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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1140/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI CAMPLI DONATO e dell'avv. PAOLA C.F._2 TATONI elettivamente domiciliati in VIA B. BUOZZI N. 93 65121 PESCARA, presso il difensore avv. DI CAMPLI DONATO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 GUIDOBALDI PAOLO ENRICO e dell'avv. FERRANTE ALESSANDRA elettivamente domiciliato in L'AQUILA, VIA STRINELLA N. 35, presso il difensore avv. FERRANTE ALESSANDRA OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: gli opponenti hanno chiesto che il tribunale, accertato il mancato/tardivo deposito, all'interno del fascicolo telematico della procedura monitoria, dei documenti attestanti la prova del credito ingiunto, revochi il decreto opposto;
accertata la tardività e l'inammissibilità del deposito, effettuato il 20 novembre 2024 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, delle fatture attestanti la spesa asseritamente sostenuta dall'opposto per la demolizione degli immobili esistenti sulla sua proprietà, stante il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. per l'indicazione dei mezzi istruttori, dichiari inammissibile e infondata la domanda di pagamento ex adverso formulata, per difetto di prova;
in ogni caso, accertata la carenza di legittimazione passiva degli opponenti, che non sono né proprietari del fondo su cui insistono i manufatti ritenuti abusivi dal Comune di Penne, né responsabili degli pagina 1 di 4 asseriti abusi, dichiari che nulla è dovuto da e da in favore di Parte_1 Parte_2
, a titolo di rimborso delle spese relative alla demolizione dei manufatti Controparte_1 asseritamente abusivi, presenti nel fondo rustico di sua proprietà. Vinte le spese.
L'opposto riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 novembre 2024 ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e con condanna dei signori, e , al pagamento della Parte_2 Parte_1 somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e spese, con condanna degli opponenti, ex art. 96 cpc, al pagamento di una somma pari ad € 2.500, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, avendo i medesimi promosso la presente causa, con tesi difensive assolutamente insostenibili e pretestuose, al solo fine di evitare il pagamento di quanto dovuto, costringendo l'opposto a difendersi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato e depositato in data
15.4.2024, e hanno chiesto che il Tribunale, Parte_1 Parte_2 accertato l'omesso deposito, all'interno del fascicolo telematico della procedura monitoria, dei documenti attestanti la prova del credito ingiunto, revochi il decreto opposto.
Nel merito hanno chiesto che il Tribunale, accertata la tardiva costituzione dell'opposto, effettuata dopo la scadenza prevista per la formulazione delle istanze istruttorie, dichiari che nulla è dovuto da e da a , a titolo di rimborso delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese relative alla demolizione dei manufatti abusivi presenti sul fondo rustico di proprietà del medesimo. Vinte le spese.
2. si è costituito in data 20.11.2024 chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 con conferma del decreto opposto e con condanna dei signori e Parte_2 Parte_1
, al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e spese,
[...] nonché al pagamento ex art. 96 cpc, della somma pari ad € 2.500,00 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
A. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, perché richiesto sulla base di documentazione (fatture e bonifici di pagamento) depositata dal creditore ingiungente in data 14.4.2024, successivamente al decreto, emesso in data 19.2.2024.
B. Considerato che il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto, ma dà pagina 2 di 4 luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, che ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore, deve essere esaminata la fondatezza della domanda formulata dall'opposto che, citato a comparire per l'udienza del 19.11.2024 si è costituito in data
20.11.2024.
C. Va al riguardo precisato che, anche all'esito della riforma Cartabia, la costituzione tardiva del convenuto comporta la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi e formulare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce la produzione di documenti, a condizione che venga effettuata prima della scadenza dei termini previsti per le richieste istruttorie.
D. Nel caso in esame non si era provveduto d'ufficio alle verifiche previste dall'art. 171 bis cpc, nel termine fissato dall'art. 172 bic cpc, in quanto il fascicolo è stato assegnato alla sottoscritta solo in data
20.11.2024, quindi dopo la data di fissazione dell'udienza indicata in citazione.
La prima udienza del 19.11.2024 è stata quindi rinviata d'ufficio al 13.12.2024 e poi, su richiesta del difensore degli opponenti, all'8.1.2025.
E. Nelle more, gli opponenti hanno depositato in data 9.10.2024 e in data 29.11.2024 la prima e la seconda memoria ex art. 171 ter cpc, senza formulare richieste istruttorie.
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in riserva e con ordinanza in data 14.1.2025, rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, considerata la natura documentale della controversia.
F. Accertato che l'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, costituendosi tardivamente dopo la scadenza delle termine previsto per formulare richieste istruttore, non può depositare documentazione a sostegno della domanda formulata, che nessuna valenza può avere il deposito di documentazione effettuato dall'opposto nel fascicolo della fase monitoria, in quanto effettuato dopo il deposito del decreto ingiuntivo, che il tardivo deposito di tale documentazione impedisce di ritenere sussistente il credito posto alla base del decreto opposto, la domanda formulata da nei Controparte_1 confronti di e di va rigettata. Parte_1 Parte_2
G. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 114072024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione formulata da e da Parte_1 [...]
Pt_2
pagina 3 di 4 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 48072024 emesso da questo Tribunale in data 19.2.2024.
RIGETTA la domanda formulata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 di Parte_2
ND
al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opponenti che liquida in Controparte_1
€ 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 16/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1140/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DI CAMPLI DONATO e dell'avv. PAOLA C.F._2 TATONI elettivamente domiciliati in VIA B. BUOZZI N. 93 65121 PESCARA, presso il difensore avv. DI CAMPLI DONATO
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 GUIDOBALDI PAOLO ENRICO e dell'avv. FERRANTE ALESSANDRA elettivamente domiciliato in L'AQUILA, VIA STRINELLA N. 35, presso il difensore avv. FERRANTE ALESSANDRA OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.11.2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione, sulle seguenti conclusioni delle parti: gli opponenti hanno chiesto che il tribunale, accertato il mancato/tardivo deposito, all'interno del fascicolo telematico della procedura monitoria, dei documenti attestanti la prova del credito ingiunto, revochi il decreto opposto;
accertata la tardività e l'inammissibilità del deposito, effettuato il 20 novembre 2024 unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, delle fatture attestanti la spesa asseritamente sostenuta dall'opposto per la demolizione degli immobili esistenti sulla sua proprietà, stante il decorso del termine decadenziale di cui all'art. 171-ter n. 2 c.p.c. per l'indicazione dei mezzi istruttori, dichiari inammissibile e infondata la domanda di pagamento ex adverso formulata, per difetto di prova;
in ogni caso, accertata la carenza di legittimazione passiva degli opponenti, che non sono né proprietari del fondo su cui insistono i manufatti ritenuti abusivi dal Comune di Penne, né responsabili degli pagina 1 di 4 asseriti abusi, dichiari che nulla è dovuto da e da in favore di Parte_1 Parte_2
, a titolo di rimborso delle spese relative alla demolizione dei manufatti Controparte_1 asseritamente abusivi, presenti nel fondo rustico di sua proprietà. Vinte le spese.
L'opposto riportandosi alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 novembre 2024 ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto e con condanna dei signori, e , al pagamento della Parte_2 Parte_1 somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e spese, con condanna degli opponenti, ex art. 96 cpc, al pagamento di una somma pari ad € 2.500, o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, avendo i medesimi promosso la presente causa, con tesi difensive assolutamente insostenibili e pretestuose, al solo fine di evitare il pagamento di quanto dovuto, costringendo l'opposto a difendersi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato e depositato in data
15.4.2024, e hanno chiesto che il Tribunale, Parte_1 Parte_2 accertato l'omesso deposito, all'interno del fascicolo telematico della procedura monitoria, dei documenti attestanti la prova del credito ingiunto, revochi il decreto opposto.
Nel merito hanno chiesto che il Tribunale, accertata la tardiva costituzione dell'opposto, effettuata dopo la scadenza prevista per la formulazione delle istanze istruttorie, dichiari che nulla è dovuto da e da a , a titolo di rimborso delle Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese relative alla demolizione dei manufatti abusivi presenti sul fondo rustico di proprietà del medesimo. Vinte le spese.
2. si è costituito in data 20.11.2024 chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 con conferma del decreto opposto e con condanna dei signori e Parte_2 Parte_1
, al pagamento della somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e spese,
[...] nonché al pagamento ex art. 96 cpc, della somma pari ad € 2.500,00 o della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3. Considerata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 189 cpc.
***
A. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato, perché richiesto sulla base di documentazione (fatture e bonifici di pagamento) depositata dal creditore ingiungente in data 14.4.2024, successivamente al decreto, emesso in data 19.2.2024.
B. Considerato che il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto, ma dà pagina 2 di 4 luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, che ha ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore, deve essere esaminata la fondatezza della domanda formulata dall'opposto che, citato a comparire per l'udienza del 19.11.2024 si è costituito in data
20.11.2024.
C. Va al riguardo precisato che, anche all'esito della riforma Cartabia, la costituzione tardiva del convenuto comporta la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi e formulare eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, ma non impedisce la produzione di documenti, a condizione che venga effettuata prima della scadenza dei termini previsti per le richieste istruttorie.
D. Nel caso in esame non si era provveduto d'ufficio alle verifiche previste dall'art. 171 bis cpc, nel termine fissato dall'art. 172 bic cpc, in quanto il fascicolo è stato assegnato alla sottoscritta solo in data
20.11.2024, quindi dopo la data di fissazione dell'udienza indicata in citazione.
La prima udienza del 19.11.2024 è stata quindi rinviata d'ufficio al 13.12.2024 e poi, su richiesta del difensore degli opponenti, all'8.1.2025.
E. Nelle more, gli opponenti hanno depositato in data 9.10.2024 e in data 29.11.2024 la prima e la seconda memoria ex art. 171 ter cpc, senza formulare richieste istruttorie.
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata trattenuta in riserva e con ordinanza in data 14.1.2025, rinviata per la decisione all'udienza del 12.11.2025, considerata la natura documentale della controversia.
F. Accertato che l'opposto, che ha posizione sostanziale di attore, costituendosi tardivamente dopo la scadenza delle termine previsto per formulare richieste istruttore, non può depositare documentazione a sostegno della domanda formulata, che nessuna valenza può avere il deposito di documentazione effettuato dall'opposto nel fascicolo della fase monitoria, in quanto effettuato dopo il deposito del decreto ingiuntivo, che il tardivo deposito di tale documentazione impedisce di ritenere sussistente il credito posto alla base del decreto opposto, la domanda formulata da nei Controparte_1 confronti di e di va rigettata. Parte_1 Parte_2
G. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 114072024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione formulata da e da Parte_1 [...]
Pt_2
pagina 3 di 4 REVOCA il decreto ingiuntivo n. 48072024 emesso da questo Tribunale in data 19.2.2024.
RIGETTA la domanda formulata da nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 di Parte_2
ND
al pagamento delle spese di lite sostenute dagli opponenti che liquida in Controparte_1
€ 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Pescara, 16/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
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