguatamente curabile nel Paese di origine, come dimostrano le COI precedentemente illustrate. Inoltre, i controlli e il percorso terapeutico ai quali deve essere sottoposta l'istante rendono evidente il rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro in Albania.
12. Da ultimo, occorre valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative al riconoscimento del diritto al permesso per cure mediche, che l'art. 19, co. 2, lett. d-bis), D.lgs. n.
286/1998 individua nei casi previsti dall'art. 13, co. 1, TUI, ossia nei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimano l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e che la giurisprudenza di legittimità ritiene afferenti alla “generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale
seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata” (cfr. Cass. ord. sez. VI n. 20719/2011, riferita al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. n. 286/1998, ma pienamente riferibile mutatis mutandis al caso di specie in ragione dell'identità della causa ostativa individuata dalla norma).
Al riguardo, né la Questura né l'Avvocatura dello Stato hanno contestato alcunché.
13. Sussistono, dunque, integralmente i presupposti di legge per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto a beneficiare di un permesso di soggiorno per cure mediche
ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998, per come da ultimo modificato dal D.L. 20/2023, conv. con L. n. 50/2023, che individua il contenuto in astratto del relativo permesso: valenza per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni previste dalla norma,
valido nel solo territorio nazionale.
14. In considerazione della natura delle questioni affrontate, della particolare natura della patologia rara difficilmente qualificabile e dalla prognosi incerta, le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998 e dispone di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 03/06/2025.
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 WHO, European Heath Information Gateway, https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/. 2 Euro Health Consumer Index 2017. Health https://healthpowerhouse.com/media/EHCI- Controparte_3 2017/EHCI-2017-report.pdf. 3 UK Home Office (Author): Country Policy and Information Note Albania: Medical and healthcare provision [Version 3.0], May 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2093061/ALB_CIN_Medical_and_healthcare.pdf. 4 Vetëm e shtretërve në . Reporter.al 29.09.2018, CP_4 Persona_2 https://www.reporter.al/2018/09/29/vetem-gjysma-e-shtreterve-ne-spitalet-shqiptare-shfrytezohen/. 5 RT Ishp.gov.al, http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2015/materiale/Raporti- CP_5 Per_3 shendetesor.pdf; WHO, European Heath Information Gateway, https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/. 6 Salute internazionale, Il sistema sanitario albanese, 12 dicembre 2018, https://www.saluteinternazionale.info/2018/12/il- sistema-sanitario-albanese/#biblio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice Giudice
all'esito della camera di consiglio del 3/6/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 15173/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CAMILLONI RICCARDO
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1 RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “…chiede all'Ill.mo Tribunale adito di voler accogliere le seguenti conclusioni […] nel merito: accertare il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di
soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett) d-bis del d.lgs. n. 286/1998. Con vittoria di spese, compensi e onorari, oltre a c.p.a. come per legge. Con ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Con distrazione delle spese legali a favore dello scrivente procuratore nel caso in cui la ricorrente non venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”.
Conclusioni per la resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1.Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 30 ottobre 2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscerle il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, datato 17 giugno 2024 e notificatole il 18
novembre 2024 (ma di cui ha aveva avuto conoscenza nell'ambito di un precedente procedimento cautelare), a seguito di sua istanza presentata in data 05 aprile 2024.
A tal fine ha, tra l'altro, esposto:
a) di aver fatto ingresso sul territorio italiano in data 8 gennaio 2023; di essere stata visitata in data 19 aprile 2023, dalla Dott.ssa presso l'Associazione Per_1
Sokos di che, riscontrate difficoltà cognitive ed una complessa sintomatologia, ha indirizzato la paziente presso il reparto di neurologia all'Ospedale Bellaria;
CP_1 b) di essere stata sottoposta in data 6 settembre 2023 ad una visita neurologica presso l'Ospedale Bellaria, all'esito della quale sono stati ritenuti necessari accertamenti diagnostici;
di essere stata successivamente visitata in data 23 gennaio 2024 riportando il seguente referto: “Riferito sviluppo psicofisico nella norma fino all'incidente a
7-8 anni. A 7-8 anni incidente con investimento cui esitava 'frattura della mandibola trattata chirurgicamente. Riferito dalla sorella alterazione della coscienza per 24 ore dopo
l'incidente. Lenta ripresa. Successivamente riferito dai familiari comparsa di: difficoltà nell'articolazione delle parole con momenti in cui la parola si blocca e la paziente inizia a
ripetere alcune sillabe, difficoltà nell'eloquio con impoverimento del linguaggio, difficoltà cognitive per cui è autonoma per le autonomie di base, ma deve essere supervisionata durante
li giorno (ad esempio può scordarsi i fornelli accesi). Ha terminato le scuole superiori, ma con sostegno. Non disfagia. Dai 29 anni circa comparsa di tremore alla mano destra perlopiù
nell'uso degli oggetti. Dallo stesso periodo circa anche tendenza ad inciampare su terreni irregolari. La difficoltà nel linguaggio è diventata più manifesta negli ultimi anni, dato che solo ultimamente ha iniziato a parlare di più (nei primi anni dopo l'incidente tendenzialmente mutacica). Dal punto di vista comportamentale già dai primi anni dopo l'incidente
alterna momenti della giornata in cui è tendenzialmente mutacica e apatica ad altri in cui è irascibile e talvolta aggressiva. In passato ha eseguito varie visite psichiatriche e ha
assunto Xanax, non tollerato. Attualmente in terapia con Trittico. Indagini eseguite: - RM encefalo (18/5/23): granulazione iperintensa nelle sequenze a TR elevato in corrispondenza
della giunzione cortico-sottocorticale parietale sn di dubbia natura. Piccola cisti liquorale om corrispondenza del verme cerebellare. - RM colonna cervicale (18/5/23): nella norma
(segnalato emangioma intraosseo D1) Discussa al MR con i neuroradiologi di riferimento, che in ragione dell'atrofia relativa corticale, pongono indicazione ad eseguire approfondimento
Co con sistema ad alto campo espetroscopia. Terapia in atto: Trittico 25 gt la sera. limitato per barriera linguistica pressoché totale: vigile, orientata, discretamente collaborante.
Tendenza alla perdita della consegna e alla perseverazione. Durante l'eloquio comparsa di tremore distonico della mandibola e della lingua, con esitazione all'inizio dell'eloquio.
Ipofonia, tremore della voce. Tremore a riposo e posturale alla mano destra. Lieve ipertono plastico su attivazione in AS dx, paratono agli AAl. Lieve impaccio motorio agli AASS
(dx>sn). Note aprassiche. Ipoestesia tattile alle mani e ai piedi con gradiente disto-prossimale. ROT vivaci e simmetrici agli arti. Marcia con atteggiamento in lieve intrarotazione del
piede destro, perdita delle sincinesie a sn. Pull test negativo”, con la seguente conclusione: “tremore distonico della mandibola e della lingua con inceppi dell'eloquio in paziente
con sintomatologia complessa (deficit cognitivi, lieve sindrome extraparimidale dx, ipoestesia distale). Nell'ambito di tale sintomatologia complessa è necessario, al fine di individuare
l'eziologia ed impostare un corretto approccio terapeutico, un approfondimento con i seguenti esami (quadro sindromico?): RM encefalo con spettroscopia;
esami ematici con
metabolismo del rame e dei metalli;
esami genetici (pannello distonia e disturbi del neurosviluppo); valutazione c/o centro disturbo cognitivo per esecuzione di test cognitivi specifici;
valutazione fisiatrica per impostazione di esercizi logopedici. Programmeremo tali esami in regime di Day service. Attualmente in terapia cronico specifica, è possibile aumentare
TR a 5 gtt al bisogno per migliorare la parola (ripetibile massimo una volta al giorno”;
c) di aver, per tali motivi, in data 5 aprile 2024, avanzato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, domanda respinta dalla Questura, sul presupposto della possibilità di curare nel Paese d'origine la “frattura della mandibola in pazienti con timore distonico”;
d) di essersi sottoposta ad ulteriore visita neurologia in data 11 settembre 2024 presso l'Ospedale Bellaria all'esito della quale è stata ribadita la sintomatologia complessa (deficit cognitivi, lieve sindrome extrapiramidale dx, ipoestesia distale), sono stati programmati ulteriori esami e si è evidenziato che la ricorrente, non essendo autonoma nelle attività della vita quotidiana, necessita di assistenza continuativa.
2. Nel provvedimento reiettivo, in particolare, si dà atto della mancata indicazione, nella documentazione sanitaria prodotta, di una grave patologia tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro in Albania, patologia (“frattura della mandibola in pazienti con tremore distonico”) ritenuta comunque curabile presso l'ospedale di
Tirana.
3. L'istante, dunque, ha presentato ricorso lamentando il grave rischio di un pregiudizio alla propria salute nel caso di ritorno al Paese di origine, essendo in corso accertamenti diagnostici al fine di scoprire l'eziologia della malattia neurologica di cui è affetta e rilevando l'impossibilità di ricevere cure adeguate in Albania, sia per le gravi carenze del sistema sanitario albanese sia per l'onere economico dalla stessa non sostenibile.
4. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il , in data 24/02/2025, si è costituito mediante l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il Controparte_1
respingimento del ricorso.
5. La causa è stata istruita mediante il deposito di documentazione medica integrativa e all'udienza del 20/05/2025 è stata riservata al Collegio per la decisione. DIRITTO
6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
7. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d-bis) del D.L. 13/2017, convertito con mod. dalla L. n. 46/2017, (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego
di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno di cui agli articoli […] 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies
c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
8. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998 nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal D.L. n. 20/2023, conv. con mod. dalla L. n. 50/2023, posto che l'istanza amministrativa risulta essere stata presentata in data 05
aprile 2024 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.L. 20/2023 (11 marzo 2023).
9. L'art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998 prevede «Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: d-bis) degli stranieri che versano in
condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono
le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale». Per effetto del novum normativo, il presupposto del diritto al permesso di soggiorno per cure mediche non è più individuato dal legislatore in “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, bensì unicamente in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità.
Stando al tenore letterale della disposizione, dunque, il requisito della gravità appare essere riferito non più alternativamente alle condizioni psicofisiche o alla patologia in sé,
ma deve caratterizzare esclusivamente la patologia da cui è affetto lo straniero, dalla quale derivino eziologicamente conseguenze oggettivamente apprezzabili sulle condizioni di salute dello stesso. In aggiunta, la norma attualmente vigente richiede che tali patologie non siano adeguatamente curabili nel Paese di origine. Restano fermi, invece, gli altri presupposti già previsti dalla previgente formulazione della norma, ossia, la debita certificazione delle condizioni di salute derivati dalle suddette patologie rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o da medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché il rilevante pregiudizio per la salute degli stranieri in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.
10. In fatto deve ritenersi provato che la ricorrente è affetta da una patologia allo stato non meglio identificata rispetto alla quale sono in corso numerosi accertamenti complessi
(cfr. referto 23 gennaio 2024 “tremore distonico della mandibola e della lingua con inceppi dell'eloquio in paziente con sintomatologia complessa (deficit cognitivi, lieve sindrome extraparimidale
dx, ipoestesia distale). Nell'ambito di tale sintomatologia complessa è necessario, al fine di individuare l'eziologia ed impostare un corretto approccio terapeutico, un approfondimento con i seguenti
esami (quadro sindromico?): RM encefalo con spettroscopia;
esami ematici con metabolismo del rame e dei metalli;
esami genetici (pannello distonia e disturbi del neurosviluppo); valutazione c/o
centro disturbo cognitivo per esecuzione di test cognitivi specifici;
valutazione fisiatrica per impostazione di esercizi logopedici”. In particolare, dal referto più recente del 16/4/2025 si apprende che “la paziente presenta un disturbo del neurosviluppo grave caratterizzato da disabilità intellettiva di grado moderato, disturbo comportamentale, tremore distonico della mandibola e
della lingua con inceppi dell'eloquio e lieve sindrome extrapiramidale destra…la paziente, portatrice di disabilità intellettiva, non è attualmente autonoma nelle attività della vita quotidiana e
necessita pertanto di assistenza continuativa”.
11. Acclarata l'esistenza di condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, occorre valutare se la ricorrente possa beneficiare di adeguate cure per la sua patologia in caso di rientro nel Paese di origine ovvero se il rimpatrio comporti un rilevante pregiudizio alla sua salute. A tal fine, soccorrono le informazioni reperite d'ufficio in merito al sistema sanitario dell'Albania, Paese di cui la ricorrente ha la cittadinanza (cfr. passaporto rilasciato il
15/07/2021 e valido al 14/07/2031).
Il sistema sanitario pubblico albanese è stato sempre sotto- finanziato dai vari governi che si sono succeduti. Nel 2017 la spesa pubblica sanitaria registrava il 2,8 % del PIL,
ma storicamente è stata sempre sotto la soglia del 3%, molto inferiore alla media europea e dei paesi della regione balcanica. Lo stesso vale per la spesa sanitaria pubblica pro capite con 266$ (tra le più basse della regione), mentre le spese out of pocket sono tra le più alte dei paesi della regione e costituiscono il 50% della spesa sanitaria totale1.
Il numero di medici di famiglia e medici specialisti collocati all'interno dei centri sanitari sono molto bassi, sono rispettivamente 1.538 e 337, cioè 66,9 per 100.000 abitanti.
Complessivamente l'Albania soffre molto della mancanza di personale medico e il rapporto di Euro Health Consumer Index 2017 (EHCI) evidenzia che ci sono solo 130 medici per 100.000 abitanti2. Un recente rapporto ha dettagliato come migliaia di operatori sanitari sono fuggiti in Germania nel 2020, mentre il primo ministro Edi Rama ha respinto le preoccupazioni per la perdita di lavoratori qualificati in settori chiave. La Fondazione europea per la formazione professionale ha pubblicato un rapporto che descrive nei dettagli l'esodo di massa di lavoratori qualificati, tra cui un elevato numero di giovani.
La situazione è particolarmente preoccupante per medici e infermieri e comprende anche psicoterapeuti, dentisti e farmacisti, tutti molto richiesti in Albania. L'Albania ha il
numero più basso di medici e infermieri pro capite in Europa. Nel 2019, il 18% del personale medico qualificato lavorava all'estero, di cui 765 medici albanesi lavoravano in
Germania – un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Si ritiene che da allora ne siano partiti altri poiché il numero di emigranti dall'Albania era pari a 42.000 nel
2021. Questa carenza è stata avvertita in modo acuto durante la pandemia di COVID-19, con le capacità ospedaliere portate al punto di rottura3. Circa 413 cliniche sanitarie pubbliche offrono servizi sanitari primari e secondari e 42 ospedali pubblici offrono servizi sanitari terziari. I servizi farmaceutici e odontoiatrici sono quasi interamente privati.
L'Albania conta 55 ospedali, di cui 42 pubblici e 13 privati. Il 92% dei 8.853 posti letto sono pubblici e vengono ripartititi nei 4 ospedali universitari, 11 ospedali regionali e 24
ospedali municipali. Nel complesso gli ospedali regionali e municipali non dispongono dell'infrastruttura e delle risorse umane adeguate a garantire i livelli essenziali di assistenza e, spesso, erogano solamente prestazioni di assistenza sanitaria in emergenza. Ciò è evidenziato dal basso tasso di occupazione dei posti letto su base regionale e municipale
(rispettivamente del 37% e 13%) che ha determinato un sovraffollamento dei centri ospedalieri universitari e gravi ripercussioni in termini di accessibilità e fruibilità dei servizi da parte dei cittadini. Gli ospedali regionali e municipali sono in media sono anche i più costosi a causa di un meccanismo di finanziamento che non tiene conto della performance dei soggetti erogatori e si basa tuttora sull'assegnazione di un budget storico di spesa4.
Il Dipartimento di Stato americano ha osservato nel suo rapporto sulla sicurezza nazionale dell'Albania pubblicato nell'ottobre 2021 che "l'assistenza sanitaria è un grave
problema in Albania".
In alcune zone l'assistenza medica è inadeguata e i servizi medici di emergenza sono molto limitati. Non ci sono ospedali traumatologici fuori Tirana. L'Albania ha poche ambulanze. Le persone ferite o gravemente malate potrebbero dover prendere un taxi o altri veicoli per raggiungere l'ospedale più vicino.
Per quanto riguarda il trasporto verso le strutture sanitarie, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha osservato nel 2018 che la distanza tra i Centri sanitari primari varia da 10 a 25 km;
ciò può costituire un ostacolo per la popolazione a visitare i medici di base e per questi ultimi a effettuare visite a domicilio. Secondo le statistiche del WHO del
2018, la speranza di vita alla nascita per i maschi è di 74,3 anni e per le donne 76,6. Sebbene l'aspettativa di vita sia aumentata e la copertura vaccinale arrivi al 98%, l'Albania
registra un alto tasso di mortalità infantile (13,5 per 1.000 nati vivi), con forti differenze tra zone rurali e urbane5. Attualmente le malattie croniche causano l'89% dei decessi nella popolazione, tra cui il 59% sono patologie cardio vascolari e 18% cancro. Per quest'ultimo, l'Istituto di Sanità Pubblica (ISHP) conferma che l'incidenza del cancro di
100/100.000 abitanti (fonte Ministero Salute) nella popolazione è chiaramente sottostimata a causa di una rilevazione parziale dei dati. Se l'indicatore tradizionale della misura di successo nella cura dei tumori è la sopravvivenza, l'European Health Consumer Index 2017 conferma l'inadeguatezza delle cure ospedaliere, posizionando l'Albania, ultima in classifica6.
Alla luce di quanto sino ad ora evidenziato, appaiono soddisfatti i presupposti di legge per il riconoscimento di un permesso per cure mediche ex art. 19, co. 2, lett. d-bis), D.lgs.
n. 286/1998, in quanto la ricorrente è tuttora e in concreto affetta da una patologia di particolare gravità alla quale sono eziologicamente riconducibili le pregresse e attuali condizioni di salute, non adeguatamente curabile nel Paese di origine, come dimostrano le COI precedentemente illustrate. Inoltre, i controlli e il percorso terapeutico ai quali deve essere sottoposta l'istante rendono evidente il rilevante pregiudizio alla sua salute in caso di rientro in Albania.
12. Da ultimo, occorre valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative al riconoscimento del diritto al permesso per cure mediche, che l'art. 19, co. 2, lett. d-bis), D.lgs. n.
286/1998 individua nei casi previsti dall'art. 13, co. 1, TUI, ossia nei “motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato” che legittimano l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato e che la giurisprudenza di legittimità ritiene afferenti alla “generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale
seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata” (cfr. Cass. ord. sez. VI n. 20719/2011, riferita al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. n. 286/1998, ma pienamente riferibile mutatis mutandis al caso di specie in ragione dell'identità della causa ostativa individuata dalla norma).
Al riguardo, né la Questura né l'Avvocatura dello Stato hanno contestato alcunché.
13. Sussistono, dunque, integralmente i presupposti di legge per il riconoscimento in capo alla ricorrente del diritto a beneficiare di un permesso di soggiorno per cure mediche
ex art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998, per come da ultimo modificato dal D.L. 20/2023, conv. con L. n. 50/2023, che individua il contenuto in astratto del relativo permesso: valenza per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni previste dalla norma,
valido nel solo territorio nazionale.
14. In considerazione della natura delle questioni affrontate, della particolare natura della patologia rara difficilmente qualificabile e dalla prognosi incerta, le spese si intendono compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
accerta il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all'art. 19, co. 2, lett. d-bis) D.lgs. n. 286/1998 e dispone di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 03/06/2025.
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 WHO, European Heath Information Gateway, https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/. 2 Euro Health Consumer Index 2017. Health https://healthpowerhouse.com/media/EHCI- Controparte_3 2017/EHCI-2017-report.pdf. 3 UK Home Office (Author): Country Policy and Information Note Albania: Medical and healthcare provision [Version 3.0], May 2023 https://www.ecoi.net/en/file/local/2093061/ALB_CIN_Medical_and_healthcare.pdf. 4 Vetëm e shtretërve në . Reporter.al 29.09.2018, CP_4 Persona_2 https://www.reporter.al/2018/09/29/vetem-gjysma-e-shtreterve-ne-spitalet-shqiptare-shfrytezohen/. 5 RT Ishp.gov.al, http://www.ishp.gov.al/wp-content/uploads/2015/materiale/Raporti- CP_5 Per_3 shendetesor.pdf; WHO, European Heath Information Gateway, https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/. 6 Salute internazionale, Il sistema sanitario albanese, 12 dicembre 2018, https://www.saluteinternazionale.info/2018/12/il- sistema-sanitario-albanese/#biblio.