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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 253/2024 RG promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CAVOUR 57 SASSARI presso lo studio dell'avv. DESSANTI FRANCESCO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale Controparte_1
, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA COSTA 78 SASSARI presso lo studio dell'avv. SOLETTA GIORGIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (C.F. ) P.IVA_2
appellata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 CP_3 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito
[...] tro occorsogli in data 18.8.2019, alle ore 9.00 circa, quando, mentre si trovava all'interno del bar “ ” sito in Sassari e si accingeva a sedersi CP_3 in un tavolino, era caduto nte a terra per via della presenza di un gradino non percepibile né segnalato. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta lesioni fisiche consistenti nella “frattura intra articolare del capitello radiale a destra”, con esiti di carattere permanente da valutarsi in sede medico legale, sopportando spese mediche pari ad euro 1.266,31. Sulla base di tali premesse, il chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo Pt_1 era avvenuto per esclusiva r ilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria. Regolarmente costituita in giudizio la chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda attorea perché infondata in nchè l'autorizzazione a chiamare in causa la per esserne manlevata per Controparte_1
l'ipotesi di condanna. La convenuta, in particolare, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal considerato che il gradino era Pt_1 segnalato per tutta la sua lunghezza da posita striscia di colore giallo- nero e che all'interno del locale erano presenti cartelli con la scritta “attenti al gradino”. Si costituiva la la quale, aderendo alle conclusioni della Controparte_1 convenuta, insisteva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 90/2024, pubblicata il 24.1.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando per metà le spese di lite fra le parti. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dalle prove testimoniali esperite nonché dalle foto rappresentative lo stato dei luoghi emergeva che la caduta era avvenuta in un gradino segnalato ed oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del Pt_1 il quale avrebbe dovuto tenere una condotta più accorta e diligente, tenuto anche conto che il danneggiato non provava la sua intrinseca pericolosità.
ha proposto appello lamentando: i) una falsata ricostruzione dei Parte_1 data su di una parziale interpretazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione, non avendo minimamente valutato le deposizioni dei testi di parte appellante;
ii) l'errata applicazione dei principi di diritto in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, mancando quelle caratteristiche di imprevedibilità e eccezionalità necessarie, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad escludere il nesso stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto perché itto. La regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
La istanze istruttorie e istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto richiamati, i motivi di censura non meritano accoglimento. Pur potendosi ritenere ormai definitivamente accertato il rapporto di causa tra la cosa e l'evento, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla riconducibilità in via esclusiva dell'evento alla condotta non diligente ed accorta del danneggiato. Innanzitutto, dalle foto prodotte può facilmente constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, la presenza di un gradino all'interno del bar, sul quale, per tutta la sua lunghezza, è apposta una striscia di colore giallo-nero e la cui presenza è segnalata altresì da più cartelli con la scritta “attenti al gradino” posizionati sia vicino al bancone che all'ingresso del locale (cfr. foto allegate alla comparsa di costituzione – doc. 4). Lo stato dei luoghi trova integrale riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalle dipendenti dell'appellata, e , e da Testimone_1 Tes_2 [...]
, le quali conferma str elli all'i Tes_3 del bar ancora prima che si verificasse il sinistro (cfr. verbale di udienza del 23.6.2022, teste , “io stavo lavorando al bar il giorno di cui Testimone_1 mi si chiede, riconosco le fotografie che mi si rammostrano e riconosco i cartelli e le strisce giallo nere cosi come rappresentate……. io ho iniziato a lavorare a luglio del 2019 stavo svolgendo un tirocinio, i cartelli quando sono entrata c'erano già”; cfr. verbale di udienza del 20.9.2022, teste , “si è Tes_2 vero, riconosco le foto che mi si rammostrano, quando sono stata assunta i cartelli e la striscia così come nelle riproduzioni fotografiche erano già apposti” e teste “io ero all'epoca dei fatti la rappresentante legale Testimone_3 dell' a dicembre del 2020….. io ho acquistato il bar a ottobre CP_2 del 2012 e appena lo acquistai feci mettere sia i segnali a terra che i cartelli al muro, riconosco le foto che mi si rammostrano”). La testimone riferiva, inoltre, con riguardo alle condizioni del locale ed Tes_1 alla dinamica del sinistro, che il bar non era affollato e che il quando è Pt_1 inciampato, stava guardando un'altra persona con la quale conversava (cfr. verbale di udienza del 23.6.2022: “io stavo lavorando al bar il giorno di cui mi si chiede… il bar in quel momento non era affollato, c'erano delle persone ma non era affollato….ricordo che vidi il sig. che stava parlando con un altro Pt_1 signore ed è inciampato stava guardando il signore con cui stava parlando ADR quando è successo io lo ho visto entrare che parlava con un signore e poi è inciampato”). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nel primo motivo di appello, tali circostanze non vengono smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni e , posto che: Testimone_4 Testimone_5
- il riferiva di non aver neanche assistito alla caduta e di non ricordare con Tes_5 cer se i cartelli con la scritta “attenti al gradino” fossero presenti o meno (cfr. verbale del 20.9.2022: “io ho sentito il tonfo e ho visto il per terra Pt_1 che si risollevava, io stavo parlando con mio fratello ero rivolt di lui…… ho sentito il rumore non ho visto la dinamica del sinistro………non ricordo di averli visti, mi pare che non ci fossero, non frequentavo quel bar ci sono stato solo qualche volta, ma solo il tempo di prendere un caffe, sempre in piedi” );
- il confermava sostanzialmente che il locale non era affollato e di aver Tes_4 not presenza dei cartelli alcuni giorni dopo il sinistro (cfr. verbale dell'8.11.2022: “Io ricordo che c'erano sei sette persone che ci impedivano di avvicinarci al bancone e ci siamo spostati verso destra, dove c'era il gradino….Si è vero, io lo ho visto cadere e ho cercato di evitare la caduta ma non sono riuscito
……Si il gradino non era visibile a meno che uno non conoscesse il posto, io vi ero entrato altre volte e sapevo che c'era un gradino, solo nei giorni successivi notai un cartello al bancone scritto a penna “attenti al gradino” ). A nulla rileva, poi, l'eccepita incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c dell'amministratrice della , , riformulata nei motivi di CP_3 Testimone_3 appello, sia perché comunque vi sarebbero le dichiarazioni degli altri testi, terzi estranei ai fatti della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, e sia perché tale eccezione non risulta tempestivamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. n. 14178/2023
“qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendosi la revoca del provvedimento emesso. In caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo”).
Con il secondo motivo di censura, il ha, altresì censurato la sentenza Pt_1 nella parte in cui il tribunale sostene gli avrebbe dovuto dimostrare la pericolosità intrinseca del gradino, giacché il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche della cosa. Inoltre, il ha dedotto come non vi fosse prova sul fatto che la propria Pt_1 condotta avesse i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità richiesti dall'art. 1227 c.c., quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito. Quanto a quest'ultimo profilo, è appena il caso di rilevare che lo stesso non coglie la ratio decidendi della pronuncia, posto che il tribunale non riteneva affatto eccezionale ed imprevedibile la condotta del avendo affermato, invece, Pt_1 la sua esclusiva responsabilità in relazione tele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” concrete del caso. E, del tutto correttamente, senza configurare la condotta in termini di eccezionalità o imprevedibilità, riteneva, in rapporto alle circostanze di fatto sopra evidenziate, che l'evento di danno era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili, tenuto conto che l'evento era avvenuto in un ambiente in cui il pericolo era ampiamente e adeguatamente segnalato, sia con le strisce colorate e sia con i cartelli, e che, pertanto, la caduta era esclusivamente addebitabile alla disattenzione del Pt_1
Per le medesime ra n ha fondamento neppure il primo profilo della doglianza, posto che il tribunale rigettava la domanda sulla base della ratio suddetta e solo, in via incidentale, affermava che il non aveva neppure Pt_1 dimostrato la pericolosità dello stato dei luoghi, senz ro che tale ulteriore argomentazione incidesse sulla prima. Pertanto, anche ritenuta la fondatezza di quanto dedotto dal sul punto, Pt_1 la decisione di primo grado va confermata in ragione di quanto argomentato sopra. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalle caratteristiche del gradino, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'attore, il quale, data la situazione dei luoghi, con una condotta più attenta, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 e secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 90/2024 pub 24;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 14.3.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA CAVOUR 57 SASSARI presso lo studio dell'avv. DESSANTI FRANCESCO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellante contro
in persona del legale Controparte_1
, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA COSTA 78 SASSARI presso lo studio dell'avv. SOLETTA GIORGIO che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellata e
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (C.F. ) P.IVA_2
appellata contumace Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la Parte_1 CP_3 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito
[...] tro occorsogli in data 18.8.2019, alle ore 9.00 circa, quando, mentre si trovava all'interno del bar “ ” sito in Sassari e si accingeva a sedersi CP_3 in un tavolino, era caduto nte a terra per via della presenza di un gradino non percepibile né segnalato. L'attore allegava, in particolare, di aver riportato in conseguenza della caduta lesioni fisiche consistenti nella “frattura intra articolare del capitello radiale a destra”, con esiti di carattere permanente da valutarsi in sede medico legale, sopportando spese mediche pari ad euro 1.266,31. Sulla base di tali premesse, il chiedeva di dichiararsi che il sinistro de quo Pt_1 era avvenuto per esclusiva r ilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e ne chiedeva, quindi, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre spese mediche, interessi e rivalutazione monetaria. Regolarmente costituita in giudizio la chiedeva il rigetto della Controparte_3 domanda attorea perché infondata in nchè l'autorizzazione a chiamare in causa la per esserne manlevata per Controparte_1
l'ipotesi di condanna. La convenuta, in particolare, contestata preliminarmente la dinamica del sinistro, assumeva che l'evento dannoso lamentato fosse riconducibile esclusivamente al comportamento non diligente tenuto dal considerato che il gradino era Pt_1 segnalato per tutta la sua lunghezza da posita striscia di colore giallo- nero e che all'interno del locale erano presenti cartelli con la scritta “attenti al gradino”. Si costituiva la la quale, aderendo alle conclusioni della Controparte_1 convenuta, insisteva per il rigetto della domanda. Il Tribunale di Sassari, istruita la causa documentalmente e mediante prova testimoniale, con sentenza n. 90/2024, pubblicata il 24.1.2024, rigettava la domanda di parte attrice compensando per metà le spese di lite fra le parti. In particolare, il tribunale - ricondotta la fattispecie in esame a quella prevista dall'art. 2051 c.c. e considerato che dalle prove testimoniali esperite nonché dalle foto rappresentative lo stato dei luoghi emergeva che la caduta era avvenuta in un gradino segnalato ed oggettivamente percepibile – concludeva ritenendo che il sinistro fosse avvenuto per esclusiva responsabilità del Pt_1 il quale avrebbe dovuto tenere una condotta più accorta e diligente, tenuto anche conto che il danneggiato non provava la sua intrinseca pericolosità.
ha proposto appello lamentando: i) una falsata ricostruzione dei Parte_1 data su di una parziale interpretazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione, non avendo minimamente valutato le deposizioni dei testi di parte appellante;
ii) l'errata applicazione dei principi di diritto in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. con particolare riguardo alla configurabilità di una ipotesi di caso fortuito quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito, mancando quelle caratteristiche di imprevedibilità e eccezionalità necessarie, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad escludere il nesso stesso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Per tali ragioni, ha insistito per la riforma integrale della sentenza gravata, previo espletamento della consulenza medico legale già richiesta in primo grado. Si è costituita la resistendo all'appello di cui ha chiesto Controparte_1 il rigetto perché itto. La regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
La istanze istruttorie e istruita documentalmente, è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La fattispecie in esame era correttamente ricondotta dalle parti e dal primo giudice a quella astratta di cui all'art. 2051 c.c., il quale prevede una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul proprietario custode di un determinato bene, quando quest'ultimo abbia procurato un danno a terzi. In particolare, la Suprema Corte ha da ultimo (vedi Cass. n. 12960/2023) ribadito i principi di diritto espressi in materia anche dalle Sezioni Unite (vedi Cass. n. 20943/2022) e secondo cui: a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale". Tanto premesso, tenuto conto dei principi di diritto richiamati, i motivi di censura non meritano accoglimento. Pur potendosi ritenere ormai definitivamente accertato il rapporto di causa tra la cosa e l'evento, la Corte ritiene condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine alla riconducibilità in via esclusiva dell'evento alla condotta non diligente ed accorta del danneggiato. Innanzitutto, dalle foto prodotte può facilmente constatarsi lo stato dei luoghi e, in particolare, la presenza di un gradino all'interno del bar, sul quale, per tutta la sua lunghezza, è apposta una striscia di colore giallo-nero e la cui presenza è segnalata altresì da più cartelli con la scritta “attenti al gradino” posizionati sia vicino al bancone che all'ingresso del locale (cfr. foto allegate alla comparsa di costituzione – doc. 4). Lo stato dei luoghi trova integrale riscontro anche nelle dichiarazioni rese dalle dipendenti dell'appellata, e , e da Testimone_1 Tes_2 [...]
, le quali conferma str elli all'i Tes_3 del bar ancora prima che si verificasse il sinistro (cfr. verbale di udienza del 23.6.2022, teste , “io stavo lavorando al bar il giorno di cui Testimone_1 mi si chiede, riconosco le fotografie che mi si rammostrano e riconosco i cartelli e le strisce giallo nere cosi come rappresentate……. io ho iniziato a lavorare a luglio del 2019 stavo svolgendo un tirocinio, i cartelli quando sono entrata c'erano già”; cfr. verbale di udienza del 20.9.2022, teste , “si è Tes_2 vero, riconosco le foto che mi si rammostrano, quando sono stata assunta i cartelli e la striscia così come nelle riproduzioni fotografiche erano già apposti” e teste “io ero all'epoca dei fatti la rappresentante legale Testimone_3 dell' a dicembre del 2020….. io ho acquistato il bar a ottobre CP_2 del 2012 e appena lo acquistai feci mettere sia i segnali a terra che i cartelli al muro, riconosco le foto che mi si rammostrano”). La testimone riferiva, inoltre, con riguardo alle condizioni del locale ed Tes_1 alla dinamica del sinistro, che il bar non era affollato e che il quando è Pt_1 inciampato, stava guardando un'altra persona con la quale conversava (cfr. verbale di udienza del 23.6.2022: “io stavo lavorando al bar il giorno di cui mi si chiede… il bar in quel momento non era affollato, c'erano delle persone ma non era affollato….ricordo che vidi il sig. che stava parlando con un altro Pt_1 signore ed è inciampato stava guardando il signore con cui stava parlando ADR quando è successo io lo ho visto entrare che parlava con un signore e poi è inciampato”). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nel primo motivo di appello, tali circostanze non vengono smentite dalle dichiarazioni rese dai testimoni e , posto che: Testimone_4 Testimone_5
- il riferiva di non aver neanche assistito alla caduta e di non ricordare con Tes_5 cer se i cartelli con la scritta “attenti al gradino” fossero presenti o meno (cfr. verbale del 20.9.2022: “io ho sentito il tonfo e ho visto il per terra Pt_1 che si risollevava, io stavo parlando con mio fratello ero rivolt di lui…… ho sentito il rumore non ho visto la dinamica del sinistro………non ricordo di averli visti, mi pare che non ci fossero, non frequentavo quel bar ci sono stato solo qualche volta, ma solo il tempo di prendere un caffe, sempre in piedi” );
- il confermava sostanzialmente che il locale non era affollato e di aver Tes_4 not presenza dei cartelli alcuni giorni dopo il sinistro (cfr. verbale dell'8.11.2022: “Io ricordo che c'erano sei sette persone che ci impedivano di avvicinarci al bancone e ci siamo spostati verso destra, dove c'era il gradino….Si è vero, io lo ho visto cadere e ho cercato di evitare la caduta ma non sono riuscito
……Si il gradino non era visibile a meno che uno non conoscesse il posto, io vi ero entrato altre volte e sapevo che c'era un gradino, solo nei giorni successivi notai un cartello al bancone scritto a penna “attenti al gradino” ). A nulla rileva, poi, l'eccepita incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c dell'amministratrice della , , riformulata nei motivi di CP_3 Testimone_3 appello, sia perché comunque vi sarebbero le dichiarazioni degli altri testi, terzi estranei ai fatti della cui attendibilità e imparzialità non è lecito dubitare in difetto di riscontri contrari, e sia perché tale eccezione non risulta tempestivamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. Civ. n. 14178/2023
“qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendosi la revoca del provvedimento emesso. In caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo”).
Con il secondo motivo di censura, il ha, altresì censurato la sentenza Pt_1 nella parte in cui il tribunale sostene gli avrebbe dovuto dimostrare la pericolosità intrinseca del gradino, giacché il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche della cosa. Inoltre, il ha dedotto come non vi fosse prova sul fatto che la propria Pt_1 condotta avesse i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità richiesti dall'art. 1227 c.c., quale evento interruttivo del nesso di causalità tra il sinistro e il danno subito. Quanto a quest'ultimo profilo, è appena il caso di rilevare che lo stesso non coglie la ratio decidendi della pronuncia, posto che il tribunale non riteneva affatto eccezionale ed imprevedibile la condotta del avendo affermato, invece, Pt_1 la sua esclusiva responsabilità in relazione tele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” concrete del caso. E, del tutto correttamente, senza configurare la condotta in termini di eccezionalità o imprevedibilità, riteneva, in rapporto alle circostanze di fatto sopra evidenziate, che l'evento di danno era suscettibile di essere ampiamente previsto ed evitato attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili, tenuto conto che l'evento era avvenuto in un ambiente in cui il pericolo era ampiamente e adeguatamente segnalato, sia con le strisce colorate e sia con i cartelli, e che, pertanto, la caduta era esclusivamente addebitabile alla disattenzione del Pt_1
Per le medesime ra n ha fondamento neppure il primo profilo della doglianza, posto che il tribunale rigettava la domanda sulla base della ratio suddetta e solo, in via incidentale, affermava che il non aveva neppure Pt_1 dimostrato la pericolosità dello stato dei luoghi, senz ro che tale ulteriore argomentazione incidesse sulla prima. Pertanto, anche ritenuta la fondatezza di quanto dedotto dal sul punto, Pt_1 la decisione di primo grado va confermata in ragione di quanto argomentato sopra. In conclusione, alla luce di tali superiori argomentazioni, deve escludersi che l'incidente sia stato causato dalla “cosa” e cioè dalle caratteristiche del gradino, essendo invece derivato da una condotta disattenta e poco accorta dell'attore, il quale, data la situazione dei luoghi, con una condotta più attenta, avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento, interrompendo con tale comportamento il nesso causale e riducendo la res a mera occasione della caduta, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/2022 e secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Sassari n. 90/2024 pub 24;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante allegazione al verbale. Così deciso in Sassari, il 14.3.2025 Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni