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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n.2036/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2036 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Cesa Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Marco Simonelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Cesa presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Marco Simonelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n.2036/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21.5.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa il 16.7.1990, dal quale nascevano tre figlie- Persona_1
(nata in [...] il [...]), (nata in [...] il [...]) e Per_2 Parte_3
(nata in [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Aversa (CE), alla via Nino Bixio, 40, rimarrà in godimento della moglie e delle figlie, coì come gli oggetti ed i mobili che la arredano;
3. Il Sig. , si impegna a lasciare la casa coniugale sei mesi dall'emanazione Parte_1
del provvedimento presidenziale asportando i soli effetti personali e comunicherà alla moglie la nuova residenza;
4. Il sig. coltiverà i rapporti con le figlie, tutte maggiorenni, concordemente Parte_1
con le stesse e assecondando le loro esigenze lavorative e familiari;
5. Il sig. verserà direttamente in favore della sola figlia Parte_1 Persona_3
, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 mensili, in quanto economicamente
[...]
non autosufficiente;
6. Nulla sarà versato a titolo di mantenimento alla moglie e alle figlie Parte_2 Per_2
e , le quali hanno un lavoro stabile ed a tempo indeterminato, oltre Parte_3
a vivere presso una loro abitazione diversa dalla casa coniugale, in particolare
[...]
è un membro della Guardia di finanza – Comando di Correggio Parte_4
(RE)- in qualità di , mentre è dipendente presso l'azienda Persona_4 Controparte_1
“Leonardo” con sede in Pomigliano D'RC (Na) in qualità di ingegnere meccanico, con contratto a tempo indeterminato;
2 V.G. n.2036/2025
7. Il sig. , in aggiunta a quanto suindicato, verserà alla moglie Parte_1 Pt_2
la metà delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie concordate. Tali somme sono soggette a rivalutazione monetaria periodica e secondo gli indici ISTAT;
8. il sig. si impegnerà a trasferire, alla sola figlia , la quale Parte_1 Persona_1
vive con la mamma ed è studente economicamente non autosufficiente, le proprie quote di proprietà (di cui alla allegata visura catastale) sui seguenti immobili:1 ) comune di Aversa
(CE), Piazza Magenta, S.N.C. – Foglio 5, Particella 5323, Subalterno 2, Rendita Euro 35,12,
Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 17 m2; 2) Comune di Aversa (CE), Piazza Magenta,
S.N.C. – Foglio 5, Particella 5323, Subalterno 14, Rendita euro 486,76, Categoria A/2, Classe
3, Consistenza 6,5 vani. Il trasferimento delle menzionate quote di proprietà avverrà entro due mesi dal deposito del ricorso di separazione e, comunque, entro la data dell'udienza presidenziale;
9. Gli accordi economici suindicati non pregiudicano la futura possibilità di richiedere ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9 della legge 898/70 e dell'art.710 c.p.c. , sia da parte della moglie, sia da parte della figlia , la modifica delle condizioni economiche della Persona_1
separazione lì dove ne dovessero emergere le necessità e/o dovessero cambiare le condizioni economiche;
10. I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le altre pendenze in comune e che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente;
11. I coniugi dichiarano reciprocamente ed in via ulteriore di non essere in possesso di beni
immobili e/o cointestati e di aver già risolto le loro reciproche pendenze.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata ad [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (atto n.150, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1990) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 V.G. n.2036/2025
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2036 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 26 giugno 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Cesa Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Marco Simonelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Cesa presso lo studio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Marco Simonelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 giugno 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 V.G. n.2036/2025
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21.5.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa il 16.7.1990, dal quale nascevano tre figlie- Persona_1
(nata in [...] il [...]), (nata in [...] il [...]) e Per_2 Parte_3
(nata in [...] il [...])- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 26 giugno 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Aversa (CE), alla via Nino Bixio, 40, rimarrà in godimento della moglie e delle figlie, coì come gli oggetti ed i mobili che la arredano;
3. Il Sig. , si impegna a lasciare la casa coniugale sei mesi dall'emanazione Parte_1
del provvedimento presidenziale asportando i soli effetti personali e comunicherà alla moglie la nuova residenza;
4. Il sig. coltiverà i rapporti con le figlie, tutte maggiorenni, concordemente Parte_1
con le stesse e assecondando le loro esigenze lavorative e familiari;
5. Il sig. verserà direttamente in favore della sola figlia Parte_1 Persona_3
, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 mensili, in quanto economicamente
[...]
non autosufficiente;
6. Nulla sarà versato a titolo di mantenimento alla moglie e alle figlie Parte_2 Per_2
e , le quali hanno un lavoro stabile ed a tempo indeterminato, oltre Parte_3
a vivere presso una loro abitazione diversa dalla casa coniugale, in particolare
[...]
è un membro della Guardia di finanza – Comando di Correggio Parte_4
(RE)- in qualità di , mentre è dipendente presso l'azienda Persona_4 Controparte_1
“Leonardo” con sede in Pomigliano D'RC (Na) in qualità di ingegnere meccanico, con contratto a tempo indeterminato;
2 V.G. n.2036/2025
7. Il sig. , in aggiunta a quanto suindicato, verserà alla moglie Parte_1 Pt_2
la metà delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, oltre al 50%
[...]
delle spese straordinarie concordate. Tali somme sono soggette a rivalutazione monetaria periodica e secondo gli indici ISTAT;
8. il sig. si impegnerà a trasferire, alla sola figlia , la quale Parte_1 Persona_1
vive con la mamma ed è studente economicamente non autosufficiente, le proprie quote di proprietà (di cui alla allegata visura catastale) sui seguenti immobili:1 ) comune di Aversa
(CE), Piazza Magenta, S.N.C. – Foglio 5, Particella 5323, Subalterno 2, Rendita Euro 35,12,
Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 17 m2; 2) Comune di Aversa (CE), Piazza Magenta,
S.N.C. – Foglio 5, Particella 5323, Subalterno 14, Rendita euro 486,76, Categoria A/2, Classe
3, Consistenza 6,5 vani. Il trasferimento delle menzionate quote di proprietà avverrà entro due mesi dal deposito del ricorso di separazione e, comunque, entro la data dell'udienza presidenziale;
9. Gli accordi economici suindicati non pregiudicano la futura possibilità di richiedere ai sensi
e per gli effetti dell'art. 9 della legge 898/70 e dell'art.710 c.p.c. , sia da parte della moglie, sia da parte della figlia , la modifica delle condizioni economiche della Persona_1
separazione lì dove ne dovessero emergere le necessità e/o dovessero cambiare le condizioni economiche;
10. I coniugi dichiarano di aver risolto tutte le altre pendenze in comune e che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente;
11. I coniugi dichiarano reciprocamente ed in via ulteriore di non essere in possesso di beni
immobili e/o cointestati e di aver già risolto le loro reciproche pendenze.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata ad [...] il [...]); Parte_2
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVERSA (atto n.150, parte II, S. A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1990) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3 V.G. n.2036/2025
d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26 giugno 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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