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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 17189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17189 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 58300/2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 14.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 58300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.12.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Savorelli n. 19, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, in via Domenico De Dominicis n. 14, presso lo studio dell'avv.
BE OU, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Di Meo, giusta procura in atti;
- appellata–
2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7257/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 7257/2023 con la quale il Giudice Parte_1 di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n.
09720210248612424000.
Il giudice di prime cure, rilevato che a fondamento dell'opposizione l'attore aveva contestato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata e ritenuta la rituale notificazione di tutti i verbali, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nelle forme di cui all'art. 22 legge n. 689/1981.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame , contestando l'erroneità della Parte_1 sentenza di prime cure, per non aver rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita presso un indirizzo diverso da quello effettivo. Con riferimento al verbale n. 33190328354, ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., il ricorrente si è impegnato al versamento dell'importo dovuto.
L' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame, in Controparte_1 quanto tardivamente proposto, e in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle doglianze relative alla fase della riscossione. Nel merito, l' Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
[...] ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della rituale CP_2 notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Con note difensive depositate in data 10.11.2025, dopo la formulazione da parte del giudice di proposta transattiva non accettata dall' e da Controparte_1 CP_2
l'appellante ha così concluso: “nel riportarsi integralmente alle eccezioni, deduzioni e argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento della proposta conciliativa e chiede pertanto rinvio perché l' possa accogliere la Controparte_1 proposta conciliativa del Giudice, così come prospettato nell'udienza del 23.01.2025. In subordine,
3 in ogni caso l'appellante rinuncia all'azione e chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
2. L'appello deve essere dichiarato estinto alla luce della rinuncia formalizzata dall'appellante con note difensive depositate in data 10.11.2025, tenuto conto del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione all'esecuzione, ha affermato che la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile (Cass. n. 20839/2018).
Nella specie non risulta configurabile un interesse delle appellate alla definizione nel merito del gravame, atteso l'esito favorevole del giudizio di prime cure.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N.
22917/2010)
Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura
4 sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Ai sensi dell'art. 306 u.c. c.p.c. le spese processuali, in difetto di diverso accordo, sono poste integralmente a carico del rinunciante.
In ragione della disponibilità a versare l'importo dovuto in forma rateale, reiteratamente manifestata nel corso del giudizio da parte dell'opponente e resa impossibile dall'intervenuta sospensione della cartella di pagamento (cfr. al riguardo la risposta dell' del Controparte_1
28.11.2024), si stima congrua la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Per la restante parte le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7257/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dall' , ogni contraria istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa: dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti Parte_1 dele appellate che, già compensate nella misura della metà liquida per ciascuna parte in euro 426,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 4.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 14.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 58300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.12.2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via dei Savorelli n. 19, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante –
E
l' , Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, in via Domenico De Dominicis n. 14, presso lo studio dell'avv.
BE OU, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, CP_2
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Di Meo, giusta procura in atti;
- appellata–
2
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7257/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 7257/2023 con la quale il Giudice Parte_1 di Pace di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n.
09720210248612424000.
Il giudice di prime cure, rilevato che a fondamento dell'opposizione l'attore aveva contestato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata e ritenuta la rituale notificazione di tutti i verbali, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta nelle forme di cui all'art. 22 legge n. 689/1981.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame , contestando l'erroneità della Parte_1 sentenza di prime cure, per non aver rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata, in quanto eseguita presso un indirizzo diverso da quello effettivo. Con riferimento al verbale n. 33190328354, ritualmente notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., il ricorrente si è impegnato al versamento dell'importo dovuto.
L' ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame, in Controparte_1 quanto tardivamente proposto, e in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle doglianze relative alla fase della riscossione. Nel merito, l' Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
[...] ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, alla luce della rituale CP_2 notificazione dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Con note difensive depositate in data 10.11.2025, dopo la formulazione da parte del giudice di proposta transattiva non accettata dall' e da Controparte_1 CP_2
l'appellante ha così concluso: “nel riportarsi integralmente alle eccezioni, deduzioni e argomentazioni svolte nei propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento della proposta conciliativa e chiede pertanto rinvio perché l' possa accogliere la Controparte_1 proposta conciliativa del Giudice, così come prospettato nell'udienza del 23.01.2025. In subordine,
3 in ogni caso l'appellante rinuncia all'azione e chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite
2. L'appello deve essere dichiarato estinto alla luce della rinuncia formalizzata dall'appellante con note difensive depositate in data 10.11.2025, tenuto conto del mancato perfezionamento dell'accordo transattivo tra le parti.
La giurisprudenza di legittimità, in tema di opposizione all'esecuzione, ha affermato che la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'opponente, ai fini dell'estinzione del processo, richiede ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'accettazione da parte del creditore opposto, il quale tuttavia, per potere opporsi, deve avere un interesse alla ulteriore prosecuzione qualificabile come possibilità di conseguire un'utilità giuridicamente apprezzabile (Cass. n. 20839/2018).
Nella specie non risulta configurabile un interesse delle appellate alla definizione nel merito del gravame, atteso l'esito favorevole del giudizio di prime cure.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
In tema di estinzione del processo quando il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui dichiara che il processo si è estinto non è soggetto a reclamo e, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N.
22917/2010)
Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura
4 sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Ai sensi dell'art. 306 u.c. c.p.c. le spese processuali, in difetto di diverso accordo, sono poste integralmente a carico del rinunciante.
In ragione della disponibilità a versare l'importo dovuto in forma rateale, reiteratamente manifestata nel corso del giudizio da parte dell'opponente e resa impossibile dall'intervenuta sospensione della cartella di pagamento (cfr. al riguardo la risposta dell' del Controparte_1
28.11.2024), si stima congrua la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
Per la restante parte le spese processuali sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 7257/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma e Parte_1 sull'appello incidentale proposto dall' , ogni contraria istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa: dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna al rimborso delle spese di lite del giudizio di appello nei confronti Parte_1 dele appellate che, già compensate nella misura della metà liquida per ciascuna parte in euro 426,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 4.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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